CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 41235/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 33554/18 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v.le Europa n. 190, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, v.le XXI Aprile n. 11 (c/o Avv. [OSCURATO:PERSONA]), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Crotone 5 settembre 2018 n. 1088; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 26.4.2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la società Poste italiane s.p.a., esponendo che:R.G.N. 33554/18 Udienza pubblica del 14.10.2021 -) essendo creditore titolato della società [OSCURATO:SOCIETA]., aveva iniziato l'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi; -) aveva di conseguenza pignorato un credito della propria debitrice Telecom nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]; -) il giudice dell'esecuzione, a fronte della positiva dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA], aveva pronunciato ordinanza di assegnazione della somma di euro 2.948,44; -) tale ordinanza era stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 febbraio 2011, ma la [OSCURATO:PERSONA] non vi aveva dato esecuzione. Posti questi fatti, l'attore dedusse che "i/ ritardo del terzo nell'adempimento determina responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c.", e concluse chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta, nonché al risarcimento del danno ulteriore ex art. 1224 c.c., "da liquidarsi ex articolo 1226 c.c. in via equitativa". 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, di avere adempiuto l'obbligazione scaturente dall'ordinanza di assegnazione con assegno tratto il 26 aprile 2011 (vale a dire due giorni prima della notifica dell'atto di citazione; tale data è indicata a p. 6 del ricorso per cassazione; nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado si legge peraltro che [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato di avere effettuato il pagamento "con nota del 14.4.2011), riscosso da [OSCURATO:PERSONA] il 5 maggio 2011 (sette giorni dopo la notifica dell'atto di citazione). 3. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 86/2014 accolse la domanda. Né la sentenza impugnata, né il ricorso, né il controricorso, danno conto in modo esaustivo della motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA], in ogni caso, ritenne che: -) la [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notifica dell'ordinanza di assegnazione, restò colpevolmente inerte fino alla notifica dell'atto di citazione (28 aprile 2011);R.G.N. 33554/18 Udienza pubblica del 14.10.2021 solo dopo tale notifica (il 3 maggio 2011) eseguì un adempimento parziale, versando "la sorte capitale"; -) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto dimostrato di avere adempiuto la propria obbligazione prima della notifica dell'atto di citazione. Concluse affermando: "questo giudice, quale peritus peritorum, accertata la lesione di un diritto costituzionalmente garantito ed accertata altresì la lesione dell'interesse dell'attore determinato dalla sottrazione di sostanze economiche, ritiene responsabile la [OSCURATO:PERSONA] di illecito comportamento ai danni dell'attore con evidente violazione delle norme di correttezza e trasparenza. Ritiene pertanto equo il risarcimento della somma di euro 200 a favore dell'attore". 4. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente. Il Tribunale di Crotone, con sentenza 5 settembre 2018 n. 1088, ha respinto l'appello. Il Tribunale, rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, ha ritenuto che: -) il terzo pignorato il quale, dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, non adempie la propria obbligazione, incorre "nella responsabilità contrattuale discendente dal mancato adempimento dell'obbligo scaturente dall'assegnazione" (così la sentenza impugnata, pagina 4, primo capoverso); -) [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato di avere adempiuto la propria obbligazione prima della notifica dell'atto di citazione; -) l'attore, per contro, aveva validamente dimostrato di avere patito un danno da mora non assorbito dal computo degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 1224, comma secondo, c.c., consistente "nell'avere sostenuto oneri economici ulteriori per il recupero dell'importo dovuto, avvenuto solo dopo l'instaurazione del presente giudizio", e sull'esistenza di tale pregiudizio si era formato il "giudicato interno" (ibidem, p. 4, quarto capoverso). 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi.R.G.N. 33554/18 Udienza pubblica del 14.10.2021 Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto quest'ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura. La procura speciale a ricorrere per cassazione è stata infatti conferita agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], indicato nell'epigrafe del ricorso quale "Responsabile della funzione affari legali di Poste italiane s.p.a.", ed a tanto delegato dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] con procura conferita con atto pubblico rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 2014, repertorio 49621, raccolta 12554. 1.1. La società attrice, tuttavia, ha trascurato di depositare la suddetta procura, con cui il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] delegò [OSCURATO:PERSONA] a conferire procure alle liti. In particolare: -) l'indice di cui a pagina 17 del ricorso non contiene l'indicazione della suddetta procura; -) il fascicolo formato dalla ricorrente per il giudizio di legittimità contiene unicamente il ricorso, le relate di notifica, la sentenza impugnata, l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio e la richiesta di pagamento delle pAr competenze inviata dalla parte vittoriosa in grado di appello; -) il fascicolo predisposto dalla Poste italiane per il giudizio di appello contiene una procura generale alle liti, rogato dal notaio Ambrosone il 10 giugno 2014, ma avente un diverso numero di repertorio (49620) e di raccolta (12553) rispetto a quelli indicati nell'epigrafe del ricorso per cassazione, e nel cui testo comunque non compare affatto [OSCURATO:PERSONA]; -) il fascicolo predisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di primo grado, infine, contiene una procura generale alle liti rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA], e nella quale non è contemplato, anche in questo caso, [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Ciò posto in facto, rileva il Collegio come, per consolidato orientamento di questa Corte, se la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di R.G.N. 33554/18 Udienza pubblica del 14.10.2021 procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01: Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.000, oltre 200 per spese vive, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 ottobre 2021. Il consigliere e