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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04875/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ry [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza in data 21 febbraio 2025 con cui questa Corte di cassazione ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del 31 gennaio 2024 emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ne aveva confermato la condanna per i reati di detenzione, porto illegale di armi da sparo e tentato omicidio; premesso che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); - «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01); - «in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01); ritenuto che l'odierno ricorso è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto: - il primo motivo non considera che le censure relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai Carabinieri in spedale (anche in violazione dell'art. 188 cod. proc. pen.) sono state ritenute inammissibili, tra l'altro, per un difetto di specifica allegazione del ricorso sulla qualità di imputato di reato connesso del dichiarante e, comunque, per la presenza in atti di analoghe dichiarazioni accusatorie rese dal medesimo offeso successivamente (cfr. spec. p. 11 s.), il che priva il dedotto errore percettivo della capacità di disarticolare l'iter della sentenza qui impugnata, non occorrendo di conseguenza osservare che il motivo in esame contiene allegazioni assertive sulla sussistenza (e sulla rituale allegazione) degli elementi che non sarebbero stati correttamente apprezzati nel giudizio di legittimità; - le allegazioni contenute nel secondo motivo trovano patente smentita in quanto la sentenza qui impugnata non è incorsa in alcun errore percettivo rispetto alle censure difensive inerenti al riconoscimento dell'odierno ricorrente (e al fatto che chi ha agito indossasse o meno un passamontagna), ma ha preso espressa posizione sulle argomentazioni spese dai Giudici di merito sulla discrasia denunciata dalla difesa (cfr. spec. p. 14 s. della sentenza impugnata), il che per l'appunto costituisce un giudizio che non può essere riponderato in sede di ricorso straordinario; - il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo (rispettivamente, relativi ai reati in materia di armi, alla premeditazione, all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., alle attenuanti generiche), lungi dal denunciare errori che qui potrebbero venire in rilievo, deducono irritualmente la fondatezza dell'originario ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ry [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza in data 21 febbraio 2025 con cui questa Corte di cassazione ne ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del 31 gennaio 2024 emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ne aveva confermato la condanna per i reati di detenzione, porto illegale di armi da sparo e tentato omicidio; premesso che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); - «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01); - «in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 - 01); ritenuto che l'odierno ricorso è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto: - il primo motivo non considera che le censure relative all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai Carabinieri in spedale (anche in violazione dell'art. 188 cod. proc. pen.) sono state ritenute inammissibili, tra l'altro, per un difetto di specifica allegazione del ricorso sulla qualità di imputato di reato connesso del dichiarante e, comunque, per la presenza in atti di analoghe dichiarazioni accusatorie rese dal medesimo offeso successivamente (cfr. spec. p. 11 s.), il che priva il dedotto errore percettivo della capacità di disarticolare l'iter della sentenza qui impugnata, non occorrendo di conseguenza osservare che il motivo in esame contiene allegazioni assertive sulla sussistenza (e sulla rituale allegazione) degli elementi che non sarebbero stati correttamente apprezzati nel giudizio di legittimità; - le allegazioni contenute nel secondo motivo trovano patente smentita in quanto la sentenza qui impugnata non è incorsa in alcun errore percettivo rispetto alle censure difensive inerenti al riconoscimento dell'odierno ricorrente (e al fatto che chi ha agito indossasse o meno un passamontagna), ma ha preso espressa posizione sulle argomentazioni spese dai Giudici di merito sulla discrasia denunciata dalla difesa (cfr. spec. p. 14 s. della sentenza impugnata), il che per l'appunto costituisce un giudizio che non può essere riponderato in sede di ricorso straordinario; - il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo (rispettivamente, relativi ai reati in materia di armi, alla premeditazione, all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., alle attenuanti generiche), lungi dal denunciare errori che qui potrebbero venire in rilievo, deducono irritualmente la fondatezza dell'originario ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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