CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trieste per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2020 (dep. il 17 giugno 2020) la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone il 7 settembre 2017 e all'esito del gravame interposto da Mario [OSCURATO:PERSONA] e Francesco SMIRAGLIA:- ha assolto il [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di truffa in danno dello SMIRAGLIA e ha revocato le statuizioni civili in favore di quest'ultimo; - ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dello SMIRAGLIA per il delitto di lesioni personali in danno del [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili in favore di quest'ultimo. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dello SMIRAGLIA, formulando cinque motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità assoluta, e segnatamente dell'art. 525 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in quanto la sentenza di appello sarebbe stata pronunciata in assenza di regolare notifica all'imputato del verbale dell'udienza del 4 giugno 2019, cui lo SMIRAGLIA non aveva partecipato per legittimo impedimento. 2.3. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, in relazione alle dichiarazioni rese da Francesco SMIRAGLIA, in mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. e delle garanzie previste dall'art. 210 cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo è stata la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, in relazione alle dichiarazioni predibattimentali rese dal teste BOSO. 2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta la mancanza di prova della riconducibilità delle lesioni riportate dalla persona offesa all'azione dell'imputato, il cui fatto al più avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 590 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. La difesa ha rappresentato che: - all'udienza del 25 febbraio 2020, dopo le conclusioni delle parti, la Corte di appello ha emesso ordinanza per acquisire atti, rinviando al 12 marzo 2020;- il 12 marzo 2020 l'udienza non è stata celebrata a cagione della pandemia ed è stata differita al 9 giugno 2020; - a tale ultima udienza il Collegio diversamente composto ha deliberato (senza neppure dare atto della diversa composizione) e senza dare corso all'ordinaria sequenza dibattimentale all'esito della quale potrebbe dirsi che le parti, anche tacitamente, abbiano consentito a procedere senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. dirimente considerare che dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che: - all'udienza del 9 giugno 2020, il Collegio della Corte territoriale era in effetti diversamente composto rispetto a quello che il 25 febbraio 2020, dopo la discussione delle parti, aveva reso un'ordinanza istruttoria (al fine di acquisire gli atti relativi alla fissazione dell'udienza preliminare e quelli relativi alle notifiche, indicati nello stesso provvedimento); - tuttavia, alla detta udienza del 9 giugno 2020, la Corte di appello ha deliberato dopo la nuova discussione delle parti. Ciò posto, le Sezioni Unite hanno chiarito che: - «il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati» (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 01); - e «non può ritenersi che la rinnovazione del dibattimento debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste» (Sez. U, n. 41736/2019, cit., che ha pure rilevato che, «ferma l'irrilevanza (ai sensi del combinato disposto degli artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen.) del consenso eventualmente prestato alla violazione del principio d'immutabilità del giudice, sanzionata a pena di nullità assoluta, e quindi insanabile, è, infatti, legittimo, ed anzi doveroso, valorizzare l'inerzia delle parti che non si siano attivate nei modi di rito», avanzando istanze istruttorie a seguito del mutamento del giudice); - nel caso in esame, come esposto, era stata disposta l'acquisizione di taluni documenti che non è stata revocata e le parti non hanno avanzato alcuna richiesta; - le stesse parti hanno rassegnato le proprie conclusioni innanzi alla Corte di appello nella nuova composizione e, dunque, è stata ritualmente pronunciata la sentenza impugnata. 2. Con il secondo motivo si è assunto che la sentenza di appello sarebbe stata emessa in mancanza di una regolare notifica allo SMIRAGLIA del verbale dell'udienza del 4 giugno 2019, cui egli non aveva presenziato per legittimo impedimento. In particolare, tale notifica - disposta dalla Corte di appello - sarebbe stata eseguita al domicilio eletto dall'imputato, presso il quale non si sarebbe perfezionata; e non sarebbe stata eseguita, dunque, presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma, 4 cod. proc. pen., i cui presupposti ricorrono, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel caso di impossibilità della notificazione nel domicilio eletto o dichiarato per temporanea assenza dell'imputato. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché è stato qui irritualmente dedotto. Infatti: - «in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio» (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01); - nel caso di specie non è stato neppure dedotto che difetti la prima citazione dell'imputato e il difensore nulla ha eccepito nel corso del giudizio di secondo grado. 3. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. 3.1. Con il terzo motivo è stata denunciata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Francesco SMIRAGLIA. Più in particolare, poiché egli e il [OSCURATO:PERSONA] erano imputati di reato connesso, essi non avrebbero potuto deporre quali «semplici imputati»; pertanto, oltre alle dichiarazioni rese dallo SMIRAGLIA in qualità di testimone - che il Giudice di primo grado aveva ritenuto inutilizzabili - anche quelle rese all'udienza del 16 marzo 2016, apprezzate dalla Corte di appello per affermarne la responsabilità avrebbero dovuto esser ritenute inutilizzabili; e sul punto la sentenza di secondo grado sarebbe priva di motivazione. 3.2. Con il quarto motivo è stata dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dal teste BOSO, che la Corte di merito avrebbe utilizzato erroneamente nonostante siano state unicamente oggetto di contestazione durante l'esame dibattimentale. 3.3. Entrambi i motivi sono inammissibili, poiché generici Difatti, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01). Nel caso in esame, la difesa non ha in alcun modo chiarito in che termini le dichiarazioni di cui si assume l'inutilizzabilità abbiano avuto portate decisiva nell'iter argomentativo della sentenza impugnata. È, allora, superfluo immorare oltre. 4. Con il quinto motivo si è assunto il difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e le lesioni patite dalla persona offesa e si è assunto che il fatto avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi di cui all'art.590 cod. pen. In particolare, non sarebbe stato svolto alcun accertamento tecnico in grado di stabilire con certezza un nesso di derivazione causale tra la condotta ascritta all'imputato e le lesioni in imputazione, che è probabile siano state conseguenza di una caduta accidentale del [OSCURATO:PERSONA] mentre tentava di fuggire. 4.1. Il motivo in esame è inammissibile, poiché non ha mosso effettive censure alla sentenza impugnata ma ha rappresentato il difetto della prova, peraltro per il tramite di asserti generici ed ipotetici (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al