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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 30760/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta una asserita violazione di legge quanto alla addotta integrale assenza di motivazione in relazione alla misura dell'aumento apportato a titolo di continuazione per le evasioni contestate quando di contro la lettura complessiva della decisione gravata da conto di un adeguato motivare quanto al trattamento irrogato, anche in considerazione del modestissimo aumento apportato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta una asserita violazione di legge quanto alla addotta integrale assenza di motivazione in relazione alla misura dell'aumento apportato a titolo di continuazione per le evasioni contestate quando di contro la lettura complessiva della decisione gravata da conto di un adeguato motivare quanto al trattamento irrogato, anche in considerazione del modestissimo aumento apportato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 30760/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris