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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18489/2025

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19597/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentat e e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]’ALESSIO, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo PEC giuseppina- [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – Oggetto:intimazione pa- gamento –cartelle paga- mento–avvisi di accerta- mento avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio n. 1165 / 14 /202 4 , depositata il 20 . 2 .20 2 4 e non no- tificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 1165/14/2024 , depositata il 20.2.2024 veniva respint o l’appello propost o da ll’agente della riscossione, nei confronti dell’Agenziadelle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA]Alessio avverso la sentenza delladella Corte di giustizia di primo grado di Roma n. 1258 / 35 /20 23 aventead oggetto l’ 'intimazione di pagamento n otificata dall’agente della riscossione in data 1 0 . 5 .20 22 e le sottostanti quindici cartelle dipagamento e due avvisi di accertamento emess i dall'Agenzia delle Entratee asseritamente mai notificat i al contribuente . 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l’Am- ministrazionefinanziaria non avesse fornito la prova di atti interrut- tivi della prescrizione dei crediti vantati nei confronti del contri- buente.Il giudice d’appello, nel merito, riteneva non ritualmente no- tificatigli atti sottostanti all’intimazione di pagamento ed escludeva ladimostrazione della presenza di atti interruttivi della prescrizione. 3.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto un unico ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate e l’agente della riscossione, affi- datoa tre motiv i, cui replica il contribuente con controricorso .

Consideratoche: 1.Con il primo motivo le ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondogrado « erroneamente percepito, dalla documentazione pro- dottacome prova della notifica al contribuente degli avvisi di accer- tamento,delle cartelle di pagamento e degli altri atti interruttivi della prescrizione sottesi all’intimazione ex adverso impugnata, che le Amministrazioniricorrenti hanno notificato i predetti atti ad un indi- rizzoerrato ovvero in Via P. Birolli n. 52 – Roma anziché all’indirizzo corretto di [OSCURATO:PERSONA] n. 52 – 00189 Roma » (cfr. p.12 ricorso). 2.Preliminarmente, si dà atto del le eccezion i di inammissibilità for- mulatein controricor so, sia perché le ricorrenti con il mezzo di im- pugnazione in disamina sostanzialmente chiedono un’irrituale riva- lutazionedelle prove circa la notifica di atti impositivi sottesi all'inti- mazioneimpugnata, a fronte di un accertamento fattuale del giudice difforme, sia per parziale novità della questione nella parte in cui viene prospettata una presunta responsabilità del contribuente p er avererroneamente indicato nella propria dichiarazione dei redditi un CAPerrato. 3.Il motivo è inammissibile.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva , innanzitutto , che nella censura viene pro- spettatoun travisamento della prova , in riferimento al quale le Se- zioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5792/2024 hanno enunciatoil principio secondo il quale il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzio- nale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395 , n. 4 , c od . p roc . civ.,mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto contro- versosul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisa- mentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti,il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensidell'articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. , a seconda si tratti difatto processuale o sostanziale.

Pertanto la censura è inammissi- bileinnanzitutto sotto l’angolo della tecnica della formulazione per- ché delle due l’una, o il presunto errore percettivo doveva essere oggettodi richiesta di revocazione parziale della sentenza oppure, in sede di ricorso per cassazione sulla questione sostanziale relativa allanotifica degli atti impositivi sottostanti alla intimazione di paga- mentodoveva essere formulata una censura motivazionale ai sensi deln.5. 3.2In secondo luogo, v a ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sullalegalità e logicità della decisione che non consente di riesami- naree di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne conse- gueche la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valu- tazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza impu- gnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine diottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (tra le tante,v.

Cass. 28 novembre 2014 n. 25332).

Confermandola decisione di primo grado, il giudice di seconde cure, presain esame la documentazione risultante agli atti, ha accertato la fondatezza del denunciato vizio della intimazione di pagamento peromessa notifica degli atti presupposti, stabilendo che « la docu- mentazione,prodotta anche in sede di appello dimostra che la noti- ficazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti presupposti sono del tutto inesistenti in quanto dalle fotocopie delle relate pro- dottein atti dal Concessionario non si evince la rituale notifica delle cartellee degli avvisi di accertamento, quindi il procedimento notifi- catorionon si è mai perfezionato con conseguente inesistenza della notifica»(cfr. p. 5 della sentenza impugnata).

La doglianza delle ricorrenti, i quali censurano la decisione impu- gnataperché « il g iudice dell’appello, nel dichiarare che, nel caso di specie,non risulta provata la notifica degli atti suindicati per i motivi più sopra commentati, è pervenuto ad una erronea ricostruzione dellaquaestio facti » (cfr. p. 25 del ricorso) , si traduce in una inam- missibile richiesta rivalutazione delle risultanze istruttorie, che im- pingesull’accertamento di fatto compiuto d al giudice di merito e in- sindacabilein sede di legittimità nei termini proposti . 3.3.Infine, i l motivo è anche inammissibile per doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primosia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quantoqui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collo- camentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, conil connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la di- sposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previ- sto dal n. 5 dell’art. 360 comma primo citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti.

Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse . 4.Con il secondo motivo le ricorrenti censurano, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143 cod.proc. civ., 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 26 del d.P.R. 602/73 per avereil giudice d’appello erroneamente ritenuto che la notifica della cartellan. 09720070149859016001 non sia stata regolarmente no- tificatacon la procedura prevista per l’ipotesi di irreperibilità assoluta deldestinatario. 5.Il motivo è inammissibile. 5.1.La doglianza è tesa a contestare l ’accertamento del giudice di irregolarità della notificazione eseguita con la procedura prevista nell’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, conforme alla giurisprudenza di legittimità dal momento che siffatta modalità di notificazionepresuppone sempre e comunque che, nel luogo dell’ul- timaresidenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficialegiudiziario dia espresso conto ( ex multis , Cass. Sez. 5 , sen- tenza n. 27699 del 25/10/2024 ) e che l’indirizzo dell’ultima resi- denzanota non risulti errato . 5.2.Inoltre, secondo profilo concorrente di inammissibilità, l a cen- suraimpinge in un accertamento fattuale preciso espresso dal giu- dice, compiuto a pag.5 della sentenza, imperniato su una duplice ratiodecidendi.

S econdo il giudice, da un lato non vi sono nella fat- tispeciei presupposti richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza dilegittimità per ritenere rituale la notificazione ex art.143 cod. proc. civ. con il rito degli irreperibili e, dall’altro, il credito portato dalla cartella n. 09720070149859016001 era comunque prescritto es- sendodecorsi 10 dalla notificazione della stessa .

Quest’ultimaconcorrente statuizione , non è stata neppure specifica- menteimpugnata con il motivo in disamina, ed è di per sé idonea a supportarel’esito decisorio del giudice d’appello sfavorevole all’Am- ministrazionefinanziaria. 6.Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21del d .lgs. n. 546/1992 riproponendo il motivo d’appello, rimasto assorbitonella decisione della CGT2 , con il quale era stata sollevata laquestione del l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dell’impugnazione degli atti prodromici all’intimazione , sul presup- postoche questi fossero stati ritualmente notificati .

7. La censura è infondata , in conseguenza del l’inammissibilità de i primidue motiv i , perché l’accertamento del giudice d’appello di irri- tualitàdella notificazione degli atti sottostanti l’intimazione di paga- mentonon è stato utilmente censurato, e da ciò discende l’infonda- tezzadella prospettata tardività del ricorso di primo grado, questione costruita proprio sull’assunto che la notificazione di tali atti si fosse correttamenteperfezionata nei confronti del contribuente.

