CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro che, previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 610 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato dato che, come osserva il giudice di merito, l'imputato ha già usufruito per due volte del beneficio e non può ottenerlo per la terza volta; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione ai criteri determinativi del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3 della motivazione); Considerato che il terzo motivo di ricorso, volto a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda terza pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.MN CANCrP , 18 G 1v6 ,- F thfut ana Marjg --