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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 novembre 2022

Cassazione n. 36372/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10524/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 49 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6730/2021depositata il 13/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 6730/2021, pubblicata in data 13 ottobre 2021, della Corte d’appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] via XX Settembre 49 di Roma resiste con controricorso.

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 22055/2014 del Tribunale di Roma.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda spiegata dallo stesso condomino Tamberi, nudo proprietario di un’unità immobiliare compresa nell’edificio condominiale, volta ad accertare se avessero natura ordinaria o straordinaria le opere per le quali gli era stato richiesto il 20 luglio 2011 dal Condominio via XX Settembre 49 il pagamento della somma di € 7.635,15.

Ad un tempo, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale e condannato il Tamberi al pagamento in favore del Condominio di Via XX Settembre n. 49 della somma di € 7.389,86 oltre interessi.

La Corte d’appello ha evidenziato che gli oneri condominiali contestati erano stati oggetto di esame ed approvazione da parte dell’assemblea dei condomini, senza che fosse stata proposta alcuna impugnativa delle relative delibere; che nella fattispecie non ricorreva un vizio di nullità delle deliberazioni, avendo le contestazioni effettuate dal Tamberi “i caratteri dell’annullabilità in quanto riguardano l’avvenuto riparto delle spese tra i condomini”; che il secondo motivo d’appello, circa l’errata attribuzione delle spese di lite di primo grado e la mancata compensazione delle stesse, poiché il Condominio non aveva reso edotto il condomino della natura delle spese condominiali, rimaneva “assorbito” per il rigetto del motivo principale di gravame.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1004, 1005, 1117 e 1123 c.c. e denuncia l’errore consistente nella dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo d’appello, riguardante le spese condominiali addossate al nudo proprietario in violazione del disposto di cui agli artt. 1004 e 1005 c.c., perché ritenute annullabili e non tempestivamente impugnate le relative delibere condominiali, essendo queste invece nulle.

Il secondo motivo del ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per omessa motivazione in violazione degli art. 134 c.p.c. e 111, comma 6, Costituzione, avendo la Corte di Roma erroneamente dichiarato assorbito per effetto del rigetto del primo motivo e quindi a sua volta rigettato senza alcuna motivazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

Entrambi i motivi di ricorso non superano lo scrutinio di cui all’art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

Nel regime normativo antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, qui operante ratione temporis, si riteneva per consolidata interpretazione che il titolare dell’usufrutto di una unità immobiliare rispondesse delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre restavano a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c.; ne conseguiva che l'assemblea doveva ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione ed al loro fondamento, altrimenti spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati (Cass. Sez. 2, 17/03/2022, n. 8725; Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 9920; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2236; Cass. Sez. 2, 27/10/2006, n. 23291 ; Cass. Sez. 2, 21/11/2000, n. 15010).

Viceversa, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 220 del 2012, in ipotesi di unità immobiliare oggetto di usufrutto compresa nell’edificio condominiale, l’art. 67, comma 8, disp. att. c.c. dispone che il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministratore.

Ora, il vizio di una deliberazione dell’assemblea condominiale nella suddivisione delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario, sulla base della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, e dunque dei criteri dettati dagli artt. 1004 e 1005 c.c., attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all’annullabilità della stessa, alla stregua dei principi da ultimo ribaditi da Cass. Sez.

Unite, 14/04/2021, n. 9839, cosicché la relativa impugnazione andava proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.

La delibera condominiale di approvazione della spesa di manutenzione, pur affetta da un vizio di annullabilità ma non tempestivamente impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilito dalla stessa norma, costituisce titolo sufficiente del credito del condominio.

Dall’inoppugnabilità conseguita dalla deliberazione di approvazione e ripartizione delle spese condominiali discende altresì l’inammissibilità di un’azione di mero accertamento volta, come nella specie, a mettere in discussione la sua portata organizzativa, ovvero quale fosse l’importo della contribuzione dovuta dal condomino, essendo tale azione inidonea a spiegare un effetto utile alla parte che abbia proposto la relativa domanda.

Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente lamenta che è mancata ogni indagine sulla natura ordinaria o straordinaria delle spese ai fini della suddivisione fra usufruttuario e nudo proprietario, ma, come già detto, essendo una tale indagine funzionale a verificare un eventuale vizio di annullabilità delle deliberazioni assembleari di riparto, lo stesso andava introdotto mediante impugnazione proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e non soltanto in via di eccezione.

Riaffermata la soccombenza dell’attore con riguardo alla domanda proposta per effetto del rigetto del primo motivo d’appello, la Corte di Roma ha perciò erroneamente motivato che fosse assorbita la censura sulla regolamentazione delle spese processuali di primo grado, dovendosi comunque intendere tale statuizione come valutazione negativa della opportunità di disporne la compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., valutazione che rientra nel potere discrezionale del medesimo giudice di merito, il quale non è, peraltro, tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (cfr. Cass. Sez.Unite, 15 luglio 2005, n. 14989).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10524/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 49 ROMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6730/2021depositata il 13/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 6730/2021, pubblicata in data 13 ottobre 2021, della Corte d’appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] via XX Settembre 49 di Roma resiste con controricorso. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 22055/2014 del Tribunale di Roma. Il Tribunale aveva rigettato la domanda spiegata dallo stesso condomino Tamberi, nudo proprietario di un’unità immobiliare compresa nell’edificio condominiale, volta ad accertare se avessero natura ordinaria o straordinaria le opere per le quali gli era stato richiesto il 20 luglio 2011 dal Condominio via XX Settembre 49 il pagamento della somma di € 7.635,15. Ad un tempo, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale e condannato il Tamberi al pagamento in favore del Condominio di Via XX Settembre n. 49 della somma di € 7.389,86 oltre interessi. La Corte d’appello ha evidenziato che gli oneri condominiali contestati erano stati oggetto di esame ed approvazione da parte dell’assemblea dei condomini, senza che fosse stata proposta alcuna impugnativa delle relative delibere; che nella fattispecie non ricorreva un vizio di nullità delle deliberazioni, avendo le contestazioni effettuate dal Tamberi “i caratteri dell’annullabilità in quanto riguardano l’avvenuto riparto delle spese tra i condomini”; che il secondo motivo d’appello, circa l’errata attribuzione delle spese di lite di primo grado e la mancata compensazione delle stesse, poiché il Condominio non aveva reso edotto il condomino della natura delle spese condominiali, rimaneva “assorbito” per il rigetto del motivo principale di gravame. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1004, 1005, 1117 e 1123 c.c. e denuncia l’errore consistente nella dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo d’appello, riguardante le spese condominiali addossate al nudo proprietario in violazione del disposto di cui agli artt. 1004 e 1005 c.c., perché ritenute annullabili e non tempestivamente impugnate le relative delibere condominiali, essendo queste invece nulle. Il secondo motivo del ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché per omessa motivazione in violazione degli art. 134 c.p.c. e 111, comma 6, Costituzione, avendo la Corte di Roma erroneamente dichiarato assorbito per effetto del rigetto del primo motivo e quindi a sua volta rigettato senza alcuna motivazione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. Entrambi i motivi di ricorso non superano lo scrutinio di cui all’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. Nel regime normativo antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, qui operante ratione temporis, si riteneva per consolidata interpretazione che il titolare dell’usufrutto di una unità immobiliare rispondesse delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre restavano a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c.; ne conseguiva che l'assemblea doveva ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione ed al loro fondamento, altrimenti spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati (Cass. Sez. 2, 17/03/2022, n. 8725; Cass. Sez. 2, 19/04/2017, n. 9920; Cass. Sez. 2, 16/02/2012, n. 2236; Cass. Sez. 2, 27/10/2006, n. 23291 ; Cass. Sez. 2, 21/11/2000, n. 15010). Viceversa, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 220 del 2012, in ipotesi di unità immobiliare oggetto di usufrutto compresa nell’edificio condominiale, l’art. 67, comma 8, disp. att. c.c. dispone che il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministratore. Ora, il vizio di una deliberazione dell’assemblea condominiale nella suddivisione delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario, sulla base della disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012, e dunque dei criteri dettati dagli artt. 1004 e 1005 c.c., attenendo alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni, dà luogo all’annullabilità della stessa, alla stregua dei principi da ultimo ribaditi da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, cosicché la relativa impugnazione andava proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. La delibera condominiale di approvazione della spesa di manutenzione, pur affetta da un vizio di annullabilità ma non tempestivamente impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., per effetto della vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilito dalla stessa norma, costituisce titolo sufficiente del credito del condominio. Dall’inoppugnabilità conseguita dalla deliberazione di approvazione e ripartizione delle spese condominiali discende altresì l’inammissibilità di un’azione di mero accertamento volta, come nella specie, a mettere in discussione la sua portata organizzativa, ovvero quale fosse l’importo della contribuzione dovuta dal condomino, essendo tale azione inidonea a spiegare un effetto utile alla parte che abbia proposto la relativa domanda. Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente lamenta che è mancata ogni indagine sulla natura ordinaria o straordinaria delle spese ai fini della suddivisione fra usufruttuario e nudo proprietario, ma, come già detto, essendo una tale indagine funzionale a verificare un eventuale vizio di annullabilità delle deliberazioni assembleari di riparto, lo stesso andava introdotto mediante impugnazione proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c., e non soltanto in via di eccezione. Riaffermata la soccombenza dell’attore con riguardo alla domanda proposta per effetto del rigetto del primo motivo d’appello, la Corte di Roma ha perciò erroneamente motivato che fosse assorbita la censura sulla regolamentazione delle spese processuali di primo grado, dovendosi comunque intendere tale statuizione come valutazione negativa della opportunità di disporne la compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., valutazione che rientra nel potere discrezionale del medesimo giudice di merito, il quale non è, peraltro, tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (cfr. Cass. Sez.Unite, 15 luglio 2005, n. 14989). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a nor
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