8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19597/2024R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rap- presentantepro tempore, rappresentat e e difes e dall’[OSCURATO:PERSONA]- neraledello Stato, domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]’ALESSIO, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliat o presso l’indirizzo PEC giuseppina- [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – Oggetto:intimazione pa- gamento –cartelle paga- mento–avvisi di accerta- mento avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio n. 1165 / 14 /202 4 , depositata il 20 . 2 .20 2 4 e non no- tificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio n. 1165/14/2024 , depositata il 20.2.2024 veniva respint o l’appello propost o da ll’agente della riscossione, nei confronti dell’Agenziadelle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA]Alessio avverso la sentenza delladella Corte di giustizia di primo grado di Roma n. 1258 / 35 /20 23 aventead oggetto l’ 'intimazione di pagamento n otificata dall’agente della riscossione in data 1 0 . 5 .20 22 e le sottostanti quindici cartelle dipagamento e due avvisi di accertamento emess i dall'Agenzia delle Entratee asseritamente mai notificat i al contribuente . 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l’Am- ministrazionefinanziaria non avesse fornito la prova di atti interrut- tivi della prescrizione dei crediti vantati nei confronti del contri- buente.Il giudice d’appello, nel merito, riteneva non ritualmente no- tificatigli atti sottostanti all’intimazione di pagamento ed escludeva ladimostrazione della presenza di atti interruttivi della prescrizione. 3.Avverso la sentenza d’appello ha nno proposto un unico ricorso per Cassazione l’Agenzia dell’Entrate e l’agente della riscossione, affi- datoa tre motiv i, cui replica il contribuente con controricorso . Consideratoche: 1.Con il primo motivo le ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di secondogrado « erroneamente percepito, dalla documentazione pro- dottacome prova della notifica al contribuente degli avvisi di accer- tamento,delle cartelle di pagamento e degli altri atti interruttivi della prescrizione sottesi all’intimazione ex adverso impugnata, che le Amministrazioniricorrenti hanno notificato i predetti atti ad un indi- rizzoerrato ovvero in Via P. Birolli n. 52 – Roma anziché all’indirizzo corretto di [OSCURATO:PERSONA] n. 52 – 00189 Roma » (cfr. p.12 ricorso). 2.Preliminarmente, si dà atto del le eccezion i di inammissibilità for- mulatein controricor so, sia perché le ricorrenti con il mezzo di im- pugnazione in disamina sostanzialmente chiedono un’irrituale riva- lutazionedelle prove circa la notifica di atti impositivi sottesi all'inti- mazioneimpugnata, a fronte di un accertamento fattuale del giudice difforme, sia per parziale novità della questione nella parte in cui viene prospettata una presunta responsabilità del contribuente p er avererroneamente indicato nella propria dichiarazione dei redditi un CAPerrato. 3.Il motivo è inammissibile. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] osserva , innanzitutto , che nella censura viene pro- spettatoun travisamento della prova , in riferimento al quale le Se- zioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5792/2024 hanno enunciatoil principio secondo il quale il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazioneprobatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzio- nale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, inconcorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395 , n. 4 , c od . p roc . civ.,mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto contro- versosul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisa- mentorifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti,il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensidell'articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. , a seconda si tratti difatto processuale o sostanziale. Pertanto la censura è inammissi- bileinnanzitutto sotto l’angolo della tecnica della formulazione per- ché delle due l’una, o il presunto errore percettivo doveva essere oggettodi richiesta di revocazione parziale della sentenza oppure, in sede di ricorso per cassazione sulla questione sostanziale relativa allanotifica degli atti impositivi sottostanti alla intimazione di paga- mentodoveva essere formulata una censura motivazionale ai sensi deln.5. 3.2In secondo luogo, v a ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sullalegalità e logicità della decisione che non consente di riesami- naree di valutare autonomamente il merito della causa. Ne conse- gueche la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valu- tazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza impu- gnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine diottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (tra le tante,v. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Confermandola decisione di primo grado, il giudice di seconde cure, presain esame la documentazione risultante agli atti, ha accertato la fondatezza del denunciato vizio della intimazione di pagamento peromessa notifica degli atti presupposti, stabilendo che « la docu- mentazione,prodotta anche in sede di appello dimostra che la noti- ficazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti presupposti sono del tutto inesistenti in quanto dalle fotocopie delle relate pro- dottein atti dal Concessionario non si evince la rituale notifica delle cartellee degli avvisi di accertamento, quindi il procedimento notifi- catorionon si è mai perfezionato con conseguente inesistenza della notifica»(cfr. p. 5 della sentenza impugnata). La doglianza delle ricorrenti, i quali censurano la decisione impu- gnataperché « il g iudice dell’appello, nel dichiarare che, nel caso di specie,non risulta provata la notifica degli atti suindicati per i motivi più sopra commentati, è pervenuto ad una erronea ricostruzione dellaquaestio facti » (cfr. p. 25 del ricorso) , si traduce in una inam- missibile richiesta rivalutazione delle risultanze istruttorie, che im- pingesull’accertamento di fatto compiuto d al giudice di merito e in- sindacabilein sede di legittimità nei termini proposti . 3.3.Infine, i l motivo è anche inammissibile per doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primosia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quantoqui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collo- camentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, conil connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la di- sposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previ- sto dal n. 5 dell’art. 360 comma primo citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse . 4.Con il secondo motivo le ricorrenti censurano, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 143 cod.proc. civ., 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 26 del d.P.R. 602/73 per avereil giudice d’appello erroneamente ritenuto che la notifica della cartellan. 09720070149859016001 non sia stata regolarmente no- tificatacon la procedura prevista per l’ipotesi di irreperibilità assoluta deldestinatario. 5.Il motivo è inammissibile. 5.1.La doglianza è tesa a contestare l ’accertamento del giudice di irregolarità della notificazione eseguita con la procedura prevista nell’ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario, conforme alla giurisprudenza di legittimità dal momento che siffatta modalità di notificazionepresuppone sempre e comunque che, nel luogo dell’ul- timaresidenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficialegiudiziario dia espresso conto ( ex multis , Cass. Sez. 5 , sen- tenza n. 27699 del 25/10/2024 ) e che l’indirizzo dell’ultima resi- denzanota non risulti errato . 5.2.Inoltre, secondo profilo concorrente di inammissibilità, l a cen- suraimpinge in un accertamento fattuale preciso espresso dal giu- dice, compiuto a pag.5 della sentenza, imperniato su una duplice ratiodecidendi. S econdo il giudice, da un lato non vi sono nella fat- tispeciei presupposti richiesti dalla sopra richiamata giurisprudenza dilegittimità per ritenere rituale la notificazione ex art.143 cod. proc. civ. con il rito degli irreperibili e, dall’altro, il credito portato dalla cartella n. 09720070149859016001 era comunque prescritto es- sendodecorsi 10 dalla notificazione della stessa . Quest’ultimaconcorrente statuizione , non è stata neppure specifica- menteimpugnata con il motivo in disamina, ed è di per sé idonea a supportarel’esito decisorio del giudice d’appello sfavorevole all’Am- ministrazionefinanziaria. 6.Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21del d .lgs. n. 546/1992 riproponendo il motivo d’appello, rimasto assorbitonella decisione della CGT2 , con il quale era stata sollevata laquestione del l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività dell’impugnazione degli atti prodromici all’intimazione , sul presup- postoche questi fossero stati ritualmente notificati . 7. La censura è infondata , in conseguenza del l’inammissibilità de i primidue motiv i , perché l’accertamento del giudice d’appello di irri- tualitàdella notificazione degli atti sottostanti l’intimazione di paga- mentonon è stato utilmente censurato, e da ciò discende l’infonda- tezzadella prospettata tardività del ricorso di primo grado, questione costruita proprio sull’assunto che la notificazione di tali atti si fosse correttamenteperfezionata nei confronti del contribuente. 8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma dello
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