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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 14799/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 36554 /20 19 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura s peciale in atti dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) eLoredana Grillo (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; - controricorrente – Oggetto:cartella di pagamento- motivazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 3706 / 20 19 depositatain data 11 / 09 /2 0 19 , notificata in data 04/10/2019 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - i l presente giudizio deriva dalla impugnazione di fronte al Tribunale di Milano della cartella di pagamento emessa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in data 20 Febbraio 2008 con la quale eraintimato il pagamento di euro 417.621,97 ; - i l T ribunale adito all'udienza del 3 ottobre 2008 , assumendo sussistenteuna connessione con il giudizio pendente innanzi alla Corte dei conti , disponeva la sospensione de l giudizio di opposizionealla cartella ; - il giu dice rigetta va poi l'istanza di estinzione presentata dall'Amministrazione per esser si il giudizio di fronte al giudice contabile concluso con sentenza di condanna del 1 Marzo 2012 indifetto di riassunzione ; [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio con atto depositato in data 16 Marzo 2016 , risultando ancora pendenteun'ulteriore giudizio davanti al Tar ; - i l Tribunale di Milano dichiarava quindi nulla la cartella impugnata stante l’in sussistenza del titolo esecuti vo relativo a spese di giustizia imputabile a l contribuente, rimandando al giudice contabile quanto alle statuizioni relative ai compensi legittimamentepercepiti da costui ; - appellava l' A genzia delle Dogane ; si costituiva [OSCURATO:PERSONA]; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con la pronuncia im pugnata la Corte d'appello di Milano ha ritenutocorretto il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio diopposizione all'esecuzione nel primo grado di lite non essendo dimostratoin modo inequivoco che il giudizio di fronte alla Corte deiconti pr egiudicante forse in realtà proprio quello iscritto al n. r.g. 24643/08 definito nel Marzo 2012 avente ad oggetto la domanda dell' A mministrazione doganale al risarcimento del danno all'immagine derivato dalla condotta illecita d i [OSCURATO:PERSONA],quale suo d ipendente , così da non poter costituire alcun presupposto logico - giuridico rispetto alla opposizione all'esecuzione, instaurata relativa mente alla restituzione dei compensilecitamente percetti ; - l a Corte d'appello meneghina ha poi ritenuto c he la procedura esecutiva sia stata intrapresa per un credito individuato esplicitamente (e pacificamente insussistente come tale ); ciò è statoritenuto sufficiente per confermare la dichiarata nullità della cartella di pagamento , ritenendosi insussistente il diritto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a procedere in via esecutivasulla base di detto titolo ; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Dogane con atto affidato a duemotivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - il prim o motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degliartt. 297, 305 e 307 c. 3 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di estinzione del giudizio per manca ta, tempestiva riassunzione ex parte privata del giudizio civile siccomeformulato dall' Amministrazione; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - esso cozza contro l’accertamento di fatto, operato dal giudice dell’appello, secondo il quale il giudizio pregiudiziale a quello relativoalla legittimità della cartella di pagamento qui impugnata eraquello iscritto al n. r.g. 28231/2015 di fronte alla Corte dei Conti,dopo esser stato introdotto di fronte al TAR Lombardia, in quanto“questo avendo effettivam ente ad oggetto la restituzione dei compensi percepiti dal dipendente pubblico in ragione di prestazioninon autorizzate rese in favore di terzi”; - d’altronde è la stessa Agenzia delle Dogane a sostenere che – indipendentemente dall’erronea indicazione nell a cartella di un codicetributo del tutto irrelato con tale titolo - la ragione della pretesarestitutoria azionata con una cartella era proprio quella relativaa tali compensi illecitamente percepiti dal Rizzo; - il secondo motivo deduce la violazione e/o f alsa applicazione dell'art. 53 c. 7 del d.

Lgs. n. 165 del 2001 vigente ratione temporisin rapporto all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello di Milano pretestuosamente fatto riferimento alla insussistenzadi un debito per spese di giustizia , per poi manca re diritenere che la pretesa era legittima in quanto fondata non su uncodice del tributo utilizzato nei fini contabili quanto piuttosto sull'atto recato in cartella ovvero l'atto di costituzione in mora perl'applicazione della sanzione ex lege dell'art. 53 c. 7 d.

Lgs. n.165 del 2001 notificato in data 25 maggio 2007; - i l motivo è infondato ; - invero, anche a prescindere dai profili di carenza del motivo con riguardoai principi di localizzazione e specificità, dall’esame della cartellaimpugnata si evince che essa faceva riferimento – come delresto puntualmente accertato dal giudice d’appello - “a spese di giustizia”, il che smentisce l'affermazione posta a base del motivo,secondo la quale la pretesa dell' A mministrazione sarebbe Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 legittimagiacché fondata non su un codice del tributo utilizzato afini contabili quanto piut tosto sull'atto recato in cartella ovvero l'attodi costituzione in mora per l'applicazione della sanzione ex legedell'art. 53 comma 7 del d.

