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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08132/2022

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NZA sul ricorso n. 7521/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] fallimentare [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - 448 2o 2avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, n. 1595/2018, pubblicata il 6 settembre 2018, non notificata; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 settembre 2018, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per nullità della procura l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale Lanciano n. 515/2011 del 24 ottobre 2011, che in accoglimento dell'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 75 del 6 febbraio 2008, aveva revocato il provvedimento monitorio, dichiarando che nulla era dovuto dalla società opponente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte delle fatture emesse negli anni 2006 - 2007, per complessivi euro 34.003,98, per la gestione degli spazi e dei servizi commerciali del parco commerciale «[OSCURATO:PERSONA]» e per i consumi delle utenze dei locali adibiti a bowling, sala giochi e bar, gestiti dalla società opponente.

2. La Corte d'appello, per quel che rileva in questa sede, in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha dichiarato l'appello inammissibile, in ragione del fatto che nella procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello il nome del legale rappresentante non era leggibile e che lo stesso non era indicato, né nella procura stessa, né nell'atto indicato, pure essendo state tali carenze tempestivamente rilevate nella comparsa di costituzione e risposta; né a tale carenza poteva supplire la circostanza per cui il nome del legale rappresentante della società convenuta fosse indicato nella comparsa di costituzione e di risposta della società appellata, poiché tale indicazione non era idonea a rendere obiettivamente identificabile la persona che aveva sottoscritto la procura.

23. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a cui è subentrata con atto di intervento con nuova costituzione la Curatela del fallimento) ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi.

4. La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

5. Questa Corte, Sesta Sezione Civile-1, con ordinanza interlocutoria n. 19600 del 9 luglio 2021, ha ritenuto, con specifico riguardo al secondo motivo, che non si ravvisava quella evidenza decisoria che consentiva la definizione del ricorso presso la sezione filtro e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione prima civile.

6. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

7. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 156 cod. proc. civ., lamentando che in più punti, nell'atto di appello, sarebbe stato menzionato, con il suo nominativo, il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, la Corte di merito avrebbe totalmente disatteso l'esame della documentazione prodotta in giudizio; che l'autentica della sottoscrizione in calce alla procura da parte dell'avvocato valeva anche quale attestazione della legittimazione del suo autore; che nessuna nullità era prevista dalla legge per la mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante della società agente e che, comunque, l'atto aveva raggiunto il suo scopo. 1.1 n motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. 31.2 Deve premettersi che è principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di «legale rappresentante», si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede (Cass., Sez.

U., 7 marzo 2005, nn. 4810 e 4811, e successivamente, Cass., 16 gennaio 2006, n. 724; Cass., 12 gennaio 2007, n. 504; Cass., 16 marzo 2012, n. 4199; Cass., 17 settembre 2013, n. 21205; Cass., 10 aprile 2015, n. 7179; Cass., 18 marzo 2021, n. 7765). 1.3 Ciò posto, il motivo, nella parte in cui la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che nell'atto di appello si parlava chiaramente dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che la missiva con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di società di gestione (documento n. 6 prodotto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), risultava chiaramente sottoscritta dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante, 4è inammissibile per difetto di autosufficienza, come rilevato anche dal PG nelle sue conclusioni scritte. 1.4 Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, per giurisprudenza consolidata, è funzionale a porre la Corte di cassazione in grado di compiere le valutazioni di sua competenza sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso stesso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass.

S.U. 1988/1998 e successive conformi).

L'osservanza di tale principio comportava l'onere per la società ricorrente di trascrivere, nel ricorso, l'atto di appello e l'ulteriore documentazione rilevante, prodotta nel giudizio di merito, nelle parti in cui era specificato il nome del legale rappresentante, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per l'esame delle censure sollevate.

Tale onere però è rimasto del tutto inadempiuto. 1.5 D motivo è per il resto manifestamente infondato, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 4810 e 4811 del 2005, sopra richiamati e correttamente applicati dalla Corte territoriale.

2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 182 e 183 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. e che detta disposizione, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applicava anche al giudizio di appello. 2.1 II motivo è infondato. 2.2 La stessa ricorrente, a pagina 3 del ricorso per cassazione, evidenzia che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del 6 febbraio 2008, è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2008, dunque prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 182 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 46, comma 2, della 5legge 18 giugno 2009, n. 69, il cui art. 58, comma 1, prevede che «...le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore».

Nel testo originario l'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. così disponeva: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza».

Il precedente testo normativo, dunque, prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione e soprattutto l'irretroattività della sanatoria stessa, indispensabile per evitare la decadenza dall'appello; ciò a differenza dell'attuale formulazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. che estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi che ne implicano la nullità, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23958).

3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.Mnella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.

Ai sensi dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., stante l'impedimento dell'estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente. [OSCURATO:PERSONA] nte Carlo ara 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso n. 7521/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] fallimentare [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso. - controricorrente - 448 2o 2avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, n. 1595/2018, pubblicata il 6 settembre 2018, non notificata; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 settembre 2018, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per nullità della procura l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale Lanciano n. 515/2011 del 24 ottobre 2011, che in accoglimento dell'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 75 del 6 febbraio 2008, aveva revocato il provvedimento monitorio, dichiarando che nulla era dovuto dalla società opponente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a fronte delle fatture emesse negli anni 2006 - 2007, per complessivi euro 34.003,98, per la gestione degli spazi e dei servizi commerciali del parco commerciale «[OSCURATO:PERSONA]» e per i consumi delle utenze dei locali adibiti a bowling, sala giochi e bar, gestiti dalla società opponente. 2. La Corte d'appello, per quel che rileva in questa sede, in accoglimento dell'eccezione di nullità della procura proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha dichiarato l'appello inammissibile, in ragione del fatto che nella procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello il nome del legale rappresentante non era leggibile e che lo stesso non era indicato, né nella procura stessa, né nell'atto indicato, pure essendo state tali carenze tempestivamente rilevate nella comparsa di costituzione e risposta; né a tale carenza poteva supplire la circostanza per cui il nome del legale rappresentante della società convenuta fosse indicato nella comparsa di costituzione e di risposta della società appellata, poiché tale indicazione non era idonea a rendere obiettivamente identificabile la persona che aveva sottoscritto la procura. 23. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (a cui è subentrata con atto di intervento con nuova costituzione la Curatela del fallimento) ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 5. Questa Corte, Sesta Sezione Civile-1, con ordinanza interlocutoria n. 19600 del 9 luglio 2021, ha ritenuto, con specifico riguardo al secondo motivo, che non si ravvisava quella evidenza decisoria che consentiva la definizione del ricorso presso la sezione filtro e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione prima civile. 6. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. 7. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 156 cod. proc. civ., lamentando che in più punti, nell'atto di appello, sarebbe stato menzionato, con il suo nominativo, il legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, la Corte di merito avrebbe totalmente disatteso l'esame della documentazione prodotta in giudizio; che l'autentica della sottoscrizione in calce alla procura da parte dell'avvocato valeva anche quale attestazione della legittimazione del suo autore; che nessuna nullità era prevista dalla legge per la mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante della società agente e che, comunque, l'atto aveva raggiunto il suo scopo. 1.1 n motivo è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. 31.2 Deve premettersi che è principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte che l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di «legale rappresentante», si determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica l'invalidità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui accede (Cass., Sez. U., 7 marzo 2005, nn. 4810 e 4811, e successivamente, Cass., 16 gennaio 2006, n. 724; Cass., 12 gennaio 2007, n. 504; Cass., 16 marzo 2012, n. 4199; Cass., 17 settembre 2013, n. 21205; Cass., 10 aprile 2015, n. 7179; Cass., 18 marzo 2021, n. 7765). 1.3 Ciò posto, il motivo, nella parte in cui la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che nell'atto di appello si parlava chiaramente dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che la missiva con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di società di gestione (documento n. 6 prodotto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), risultava chiaramente sottoscritta dall'Ing. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante, 4è inammissibile per difetto di autosufficienza, come rilevato anche dal PG nelle sue conclusioni scritte. 1.4 Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, per giurisprudenza consolidata, è funzionale a porre la Corte di cassazione in grado di compiere le valutazioni di sua competenza sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso stesso, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. S.U. 1988/1998 e successive conformi). L'osservanza di tale principio comportava l'onere per la società ricorrente di trascrivere, nel ricorso, l'atto di appello e l'ulteriore documentazione rilevante, prodotta nel giudizio di merito, nelle parti in cui era specificato il nome del legale rappresentante, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per l'esame delle censure sollevate. Tale onere però è rimasto del tutto inadempiuto. 1.5 D motivo è per il resto manifestamente infondato, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 4810 e 4811 del 2005, sopra richiamati e correttamente applicati dalla Corte territoriale. 2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 182 e 183 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di applicare l'art. 182, comma 2, cod. proc. civ. e che detta disposizione, secondo cui il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione, si applicava anche al giudizio di appello. 2.1 II motivo è infondato. 2.2 La stessa ricorrente, a pagina 3 del ricorso per cassazione, evidenzia che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del 6 febbraio 2008, è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2008, dunque prima dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 182 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 46, comma 2, della 5legge 18 giugno 2009, n. 69, il cui art. 58, comma 1, prevede che «...le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore». Nel testo originario l'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. così disponeva: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza». Il precedente testo normativo, dunque, prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione e soprattutto l'irretroattività della sanatoria stessa, indispensabile per evitare la decadenza dall'appello; ciò a differenza dell'attuale formulazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. che estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi che ne implicano la nullità, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato (Cass., 29 ottobre 2020, n. 23958). 3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.Mnella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022. Ai sensi dell'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., stante l'impedimento dell'estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente. [OSCURATO:PERSONA] nte Carlo ara 7
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