CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FORMISANO Umberto ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato di borsa all'interno di autoveicolo con l'aggravante della esposizione del bene a pubblica fede e dell'effrazione. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge per essere stata riconosciuta la circo- stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e del mancato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto manifesta- mente infondati. Quanto alla prima censura il giudice di appello ha evidenziato le ragioni per le quali doveva essere ritenuta la circostanza aggravante di cui all'artt. 625 n.7 cod.pen. in presenza di bene dalle caratteristiche ingombranti lasciato nell'autovettura per comodità nel tempo necessario per fare la spesa (sez.5, n.33863 del 8.6.2018, [OSCURATO:PERSONA]). Con motivazione priva di contraddizioni e pertanto resistente alle censure di par- te ricorrente è stato poi escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generi- che in ragione dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di ragioni di meritevo- lezza. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il