CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 26627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19033/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che larappresenta e difende ex lege; -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -SEZ. [OSCURATO:PERSONA]-intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 431/2023,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2044/2017 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 75891/2015, con cui l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, sezione di Palermo, gli aveva irrogato la sanzione di euro 45.000 per avere installato all'interno del proprio esercizio commerciale, in mancanza della licenza di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), undici apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS, in gestione per conto della ditta AMG Machine di [OSCURATO:PERSONA], e quattro apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) TULPS di sua esclusiva proprietà. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la violazione, contestata con verbale di accertamento redatto dagli agenti dell'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, stante che l'autorizzazione di cui all'art. 86 TULPS, ottenuta dal ricorrente per gli apparecchi da gioco tipo slot machines, non fosse sufficiente alla regolare detenzione e all'uso degli apparecchi di intrattenimento per cui è causa, poiché nello stesso esercizio si effettuava anche la raccolta di scommesse in assenza della licenza exart. 88 TULPS. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza 8 marzo 2023, n. 431, ha rigettato il gravame. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in sette motivi: 1. il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 110 TULPS, 2, comma 2-ter del d.l. 40/2010, nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che fosse necessaria anche la licenza di cui all'art. 88 TULPS ai fini della installazione nel locale di apparecchi da intrattenimento; 2. il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sufficienti gli elementi indicati dai verbalizzanti per ritenere che nel locale si svolgesse l'attività di raccolta delle scommesse; 3. il terzo motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che i quattro apparecchi del tipo videogames totem rinvenuti nel locale del ricorrente fossero riconducibili alle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS; 4. il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 della legge 689/1981 per mancata applicazione della causa di non punibilità ivi prevista alla sanzione irrogata, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 11 del d.lgs. 150/2011; 5. il quinto motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del trattato dell’Unione europea, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proposta o sollevazione d'ufficio di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, comma 3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”; 6. il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché degli artt. 2697 c.c., 6, comma 11, d.lgs. 150/2011,421 e 437 c.p.c.; 7. il settimo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 della legge 689/1981, nella parte in cui la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria. II. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorrente, in particolare con il quinto motivo, sollecitaquesta Corte di legittimità a domandare alla Corte europea di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione della compatibilità della normativa nazionale di cui agli artt. 88 e 110, commi 6 e 9 del r.d. 773/1931 (TULPS) con gli artt. 49 ss., 56 ss. del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con i principi comunitari di effettività, parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento. A fronte di tale richiesta si ritiene opportuno – si vedano al riguardo i parametri condivisi per la fissazione dei ricorsi civili in udienza pubblica o in camera di consiglio elaborati nella riunione del 18 dicembre 2023 dei presidenti delle sezioni civili – rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza dell