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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 18973/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una unica censura manifestamente infondata, atteso che la rivendicata estinzione del reato per prescrizione in epoca precedente alla sentenza gravata è contraddetta e apertamente smentita dalla recidiva contestata e riconosciuta che porta nel caso ad anni 10 il relativo termine di legge ( il fatto risulta commesso il 3 luglio del 2014) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si fonda su una unica censura manifestamente infondata, atteso che la rivendicata estinzione del reato per prescrizione in epoca precedente alla sentenza gravata è contraddetta e apertamente smentita dalla recidiva contestata e riconosciuta che porta nel caso ad anni 10 il relativo termine di legge ( il fatto risulta commesso il 3 luglio del 2014) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 18973/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris