CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 32176/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23412/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- TONIO -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO CATANIA n. 1165/2024 de- positata il 08/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con un contratto preliminare del 15 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]- chino prometteva di vendere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un immobile. Il contratto prevedeva che i promissari acquirenti eseguissero a loro cura e spese i lavori di ristrutturazione del tetto e a tal fine, in data 28 febbraio 2018, la promittente venditrice consegnava loro le chiavi. A seguito di contrasti insorti sull'esecuzione delle opere, la Giacchino impediva ai promissari acquirenti l'accesso all'immobile sostituendo la serratura della porta di ingresso. I promissari acquirenti domandavano al Tribunale di Siracusa la reintegrazione nel possesso dell'immobile. Nel giudizio interveniva la società [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del contratto preliminare. Con ordinanza del 13 dicembre 2018 il Tribunale accoglieva il ricorso e ordinava alla Giacchino di reintegrare la società [OSCURATO:SOCIETA]. nella detenzione dell'immobile. Instaurato il giudizio di merito possesso- rio, tutte le parti domandavano dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo gli attori rinunciato alla reintegra. Con sentenza del 2022 il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del con- tendere e compensava integralmente le spese di lite, ravvisando giu- sti motivi ‘nella natura della decisione e dell'elevata conflittualità delle parti’. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, domandando la riforma della sentenza e, previo accertamento della soccombenza virtuale degli appellati, la loro condanna alle spese di entrambi i gradi. La Corte di appello, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il gra- vame. Ha ritenuto infondato il motivo con cui l'appellante si doleva della mancata revoca dell'ordinanza interdittale, poiché il provvedi- mento sommario, di natura provvisoria, è destinato a essere assor- bito dalla sentenza che definisce il merito possessorio, la quale tra- volge l'intera materia controversa, ivi compreso il regolamento delle spese della fase sommaria. La Corte territoriale ha disatteso l'appello nella parte in cui domandava una modifica della statuizione sulle spese. Ha osservato che l'appellante non aveva specificamente impugnato la motivazione del primo giudice circa la sussistenza di giusti motivi di compensazione, con la conseguenza che, anche in caso di accoglimento delle censure nel merito, la statuizione sulle spese non avrebbe potuto essere modificata. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo di ri- corso, illustrato da memoria. Resiste la società [OSCURATO:SOCIETA]. con con- troricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo si denuncia la nullità della sentenza per viola- zione degli artt. 91, 112 e 342 c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile per gene- ricità il gravame nella parte relativa alle spese. Afferma che l'atto di appello aveva chiaramente censurato la statuizione di compensa- zione, domandando una pronuncia nel merito sull'inesistenza di una detenzione qualificata e sulla fondatezza dell'eccezione petitoria al fine di determinare la soccombenza virtuale e ottenere la condanna degli appellati alla rifusione delle spese dell'intero giudizio di primo grado. La critica ai ‘giusti motivi’ addotti dal Tribunale per la com- pensazione era quindi necessariamente implicita nella richiesta di applicazione del principio della soccombenza virtuale. L’unico motivo è inammissibile. Infatti, esso non coglie la ratio decidendi, come si desume dal se- guente stralcio della motivazione. ‘L'appello è inammissibile per ge- nericità ex art. 342 c.p.c.nella parte in cui chiede modificarsi la sen- tenza nella parte in cui ha compensato le spese processuali non va- lutando la soccombenza virtuale e, precisamente, non statuendo sull'eccezione petitoria formulata ex art. 705 c.p.c.nonché sull'ecce- pita infondatezza della domanda possessoria per mancanza di de- tenzione qualificata in capo ai promittenti acquirenti, originari ricorrenti. Ed invero, parte appellante non ha impugnato la statui- zione di compensazione delle spese di lite motivata dal giudice sulla base di giusti motivi in considerazione della natura della decisione e dell'elevata conflittualità delle parti. Ne consegue che questa Corte, anche nell'ipotesi in cui ritenesse fondata l'eccezione petitoria o rite- nesse che gli originari ricorrenti non avessero la detenzione qualifi- cata del bene, non potrebbe modificare la statuizione di compensa- zione delle spese processuali effettuata dal primo giudice in assenza di impugnazione della decisione che, in ultima analisi, ha ritenuto sussistenti (a prescindere dalla soccombenza virtuale) giusti motivi per compensare le spese processuali individuati nella natura della decisione e nell'elevata conflittualità esistente tra le parti’ (p . 6 s. della sentenza in epigrafe). Dalla lettura dell’ultimo periodo del passo citato(a partire da: ‘Ne consegue che’) si desume(con uno sforzo esegetico esigibile) che la Cortesupera l’affermazione di esordio d’inammissibilità d el motivo di appello relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, perpervenire ad un rigett o nel merito della richiesta di applicare la soccombenza virtualecome criterio di riparto delle spese del giudizio di primo grado, preferendo un criterio che (evita una valutazione comparativa degli argomenti di merito fatti valere dall’una o dall’altra parte e) si riferisce alla condotta processuale delle parti, come fonte di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese (confermandosi così la cognizione del giudice di primo grado).In altre parole, la catena logica delle implicazioni è dipanata dalla Corte territoriale in direzione inversa a quella propugnata dalla ricorrente: è la pronuncia relativa ai giusti motivi ad implicare il ri- getto del criterio della soccombenza virtuale; non è la richiesta di applicare la soccombenza virtuale ad implicare una critica ai giusti motivi. Tale argomentazione è rimastaal riparo da censure. 7. - La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (precisandosi che le due parti controri- correnti si sono giovate dell’assistenza di un unico avvocato che ha depositato due distinti controricorsi di contenuto sostanzialmente identico, cosicché egli ha diritto ad un solo compensoex art. 4 co. 4 d.m. n. 55 del 2014, secondo l’interpretazione concretizzata tra le altre da Cass.10367/2024). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alleparti controricorrent i le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versament