Lgs. n. 165 del 2001 notificato indata 25 maggio 2007; - in secondo luogo, premesso che la censura appare carente anche con riguardo alla statuizione sulla giurisdizione affermata dalla [OSCURATO:PERSONA] , nessuna rilevanza ha , in alcun caso , il rapporto sottostanteove esso non sia ancor che sinteticamente indicato nella cartella, non potendosi ammettere alcuna motivazione implicitaoggetto di possibile deduzione che faccia riferimento ad atti che non siano ancorché sinteticamente ma comprensibilmente oggetto di richiamo nella cartella stessa; e nel presente caso neppure risulta che la cartella impugnata rimandi all'atto di costituzione in mora che identificherebbe la pretesacon essa azionata ; - a ciò deve aggiungersi che le ulteriori indicazioni presenti nella cartellanon forniscono alcuna benché minima specificazione né quantoal titolo né quanto al credito azionato sia riferendosi ad unanno (il 1999) il collegamento del quale con la pretesa non è inalcun modo esplicitato; sia indicando , del tutto erroneamente , comeente creditore il Ministero dell'economia e delle Finanze e non l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia - in ultimo - mancando nella cartella da qua ogni criterio di quantificazione dell'importointimato, peraltro - circostanza non ultima - pari a lla enorme cifra di ben euro 399.059,81, oltre ai compensi di riscossione; - importo , questo, peraltro anche ben diverso , e non in misura minima, rispetto a quello intimato con l'atto di costituzione in morache ammontava a euro 319.887,62; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - in diritto, è allora doveroso ma agevole il richiamo alla giurisprudenza di quest a Corte secondo la quale ( in termini si vedaCass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022 ) ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazionedegli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non c ontenenti le ragionidelle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nellacartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con unamigliore conoscenza delle statuizioni; - nel presente caso le informazioni presenti in cartella non consentivanoaffatto al contribuente, dalla lettura della stessa, di evincerele ragioni poste a base della pretesa; pretesa alla qu ale avrebbe potuto opporsi in sede giudiziale, contestando la restituzionedell'art. 53 comma 7 del d.

Lgs. n. 165 del 2001 dei compensiindebitamente percepiti, possibilità che non gli è stata consentitanel presente giudizio e della quale invece si è avv also nel separato giudizio sottoposto alla cognizione della Corte dei conti, derivante dall’impugnazione al TAR Lombardia del provvedimentodi fermo amministrativo; - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contr ibuto unificatoa carico delle ricorrenti, in quanto le parti soccombenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 36554 /20 19 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o in forza di procura s peciale in atti dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) eLoredana Grillo (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; - controricorrente – Oggetto:cartella di pagamento- motivazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della Co rte di appello di Milano n. 3706 / 20 19 depositatain data 11 / 09 /2 0 19 , notificata in data 04/10/2019 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - i l presente giudizio deriva dalla impugnazione di fronte al Tribunale di Milano della cartella di pagamento emessa nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] in data 20 Febbraio 2008 con la quale eraintimato il pagamento di euro 417.621,97 ; - i l T ribunale adito all'udienza del 3 ottobre 2008 , assumendo sussistenteuna connessione con il giudizio pendente innanzi alla Corte dei conti , disponeva la sospensione de l giudizio di opposizionealla cartella ; - il giu dice rigetta va poi l'istanza di estinzione presentata dall'Amministrazione per esser si il giudizio di fronte al giudice contabile concluso con sentenza di condanna del 1 Marzo 2012 indifetto di riassunzione ; [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio con atto depositato in data 16 Marzo 2016 , risultando ancora pendenteun'ulteriore giudizio davanti al Tar ; - i l Tribunale di Milano dichiarava quindi nulla la cartella impugnata stante l’in sussistenza del titolo esecuti vo relativo a spese di giustizia imputabile a l contribuente, rimandando al giudice contabile quanto alle statuizioni relative ai compensi legittimamentepercepiti da costui ; - appellava l' A genzia delle Dogane ; si costituiva [OSCURATO:PERSONA]; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - con la pronuncia im pugnata la Corte d'appello di Milano ha ritenutocorretto il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio diopposizione all'esecuzione nel primo grado di lite non essendo dimostratoin modo inequivoco che il giudizio di fronte alla Corte deiconti pr egiudicante forse in realtà proprio quello iscritto al n. r.g. 24643/08 definito nel Marzo 2012 avente ad oggetto la domanda dell' A mministrazione doganale al risarcimento del danno all'immagine derivato dalla condotta illecita d i [OSCURATO:PERSONA],quale suo d ipendente , così da non poter costituire alcun presupposto logico - giuridico rispetto alla opposizione all'esecuzione, instaurata relativa mente alla restituzione dei compensilecitamente percetti ; - l a Corte d'appello meneghina ha poi ritenuto c he la procedura esecutiva sia stata intrapresa per un credito individuato esplicitamente (e pacificamente insussistente come tale ); ciò è statoritenuto sufficiente per confermare la dichiarata nullità della cartella di pagamento , ritenendosi insussistente il diritto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a procedere in via esecutivasulla base di detto titolo ; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Dogane con atto affidato a duemotivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] ; Consideratoche: - il prim o motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degliartt. 