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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18234/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza in data 07/12/2022 dal Tribunale di Vicenza, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Rilevato che con due motivi di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Considerato che i motivi sono inammissibili perché generici e volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.5 con riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza in data 07/12/2022 dal Tribunale di Vicenza, con la quale l'attuale ricorrente, all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Rilevato che con due motivi di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi sono inammissibili perché generici e volti a sollecitare una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr. p.5 con riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 18234/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris