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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18844/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2016 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 giugno 2016 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del 5 febbraio 2013 del Tribunale di Ancona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] (o Yeudy) [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, unitamente alle sanzioni accessorie nonché a confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto personalmente ricorso per cassazione con atto del 20 luglio 2016, articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo vizio motivazionale, ha lamentato il mancato esame, da parte della Corte territoriale, dei motivi di appello.

In particolare, la responsabilità dell'imputato era stata ritenuta in esito alla circostanza di essere stato visto rovistare in un cassonetto delle immondizie, mentre all'interno dell'abitazione nella sua disponibilità, nel medesimo plesso condominiale, era stato rintracciato materiale utile al confezionamento dello stupefacente, apparentemente analogo a quanto era stato utilizzato per la conservazione di sostanza trovata nei pressi dell'ascensore dell'edificio.

Alcunché era stato altrimenti rinvenuto, mentre la sentenza aveva addirittura sostenuto, con argomento manifestamente illogico, che in ogni caso il confezionamento della sostanza avrebbe potuto essere fatto ad occhio.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit., esclusa dalla sentenza impugnata in considerazione del dato quantitativo e della presenza di precedenti specifici di polizia.

A questo riguardo il ricorrente ha sottolineato che il reato era stato commesso anteriormente agli ulteriori fatti ascritti all'imputato, ossia nel 2009 rispetto al 2011, e che - con riferimento al dato ponderale - era stata omessa la valutazione di tutte le altre circostanze indicate dalla norma.

In specie, tra l'altro, era stato considerato assorbente il dato ponderale di ottantacinque dosi di cocaina, che non poteva considerarsi esorbitante, mentre era stato tralasciato il bassissimo principio attivo della sostanza.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

4.1. In ordine al primo motivo di censura, il percorso motivazionale concordemente seguito dai Giudici del merito non può certamente essere ritenuto manifestamente illogico.

In proposito, infatti, il Tribunale e la Corte territoriale - collegando lo stupefacente all'imputato, ed ascrivendo a costui la detenzione illecita della sostanza - hanno posto in coerente connessione gli elementi di fatto emersi dal materiale processuale, quanto a) al rinvenimento nei luoghi condominiali di busta contenente le dosi di cocaina già suddivise in ovuli; b) all'attività di osservazione da parte dei Carabinieri, cui l'imputato era già noto per episodi legati al traffico di sostanze; c) alla ripetuta ricerca di "qualcosa" nel cassonetto esterno dei rifiuti da parte dell'odierno ricorrente; d) al suo malumore vista la ricerca infruttuosa (alcunché infatti era stato prelevato dal contenitore); e) al rintraccio nel cestino domestico dell'imputato - colà residente - di brandelli di plastica analoghi per colore, fattezze e disegni a quanto utilizzato per il confezionamento dello stupefacente rinvenuto nel condominio.

Né la contumacia dell'imputato ha consentito l'eventuale personale prospettazione di una differente ricostruzione dei fatti siccome complessivamente letti dai Giudici del merito, tanto più che quantomeno la nervosa ed inutile ricerca nel cassonetto - comportamento evidentemente del tutto anomalo, ed invero ripetuto nel breve volgere di qualche ora - è rimasta senza spiegazione plausibile.

4.1.1. A questo proposito, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).

In specie, al contrario, la difesa si è limitata a dolersi del processo logico seguito dai Giudici, osservando che non erano stati rinvenuti nell'abitazione né denari né materiali per il confezionamento della droga, ma in definitiva - al più - ha proposto una lettura alternativa alla vicenda, senza comunque fornire spiegazione di sorta alla condotta tenuta nell'occasione dall'imputato.

Invero sono altresì precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

4.2. In relazione poi al secondo motivo di doglianza, ed ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta deve essere correlata alla sua concreta offensività desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044).

In specie si era trattato del rinvenimento di quasi cento grammi netti di cocaina, a prescindere dal modesto grado di purezza della sostanza (dalla quale potevano in ogni caso ricavarsi ottantacinque dosi), ed in proposito la Corte territoriale vi ha appunto attribuito rilievo preponderante.

A questo riguardo, oltretutto, tenuto invero conto della reciproca integrazione motivazionale tra le due conformi decisioni del merito (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n.40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), era stato dato altresì atto dal Tribunale dell'accuratezza nella preparazione della sostanza (contenuta in dieci ovuli termosaldati, ognuno dei quali poteva quindi contenere cocaina pari ad otto-nove dosi ricavabili), ad ulteriore giustificazione della ricerca, affannosa, del materiale da parte dell'imputato (circostanza che certamente non depone nel senso della prospettata minima offensività della vicenda).

4.2.1. Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento.

5. L'infondatezza dell'impugnazione conduce al rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2016 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 giugno 2016 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del 5 febbraio 2013 del Tribunale di Ancona, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] (o Yeudy) [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa, unitamente alle sanzioni accessorie nonché a confisca e distruzione di quanto in sequestro, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto personalmente ricorso per cassazione con atto del 20 luglio 2016, articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo vizio motivazionale, ha lamentato il mancato esame, da parte della Corte territoriale, dei motivi di appello. In particolare, la responsabilità dell'imputato era stata ritenuta in esito alla circostanza di essere stato visto rovistare in un cassonetto delle immondizie, mentre all'interno dell'abitazione nella sua disponibilità, nel medesimo plesso condominiale, era stato rintracciato materiale utile al confezionamento dello stupefacente, apparentemente analogo a quanto era stato utilizzato per la conservazione di sostanza trovata nei pressi dell'ascensore dell'edificio. Alcunché era stato altrimenti rinvenuto, mentre la sentenza aveva addirittura sostenuto, con argomento manifestamente illogico, che in ogni caso il confezionamento della sostanza avrebbe potuto essere fatto ad occhio. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 cit., esclusa dalla sentenza impugnata in considerazione del dato quantitativo e della presenza di precedenti specifici di polizia. A questo riguardo il ricorrente ha sottolineato che il reato era stato commesso anteriormente agli ulteriori fatti ascritti all'imputato, ossia nel 2009 rispetto al 2011, e che - con riferimento al dato ponderale - era stata omessa la valutazione di tutte le altre circostanze indicate dalla norma. In specie, tra l'altro, era stato considerato assorbente il dato ponderale di ottantacinque dosi di cocaina, che non poteva considerarsi esorbitante, mentre era stato tralasciato il bassissimo principio attivo della sostanza. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In ordine al primo motivo di censura, il percorso motivazionale concordemente seguito dai Giudici del merito non può certamente essere ritenuto manifestamente illogico. In proposito, infatti, il Tribunale e la Corte territoriale - collegando lo stupefacente all'imputato, ed ascrivendo a costui la detenzione illecita della sostanza - hanno posto in coerente connessione gli elementi di fatto emersi dal materiale processuale, quanto a) al rinvenimento nei luoghi condominiali di busta contenente le dosi di cocaina già suddivise in ovuli; b) all'attività di osservazione da parte dei Carabinieri, cui l'imputato era già noto per episodi legati al traffico di sostanze; c) alla ripetuta ricerca di "qualcosa" nel cassonetto esterno dei rifiuti da parte dell'odierno ricorrente; d) al suo malumore vista la ricerca infruttuosa (alcunché infatti era stato prelevato dal contenitore); e) al rintraccio nel cestino domestico dell'imputato - colà residente - di brandelli di plastica analoghi per colore, fattezze e disegni a quanto utilizzato per il confezionamento dello stupefacente rinvenuto nel condominio. Né la contumacia dell'imputato ha consentito l'eventuale personale prospettazione di una differente ricostruzione dei fatti siccome complessivamente letti dai Giudici del merito, tanto più che quantomeno la nervosa ed inutile ricerca nel cassonetto - comportamento evidentemente del tutto anomalo, ed invero ripetuto nel breve volgere di qualche ora - è rimasta senza spiegazione plausibile. 4.1.1. A questo proposito, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). In specie, al contrario, la difesa si è limitata a dolersi del processo logico seguito dai Giudici, osservando che non erano stati rinvenuti nell'abitazione né denari né materiali per il confezionamento della droga, ma in definitiva - al più - ha proposto una lettura alternativa alla vicenda, senza comunque fornire spiegazione di sorta alla condotta tenuta nell'occasione dall'imputato. Invero sono altresì precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 4.2. In relazione poi al secondo motivo di doglianza, ed ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta deve essere correlata alla sua concreta offensività desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044). In specie si era trattato del rinvenimento di quasi cento grammi netti di cocaina, a prescindere dal modesto grado di purezza della sostanza (dalla quale potevano in ogni caso ricavarsi ottantacinque dosi), ed in proposito la Corte territoriale vi ha appunto attribuito rilievo preponderante. A questo riguardo, oltretutto, tenuto invero conto della reciproca integrazione motivazionale tra le due conformi decisioni del merito (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n.40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), era stato dato altresì atto dal Tribunale dell'accuratezza nella preparazione della sostanza (contenuta in dieci ovuli termosaldati, ognuno dei quali poteva quindi contenere cocaina pari ad otto-nove dosi ricavabili), ad ulteriore giustificazione della ricerca, affannosa, del materiale da parte dell'imputato (circostanza che certamente non depone nel senso della prospettata minima offensività della vicenda). 4.2.1. Anche tale motivo non può pertanto trovare accoglimento. 5. L'infondatezza dell'impugnazione conduce al rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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