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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21145/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato, per quanto qui ancora rileva, la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio; - che l'unico motivo è inammissibile poiché si limita a formulare censure del tutto astratte, senza confrontarsi con la sufficiente e non illogica motivazione resa sul punto e senza indicare quali elementi, decisivi nella prospettiva invocata, sarebbero stati dedotti ed invece ingiustificatamente disattesi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (4L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato, per quanto qui ancora rileva, la sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio; - che l'unico motivo è inammissibile poiché si limita a formulare censure del tutto astratte, senza confrontarsi con la sufficiente e non illogica motivazione resa sul punto e senza indicare quali elementi, decisivi nella prospettiva invocata, sarebbero stati dedotti ed invece ingiustificatamente disattesi; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21145/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris