CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 1998
Cassazione n. 15773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] nato il 20/09/1998 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rigetto nel resto dei ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 giugno 2022 il Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al delitto di furto aggravato. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di volontà dell'imputato, in ordine alla richiesta di applicazione della pena formulata dal procuratore speciale, deducendo che non sarebbe dato comprendere se l'imputato abbia prestato il consenso all'applicazione della pena ovvero, in ogni caso, se egli abbia compreso la richiesta formulata dal difensore: infatti dal verbale di convalida dell'arresto risulta che l'imputato non parlava e non comprendeva la lingua italiana, come dimostrato dal fatto che era assistito da un interprete. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta che la confisca, in assenza di qualunque accordo fra le parti, era stata disposta senza indicare le ragioni del provvedimento. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, con rigetto nel resto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile poiché solo in via congetturale deduce un vizio della volontà, laddove il ricorrente ha l'onere di indicare un vizio effettivamente verificatosi e non meramente ipotizzato. Peraltro, nel caso di specie, dal verbale dell'udienza di convalida risulta che la procura speciale è stata rilasciata immediatamente dopo che, con l'assistenza dell'interprete, l'imputato aveva risposto alle domande di rito: inoltre la richiesta di patteggíamento è stata proposta dopo la sospensione dell'udienza finalizzata proprio a consentire al difensore di individuare la linea difensiva con l'assistito. 2. Fondato è invece il secondo motivo. La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01, la quale ha anche puntualizzato che solo l'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo). Ciò posto, la motivazione con la quale il Tribunale di Parma ha giustificato la confisca del seghetto e delle lame in sequestro è del tutto inesistente. Ne segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunal