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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 47275/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere l’affidamento in prova del servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla pena di undici mesi e ventisette giorni di reclusione, perché non aveva indicato nell’istanza né successivamente alcun luogo ove eventualmente espiare la pena in regime di misura alternativa.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato un unico motivo ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc pen., denunciando la nullità assoluta dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conseguente nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al condannato e al difensore di fiducia tempestivamente nominato.

Il procedimento origina da un’istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione avanzata in data 27/09/2022 da Galli, mentre era già detenuto in custodia cautelare ed era stato raggiunto da ordine di esecuzione emesso per altra causa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

All’epoca egli era difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma che successivamente aveva proceduto alla volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati di Roma.

In data 20/06/2023 Galli aveva reso dichiarazione all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Velletri, dove era ristretto, al fine di revocare il precedente difensore e nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma; la dichiarazione era stata comunicata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL].

Invece l’avviso di fissazione dell’udienza sulla richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione era stato notificato ad un difensore d’ufficio all’uopo nominata, dopo avere constatato la cancellazione volontaria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Denuncia altresì il difensore che in atti non vi è nemmeno copia della notifica al condannato.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo l’interesse attuale alla misura alternativa e indicando anche il domicilio idoneo all’espiazione.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché non risulta allegata in atti la copia dell’atto che dimostra l’invio della nuova nomina al Tribunale di sorveglianza e non vi è prova quindi del fatto che l’autorità procedente ne avesse notizia [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il ricorrente ha documentato la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con dichiarazione resa all’ufficio matricola; ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni così rilasciate «hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria».

La difesa deduce anche che l’atto di nomina era stato inviato all’indirizzo mail della cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Roma; tuttavia qualora non fosse stato correttamente trasmesso, la richiamata disposizione di cui all’art. 123 cod. proc. pen. consente già di ritenere violato il diritto di difesa proprio perché il difensore di fiducia indicato dal ricorrente all’ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto non è stato ritualmente avvisato della fissazione dell’udienza.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] D’AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6 marzo 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere l’affidamento in prova del servizio sociale ovvero la detenzione domiciliare quale misura alternativa alla pena di undici mesi e ventisette giorni di reclusione, perché non aveva indicato nell’istanza né successivamente alcun luogo ove eventualmente espiare la pena in regime di misura alternativa. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e ha articolato un unico motivo ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc pen., denunciando la nullità assoluta dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conseguente nullità del provvedimento impugnato per omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al condannato e al difensore di fiducia tempestivamente nominato. Il procedimento origina da un’istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione avanzata in data 27/09/2022 da Galli, mentre era già detenuto in custodia cautelare ed era stato raggiunto da ordine di esecuzione emesso per altra causa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. All’epoca egli era difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma che successivamente aveva proceduto alla volontaria cancellazione dall’albo degli avvocati di Roma. In data 20/06/2023 Galli aveva reso dichiarazione all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Velletri, dove era ristretto, al fine di revocare il precedente difensore e nominare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma; la dichiarazione era stata comunicata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. Invece l’avviso di fissazione dell’udienza sulla richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione era stato notificato ad un difensore d’ufficio all’uopo nominata, dopo avere constatato la cancellazione volontaria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Denuncia altresì il difensore che in atti non vi è nemmeno copia della notifica al condannato. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo l’interesse attuale alla misura alternativa e indicando anche il domicilio idoneo all’espiazione. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché non risulta allegata in atti la copia dell’atto che dimostra l’invio della nuova nomina al Tribunale di sorveglianza e non vi è prova quindi del fatto che l’autorità procedente ne avesse notizia [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il ricorrente ha documentato la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con dichiarazione resa all’ufficio matricola; ai sensi dell’art. 123, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni così rilasciate «hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria». La difesa deduce anche che l’atto di nomina era stato inviato all’indirizzo mail della cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Roma; tuttavia qualora non fosse stato correttamente trasmesso, la richiamata disposizione di cui all’art. 123 cod. proc. pen. consente già di ritenere violato il diritto di difesa proprio perché il difensore di fiducia indicato dal ricorrente all’ufficio matricola della casa circondariale in cui era detenuto non è stato ritualmente avvisato della fissazione dell’udienza. Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47275/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris