CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 32990/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1\ ORDINANZA sul ricorso R.G.N.6430/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via della Scrofa 57 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] 103; rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] So69 zfr - controricorrente avverso la sentenzkl'ella [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 6 settembre 2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17.06.2021 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società GFM ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni per omèsso versamento impósta di registro relativamente al finanziamento dei soci stanziato in favore della società controllante OPENIM. La società deduce che si tratta di un contratto formatosi per corrispondenza e quindi soggetto al disposto di cui all'art. 1 comma primo della Tariffa seconda parte allegata dal DPR 131/1986 (TUR) secondo il quale gli atti aventi oggetto prestazioni di contenuto patrimoniale formati per corrispondenza (quali sono i finanziamenti sociali) sono soggetti a imposta di registro solo in caso di uso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado ha accolto totalmente il ricorso. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione regionale ha respinto, osservando che il finanziamento trae origine da un contratto stipulato per corrispondenza che deve essere registrato solo in caso d'uso, e ciò avviene ai sensi dell'art. 6 del TUR quando un atto si deposita presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione delle attività amministrative o presso amministrazioni dello Stato; che in questo caso non sussistono questi presupposti, prodromici alla applicazione dell'art 22 comma primo del TUR, come già rilevato dal giudice di prime cure. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo. Si è costituita con controricorso la società contribuente, che ha successivamente depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 17 giugno 2021. 12G 6430/2017 2 [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo e unico del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 del DPR 131/1986 (TUR) nonché dell'ad 9 della tariffa parte prima e della art 1 tariffa parte seconda del DPR 131/1986, in relazione all'ad. 360 n..3 c.p.c.. Deduce che secondo quanto disposto dall'articolo 22 del TUR se nel contratto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati, l' imposta si applica anche alle disposizioni enunciate e ciò a prescindere dall'uso, in base alla sola enunciazione. Il motivo è fondato. In tema d'imposta di registro, sono assoggettati a tributo, ai sensi dell'art. 22 del DPR. n. 131 del 1986, anche gli atti sottoposti a registrazione solo in caso d'uso ove enunciati in atti soggetti a registrazione, dovendosi individuare il soggetto obbligato, in tale evenienza, in base alle regole operanti per l'imposizione dell'atto enunciante e non di quello enunciato (Cass. n. 22243/2015) Pertanto se in un atto, come nelle a specie, sono enunziate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute, ai sensi dell'ad. 22, comma 1, del DPR n. 131 del 1986 l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunziate; ne consegue l'imponibilità del finanziamento enunciato a prescindere dall'effettivo uso trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica (Cass. n. 32516/2019) del 12/12/2019 (Rv. 656035 - 01). Ha pertanto errato il giudice d'appello a dare rilievo alla circostanza che l'atto non fosse stato depositato presso le cancellerie giudiziarie o presso altre amministrazioni dello Stato. RG 6430/2017 3 Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari altri accertamenti in fatto, può decidersi nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre si compensano le spese del doppio grado di merito. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della società condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 oltre spese prenotate a debito; compensa le spese del doppio grado di merito. Roma, camera di consiglio da remoto del 17 giugno 2021 IL PRESIDENTE menic