CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30306/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2025 del Tribunale del riesame di Ravenna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 20 novembre 2025 il Tribunale del riesame diRavenna ha confermato l’ordinanza in data 11 ottobre 2025 del G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] di convalida del sequestro preventivo d’urgenza e di emissione delcontestuale sequestro preventivo, fino alla concorrenza dell’importo di euro1.208.405,66, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nell’ambito di un procedimento perfrodi carosello in cui la società è stata chiamata a rispondere del solo illecito di cuiall’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal reato di cuiall’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],eccepisce l’apparenza di motivazione in ordine all’amministratore di fatto (primomotivo) e la mancata motivazione del periculum in mora (secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è manifestamente infondato.Il primo motivo di ricorso riguarda l’omesso esame del contenuto deidispositivi informatici di [OSCURATO:PERSONA] e l’omesso esame di due mail di [OSCURATO:PERSONA] FilippoMeneghello, documentazione questa che, se opportunamente considerata,avrebbe escluso il ruolo del Wu come amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Il motivo è fattuale e rivalutativo e non si confronta con la solidamotivazione dell’ordinanza impugnata ove sono indicati plurimi elementi a caricodel Wu (si vedano pag. 7-9). Dalle indagini è emerso infatti che il legalerappresentante della [OSCURATO:PERSONA] non parla né comprende la lingua italiana epercepisce un reddito di modesto importo, non sufficiente neanche a versare ilcapitale sociale; la società però ha operato sotto l’insegna di altra società, [OSCURATO:PERSONA],gestita dal Wu, ha trattenuto i precedenti lavoratori, ha avuto i medesimi fornitoriaziendali reali, i medesimi registratori di cassa, si è appropriata dei beni dellasocietà uscente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; il Wu ha continuato a gestire per conto dellaPrishop lo stesso conto corrente aperto a nome della [OSCURATO:PERSONA]; lo studiocommercialista che teneva la contabilità era rimasto sempre lo stesso per tutte lesocietà che si erano avvicendate e anche [OSCURATO:PERSONA], proprietario dei locali oveera stata stabilita la sede operativa, ha dichiarato di aver sempre avuto a che farecon il Wu, che si presentava come Alessandro, e che stava dietro a tutte le societàche si erano avvicendate.Il secondo motivo di ricorso riguarda il periculum in mora.A differenza di quanto sostenuto in ricorso, vi è motivazione con relatio allamotivazione del provvedimento genetico che il Tribunale del riesame ha mostratodi aver criticamente valutato e fatto propria. Sull’ammissibilità di tale tecnicaredazionale si veda tra le più recenti, Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi,Rv. 288779 – 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]