CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35319/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16175/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 635 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito là dove si rappresenta che la commissione dei reati in parola è sintomatica di una íngravescente pericolosità e di una marcata volontà a delinquere (v. p. 6 della sentenza impugnata); Rilevato che, altresì, il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la eccessività del trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito dal momento che la sentenza sottolinea l'assenza di elementi valutabile a favore del ricorrente , nonché la congruità della pena, computata tenuto conto di tutti gli elementi valutati nel caso concreto (v. p. 6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis