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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04064/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quali fideiubenti , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso da gli Avv. ti Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo , in Roma , via Po, 12 –controricorrente– Oggetto: Fideiussione avverso la sentenza n. 778/2020, del la Corte di Appello di Palermo , del 20.5.2020, notificatail 28.5.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con sen tenza n. 475 /2015, resa il 27. 5.2015, il Tribunale di Marsala rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace, volta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza dei rapporti bancari, la ripetizione di indebito derivante da pretesi interessi usurari e spese di conto, con compensazione di spese di lite. 2.− Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermoche, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.

Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)dagli esiti probatori emergeva che gli appellanti non avevano mai depositato i contratti che intendevano contestare e si erano limitati a produrre soltanto alcuni estratti conto e una perizia di parte.; b) che le contestazioni riguardavano illegittime o mancanti pattuizioni contrattuali che non potevano essere esaminate prescindendo dall’esame degli stessi contratti; c) che tale mancata allegazione non poteva essere superata dalla perizia di parte che non era in ogni caso fondata sull’esame di tali documenti; d) gli appellanti avrebbero dovuto fare richiesta della documentazione necessaria per contestare le pattuizioni contrattuali exart.119 TUB prima dell’inizio del giudizio;e) anche la censura sul superamento del tasso soglia l’assenza del contratto non era possibile determinare quali costi avessero concorso a determinare il tasso applicato.

In ogni caso il superamento del tasso non era stato efficacemente dimostrato.

3. − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quali fideiubenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione con un motiv o . [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono:

4. − Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c.

La corte non avrebbe considerato che la Banca non aveva consegnato la documentazione relativa ai contratti, nonostante che fosse stata richiesta tramite lettera formale a.r., si fosse proceduto anche con ingiunzione ed, infine,con la richiesta di un ordine di esibizione mai accolta. 4.1– La censura è fondata .

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa edattraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass., n. 11554/2017).Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale(Cass., n. 24181/2020).

Va notato che tale richiesta ex art. 119 TUB è stata allegata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sin dal giudizio di I gradoe nella medesima sede veniva chiesto che il giudice ordinasse l’esibizionedella documentazione ex art. 210 c.p.c.

Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta possa avere per contenuto esclusivamente la richiesta della copia della documentazione relativa alle singole operazioni compiute sul conto, poiché l’art. 117, comma 1, TUB prevede l’obbligo di consegna della copia del contratto al cliente la cui inosservanza può essere contestata in sede di inadempimento.

Sul punto la sentenza della Corte si limita a statuire che la richiesta ex art. 119 TUB deve essere formulata prima dell’inizio del giudizio e che per tale motivazione il Giudice di I grado aveva correttamente respinto la richiesta di esibizione degli stessi ex art. 210 c.p.c.

La statuizione non è conforme ai principi sopraindicati definiti costantemente da questa Corte. 5.− Per quanto esposto, il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quali fideiubenti , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , pec: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- Contro [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso da gli Avv. ti Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo , in Roma , via Po, 12 –controricorrente– Oggetto: Fideiussione avverso la sentenza n. 778/2020, del la Corte di Appello di Palermo , del 20.5.2020, notificatail 28.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 . 2 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sen tenza n. 475 /2015, resa il 27. 5.2015, il Tribunale di Marsala rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta contumace, volta ad ottenere la dichiarazione di inesistenza dei rapporti bancari, la ripetizione di indebito derivante da pretesi interessi usurari e spese di conto, con compensazione di spese di lite. 2.− Gli attuali ricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermoche, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che: a)dagli esiti probatori emergeva che gli appellanti non avevano mai depositato i contratti che intendevano contestare e si erano limitati a produrre soltanto alcuni estratti conto e una perizia di parte.; b) che le contestazioni riguardavano illegittime o mancanti pattuizioni contrattuali che non potevano essere esaminate prescindendo dall’esame degli stessi contratti; c) che tale mancata allegazione non poteva essere superata dalla perizia di parte che non era in ogni caso fondata sull’esame di tali documenti; d) gli appellanti avrebbero dovuto fare richiesta della documentazione necessaria per contestare le pattuizioni contrattuali exart.119 TUB prima dell’inizio del giudizio;e) anche la censura sul superamento del tasso soglia l’assenza del contratto non era possibile determinare quali costi avessero concorso a determinare il tasso applicato. In ogni caso il superamento del tasso non era stato efficacemente dimostrato. 3. − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e quali fideiubenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato ricorso per cassazione con un motiv o . [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti deducono: 4. − Con il primo motivo: Violazione o falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, n.3, c.p.c. La corte non avrebbe considerato che la Banca non aveva consegnato la documentazione relativa ai contratti, nonostante che fosse stata richiesta tramite lettera formale a.r., si fosse proceduto anche con ingiunzione ed, infine,con la richiesta di un ordine di esibizione mai accolta. 4.1– La censura è fondata . Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa edattraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass., n. 11554/2017).Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale(Cass., n. 24181/2020). Va notato che tale richiesta ex art. 119 TUB è stata allegata con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. sin dal giudizio di I gradoe nella medesima sede veniva chiesto che il giudice ordinasse l’esibizionedella documentazione ex art. 210 c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta possa avere per contenuto esclusivamente la richiesta della copia della documentazione relativa alle singole operazioni compiute sul conto, poiché l’art. 117, comma 1, TUB prevede l’obbligo di consegna della copia del contratto al cliente la cui inosservanza può essere contestata in sede di inadempimento. Sul punto la sentenza della Corte si limita a statuire che la richiesta ex art. 119 TUB deve essere formulata prima dell’inizio del giudizio e che per tale motivazione il Giudice di I grado aveva correttamente respinto la richiesta di esibizione degli stessi ex art. 210 c.p.c. La statuizione non è conforme ai principi sopraindicati definiti costantemente da questa Corte. 5.− Per quanto esposto, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio
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