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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02683/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di euro 1.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili; Considerato che il primo motivo di ricorso (esposto alle pagine 1-16 del ricorso) —con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento alla valutazione degli elementi probatori — è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, nonché volti ad ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie già compiutamente valutate dal giudice di merito sulla scorta di analitica motivazione immune da cadute logiche (pagg. 6-10), Rilevato che il secondo motivo (esposto alle pagine 16-23 del ricorso) — con il quale il ricorrente lamenta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. — è anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito che, con argomentazione, non illogica, valorizzando le connotazioni dell'azione, ha escluso la particolare tenuità dell'offesa (pag. 10); Considerato che il terzo motivo (esposto alle pagine 23-24 del ricorso) — con il quale il ricorrente nega la configurabilità della aggravante e, conseguentemente, eccepisce l'incompetenza del giudice togato in favore del giudice di pace — è manifestamente infondato in quanto presuppone l'esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, che invece il giudice di merito ha ritenuto provata in relazione all'uso di una frusta da carrettiere lunga più di un metro e mezzo che l'imputato agitava quando si trovava a meno di un metro dalla persona offesa (cfr. pagg. 4 e 8), oggetto rientrante nel novero degli strumenti rilevanti ex art. 339 cod. pen. (pagg. 8, 9 e 10 sentenza impugnata); Rilevato che il quarto motivo (esposto alle pagine 24-25 del ricorso)- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 10), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di euro 1.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili; Considerato che il primo motivo di ricorso (esposto alle pagine 1-16 del ricorso) —con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento alla valutazione degli elementi probatori — è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, nonché volti ad ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie già compiutamente valutate dal giudice di merito sulla scorta di analitica motivazione immune da cadute logiche (pagg. 6-10), Rilevato che il secondo motivo (esposto alle pagine 16-23 del ricorso) — con il quale il ricorrente lamenta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. — è anch'esso riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito che, con argomentazione, non illogica, valorizzando le connotazioni dell'azione, ha escluso la particolare tenuità dell'offesa (pag. 10); Considerato che il terzo motivo (esposto alle pagine 23-24 del ricorso) — con il quale il ricorrente nega la configurabilità della aggravante e, conseguentemente, eccepisce l'incompetenza del giudice togato in favore del giudice di pace — è manifestamente infondato in quanto presuppone l'esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, che invece il giudice di merito ha ritenuto provata in relazione all'uso di una frusta da carrettiere lunga più di un metro e mezzo che l'imputato agitava quando si trovava a meno di un metro dalla persona offesa (cfr. pagg. 4 e 8), oggetto rientrante nel novero degli strumenti rilevanti ex art. 339 cod. pen. (pagg. 8, 9 e 10 sentenza impugnata); Rilevato che il quarto motivo (esposto alle pagine 24-25 del ricorso)- che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 10), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 02683/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris