CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09631/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione insufficiente e/o manifestamente illogica in ordine alla valutazione della prova, nonché il secondo motivo, che deduce anch'esso il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, sono entrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici e non censurabili in questa sede; che la Corte d'appello ha adeguatamente argomentato sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio (si vedano, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove è contenuta la rassegna degli elementi sulla base dei quali ritenere provata la responsabilità del ricorrente, come l'intestazione della carta Postepay alla madre di quest'ultimo, unitamente alla mancanza di denunce di furto o smarrimento della stessa e pag. 6 sulla sospensione condizionale subordinata al risarcimento, adeguatamente giustificata dall'assenza di elementi idonei a provare l'insolvenza del ricorrente); ritenuto che il primo motivo, sulla responsabilità del ricorrente, è altresì generico perché privo di specificità, in quanto manca nel corpo del ricorso un puntuale riferimento alle ragioni per le quali si ritengono censurabili le argomentazioni addotte dalla Corte d'appello, e che tale vizio è dato dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3