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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06713/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto aggravato e porto di oggetto atto a offendere; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa biografia penale dell'imputato, rendendo, dunque, un'adeguata motivazione rispetto alla genericità delle doglianze contenute nell'atto di appello (con cui si invocava pure la scelta del rito abbreviato che, invece, non rileva per la determinazione dell'incidenza delle attenuanti generiche: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01), che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso, volti pure a perorare un diverso apprezzamento in questa sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto aggravato e porto di oggetto atto a offendere; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la negativa biografia penale dell'imputato, rendendo, dunque, un'adeguata motivazione rispetto alla genericità delle doglianze contenute nell'atto di appello (con cui si invocava pure la scelta del rito abbreviato che, invece, non rileva per la determinazione dell'incidenza delle attenuanti generiche: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271 - 01), che non può essere ritualmente censurata per il tramite degli enunciati assertivi contenuti nel ricorso, volti pure a perorare un diverso apprezzamento in questa sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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