297, 305 e 307 c. 3 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c. 1 n.4 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di estinzione del giudizio per manca ta, tempestiva riassunzione ex parte privata del giudizio civile siccomeformulato dall' Amministrazione; - il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - esso cozza contro l’accertamento di fatto, operato dal giudice dell’appello, secondo il quale il giudizio pregiudiziale a quello relativoalla legittimità della cartella di pagamento qui impugnata eraquello iscritto al n. r.g. 28231/2015 di fronte alla Corte dei Conti,dopo esser stato introdotto di fronte al TAR Lombardia, in quanto“questo avendo effettivam ente ad oggetto la restituzione dei compensi percepiti dal dipendente pubblico in ragione di prestazioninon autorizzate rese in favore di terzi”; - d’altronde è la stessa Agenzia delle Dogane a sostenere che – indipendentemente dall’erronea indicazione nell a cartella di un codicetributo del tutto irrelato con tale titolo - la ragione della pretesarestitutoria azionata con una cartella era proprio quella relativaa tali compensi illecitamente percepiti dal Rizzo; - il secondo motivo deduce la violazione e/o f alsa applicazione dell'art. 53 c. 7 del d. Lgs. n. 165 del 2001 vigente ratione temporisin rapporto all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello di Milano pretestuosamente fatto riferimento alla insussistenzadi un debito per spese di giustizia , per poi manca re diritenere che la pretesa era legittima in quanto fondata non su uncodice del tributo utilizzato nei fini contabili quanto piuttosto sull'atto recato in cartella ovvero l'atto di costituzione in mora perl'applicazione della sanzione ex lege dell'art. 53 c. 7 d. Lgs. n.165 del 2001 notificato in data 25 maggio 2007; - i l motivo è infondato ; - invero, anche a prescindere dai profili di carenza del motivo con riguardoai principi di localizzazione e specificità, dall’esame della cartellaimpugnata si evince che essa faceva riferimento – come delresto puntualmente accertato dal giudice d’appello - “a spese di giustizia”, il che smentisce l'affermazione posta a base del motivo,secondo la quale la pretesa dell' A mministrazione sarebbe Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 legittimagiacché fondata non su un codice del tributo utilizzato afini contabili quanto piut tosto sull'atto recato in cartella ovvero l'attodi costituzione in mora per l'applicazione della sanzione ex legedell'art. 53 comma 7 del d. Lgs. n. 165 del 2001 notificato indata 25 maggio 2007; - in secondo luogo, premesso che la censura appare carente anche con riguardo alla statuizione sulla giurisdizione affermata dalla [OSCURATO:PERSONA] , nessuna rilevanza ha , in alcun caso , il rapporto sottostanteove esso non sia ancor che sinteticamente indicato nella cartella, non potendosi ammettere alcuna motivazione implicitaoggetto di possibile deduzione che faccia riferimento ad atti che non siano ancorché sinteticamente ma comprensibilmente oggetto di richiamo nella cartella stessa; e nel presente caso neppure risulta che la cartella impugnata rimandi all'atto di costituzione in mora che identificherebbe la pretesacon essa azionata ; - a ciò deve aggiungersi che le ulteriori indicazioni presenti nella cartellanon forniscono alcuna benché minima specificazione né quantoal titolo né quanto al credito azionato sia riferendosi ad unanno (il 1999) il collegamento del quale con la pretesa non è inalcun modo esplicitato; sia indicando , del tutto erroneamente , comeente creditore il Ministero dell'economia e delle Finanze e non l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia - in ultimo - mancando nella cartella da qua ogni criterio di quantificazione dell'importointimato, peraltro - circostanza non ultima - pari a lla enorme cifra di ben euro 399.059,81, oltre ai compensi di riscossione; - importo , questo, peraltro anche ben diverso , e non in misura minima, rispetto a quello intimato con l'atto di costituzione in morache ammontava a euro 319.887,62; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - in diritto, è allora doveroso ma agevole il richiamo alla giurisprudenza di quest a Corte secondo la quale ( in termini si vedaCass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022 ) ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazionedegli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non c ontenenti le ragionidelle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nellacartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con unamigliore conoscenza delle statuizioni; - nel presente caso le informazioni presenti in cartella non consentivanoaffatto al contribuente, dalla lettura della stessa, di evincerele ragioni poste a base della pretesa; pretesa alla qu ale avrebbe potuto opporsi in sede giudiziale, contestando la restituzionedell'art. 53 comma 7 del d. Lgs. n. 165 del 2001 dei compensiindebitamente percepiti, possibilità che non gli è stata consentitanel presente giudizio e della quale invece si è avv also nel separato giudizio sottoposto alla cognizione della Corte dei conti, derivante dall’impugnazione al TAR Lombardia del provvedimentodi fermo amministrativo; - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contr ibuto unificatoa carico delle ricorrenti, in quanto le parti soccombenti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] -
Sentenza Cassazione n. 14799/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris