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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28833/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, non è deducibile in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); tale appare la motivazione del provvedimento impugnato, che si è prodigata a spiegare la congruità dell'esito della comparazione effettuata dal giudice di prime cure (si veda pag. 3 par. 4 della sentenza).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sua condanna per il reato di lesioni volontarie aggravate. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, non è deducibile in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); tale appare la motivazione del provvedimento impugnato, che si è prodigata a spiegare la congruità dell'esito della comparazione effettuata dal giudice di prime cure (si veda pag. 3 par. 4 della sentenza). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell
Sentenza Cassazione n. 28833/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris