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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08320/2026

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[OSCURATO:PERSONA],285 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1679/2021 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 328/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda proposta daN umero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/2026Cinquesanti Antonio - dirigente medico a tempNuom ero di raccolta generale 8320/2026indeterminato degli [OSCURATO:PERSONA] – AZIENDA Data pubblicazione 03/04/2026OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Foggia - dichiarando cheil medesimo aveva subito, a decorrere da giugno 2016, undemansionamento “rispetto ai compiti propri dell’incarico didirigente responsabile della struttura semplice dirianimazione pediatrica degli OO.RR.

Azienda OspedalieraUniversitaria di Foggia”, conferitogli con contrattoindividuale del 14.9.2007, giusta delibera n. 1251 del6.9.2005, ordinando conseguentemente alla resistente “laimmediata cessazione della condotta lesiva ed il reintegrodel ricorrente nelle funzioni sopra indicate”, posto che dalgiugno 2016 il ricorrente era stato indebitamente “inseritonei turni della guardia anestesiologica, e non più in quellidella rianimazione pediatrica, ossia della unità operativapresso la quale, sino a quel momento, aveva svolto ilproprio incarico di responsabile (di struttura semplice)”.1.1.

Condannava, altresì, la ASL convenuta al risarcimentodel pregiudizio alla professionalità subito dall’attore “nellamisura di € 18.000,00, in ragione di circa € 6.000,00 l’anno(all’incirca € 500,00 al mese); importo già comprensivo dirivalutazione ed interessi medio tempore maturati”.2.

La Corte di appello di Bari riformava la sentenza di primogrado rigettando la domanda del lavoratore.Preliminarmente, la Corte respingeva l’eccezioned’inammissibilità del gravame rilevando che“contrariamente a quanto opina il lavoratore, (l’appello) èsufficientemente specifico, laddove ripropone tutta unaserie di deduzioni in fatto, allegate in prime cure e nondebitamente vagliate dal primo giudice, stigmatizzandoNumero registro generale 8308/2022all’uopo la difettosità della motivazione su detti aspetti e la Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026carenza di elementi di prova a supporto della dedotta Data pubblicazione 03/04/2026dequalificazione professionale”.Nel merito, la Corte non riteneva sussistente il contestatodemansionamento; in particolare, veniva precisato che lastruttura semplice di “[OSCURATO:PERSONA]”, cui erapreposto il ricorrente sulla base del contratto individuale del14.9.2007, era una articolazione interna della strutturacomplessa di “Anestesia e Rianimazione” diretta dalladott.ssa Cinnella dalle cui dichiarazioni era emerso che: i) ilCinquesanti era inidoneo a svolgere turni notturni di guardiae di pronta disponibilità anche pomeridiana; ii) le attivitàasseritamente demansionanti avrebbero occupato illavoratore per circa il 50% delle ore complessive di servizio;iii) dal giugno 2016 all’inizio del giudizio, erano stati trattatiin rianimazione 42 piccoli pazienti neonati e pediatrici,laddove tutti i medici del team che si occupa di rianimazionee terapia intensiva sono stati coinvolti nella cura e nelprocesso decisionale riguardante i pazienti pediatrici,incluso il dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha, dunque, vistointaccare le sue competenze in tale ultima branca medica.La teste Cinnella evidenziava l’obbligatorietà di tale scelta– in considerazione della cennata inidoneità sopravvenutadell’istante ad osservare i turni notturni e a svolgere lereperibilità pomeridiane - e che nelle sale operatorie“vengono regolarmente operati dei bambini, per cui egli puòesercitare le sue competenze specifiche in campopediatrico…tanto che i colleghi più giovani spesso lochiamano come referente, per avere un parere e per essereconfortati nell’attività prestata; inoltre, quando si èverificata la necessità che bambini con patologie cronicheda lui seguiti si ricoverassero in rianimazione, con ricoverNi umero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/2026programmati, il [OSCURATO:PERSONA] li ha potuti seguire Niunm ero di raccolta generale 8320/2026rianimazione…”.

Data pubblicazione 03/04/20262.1.

Ciò premesso, la Corte riteneva non applicabile al casodi specie l’art. 2103 c.c. valendo per la dirigenza pubblica ilprincipio di turnazione degli incarichi, con i soli limiti del parivalore economico del diverso incarico e dell’esercizio dellojus variandi senza finalità vessatorie.2.2.

Nello specifico ambito della dirigenza sanitaria alledipendenze di amministrazioni pubbliche, la Corte precisavache “l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 escludel'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art. 2103 cod.civ. e detta esclusione è stata ribadita per i dirigenti medicidalle parti collettive (art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenzamedica del servizio sanitario nazionale), perché, comeevidenziato dall'art. 15 del d.lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 502, «ladirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto perprofili professionali, ed in un unico livello, articolato inrelazione alle diverse responsabilità professionali egestionali».

Il citato art. 15, inoltre, pur prevedendo che«l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata nellosvolgimento delle proprie mansioni e funzionidall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti diesercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione everifica, sono progressivamente ampliati», assegna aldirigente della struttura complessa il potere di direzionedella struttura, da esercitare mediante «direttive a tutto ilpersonale operante nella stessa e l'adozione delle relativedecisioni necessarie per il corretto espletamento del servizioe per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalitàNumero registro generale 8308/2022preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026Ciò posto, la Corte distrettuale escludeva il contestatodemansionamento, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non era statoposto in una condizione di sostanziale inattività néassegnato a funzioni richiedenti un bagaglio di conoscenzespecialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso nonassimilabile.Senza contare, per mera completezza di motivazione, cheil danno derivante da demansionamento e dequalificazioneprofessionale (qui, come visto, non ricorrenti, attesa lapeculiarità della normativa applicabile in subiecta materia)non ricorre automaticamente in tutti i casi diinadempimento datoriale, ma deve essere provato dallavoratore, eventualmente ai sensi dell'art. 2729 c.c.,e concordanti, laddove nella specie, in sostanza, illavoratore nulla di concreto ha dedotto in punto di fatto, aldi là della mera circostanza della cessazione e variazionedelle mansioni conferitegli nel 2007, senza allegare né tantomeno provare in qualche modo la minore pregnanza e/orilevanza del nuovo (e quanto mai delicato) incaricoconferitogli e/o, se del caso, l’incidenza negativa dellostesso sul piano patrimoniale (cosa che, come visto, è statatra l’altro espressamente esclusa dal primo giudice constatuizione in alcun modo contestata e/o censurata dallavoratore).3.

Di tale sentenza domanda la cassazione il Cinquesanticon ricorso assistito da tre motivi, cui resiste concontroricorso l’amministrazione che ha, altresì, depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/20261.

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falNsuam ero di raccolta generale 8320/2026applicazione degli artt. 342, 348 bis,3 48 ter e 434 c.p.c., Data pubblicazione 03/04/2026stante l’omessa indicazione nell'atto di appello dellemodifiche da apportare alle parti della sentenza di primogrado.In particolare, si eccepisce la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e pronunciato, avendo la Corted’appello indicato solo in maniera apparente unamotivazione sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello perviolazione dell’art. 342, 348 bis, 348 ter c.p.c., nonemergendo dalla lettura dell’atto di appello censurespecifiche alla sentenza appellata ed in particolare alle partidella sentenza ritenute viziate e quindi da modificare.Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, ècomplessivamente infondato.1.1.

Va, al riguardo, premesso che gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversitàrispetto alle impugnazioni a critica vincolata.Numero registro generale 8308/2022Questa Corte ha evidenziato che il nuovo testo degli artt.

Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026342 e 434 c.p.c., applicabile agli atti di appello proposti Data pubblicazione 03/04/2026dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non contiene più il riferimentoall’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici diimpugnazione presente nel testo precedente, ma disponeche “la motivazione dell’appello deve contenere, a pena diinammissibilità:1) l’indicazione delle parti delprovvedimento che si intende appellare e delle modificheche vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiutadal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanzeda cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza aifini della decisione impugnata”.

Ma la modifica in questione,“lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotatidell’appello”, si è limitata ad esigere che le questioni ed ipunti contestati della sentenza impugnata sianochiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, percui nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitivauna parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice ; la maggiore o minore ampiezzae specificità delle doglianze sarà poi diretta conseguenzadella motivazione assunta dalla decisione di primo grado.Dunque, a parere della Corte, l’individuazione di un“percorso logico alternativo a quello del primo giudice” nondeve necessariamente tradursi in un “ progetto alternativodi sentenza”, essendo, invece, richiesto -in applicazione delcriterio della razionalizzazione del processo civile, che è infunzione del rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata- che parte appellante ponga il giudicesuperiore in condizione di comprendere con chiarezza qualesia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avercompreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchéNumero registro generale 8308/2022queste siano censurabili (Cass. sez. un. 16/11/2017 n.

Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/202627199).

Data pubblicazione 03/04/2026Esaminando la censura in esame alla luce dei principi sancitidalla Suprema Corte deve rilevarsi che nei motivi digravame sono stati indicati i capi della pronuncia impugnatie le argomentazioni giuridiche poste a fondamento dellariforma richiesta.

L’esame dei motivi di appello riportati nelricorso evidenzia l’ammissibilità del gravame ritenutocorrettamente dal giudice di appello sufficientementespecifico, “laddove ripropone tutta una serie di deduzioni infatto, allegate in prime cure e non debitamente vagliate dalprimo giudice, stigmatizzando all’uopo la difettosità dellamotivazione su detti aspetti e la carenza di elementi diprova a supporto della dedotta dequalificazioneprofessionale”.Tale motivazione, pur sintetica, non può ritenersiapparente, nella misura in cui afferma la carenza delgiudizio di fatto operato in sede di primo grado ai finidell’accertamento della questione di diritto afferente alladedotta dequalificazione professionale.Peraltro, la censura presenta profili di inammissibilità nonassolvendo all’onere di specifica indicazione degli atti aisensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. non riportando minimamenteil contenuto della sentenza di primo grado oggetto delmotivo di appello avente ad oggetto le modifiche su cuiavrebbe dovuto intervenire la Corte di merito in sede digravame.2.

Con il secondo motivo si deduce omesso esame degliallegati al fascicolo di parte ricorrente, della provatestimoniale di parte resistente assunta nel corso delgiudizio di primo grado (art. 360, comma primo, n. 5Numero registro generale 8308/2022c.p.c.); violazione e falsa applicazione del contratto di Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026lavoro sottoscritto (art. 360 cpc comma 1 n.3).

Data pubblicazione 03/04/2026La censura evidenzia l’erroneità della valutazione delleprove compiuta dalla Corte territoriale soprattutto in ordinealla documentazione comprovante lo svolgimento dimansioni diverse rispetto a quelle di dirigente di strutturasemplice della rianimazione pediatrica.Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbestravolto il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste diparte datoriale arrivando a sostenere che il Cinquesantinonostante fosse impiegato in sala operatoria continuassead avere contatti con i nuovi colleghi della rianimazionepediatrica, con conseguente insussistenza dell’asseritodemansionamento.2.1.

La censura è inammissibile sia perché richiede unnuovo e diverso accertamento di merito sia perché non siconfronta col decisum che esclude la dequalificazione sullabase del principio della rotazione degli incarichi e dellaequivalenza delle mansioni dirigenziali nel settore pubblicoe in particolare nel comparto sanità.3.

Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame degliallegati al fascicolo di parte, mancata ammissione dellerichieste istruttorie (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.);mancata ammissione delle richieste istruttorie (art. 360,comma primo, n. 5 c.p.c.).3.1 Anche questo motivo è inammissibile.3.2 La mancata ammissione delle prove è direttaconseguenza dell’iter motivazionale della Corte in ordinealla insussistenza della dequalificazione.In realtà, la censura richiede a questa Cortesurrettiziamente un nuovo e diverso apprezzamento delleNumero registro generale 8308/2022risultanze istruttorie del giudizio di merito dalle quali [OSCURATO:PERSONA] sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026Corte territoriale ha tratto la conclusione che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]non fosse stato posto in una situazione di inattività ma fossestato assegnato per ragioni organizzative, anche legate allainidoneità allo svolgimento di turni notturni e pomeridiani,a svolgere compiti comunque rispettosi della professionalitàsua propria.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidatein € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 21 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026Data pubblicazione 03/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],285 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1679/2021 della CORTE D'APPELLOdi BARI, depositata il 18/10/2021 R.G.N. 328/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda proposta daN umero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/2026Cinquesanti Antonio - dirigente medico a tempNuom ero di raccolta generale 8320/2026indeterminato degli [OSCURATO:PERSONA] – AZIENDA Data pubblicazione 03/04/2026OSPEDALIERA UNIVERSITARIA di Foggia - dichiarando cheil medesimo aveva subito, a decorrere da giugno 2016, undemansionamento “rispetto ai compiti propri dell’incarico didirigente responsabile della struttura semplice dirianimazione pediatrica degli OO.RR. Azienda OspedalieraUniversitaria di Foggia”, conferitogli con contrattoindividuale del 14.9.2007, giusta delibera n. 1251 del6.9.2005, ordinando conseguentemente alla resistente “laimmediata cessazione della condotta lesiva ed il reintegrodel ricorrente nelle funzioni sopra indicate”, posto che dalgiugno 2016 il ricorrente era stato indebitamente “inseritonei turni della guardia anestesiologica, e non più in quellidella rianimazione pediatrica, ossia della unità operativapresso la quale, sino a quel momento, aveva svolto ilproprio incarico di responsabile (di struttura semplice)”.1.1. Condannava, altresì, la ASL convenuta al risarcimentodel pregiudizio alla professionalità subito dall’attore “nellamisura di € 18.000,00, in ragione di circa € 6.000,00 l’anno(all’incirca € 500,00 al mese); importo già comprensivo dirivalutazione ed interessi medio tempore maturati”.2. La Corte di appello di Bari riformava la sentenza di primogrado rigettando la domanda del lavoratore.Preliminarmente, la Corte respingeva l’eccezioned’inammissibilità del gravame rilevando che“contrariamente a quanto opina il lavoratore, (l’appello) èsufficientemente specifico, laddove ripropone tutta unaserie di deduzioni in fatto, allegate in prime cure e nondebitamente vagliate dal primo giudice, stigmatizzandoNumero registro generale 8308/2022all’uopo la difettosità della motivazione su detti aspetti e la Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026carenza di elementi di prova a supporto della dedotta Data pubblicazione 03/04/2026dequalificazione professionale”.Nel merito, la Corte non riteneva sussistente il contestatodemansionamento; in particolare, veniva precisato che lastruttura semplice di “[OSCURATO:PERSONA]”, cui erapreposto il ricorrente sulla base del contratto individuale del14.9.2007, era una articolazione interna della strutturacomplessa di “Anestesia e Rianimazione” diretta dalladott.ssa Cinnella dalle cui dichiarazioni era emerso che: i) ilCinquesanti era inidoneo a svolgere turni notturni di guardiae di pronta disponibilità anche pomeridiana; ii) le attivitàasseritamente demansionanti avrebbero occupato illavoratore per circa il 50% delle ore complessive di servizio;iii) dal giugno 2016 all’inizio del giudizio, erano stati trattatiin rianimazione 42 piccoli pazienti neonati e pediatrici,laddove tutti i medici del team che si occupa di rianimazionee terapia intensiva sono stati coinvolti nella cura e nelprocesso decisionale riguardante i pazienti pediatrici,incluso il dott. [OSCURATO:PERSONA] il quale non ha, dunque, vistointaccare le sue competenze in tale ultima branca medica.La teste Cinnella evidenziava l’obbligatorietà di tale scelta– in considerazione della cennata inidoneità sopravvenutadell’istante ad osservare i turni notturni e a svolgere lereperibilità pomeridiane - e che nelle sale operatorie“vengono regolarmente operati dei bambini, per cui egli puòesercitare le sue competenze specifiche in campopediatrico…tanto che i colleghi più giovani spesso lochiamano come referente, per avere un parere e per essereconfortati nell’attività prestata; inoltre, quando si èverificata la necessità che bambini con patologie cronicheda lui seguiti si ricoverassero in rianimazione, con ricoverNi umero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/2026programmati, il [OSCURATO:PERSONA] li ha potuti seguire Niunm ero di raccolta generale 8320/2026rianimazione…”. Data pubblicazione 03/04/20262.1. Ciò premesso, la Corte riteneva non applicabile al casodi specie l’art. 2103 c.c. valendo per la dirigenza pubblica ilprincipio di turnazione degli incarichi, con i soli limiti del parivalore economico del diverso incarico e dell’esercizio dellojus variandi senza finalità vessatorie.2.2. Nello specifico ambito della dirigenza sanitaria alledipendenze di amministrazioni pubbliche, la Corte precisavache “l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 escludel'applicabilità agli incarichi dirigenziali dell'art. 2103 cod.civ. e detta esclusione è stata ribadita per i dirigenti medicidalle parti collettive (art. 27 CCNL 8.6.2000 per la dirigenzamedica del servizio sanitario nazionale), perché, comeevidenziato dall'art. 15 del d.lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 502, «ladirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto perprofili professionali, ed in un unico livello, articolato inrelazione alle diverse responsabilità professionali egestionali». Il citato art. 15, inoltre, pur prevedendo che«l'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata nellosvolgimento delle proprie mansioni e funzionidall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti diesercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione everifica, sono progressivamente ampliati», assegna aldirigente della struttura complessa il potere di direzionedella struttura, da esercitare mediante «direttive a tutto ilpersonale operante nella stessa e l'adozione delle relativedecisioni necessarie per il corretto espletamento del servizioe per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalitàNumero registro generale 8308/2022preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026Ciò posto, la Corte distrettuale escludeva il contestatodemansionamento, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] non era statoposto in una condizione di sostanziale inattività néassegnato a funzioni richiedenti un bagaglio di conoscenzespecialistiche diverso da quello posseduto e allo stesso nonassimilabile.Senza contare, per mera completezza di motivazione, cheil danno derivante da demansionamento e dequalificazioneprofessionale (qui, come visto, non ricorrenti, attesa lapeculiarità della normativa applicabile in subiecta materia)non ricorre automaticamente in tutti i casi diinadempimento datoriale, ma deve essere provato dallavoratore, eventualmente ai sensi dell'art. 2729 c.c.,e concordanti, laddove nella specie, in sostanza, illavoratore nulla di concreto ha dedotto in punto di fatto, aldi là della mera circostanza della cessazione e variazionedelle mansioni conferitegli nel 2007, senza allegare né tantomeno provare in qualche modo la minore pregnanza e/orilevanza del nuovo (e quanto mai delicato) incaricoconferitogli e/o, se del caso, l’incidenza negativa dellostesso sul piano patrimoniale (cosa che, come visto, è statatra l’altro espressamente esclusa dal primo giudice constatuizione in alcun modo contestata e/o censurata dallavoratore).3. Di tale sentenza domanda la cassazione il Cinquesanticon ricorso assistito da tre motivi, cui resiste concontroricorso l’amministrazione che ha, altresì, depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/20261. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falNsuam ero di raccolta generale 8320/2026applicazione degli artt. 342, 348 bis,3 48 ter e 434 c.p.c., Data pubblicazione 03/04/2026stante l’omessa indicazione nell'atto di appello dellemodifiche da apportare alle parti della sentenza di primogrado.In particolare, si eccepisce la violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e pronunciato, avendo la Corted’appello indicato solo in maniera apparente unamotivazione sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello perviolazione dell’art. 342, 348 bis, 348 ter c.p.c., nonemergendo dalla lettura dell’atto di appello censurespecifiche alla sentenza appellata ed in particolare alle partidella sentenza ritenute viziate e quindi da modificare.Il motivo, che presenta profili di inammissibilità, ècomplessivamente infondato.1.1. Va, al riguardo, premesso che gli artt. 342 e 434 c.p.c.,nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, dellerelative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parteargomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dalprimo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenutoconto della permanente natura di “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversitàrispetto alle impugnazioni a critica vincolata.Numero registro generale 8308/2022Questa Corte ha evidenziato che il nuovo testo degli artt. Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026342 e 434 c.p.c., applicabile agli atti di appello proposti Data pubblicazione 03/04/2026dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non contiene più il riferimentoall’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici diimpugnazione presente nel testo precedente, ma disponeche “la motivazione dell’appello deve contenere, a pena diinammissibilità:1) l’indicazione delle parti delprovvedimento che si intende appellare e delle modificheche vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiutadal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanzeda cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza aifini della decisione impugnata”. Ma la modifica in questione,“lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotatidell’appello”, si è limitata ad esigere che le questioni ed ipunti contestati della sentenza impugnata sianochiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, percui nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitivauna parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice ; la maggiore o minore ampiezzae specificità delle doglianze sarà poi diretta conseguenzadella motivazione assunta dalla decisione di primo grado.Dunque, a parere della Corte, l’individuazione di un“percorso logico alternativo a quello del primo giudice” nondeve necessariamente tradursi in un “ progetto alternativodi sentenza”, essendo, invece, richiesto -in applicazione delcriterio della razionalizzazione del processo civile, che è infunzione del rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata- che parte appellante ponga il giudicesuperiore in condizione di comprendere con chiarezza qualesia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avercompreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchéNumero registro generale 8308/2022queste siano censurabili (Cass. sez. un. 16/11/2017 n. Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/202627199). Data pubblicazione 03/04/2026Esaminando la censura in esame alla luce dei principi sancitidalla Suprema Corte deve rilevarsi che nei motivi digravame sono stati indicati i capi della pronuncia impugnatie le argomentazioni giuridiche poste a fondamento dellariforma richiesta. L’esame dei motivi di appello riportati nelricorso evidenzia l’ammissibilità del gravame ritenutocorrettamente dal giudice di appello sufficientementespecifico, “laddove ripropone tutta una serie di deduzioni infatto, allegate in prime cure e non debitamente vagliate dalprimo giudice, stigmatizzando all’uopo la difettosità dellamotivazione su detti aspetti e la carenza di elementi diprova a supporto della dedotta dequalificazioneprofessionale”.Tale motivazione, pur sintetica, non può ritenersiapparente, nella misura in cui afferma la carenza delgiudizio di fatto operato in sede di primo grado ai finidell’accertamento della questione di diritto afferente alladedotta dequalificazione professionale.Peraltro, la censura presenta profili di inammissibilità nonassolvendo all’onere di specifica indicazione degli atti aisensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. non riportando minimamenteil contenuto della sentenza di primo grado oggetto delmotivo di appello avente ad oggetto le modifiche su cuiavrebbe dovuto intervenire la Corte di merito in sede digravame.2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame degliallegati al fascicolo di parte ricorrente, della provatestimoniale di parte resistente assunta nel corso delgiudizio di primo grado (art. 360, comma primo, n. 5Numero registro generale 8308/2022c.p.c.); violazione e falsa applicazione del contratto di Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026lavoro sottoscritto (art. 360 cpc comma 1 n.3). Data pubblicazione 03/04/2026La censura evidenzia l’erroneità della valutazione delleprove compiuta dalla Corte territoriale soprattutto in ordinealla documentazione comprovante lo svolgimento dimansioni diverse rispetto a quelle di dirigente di strutturasemplice della rianimazione pediatrica.Inoltre, ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbestravolto il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste diparte datoriale arrivando a sostenere che il Cinquesantinonostante fosse impiegato in sala operatoria continuassead avere contatti con i nuovi colleghi della rianimazionepediatrica, con conseguente insussistenza dell’asseritodemansionamento.2.1. La censura è inammissibile sia perché richiede unnuovo e diverso accertamento di merito sia perché non siconfronta col decisum che esclude la dequalificazione sullabase del principio della rotazione degli incarichi e dellaequivalenza delle mansioni dirigenziali nel settore pubblicoe in particolare nel comparto sanità.3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame degliallegati al fascicolo di parte, mancata ammissione dellerichieste istruttorie (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.);mancata ammissione delle richieste istruttorie (art. 360,comma primo, n. 5 c.p.c.).3.1 Anche questo motivo è inammissibile.3.2 La mancata ammissione delle prove è direttaconseguenza dell’iter motivazionale della Corte in ordinealla insussistenza della dequalificazione.In realtà, la censura richiede a questa Cortesurrettiziamente un nuovo e diverso apprezzamento delleNumero registro generale 8308/2022risultanze istruttorie del giudizio di merito dalle quali [OSCURATO:PERSONA] sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026Corte territoriale ha tratto la conclusione che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]non fosse stato posto in una situazione di inattività ma fossestato assegnato per ragioni organizzative, anche legate allainidoneità allo svolgimento di turni notturni e pomeridiani,a svolgere compiti comunque rispettosi della professionalitàsua propria.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate comein dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidatein € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 peresborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali,nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 21 gennaio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 8308/2022Numero sezionale 285/2026Numero di raccolta generale 8320/2026Data pubblicazione 03/04/2026
Sentenza Cassazione n. 08320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris