CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13910/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti ancorata, in via assorbente, al rilievo della diversità delle due compagini criminali, dedite al traffico di stupefacenti, cui il condannato risulta essersi consecutivamente associato, ma con notevole iato temporale, nonché dell'estemporaneità della condotta intermedia di spaccio, e quindi al rilievo di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti di puro merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso