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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 139/2026

ECLI:EU:T:2026:356
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici) 3 giugno 2026 ( * ) « Concorrenza – Concentrazioni – Richiesta di informazioni – Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Carattere necessario delle informazioni richieste – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto – Proporzionalità – Impossibilium nulla obligatio est – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Documenti memorizzati su strumenti e applicazioni personali di comunicazione – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali – Libertà di espressione – Tutela delle fonti giornalistiche» Nella causa T‑1119/23,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Francia), rappresentata da P. Gassenbach, Y. Boubacir e M. Oiknine, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da P. Caro de Sousa, B. Cullen e D. Viros, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici), composto, al momento della deliberazione, da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e T. Perišin (relatrice), giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione C(2023) 6429 final della [OSCURATO:PERSONA], del 19 settembre 2023, relativa una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (caso M.11184 – Vivendi/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione del 19 settembre 2023»), come modificata dalla decisione C(2023) 7464 final della [OSCURATO:PERSONA], del 27 ottobre 2023 (in prosieguo: la «decisione del 27 ottobre 2023») (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti 2 La ricorrente è la società madre del gruppo [OSCURATO:PERSONA], gruppo francese attivo in particolare nel settore dei media. 3 Il 24 ottobre 2022 la Vivendi SE, la società madre del gruppo Vivendi, gruppo francese di dimensione internazionale specializzato nei media e nell’intrattenimento, presente su diversi mercati attraverso le sue società figlie, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea un’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] SA. 4 Con decisione del 9 giugno 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il progetto di operazione di concentrazione, fatta salva l’attuazione di impegni di cessione di tutte le attività della Vivendi nel settore dell’editoria di libri (riunite nella Editis, società figlia della Vivendi) e della rivista Gala. 5 Con lettera del 25 luglio 2023, la ricorrente è stata informata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’avvio di un’indagine formale relativa a una potenziale realizzazione anticipata dell’operazione di concentrazione.

Decisione del 19 settembre 2023 6 Nell’ambito dell’indagine formale relativa a una potenziale realizzazione anticipata dell’operazione di concentrazione, con la decisione del 19 settembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una richiesta di informazioni, fondata sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), corredata di un termine con scadenza il 27 ottobre 2023. 7 La decisione del 19 settembre 2023 contiene un allegato. 8 I considerando 2 e 6 della decisione del 19 settembre 2023 precisano che il suo obiettivo è ottenere informazioni al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare violazioni degli obblighi di notifica e di sospensione nonché un mancato rispetto degli impegni, in violazione delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. 9 Il considerando 7 della decisione del 19 settembre 2023 precisa che i documenti e le comunicazioni richiesti sono essenziali per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di analizzare se l’intervento e/o la consultazione e/o l’associazione della Vivendi a talune decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] possano essere qualificati come esercizio di influenza determinante da parte della Vivendi nei termini descritti nel suo considerando

6. Viene indicato, in particolare, che i documenti e le comunicazioni previsti si riferiscono all’attuazione di sinergie operative, quali programmi in comune tra entità audiovisive della Vivendi e della [OSCURATO:PERSONA], la determinazione della griglia di programmi della stazione radio [OSCURATO:PERSONA] 1, appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA], delle nomine e delle partenze di giornalisti all’interno delle pubblicazioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA], delle scelte editoriali di riviste del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che possono essere state influenzate dai dirigenti della Vivendi o del suo azionista principale, il gruppo Bolloré, nonché il trasloco di entità del gruppo Vivendi in locali appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA].

Si precisa che essi riguardano altresì decisioni strategiche adottate dal gruppo di editoria di libri Hachette (appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] e per le quali la Vivendi potrebbe aver svolto un ruolo idoneo a essere qualificato come esercizio di influenza determinante, quali la rinuncia al contenzioso contro una società figlia della Vivendi o la mancata presentazione di un’offerta per l’acquisto dell’editore americano Simon & Schuster), così come le condizioni di nomina al consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di taluni membri notoriamente legati al gruppo Bolloré. 10 Il considerando 8 della decisione del 19 settembre 2023 espone le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che solo una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 consentisse di garantire che la ricorrente avrebbe fornito tutti i documenti che rispondevano ai criteri da essa individuati in detta decisione. 11 I considerando 9 e 10 della decisione del 19 settembre 2023 enunciano le conseguenze alle quali si espone la ricorrente in caso di informazioni inesatte, incomplete, fuorvianti o fornite fuori termine. 12 Ai sensi dell’articolo 1 della decisione del 19 settembre 2023, la ricorrente, essendo destinataria di tale decisione, deve fornire quanto prima e, in ogni caso, entro il 27 ottobre 2023, le informazioni di cui al suo allegato. 13 Il punto I dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 contiene le definizioni generali, compresa quella di «periodo di cui trattasi», vale a dire il periodo dal 1º gennaio 2020 al 19 settembre 2023, e quella di «documento».

Ne risulta che: «La nozione di “Documento(/i)” designa: tutti i file informatici in possesso della [OSCURATO:PERSONA], detenuti dalla stessa o sotto il suo controllo e comprendenti, senza limitazioni, i seguenti elementi: (a) qualsiasi informazione memorizzata in formato elettronico, compresi i messaggi di posta elettronica e i messaggi istantanei (Whatsapp, SMS, Telegram, Signal, altro), il trattamento di testo e i documenti pdf, i fogli di calcolo elettronici e le presentazioni; (b) i progetti di Documenti, metadati e copie di Documenti i cui originali non sono in possesso della [OSCURATO:PERSONA] o sotto il suo controllo, a seconda dei casi; (c) al fine di evitare ambiguità, la nozione di Documento comprende altresì: (i) i Documenti su tutte le caselle di posta elettronica private e/o personali (a condizione che siano state utilizzate per comunicazioni professionali almeno una volta) nonché su dispositivi mobili, quali telefoni cellulari o tablet (compresi telefoni cellulari o tablet privati e/o personali, a condizione che siano stati utilizzati per comunicazioni professionali almeno una volta), inclusi i messaggi istantanei e gli SMS; e (ii) i Documenti che, benché cancellati dal destinatario o dall’autore, restano disponibili o accessibili nei sistemi informatici della [OSCURATO:PERSONA] o dello strumento (personale o professionale) utilizzato dal destinatario o dall’autore (ad esempio, in backup)». 14 Il punto II dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 definisce altresì le «persone interessate», vale a dire quindici persone identificate nominativamente, «nonché tutte le persone che le hanno precedute o che sono loro succedute [in tutti] i diversi incarichi da esse occupati durante il [p]eriodo interessato» (in prosieguo: le «persone interessate»). 15 Al punto III dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023, si chiede alla ricorrente di fornire, in particolare, tutti i documenti scambiati tra alcune delle persone interessate e tutti i documenti inviati o ricevuti dalle suddette persone che siano connessi a talune tematiche o contengano almeno uno dei termini di ricerca elencati al punto VII dell’allegato a detta decisione. 16 I punti IV, V e VI dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 indicano il modo in cui la ricorrente deve fornire i documenti richiesti, il contenuto della relazione di accompagnamento e i requisiti relativi alle dichiarazioni di completezza della risposta.

Il punto IV precisa, in particolare, la procedura da seguire per chiedere, per taluni documenti, la tutela della riservatezza degli scambi tra avvocati e clienti e dei dati personali sensibili quali definiti dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

Viene chiarito che i documenti contenenti siffatti dati sensibili devono essere forniti in modo criptato e separato, e identificati come «dati personali sensibili». 17 Il punto VII dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 elenca i termini di ricerca e contiene istruzioni relative al loro uso.

Sviluppi successivi all ’ adozione della decisione del 19 settembre 2023 18 Con decisione del 27 ottobre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha prorogato il termine inizialmente fissato dalla decisione del 19 settembre 2023 fino al 1º dicembre 2023. 19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2023, la ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, vale a dire la decisione del 19 settembre 2023, come modificata dalla decisione del 27 ottobre 2023.

Fatti successivi alla proposizione del ricorso 20 Con lettera del 6 dicembre 2023, il direttore generale della direzione generale «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che qualsiasi documento che mette in discussione la protezione di dati personali sensibili o di fonti giornalistiche gode di garanzie in applicazione della normativa e della giurisprudenza pertinente e ha dettagliato dette garanzie procedurali (in prosieguo: la «lettera del 6 dicembre 2023»). 21 Il 24 gennaio 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2024) 572 final, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (caso M.11184 – Vivendi/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione del 24 gennaio 2024»). 22 Con l’articolo 1 della decisione del 24 gennaio 2024, il termine del 1º dicembre 2023, fissato dall’articolo 2 della decisione del 27 ottobre 2023, è stato esteso al 7 febbraio 2024. 23 Con l’articolo 2 della decisione del 24 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 139/2004, alla ricorrente è stata inflitta una penalità di mora non superiore al 5% del suo fatturato medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data fissata all’articolo 1 della suddetta decisione. 24 Peraltro, la decisione del 24 gennaio 2024 ha ripreso le garanzie procedurali relative alla tutela dei dati personali sensibili e alla tutela delle fonti giornalistiche, come stabilite nella lettera del 6 dicembre 2023. 25 Per quanto riguarda i dati personali, il considerando 14, lettera a), della decisione del 24 gennaio 2024 precisa che i documenti rientranti nell’ambito della decisione impugnata non aventi alcun nesso con le attività commerciali della ricorrente e che conterrebbero dati personali sensibili, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 2016/679 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), possono essere inseriti in una virtual data room , come prevista al punto 2 del dispositivo delle ordinanze del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑451/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:515), e del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑452/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:516), per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se essi siano irrilevanti ai fini della sua indagine. 26 Per quanto riguarda la protezione delle fonti giornalistiche, il considerando 14, lettera b), della decisione del 24 gennaio 2024 precisa che le persone interessate dalla decisione impugnata, in possesso di un tesserino da giornalista, potranno rivedere i documenti che soddisfano i criteri enunciati nella decisione impugnata, identificare le informazioni coperte da una tale protezione e fornire una versione espunta dell’identificazione delle fonti giornalistiche o, in mancanza, ritirare il documento dalla produzione se non è possibile fornire una versione non riservata.

Si precisa che spetterà alla ricorrente fornire il resto dei documenti nonché una tabella riassuntiva che illustri nel dettaglio la natura delle informazioni cancellate o i documenti ritirati dalla produzione.

Procedimento sommario 27 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2023, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e, dall’altro, in via cautelare, se il presidente del Tribunale lo ritenga necessario, a che le venga ingiunto di conservare tutti i documenti delle persone interessate idonei a interessare l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 28 Con ordinanza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata), è stata sospesa l’esecuzione della decisione impugnata fino all’adozione dell’ordinanza che ponesse fine al procedimento nella causa T‑1119/23 R, fatto salvo l’obbligo della ricorrente di proseguire la raccolta delle informazioni e di conservare in suo possesso, su supporto elettronico, tutti i documenti interessati da tale decisione idonei a interessare l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 29 Con ordinanza del 19 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:16), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e l’ordinanza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata), è stata revocata. 30 Con ordinanza del 6 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [C‑89/24 P(R)‑R, EU:C:2024:120], il vicepresidente della Corte ha ordinato la sospensione dell’obbligo imposto alla ricorrente, con la decisione impugnata, di raccogliere e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica private o personali e nei dispositivi mobili privati o personali di determinati suoi dipendenti e mandatari fino all’adozione dell’ordinanza che sarà emanata per prima tra quella che conclude il presente procedimento sommario e quella che statuisce sull’impugnazione nella causa C‑89/24 P(R), fatto salvo l’obbligo, per la ricorrente, di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conservazione dell’insieme di tali documenti. 31 Con ordinanza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [C‑89/24 P(R), EU:C:2024:312], il vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del 19 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:16), e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla condizione relativa al fumus boni iuris e sia effettuata, se del caso, la ponderazione degli interessi in gioco.

La domanda della ricorrente diretta alla sospensione dell’obbligo impostole dalla decisione impugnata, come modificata dalla decisione del 24 gennaio 2024, di raccogliere e di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica private o personali e nei dispositivi mobili privati o personali di determinati suoi dipendenti e mandatari fino a quando il presidente del Tribunale non si pronunci nuovamente sulla domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑1119/23 R o, in mancanza, fino a che il Tribunale non statuisca sul ricorso nella causa T‑1119/23, è stata respinta. 32 Con ordinanza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R‑RENV, non pubblicata, EU:T:2024:382), il vicepresidente del Tribunale, in primo luogo, ha deciso che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori nella parte in cui riguardava i documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2024, in secondo luogo, ha sospeso l’esecuzione della decisione impugnata nella parte in cui riguardava documenti che non erano stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2024 e, in terzo luogo, ha ordinato alla ricorrente di chiedere alle persone interessate dalla decisione impugnata di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conservazione, in un formato che ne garantiva l’integrità e l’inalterabilità, dei documenti di cui all’allegato di tale decisione che non erano stati ancora forniti alla [OSCURATO:PERSONA].

La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta quanto al resto. 33 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2024, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, in via principale, a disporre l’apposizione di sigilli a tutti i documenti e alle eventuali copie dei documenti che essa ha consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2024, in modo da rendere la loro consultazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] o di qualsiasi altro terzo impossibile, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale che statuisce sul ricorso di annullamento avverso la decisione del 19 settembre 2023, come modificata dalla decisione del 27 ottobre 2023 e dalla decisione del 24 gennaio 2024 e, in subordine, a ordinare tale apposizione di sigilli fino a quando essa non abbia potuto procedere, entro un termine ragionevole e sufficiente, all’identificazione e all’espunzione di tutti i documenti attinenti alla vita privata delle persone interessate dalla decisione impugnata e, in ogni caso, a ordinare alla [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente e prima che la medesima presenti osservazioni, di sospendere tutti gli accessi dei suoi agenti e dei suoi funzionari ai documenti che essa le ha consegnato il 30 gennaio 2024, fino alla data dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario. 34 Con ordinanza del 15 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 RIII, non pubblicata), è stato ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’accesso dei suoi funzionari e dei suoi agenti ai documenti che la ricorrente le ha consegnato il 30 gennaio 2024, fino alla data dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario. 35 Con ordinanza del 13 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 RIII, non pubblicata, EU:T:2024:624), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta in quanto irricevibile e l’ordinanza del 15 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 RIII, non pubblicata), è stata revocata. 36 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 agosto 2024, la ricorrente ha proposto un’impugnazione avverso provvedimenti provvisori diretta all’annullamento parziale dell’ordinanza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R‑RENV, non pubblicata, EU:T:2024:382). 37 Con ordinanza del 21 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [C‑569/24 P(R), non pubblicata, EU:C:2024:945], il vicepresidente della Corte ha disposto la cancellazione di tale causa dal ruolo della Corte.

Conclusioni delle parti 38 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 39 La ricorrente ha chiarito, all’udienza di discussione, di non chiedere l’annullamento della decisione del 24 gennaio 2024, contrariamente a quanto risultava dalla replica. 40 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto 41 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, il primo, su uno sviamento di potere nonché su una violazione del principio « impossibilium nulla obligatio est », il secondo, su un difetto di motivazione, il terzo, su una violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della segretezza della corrispondenza, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il quarto, su una violazione del principio della libertà di stampa, garantito dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU, il quinto, su una violazione del principio di certezza del diritto e, il sesto, su una violazione dei principi di proporzionalità e di protezione contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata. 42 Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione 43 Con il presente motivo, articolato in due parti, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sufficientemente motivato la sua scelta di ricorrere a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

Dall’altro, la decisione impugnata non le consentirebbe di comprendere le ragioni per le quali talune informazioni sarebbero necessarie ai fini dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA].

Osservazioni preliminari 44 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’ iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo.

L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi interessati dall’atto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possano avere nel ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16 e giurisprudenza citata). 45 Relativamente, in particolare, alla motivazione di una decisione di richiesta di informazioni, occorre ricordare che i suoi elementi essenziali sono definiti all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 17). 46 L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 prevede infatti che la [OSCURATO:PERSONA] «[indichi] le basi giuridiche e lo scopo della domanda, [precisi] le informazioni richieste e [stabilisca] il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse».

Tale disposizione precisa, peraltro, che la [OSCURATO:PERSONA] «indica inoltre le sanzioni previste dall’articolo 14 [del regolamento n. 139/2004]», che essa «indica o commina le sanzioni di cui all’articolo 15 [dello stesso regolamento]» e «indica infine che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia». 47 In via preliminare, occorre ricordare che a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione deve essere riconosciuto, in linea di principio, lo stesso valore.

Per preservare l’unità d’interpretazione del diritto dell’Unione occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.

Quindi, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di un atto non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale atto né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche.

Tale modo di procedere sarebbe infatti in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punti 49 e 50 e giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, occorre precisare che, nella sua versione in lingua francese, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 prevede che, in una richiesta di informazioni mediante decisione, la [OSCURATO:PERSONA] indichi le basi giuridiche e l’oggetto («objet») di tale domanda.

Orbene, le altre versioni linguistiche di tale disposizione utilizzano termini corrispondenti alla nozione di «scopo», come, ad esempio, le versioni in lingua inglese, tedesca, neerlandese, italiana, greca e croata, le quali utilizzano rispettivamente i termini «purpose», «Zweck», «doel», «scopo», «σκοπό» e «svrhu», ad eccezione della versione in lingua spagnola che utilizza il termine «objeto».

Risulta quindi dai termini utilizzati nelle altre versioni linguistiche e tenendo conto del contesto di tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dal regolamento di cui trattasi che, all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, il legislatore ha voluto fare riferimento alla nozione di «scopo» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli [articoli 101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), come interpretata dalla giurisprudenza citata al successivo punto

50. 49 L’obbligo di motivazione specifica costituisce un’esigenza fondamentale al fine non solo di evidenziare il carattere motivato della richiesta di informazioni, ma anche di consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi i loro diritti della difesa (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 19 e giurisprudenza citata). 50 Riguardo all’obbligo di precisare lo «scopo della domanda», la [OSCURATO:PERSONA] deve indicare lo scopo della sua indagine nella domanda e quindi identificare l’asserita violazione delle regole di concorrenza in maniera sufficientemente precisa (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 20 e giurisprudenza citata).

A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di richiesta di informazioni tutte le informazioni di cui è in possesso quanto a presunte infrazioni né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 21 e giurisprudenza citata). 51 Un siffatto obbligo si spiega, in particolare, con la circostanza che, come risulta dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, per l’assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire «le informazioni necessarie» (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 22 e giurisprudenza citata). 52 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che possono consentirle di verificare le presunte infrazioni che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella richiesta di informazioni (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 23). 53 Orbene, poiché il carattere necessario dell’informazione va valutato in relazione allo scopo indicato nella richiesta di informazioni, tale scopo deve essere enunciato in maniera sufficientemente precisa, altrimenti non sarà possibile determinare se l’informazione è necessaria e il giudice dell’Unione non potrà esercitare il suo controllo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 24 e giurisprudenza citata). 54 Pertanto, il carattere sufficiente della motivazione di una decisione di richiesta di informazioni dipende dalla questione se le presunte infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare siano precisate con sufficiente chiarezza (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 25). 55 Al momento della valutazione della portata dell’obbligo di motivazione, occorre altresì tener conto della fase dell’indagine in cui una siffatta decisione è adottata e se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse già, o meno, di talune informazioni sulle presunte infrazioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 46 e giurisprudenza citata). 56 È alla luce di tale giurisprudenza che occorre analizzare gli argomenti della ricorrente.

Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione relativo al ricorso a una richiesta di informazioni mediante decisione 57 La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non motiva la scelta di ricorrere a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe suffragato la sua affermazione secondo cui solo una siffatta decisione consentirebbe di garantire una risposta completa, mentre la ricorrente avrebbe cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento avviato ai fini del controllo delle concentrazioni e avrebbe risposto a una prima richiesta della [OSCURATO:PERSONA] adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. 58 Secondo la ricorrente, l’obiettivo di celerità e il rischio di eliminazione di documenti dei collaboratori che hanno lasciato il gruppo [OSCURATO:PERSONA], invocato nella decisione impugnata, non giustificherebbero il ricorso a una richiesta di informazioni mediante una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004.

Essa avrebbe già indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene non esistesse una politica comune a tutto il gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardante la conservazione dei dati delle persone che avevano cessato il loro incarico, la maggior parte delle entità le conservava per un periodo compreso tra tre mesi e un anno.

Inoltre, tutte le entità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero in grado di attuare una siffatta misura su richiesta, eliminando così qualsiasi rischio relativo alla mancata conservazione dei documenti. 59 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 60 Occorre ricordare che dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di chiedere informazioni «mediante semplice domanda o mediante decisione», senza che tale disposizione subordini l’adozione di una decisione a una semplice richiesta preventiva. 61 Una richiesta di informazioni mediante decisione si distingue da una semplice richiesta di informazioni per il fatto che è possibile, quando la [OSCURATO:PERSONA] ricorre alla prima, infliggere un’ammenda o penalità di mora per costringere un’impresa a fornire in modo completo ed esatto un’informazione, in applicazione, rispettivamente, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 139/2004 (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 379). 62 Nel caso di specie, dal considerando 8 della decisione impugnata risulta che, nell’ambito del presente procedimento diretto a dimostrare una violazione delle norme del regolamento n. 139/2004, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che solo una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 avrebbe consentito di garantire che la ricorrente avrebbe fornito tutti i documenti che rispondevano ai criteri individuati in detta decisione.

Il ricorso all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 sarebbe l’unica procedura prevista da tale regolamento che le consentirebbe di imporre alle imprese destinatarie di fornire una risposta completa, a pena di sanzioni.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che fosse necessario agire rapidamente al fine di evitare che dai file della ricorrente fossero eliminati documenti pertinenti, in particolare nell’ipotesi in cui fossero stati cancellati messaggi dopo un certo termine e taluni documenti provenienti da un collaboratore non fossero conservati a lungo dopo la partenza di quest’ultimo.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la scelta di una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 rispondeva a tale obiettivo di celerità. 63 Di conseguenza, occorre constatare che, in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 44 a 46, la decisione impugnata indica con sufficiente chiarezza la sua base giuridica e fa emergere, in modo giuridicamente sufficiente, il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di spiegare la sua scelta di ricorrere a una richiesta di informazioni mediante decisione piuttosto che a una semplice domanda. 64 Peraltro, l’obbligo di motivare decisioni costituisce una forma prescritta ad substantiam che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente quest’ultima alla legalità sostanziale nel merito dell’atto controverso.

Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione.

Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v., sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza citata). 65 Pertanto, gli argomenti della ricorrente secondo i quali il ricorso a una richiesta di informazioni mediante decisione piuttosto che a una semplice domanda non sarebbe giustificato nel caso di specie sono inoperanti nell’ambito di un motivo vertente su un difetto di motivazione. 66 Nei limiti in cui la ricorrente contesta, in realtà, la fondatezza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere a una richiesta di informazioni mediante decisione, si deve osservare che essa reitera, in sostanza, gli argomenti sollevati nell’ambito della prima parte del sesto motivo, che è stata esaminata e respinta ai successivi punti da 252 a

261. 67 Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di ricorso.

Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione relativo alla necessità, ai fini dell’indagine, delle informazioni di cui trattasi 68 Da un lato, la ricorrente afferma che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente in quanto riguarda le attività del polo radio, vale a dire le attività delle radio del gruppo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] 2 (già [OSCURATO:PERSONA]) e RFM.

Dall’altro, essa deduce che la motivazione della decisione impugnata non le consente di comprendere le ragioni per le quali talune informazioni sarebbero necessarie ai fini dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta del perimetro delle persone interessate, delle comunicazioni scambiate tra due di esse, della data di inizio del periodo di cui trattasi, vale a dire il 1º gennaio 2020, e delle informazioni memorizzate sugli strumenti e sulle applicazioni personali di comunicazione. 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 70 In via preliminare, occorre ricordare che lo scopo della decisione impugnata, come precisato ai suoi considerando 2, 6 e 7 (v. precedenti punti 8 e 9), è di dimostrare l’esistenza delle presunte infrazioni al regolamento n. 139/2004, di cui la ricorrente non contesta che siano precisate con sufficiente chiarezza nella decisione impugnata. 71 In primo luogo, per quanto riguarda più in particolare domande della [OSCURATO:PERSONA] relative al polo radio, anzitutto, dal fascicolo e dalle memorie della [OSCURATO:PERSONA] emerge che il progetto di acquisizione della Vivendi riguardava l’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA], compreso il «[p]olo radiofonico».

Inoltre, la ricorrente non contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il perimetro dell’offerta pubblica di acquisto della Vivendi sulla [OSCURATO:PERSONA] comprendeva altresì il polo radio.

Infine, il considerando 7 della decisione impugnata precisa che la [OSCURATO:PERSONA] indaga sulla «determinazione della griglia di programmazione della stazione radio [OSCURATO:PERSONA] 1» (v. precedente punto 9). 72 In secondo luogo, per quanto riguarda le persone interessate, è pacifico che tali persone avevano un ruolo strategico all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che le persone menzionate al punto II, paragrafo 4, lettere a) e c), dell’allegato alla decisione impugnata intrattenevano frequenti contatti in varie forme in merito all’operazione di concentrazione e alle attività interessate dall’indagine.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare ulteriormente la decisione impugnata al riguardo. 73 In terzo luogo, per quanto riguarda l’inizio del periodo di cui trattasi, è altresì pacifico che la prima assunzione di partecipazione della Vivendi nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo nel marzo 2020.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente supporre, alla data della decisione impugnata, che le informazioni a partire dal 1º gennaio 2020 sarebbero state tali da aiutarla a determinare l’esistenza di tale infrazione, in particolare in quanto tali informazioni avrebbero facilitato la comprensione di tutti gli eventi e del contesto in cui questi ultimi erano intervenuti.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare ulteriormente la decisione impugnata al riguardo. 74 In quarto luogo, relativamente agli strumenti personali di comunicazione, la ricorrente ammette che alcune delle persone interessate hanno utilizzato i loro strumenti e applicazioni personali di comunicazione a fini professionali durante il periodo di cui trattasi.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare ulteriormente la decisione impugnata al riguardo. 75 Sulla base delle circostanze descritte ai precedenti punti da 71 a 74, la decisione impugnata è sufficientemente motivata in quanto il suo obiettivo e il suo contesto consentono alla ricorrente di comprendere le ragioni per le quali le informazioni richieste sono necessarie per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 76 Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso nonché integralmente il secondo motivo.

Sul primo motivo di ricorso, vertente su uno sviamento di potere e a una violazione del principio « impossibilium nulla obligatio est » 77 Il primo motivo di ricorso si articola in due parti.

Da un lato, la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto e sviato i suoi poteri adottando una decisione a carattere puramente esplorativo.

Dall’altro, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non si è assicurata della sua capacità giuridica e tecnica di conformarsi alla decisione impugnata.

Dato che la ricorrente non sarebbe in grado di accedere a taluni dati di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede la comunicazione, la decisione impugnata violerebbe il principio « impossibilium nulla obligatio est ». 78 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente.

Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente su uno sviamento di potere 79 La nozione di sviamento di potere fa riferimento al fatto che un’autorità amministrativa abbia fatto uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati conferiti.

Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti adottata allo scopo esclusivo di raggiungere detti diversi fini.

In caso di pluralità di scopi perseguiti, anche qualora un motivo non giustificato si aggiunga a motivi legittimi, la decisione non è per questo inficiata da sviamento di potere, dal momento che essa non sacrifica lo scopo essenziale (v. sentenza del 4 febbraio 2009, Omya/[OSCURATO:PERSONA], T‑145/06, EU:T:2009:27, punto 99 e giurisprudenza citata). 80 Pertanto, occorre verificare se gli elementi invocati dalla ricorrente costituiscano indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che indicano che la decisione impugnata è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] per uno scopo diverso da quello previsto all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, vale a dire, secondo la ricorrente, allo scopo di ordinare l’attuazione di «perlustrazioni esplorative», trasferendole l’onere di condurre tali «perquisizioni» e di definire i parametri dell’indagine. 81 A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento n. 139/2004 incarica la [OSCURATO:PERSONA] di vigilare affinché qualsiasi concentrazione di dimensione comunitaria sia notificata e autorizzata prima della sua realizzazione e affinché siano rispettate le condizioni imposte da una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno. 82 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, «[p]er l’assolvimento dei compiti affidatile dal [suddetto] regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie». 83 L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 può quindi fungere da base giuridica per qualsiasi richiesta di informazioni per l’assolvimento dei compiti affidati alla [OSCURATO:PERSONA] da detto regolamento. 84 Il considerando 6 della decisione impugnata enuncia che la [OSCURATO:PERSONA] esige che la ricorrente fornisca documenti «al fine di consentirle di valutare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione e/o un mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi connessi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare l’operazione Vivendi/[OSCURATO:PERSONA]». 85 Ne consegue che le informazioni richieste dalla decisione impugnata mirano, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di svolgere i compiti affidatile da detto regolamento, cosicché tale istituzione non ha fatto uso dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati conferiti. 86 Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invertito l’onere dell’indagine ordinandole di procedere a «perlustrazioni esplorative». 87 A tal riguardo, occorre ricordare che la decisione impugnata definisce, ai punti I, II e III del suo allegato, il periodo di cui trattasi, la nozione di documento, le persone interessate e i documenti da fornire a partire, segnatamente, dalle tematiche e dai termini di ricerca individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. precedenti punti da 13 a 15). 88 Ne risulta, certamente, che la ricorrente è tenuta a identificare sia i predecessori e successori delle persone identificate nominativamente, sia gli strumenti di comunicazione utilizzati da tali persone.

Inoltre, essa dispone di un certo margine di discrezionalità quanto ai mezzi da utilizzare al fine di identificare i documenti che rispondono alle tematiche individuate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, la decisione impugnata non lascia alcun margine di discrezionalità alla ricorrente quanto ai documenti da fornire.

Pertanto, la ricorrente non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia invertito l’onere dell’indagine ordinandole di procedere a «perlustrazioni esplorative». 89 Gli argomenti della ricorrente relativi agli ostacoli giuridici e tecnici che essa si troverebbe ad affrontare nell’attuazione della decisione impugnata saranno analizzati nell’ambito della seconda parte del presente motivo di ricorso. 90 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata fosse viziata da uno sviamento di potere. 91 Pertanto, occorre respingere la prima parte del primo motivo di ricorso.

Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio « impossibilium nulla obligatio est » 92 In via preliminare, occorre ricordare che il brocardo « impossibilium nulla obligatio est » («nessuno è tenuto all’impossibile») costituisce un principio del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 79 e giurisprudenza citata). 93 Eventuali difficoltà procedurali o di altra natura nell’esecuzione di un atto non possono incidere sulla legittimità dello stesso.

Per contro la [OSCURATO:PERSONA] non può imporre, con una decisione, rischiando la sua invalidità, un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall’origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare (v. sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑75/97, EU:C:1999:311, punto 86 e giurisprudenza citata). 94 La condizione relativa all’esistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando l’interessato si limiti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] difficoltà interne, di natura giuridica, politica o pratica, imputabili alle sue azioni, che l’esecuzione della decisione in questione presenta, senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] altre modalità di esecuzione di tale decisione che consentano di superare tali difficoltà (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 13 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07, EU:C:2008:619, punto 50, e del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14, non pubblicata, EU:C:2015:90, punto 66 e giurisprudenza citata). 95 Occorre altresì ricordare che incombe a un’impresa oggetto di un provvedimento di indagine un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (v., per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 119 e giurisprudenza citata). 96 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla ricorrente. – Strumenti e applicazioni personali di comunicazione 97 La ricorrente fa valere che 19 persone interessate utilizzano applicazioni personali, come Yahoo, Gmail e WhatsApp, sui loro strumenti professionali, di cui quattro utilizzerebbero anche il loro telefono personale nell’ambito delle attività professionali.

Una di queste quattro persone utilizzerebbe un telefono personale nell’ambito di una pratica detta «BYOD» («[OSCURATO:PERSONA]») («Porta il tuo dispositivo»). 98 Secondo la ricorrente, essa è soggetta, in quanto impresa privata, al rispetto delle norme e dei principi applicabili tra soggetti privati, in particolare le disposizioni del diritto nazionale che vietano la violazione della vita privata e della segretezza della corrispondenza conformemente all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU nonché le disposizioni del diritto nazionale del lavoro.

Esisterebbero ostacoli giuridici all’esecuzione della decisione impugnata in quanto sarebbe impossibile accedere agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione dei suoi dipendenti e mandatari senza correre il rischio di vedersi infliggere sanzioni civili e penali. 99 Occorre ricordare al riguardo che una questione relativa all’interpretazione del diritto nazionale di uno Stato membro è una questione di fatto (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2016, Merck/[OSCURATO:PERSONA], T‑470/13, non pubblicata, EU:T:2016:452, punto 136 e giurisprudenza citata).

La questione se e in quale misura una norma di diritto nazionale si applichi o meno al caso di specie rientra in una valutazione di merito del giudice ed è soggetta alle regole sulla produzione delle prove e sulla ripartizione dell’onere della prova (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2012, Francia/[OSCURATO:PERSONA], T‑154/10, EU:T:2012:452, punto 65 e giurisprudenza citata). 100 In primo luogo, per quanto riguarda gli articoli L.226‑1, L.226‑2, L.226‑3, L.226‑4 e L.226‑15 del code pénal (codice penale) francese, sui quali si fonda la ricorrente per dimostrare che l’attuazione della decisione impugnata la esporrebbe al rischio di sanzioni, occorre rilevare, anzitutto, che essa ha omesso di fornire il testo integrale delle disposizioni di cui trattasi e che la relazione fornita dalla ricorrente realizzata da una consulenza giuridica esterna si limita a citarle anche in modo parziale, non fornendo indicazioni precise quanto alla loro eventuale applicazione nel caso di specie. 101 L’articolo 226‑1 del codice penale francese prevede quanto segue: «È punito con la reclusione di un anno e con un’ammenda di EUR 45 000 il fatto, mediante qualsiasi strumento, di ledere volontariamente l’intimità della vita privata altrui: 1º captando, registrando o trasmettendo, senza il consenso del loro autore, parole pronunciate a titolo privato o riservato; (…)». 102 Ai sensi dell’articolo 226‑15 del codice penale francese: «Il fatto, commesso in malafede, di aprire, sopprimere, ritardare o distogliere corrispondenze arrivate o meno a destinazione e indirizzate a terzi, o di prenderne conoscenza in modo fraudolento, è punito con la reclusione di un anno e con un’ammenda di EUR 45

000. È punito con le stesse pene il fatto, commesso in malafede, di intercettare, sviare, utilizzare o divulgare corrispondenze emesse, trasmesse o ricevute per via elettronica o di procedere all’installazione di apparecchi idonei a consentire la realizzazione di siffatte intercettazioni. (…)». 103 Dalla formulazione delle disposizioni citate ai precedenti punti 101 e 102 risulta che esse puniscono azioni «volontarie», «in malafede» o «fraudolente».

Per contro, la decisione impugnata costituisce un atto giuridicamente vincolante fondato sul diritto dell’Unione (l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004), proveniente da un’istituzione dell’Unione (la [OSCURATO:PERSONA]) e che impone l’obbligo di fornire informazioni a pena di sanzioni. 104 A tal riguardo, occorre ricordare che, da un lato, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri e impone a tutte le istituzioni di tali Stati di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio di suddetti Stati (v. sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 25 e giurisprudenza citata).

Dall’altro lato, quando la ricorrente è stata interrogata in merito all’apparente incoerenza sollevata al precedente punto 103, essa ha risposto, in sostanza, che se avesse eseguito la decisione impugnata senza sollevare alcuna obiezione né alcuna difficoltà, essa avrebbe agito in modo «volontario».

Occorre constatare, tuttavia, che la ricorrente non ha fornito elementi di prova a sostegno dell’interpretazione del diritto penale francese da essa sostenuta in udienza. 105 Inoltre, le affermazioni della ricorrente sono messe in discussione, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], dalla formulazione dell’articolo 122‑4 del codice penale francese, da cui risulta che «[n]on è penalmente responsabile la persona che compie un atto prescritto o autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari [o] che compie un atto ordinato dalla legittima autorità, salvo che tale atto sia manifestamente illegittimo». 106 Infine, la ricorrente non ha invocato un solo caso di applicazione delle disposizioni del diritto nazionale menzionate al precedente punto 100, o dell’articolo 7 della Carta e dell’articolo 8 della CEDU, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie.

Infatti, nessuna delle sentenze citate dalla ricorrente verte su una situazione in cui, in primo luogo, esisteva un atto giuridicamente vincolante avente fondamento nel diritto dell’Unione che prevedeva di ottenere gli strumenti e le applicazioni personali di comunicazione e l’accesso al contenuto delle comunicazioni nel perseguimento di obiettivi di interesse generale, in secondo luogo, l’ingerenza non era effettuata allo scopo di sorvegliare i dipendenti e mandatari e non avrebbe conseguenze negative, come il loro licenziamento e, in terzo luogo, detta ingerenza era effettuata, o avrebbe potuto essere effettuata, in presenza delle persone in questione, o dopo averle previamente informate. 107 Inoltre, nell’ambito della sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha indicato che il regime BYOD, menzionato nelle sue memorie, era stato utilizzato unicamente da una delle persone interessate, senza fornire ulteriori precisazioni su tale regime.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un documento nel quale la ricorrente aveva risposto ai suoi quesiti riguardanti, in particolare, il regime BYOD all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Ne risulta che talune società figlie di tale gruppo avevano istituito un regolamento interno secondo il quale «la politica informatica della [società] si applica[va] quindi agli strumenti personali dei dipendenti e mandatari utilizzati per comunicazioni professionali» e che essa beneficiava «di un accesso senza restrizioni» agli strumenti personali utilizzati a fini professionali. 108 Quand’anche, come afferma la ricorrente, tale regolamento interno non fosse sufficientemente chiaro per giustificare l’esistenza di un diritto che le consenta di ricercare elementi di carattere professionale contenuti negli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate che non avrebbero espresso il consenso alla loro raccolta, resta il fatto che l’esistenza di tale regolamento mette in discussione le affermazioni della ricorrente secondo le quali le sarebbe vietato accedere a siffatti strumenti. 109 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente fondato sulle disposizioni del diritto del lavoro francese, è sufficiente rilevare che esso non è in alcun modo suffragato, cosicché occorre respingerlo sulla base dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale. 110 Da tutto quanto precede risulta che l’argomento della ricorrente relativo al diritto nazionale deve essere respinto. 111 In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’impresa da essa incaricata per aiutarla a raccogliere i documenti rientranti nell’ambito della decisione impugnata non è in possesso dell’autorizzazione ad utilizzare gli strumenti di comunicazione nel senso previsto dal codice penale francese. 112 Poiché la ricorrente non ha fornito né il testo delle disposizioni di cui trattasi né informazioni sufficientemente precise riguardo alla loro applicazione nel caso di specie, l’argomento deve essere respinto in forza dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. 113 In terzo luogo, la ricorrente afferma che, in quanto datore di lavoro, essa non ha accesso agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione dei suoi dipendenti e mandatari. 114 A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, nella misura in cui la ricorrente ha tollerato, nonostante l’esistenza del regime BYOD in alcune delle sue società figlie (v. precedente punto 107), la prassi di alcuni dei suoi dipendenti e mandatari consistente nell’utilizzo dei loro strumenti e applicazioni personali di comunicazione a fini professionali senza assicurarsi di poter, se del caso, identificare ed ottenere le comunicazioni professionali inviate o ricevute a partire da tali strumenti e applicazioni, le difficoltà che essa solleva sono imputabili alle sua azioni ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto

94. 115 Inoltre, dalla giurisprudenza relativa all’applicazione dell’articolo 101 TFUE risulta che un’impresa è responsabile del comportamento di tutte le persone che agiscono nell’ambito della sua sfera di influenza o di responsabilità (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 97; del 18 settembre 2003, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], C‑338/00 P, EU:C:2003:473, punti 97 e 98, e del 16 febbraio 2017, H&R ChemPharm/[OSCURATO:PERSONA], C‑95/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:125, punto 34 e giurisprudenza citata).

Tale giurisprudenza è applicabile nel settore delle sanzioni ai sensi dell’articolo 83 del regolamento 2016/679 (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C‑683/21, EU:C:2023:949, punto 82 e giurisprudenza citata).

La situazione non può essere diversa nel settore del regolamento n. 139/2004. 116 Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 115 deriva che, da un lato, ogni impresa ha interesse ad assicurarsi che i suoi dipendenti non violino le regole applicabili in materia di concorrenza, compreso il regolamento n. 139/2004 e che, dall’altro, sarebbe contrario alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 94, 95 e 115 che un’impresa possa sottrarsi al suo obbligo di trasmissione delle informazioni, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, e al suo dovere di collaborazione avvalendosi in modo ingiustificato (v. successivi punti da 120 a 197) dei diritti delle persone che agiscono nell’ambito della sua sfera di influenza o di responsabilità.

Infatti, ammettere che la ricorrente, in quanto datore di lavoro, non abbia accesso agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione dei suoi dipendenti e mandatari che sono utilizzati a fini professionali pregiudicherebbe seriamente l’efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2003, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], C‑338/00 P, EU:C:2003:473, punto 97), di cui il regolamento n. 139/2004 costituisce parte integrante. – Fonti giornalistiche 117 La ricorrente afferma che, in quanto impresa privata, essa è soggetta al rispetto delle norme e dei principi applicabili tra soggetti privati, in particolare le disposizioni del diritto nazionale che tutelano la segretezza delle fonti giornalistiche sancita dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU.

A tal riguardo, la ricorrente deduce, in sostanza, nell’ambito della seconda parte del quarto motivo di ricorso, che le garanzie procedurali dirette a tutelare la segretezza delle fonti giornalistiche comporterebbero un carico di lavoro eccessivo. 118 Poiché tale difficoltà è di natura pratica e gli argomenti della ricorrente al riguardo sono stati respinti nell’ambito della seconda parte del quarto motivo di ricorso, la ricorrente non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che la decisione impugnata le imporrebbe un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall’origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare. 119 Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere integralmente il primo motivo di ricorso.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell ’ articolo 7 della Carta e dell ’ articolo 8 della CEDU 120 Con il terzo motivo di ricorso, articolato in due parti, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l’articolo 7 della Carta e l’articolo 8 della CEDU in quanto richiede che la stessa ricorrente raccolga e analizzi documenti memorizzati su strumenti e applicazioni personali di comunicazione delle persone interessate.

La ricorrente sostiene, da un lato, che la decisione impugnata non rispetta il contenuto essenziale del diritto al rispetto della vita privata e, dall’altro, che essa è sproporzionata. 121 Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 122 L’articolo 7 della Carta contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, ai sensi del quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza [v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti), C‑460/20, EU:C:2022:962, punto 59 e giurisprudenza citata].

È necessario quindi, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, attribuire all’articolo 7 lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») (v. sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 70 e giurisprudenza citata).

Sull’esistenza di un’ingerenza risultante dalla decisione impugnata nell’esercizio del diritto previsto all’articolo 7 della Carta 123 Per giurisprudenza costante la comunicazione di dati personali a un terzo costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti all’articolo 7 della Carta, indipendentemente dall’uso successivo delle informazioni comunicate e persino in mancanza di circostanze che permettano di qualificare tale ingerenza come «grave».

Lo stesso vale per la conservazione dei dati personali nonché per l’accesso agli stessi ai fini del loro uso da parte delle autorità pubbliche.

Poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑207/16, EU:C:2018:788, punto 51 e giurisprudenza citata, e del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 96 e giurisprudenza citata).

A tal riguardo, resta irrilevante la circostanza che i dati di cui trattasi possano attenere ad attività professionali (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 38 e giurisprudenza citata). 124 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di affermare che i sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati durante visite domiciliari nei locali professionali o commerciali di una persona fisica o nei locali di una società commerciale costituiscono ingerenze nell’esercizio del diritto garantito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punti da 70 a 73 e 80 e giurisprudenza citata). 125 Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti da 12 a 16, la decisione impugnata impone alla ricorrente l’obbligo di raccogliere e trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, i documenti inviati o ricevuti, durante il periodo di cui trattasi, da quindici persone interessate, identificate al punto II, paragrafo 4, del suo allegato, e che rispondono alle tematiche elencate al punto III, paragrafo 6, di tale allegato, o contenenti i termini di ricerca elencati al punto VII dello stesso allegato e, dall’altro, i documenti scambiati, durante il periodo di cui trattasi, tra sei persone identificate nominativamente al punto III, paragrafo 7, lettere da a) a c), di detto allegato.

Tale obbligo si estende agli scambi effettuati sia mediante strumenti professionali di comunicazione sia mediante strumenti personali di comunicazione, purché questi ultimi siano stati utilizzati almeno una volta per comunicazioni professionali. 126 In tali circostanze, i documenti che devono essere raccolti, trattati e trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] possono contenere informazioni relative alla vita privata di taluni dipendenti e mandatari della ricorrente.

Di conseguenza, l’esecuzione della decisione impugnata è tale da comportare un’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 7 della Carta. 127 Per quanto riguarda la gravità dell’ingerenza, è importate ricordare che, da un lato, l’obbligo imposto dalla decisione impugnata si estende altresì agli scambi operati sia mediante strumenti professionali di comunicazione sia mediante strumenti personali di comunicazione, purché questi ultimi siano stati utilizzati almeno una volta per comunicazioni professionali.

Dall’altro, la decisione impugnata non solo impone la trasmissione dei documenti scambiati durante tutto il periodo di cui trattasi per quanto riguarda le persone citate al precedente punto 125, ma prevede altresì, al punto III, paragrafo 7, lettera d), del suo allegato, l’obbligo di consegnare la totalità degli scambi tra talune persone quando un solo scambio risponde ai termini di ricerca di cui alla suddetta decisione. 128 Pertanto, l’esecuzione della decisione impugnata può dar luogo alla comunicazione di dati personali di natura molto varia, difficilmente determinabile a priori , e potenzialmente di grande portata.

Inoltre, le informazioni raccolte provenienti dagli strumenti personali di comunicazione possono fornire maggiori informazioni su aspetti sensibili della vita privata delle persone interessate rispetto a quelle derivanti dagli strumenti professionali di comunicazione.

Ne consegue che tali dati, considerati nel loro insieme, sono tali da consentire di trarre conclusioni precise in merito alla vita privata delle persone interessate. 129 Orbene, la comunicazione di informazioni sensibili sulla vita privata delle persone interessate che sono tali da consentire di trarre conclusioni precise riguardo alla vita privata di tali persone costituisce una grave ingerenza nel diritto fondamentale delle persone interessate, sancito dall’articolo 7 della Carta [v., in tal senso, sentenze del 1º agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 105; del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punti da 41 a 44, e del 30 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. (Dati personali e lotta contro la contraffazione), C‑470/21, EU:C:2024:370, punto 96 e giurisprudenza citata]. 130 Pertanto, l’obbligo di trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla decisione impugnata comporta il rischio di una grave ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 131 Poiché la decisione impugnata costituisce, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione all’esercizio del diritto al rispetto della vita privata, occorre verificare se una siffatta limitazione sia giustificata secondo i termini previsti da tale disposizione.

Sulla giustificazione dell’ingerenza risultante dalla direttiva impugnata 132 Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge (requisito designato dalla giurisprudenza come «principio di legalità») e rispettare il loro contenuto essenziale.

Secondo l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo laddove esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. – Sul rispetto del principio di legalità 133 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il rispetto del principio di legalità implica che la base giuridica che autorizza una simile limitazione ne definisca la portata in modo sufficientemente chiaro e preciso [v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C‑205/21, EU:C:2023:49, punto 65 e giurisprudenza citata]. 134 Nel caso di specie, si deve constatare che la limitazione dell’esercizio del diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta risultante dall’esecuzione della decisione impugnata è prevista da un atto legislativo dell’Unione.

Infatti, la decisione impugnata è stata adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, che conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a chiedere, mediante decisione, alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti affidatile da detto regolamento. 135 L’esercizio dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 139/2004 contribuisce al mantenimento del regime concorrenziale voluto dai trattati, il cui rispetto si impone imperativamente alle imprese (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA], T‑621/16, non pubblicata, EU:T:2018:367, punto 105 e giurisprudenza citata). 136 Poiché il regolamento n. 139/2004 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], in modo sufficientemente chiaro e preciso, il potere di adottare decisioni di richieste di informazioni, la decisione impugnata rispetta quindi il principio di legalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che non è contestato dalla ricorrente. – Sul rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali sancito dall’articolo 7 della Carta (prima parte del terzo motivo di ricorso) 137 Sebbene la ricorrente non contesti che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] dispongono di mezzi che garantiscono condizioni di trattamento dei dati personali in modo conforme alla normativa in materia, essa afferma, in sostanza, che, nonostante le garanzie procedurali previste dalla [OSCURATO:PERSONA], essa non ha il diritto di accedere agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione al fine di conformarsi alla decisione impugnata, senza recare essa stessa pregiudizio alla vita privata e alla segretezza della corrispondenza delle persone interessate, in violazione dell’articolo 7 della Carta e dell’articolo 8 della CEDU.

Essa afferma, in sostanza, che la decisione impugnata non rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 138 Secondo la giurisprudenza, si deve ritenere che una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche pregiudichi il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, come garantito dall’articolo 7 della Carta (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 94 e giurisprudenza citata). 139 Allo stesso modo, una misura che consente alle autorità pubbliche di ottenere un quadro completo della vita privata e familiare delle persone interessate può recare pregiudizio al contenuto essenziale del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 120; del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punti da 50 a 52, e del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑61/22, EU:C:2024:251, punti 80 e 81 e giurisprudenza citata). 140 Tuttavia, una limitazione a un diritto fondamentale rispetta il suo contenuto essenziale quando essa non mette in discussione questo diritto in quanto tale, in particolare quando è applicabile in condizioni specifiche ove dette condizioni siano soddisfatte (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 48, e del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 64). 141 Nel caso di specie, in primo luogo, se è vero che le informazioni raccolte e trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della decisione impugnata possono rivelare informazioni molto precise sulla vita privata delle persone interessate, siffatte informazioni possono fornire solo in modo sparso e accessorio indicazioni su taluni aspetti della vita privata di dette persone.

Infatti, tali informazioni vertono su diverse categorie di dati rientranti nella vita privata che non hanno necessariamente un rapporto tra loro e non costituiscono un insieme omogeneo. 142 A tal riguardo, occorre constatare che l’ambito di applicazione temporale, personale e materiale della decisione impugnata è delimitato dalle definizioni precise del periodo di cui trattasi (punto I, paragrafo 3, del suo allegato), delle persone interessate (punto II, paragrafo 4, del suo allegato) e dei termini di ricerca (punto VII del suo allegato), cosicché tale decisione non impone alla ricorrente di raccogliere e di trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i documenti scambiati tra i suoi dipendenti e mandatari. 143 È importante altresì precisare che gli strumenti personali di comunicazione sono contemplati dalla decisione impugnata solo quando sono stati utilizzati almeno una volta a fini professionali (v. precedente punto 13).

Tale condizione consente di circoscrivere l’ambito di applicazione della decisione impugnata alle sole persone che abbiano utilizzato i loro strumenti personali di comunicazione a fini professionali.

A tal proposito, occorre ricordare che la richiesta di informazioni in questione mira a dimostrare infrazioni alle regole di concorrenza e che si tratta di un settore nel quale possono avvenire scambi pertinenti tra le persone interessate su supporti di comunicazione diversi dai supporti professionali. 144 Inoltre, occorre sottolineare che l’obiettivo di una decisione di richiesta di informazioni adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 non è quello di raccogliere, in quanto tale, informazioni attinenti alla vita privata delle persone di cui trattasi o loro dati personali, bensì di raccogliere informazioni necessarie al fine di verificare le presunte infrazioni agli obblighi derivanti da detto regolamento.

Ciò significa che, a meno che non abbiano rilevanza commerciale e siano pertanto utili per accertare l’esistenza di una siffatta infrazione, le informazioni relative alla vita privata degli interessati e i loro dati personali sono raccolti solo a titolo accessorio (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA], C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 45). 145 In secondo luogo, l’ingerenza che la decisione impugnata comporta è inquadrata da garanzie procedurali riguardanti la protezione dei dati personali sensibili.

Infatti, il punto IV, paragrafo 10, lettera l), dell’allegato alla decisione impugnata prevede che, se taluni documenti contengono dati personali sensibili, come definiti dal regolamento 2016/679, tali documenti saranno forniti in modo criptato e separato e identificati come «dati personali sensibili». 146 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 10 di quest’ultimo, la nozione di «dati personali sensibili» si riferisce ai dati personali il cui trattamento riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché ai dati genetici, ai dati biometrici il cui trattamento consente di identificare in modo univoco una persona fisica e ai dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona fisica. 147 La decisione impugnata enuncia quindi garanzie procedurali specifiche relative ai dati personali sensibili nella parte in cui viene ivi precisato che i documenti contenenti dati di questo genere devono essere forniti in modo criptato e separato e identificati come «dati personali sensibili». 148 In ogni caso, occorre precisare che, come risulta dai precedenti punti da 21 a 26, la decisione impugnata è stata modificata e integrata dalla decisione del 24 gennaio 2024.

In particolare, dal considerando 14, lettera a), di quest’ultima decisione risulta che, per quanto riguarda i dati personali, i documenti rientranti nell’ambito della decisione impugnata non aventi alcun nesso con le attività commerciali della ricorrente e che conterrebbero dati personali sensibili, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 2016/679 e dell’articolo 10 del regolamento 2018/1725, potranno essere collocati in una virtual data room , come previsto al punto 2 del dispositivo delle ordinanze del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑451/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:515), e del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑452/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:516), per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se essi siano irrilevanti ai fini della sua indagine. 149 All’udienza di discussione, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che le garanzie procedurali previste al punto IV, paragrafo 10, lettera l), dell’allegato alla decisione impugnata e quelle previste al considerando 14, lettera a), della decisione del 24 gennaio 2024 si cumulavano. 150 La procedura della virtual data room , istituita dalla decisione del 24 gennaio 2024, consente di inquadrare ulteriormente l’attuazione della decisione impugnata, concedendo garanzie procedurali supplementari per assicurare la protezione dei dati personali sensibili.

Occorre precisare, a tal riguardo, che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, è strettamente connesso al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta, come risulta dalla giurisprudenza citata al successivo punto 186 e dall’analisi effettuata al successivo punto

185. 151 In terzo luogo, la trasmissione e il trattamento delle informazioni fornite nell’ambito di un’indagine della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza sono inquadrati da garanzie procedurali generali destinate a garantire, in particolare, la sicurezza, l’integrità e la riservatezza di tali dati. 152 Infatti, solo gli agenti e i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] incaricati dell’indagine possono, se del caso, prendere conoscenza di dati personali.

Orbene, gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti a obblighi rigorosi di segreto professionale in forza dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 17 del regolamento n. 139/2004.

Quest’ultima disposizione vieta agli agenti e ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] di divulgare le informazioni ottenute o di utilizzarle per fini diversi da quelli per i quali sono state ottenute.

Inoltre, i funzionari e gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] sono vincolati dall’articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, che vieta loro, anche dopo la cessazione dal servizio, «ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia[no] venut[i] a conoscenza nel contesto delle [loro] funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico». 153 Ne consegue che non si può ritenere che la decisione impugnata rechi pregiudizio al contenuto essenziale dell’articolo 7 della Carta. 154 Tale conclusione non è messa in discussione dall’affermazione della ricorrente secondo cui taluni documenti «non sono accessibili dal datore di lavoro, a pena di sanzioni in particolare penali».

A tal proposito, occorre rilevare che essa non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che le sentenze del giudice nazionale e le disposizioni del codice penale francese sulle quali essa si basa siano applicabili nel caso di specie (v. precedenti punti da 97 a 112). 155 Del resto, la ricorrente non ha sufficientemente suffragato la sua argomentazione secondo la quale le implicazioni di una violazione di un diritto fondamentale alla luce del diritto interno sono pertinenti per valutare se il contenuto essenziale di tale diritto sia stato rispettato.

L’argomento della ricorrente al riguardo deve quindi essere respinto, anche nell’ipotesi in cui essa avesse dimostrato che i documenti memorizzati sulle applicazioni e sugli strumenti personali di comunicazione non erano accessibili a pena di sanzioni. 156 Inoltre, l’argomento della ricorrente, sollevato in udienza in risposta ad un quesito del Tribunale, vertente sull’asserita impossibilità per essa di stabilire, all’interno della sua impresa, misure, controlli o garanzie procedurali, è inoperante ai fini del controllo della legittimità della decisione impugnata.

In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato di non potersi conformare alla decisione impugnata, pur tutelando adeguatamente il diritto alla vita privata dei suoi dipendenti e mandatari. 157 Occorre quindi respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso. – Sul perseguimento di obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione 158 Secondo la giurisprudenza, il diritto della concorrenza persegue l’obiettivo, indispensabile per il funzionamento del mercato interno, di garantire che la concorrenza non sia falsata in tale mercato a danno dell’interesse generale, delle singole imprese e dei consumatori (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 46 e giurisprudenza citata; del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 51 e giurisprudenza citata, e del 20 giugno 2018, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA], T‑621/16, non pubblicata, EU:T:2018:367, punto 105 e giurisprudenza citata). 159 In tale contesto, occorre rilevare che la decisione impugnata costituisce una manifestazione dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 11 del regolamento n. 139/2004, che hanno lo scopo di consentirle di assolvere il compito affidatole dai Trattati, vale a dire vigilare sul rispetto del diritto della concorrenza nel mercato interno. 160 L’importanza dell’interesse generale connesso all’applicazione effettiva del diritto della concorrenza è altresì sottolineata dalla Corte EDU.

In particolare, tenuto conto delle ripercussioni negative che le violazioni di tale diritto possono avere sulla concorrenza nei mercati e della difficoltà di individuarle e di indagare su di esse, è importante che le autorità di vigilanza della concorrenza e gli altri organismi preposti all’applicazione della legge possano coordinare i loro sforzi per individuare e sanzionare tali pratiche anticoncorrenziali.

L’applicazione del diritto della concorrenza è essenziale per preservare il potenziale operativo e l’equità dei mercati economici e, di conseguenza, per il benessere economico di un paese (v.

Corte EDU, 1º aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] B.V. e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2025:0401JUD000279916, § 197 e giurisprudenza citata). 161 Tale finalità costituisce un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare un’ingerenza, anche grave, nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 20). 162 Pertanto, la decisione impugnata contribuisce alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, il che non è contestato dalla ricorrente. – Sul rispetto del principio di proporzionalità (seconda parte del terzo motivo di ricorso) 163 Con la seconda parte del presente motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è sproporzionata, da un lato, in quanto la obbliga a procedere alla raccolta degli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate a condizione che esse abbiano inviato un solo messaggio connesso alla loro attività professionale da tale strumento negli ultimi tre anni, e ciò anche se tale messaggio o tale chiamata non aveva alcun nesso con l’oggetto dell’indagine e, dall’altro, in quanto i termini di ricerca da applicare all’interno degli strumenti e delle applicazioni personali di comunicazione comporterebbero la divulgazione di un elevato numero di documenti personali. 164 Nella sua replica, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] confonde la protezione accordata ai dati personali con il diritto al rispetto della vita privata.

La protezione dei dati personali non sarebbe una garanzia sufficiente per consentire la raccolta, da parte della ricorrente, dei documenti memorizzati sugli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate senza violare il loro diritto alla segretezza della corrispondenza. 165 In sostanza, secondo la ricorrente, la decisione impugnata contrasta con l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, secondo il quale, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo a condizione che siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 166 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 167 Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di proporzionalità richiede che le limitazioni che possono essere apportate, da atti di diritto dell’Unione, ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

Così, la possibilità per gli Stati membri di giustificare una limitazione ai diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta deve essere valutata misurando la gravità dell’ingerenza che una siffatta limitazione comporta, e verificando che l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità (v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑694/20, EU:C:2022:963, punto 41 e giurisprudenza citata). – Sul carattere idoneo della limitazione 168 Per quanto riguarda il carattere idoneo della limitazione al diritto al rispetto della vita privata che risulta dalla decisione impugnata, occorre considerare che, visti i precedenti punti da 158 a 162, una decisione di richiesta di informazioni, come la decisione impugnata, adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 costituisce una misura idonea a conseguire l’obiettivo di interesse generale di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, poiché impone alle società interessate l’obbligo di raccogliere e di trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per determinare l’esistenza delle pratiche anticoncorrenziali. – Sul carattere necessario della limitazione 169 Per quanto riguarda il requisito del carattere necessario della limitazione al diritto al rispetto della vita privata, tale requisito non è soddisfatto quando l’obiettivo di interesse generale perseguito sia ragionevolmente conseguibile in modo altrettanto efficace con altri mezzi, meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali delle persone interessate.

Per contro, il requisito della necessità è soddisfatto qualora l’obiettivo del trattamento dei dati di cui trattasi non possa ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta. [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti 87 e 88 e giurisprudenza citata]. 170 In tale contesto, occorre ricordare che, in un ambiente digitalizzato, è pacifico che lo scambio di informazioni all’interno di un’impresa o tra imprese ha luogo in gran parte per via elettronica, mediante strumenti di comunicazione professionali, o addirittura personali. 171 Orbene, i poteri di indagine di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza rischierebbero di vedersi privati di effetto utile se le imprese potessero sottrarsi all’obbligo di rispondere ad una richiesta di informazioni per il solo motivo che taluni documenti contengono la menzione «personale» o «privato» o sono scambiati mediante strumenti personali di comunicazione, senza che sia esaminata la questione se tali documenti contengano, in realtà, informazioni connesse all’attività commerciale delle imprese di cui trattasi. 172 Al fine di garantire l’effettività del diritto della concorrenza, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] deve avere la possibilità di chiedere tutte le informazioni che le sono necessarie per l’assolvimento dei compiti affidatile dal diritto della concorrenza, nella fattispecie il regolamento n. 139/2004, contenuti in strumenti di comunicazione professionali o personali, purché questi ultimi siano stati utilizzati a fini professionali, in ottemperanza al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta. 173 Pertanto, l’obbligo imposto alla ricorrente dalla decisione impugnata di raccogliere e trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] i documenti da essa menzionati e, a titolo accessorio, la raccolta di dati relativi alla vita privata che essa genera devono essere considerati necessari al fine di perseguire l’obiettivo di interesse generale di tutelare la concorrenza nel mercato interno, dal momento che tale obiettivo non può ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta. – Sul carattere strettamente proporzionato della limitazione 174 La valutazione del carattere strettamente proporzionato della limitazione all’esercizio del diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta implica una ponderazione di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Tra tali elementi rientrano, in particolare, la gravità della limitazione così apportata all’esercizio dei diritti fondamentali di cui trattasi, la quale dipende dalla natura e dalla sensibilità dei dati ai quali le autorità di polizia competenti possono avere accesso, l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione, il collegamento esistente tra il proprietario dei documenti in questione e l’infrazione di cui trattasi o, ancora, la pertinenza dei dati in questione per l’accertamento dei fatti [v. sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti 89 e 90 e giurisprudenza citata]. 175 In primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’ingerenza, come risulta dal precedente punto 130, l’obbligo di raccolta e di trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla decisione impugnata comporta il rischio di una grave ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 176 Tuttavia, è importante precisare che la decisione impugnata non dà un accesso completo e non controllato a tutti i dati contenuti negli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate e non mira a istituire un sistema di sorveglianza continua, indiscriminata e sistematica, che includa la valutazione automatizzata di dati personali di tutti i dipendenti e mandatari della ricorrente, né d’altronde delle persone interessate da detta decisione [v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punti da 98 a 111, e del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti da 91 a 95 e giurisprudenza citata]. 177 Infatti, sotto un primo profilo, è importante precisare che, nell’ambito dei documenti raccolti in forza della decisione impugnata, i dati relativi alla vita privata sono piuttosto idonei ad apparire in modo sparso al momento della ricerca delle informazioni commerciali sull’impresa.

In detto contesto, tali dati non consentono, di per sé, di avere un quadro completo della vita privata della persona interessata senza ulteriore trattamento, il che non è in alcun caso la finalità dell’indagine. 178 Sotto un secondo profilo, come precisato al precedente punto 143, l’obbligo che comporta la decisione impugnata si estende agli scambi effettuati sia mediante strumenti professionali di comunicazione sia mediante strumenti personali di comunicazione delle persone interessate, come i loro telefoni cellulari personali, solo quando sono stati utilizzati almeno una volta a fini professionali.

Pertanto, la portata della richiesta di informazioni risulta limitata per quanto riguarda l’obbligo di trasmettere i documenti di cui al punto III, paragrafo 7, dell’allegato alla decisione impugnata e derivanti dagli strumenti personali di comunicazione al fine di limitare il pregiudizio recato al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta. 179 Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che le persone interessate sono state selezionate in ragione o dell’importanza delle loro funzioni e dei mandati societari che esse esercitano all’interno dell’impresa o del loro status in quanto detta richiesta mira a stabilire se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla ricorrente.

La decisione impugnata, dunque, non solo si limita a chiedere la raccolta dei documenti interessati da parte di persone rientranti nell’inquadramento di alto livello della ricorrente, ma disciplina altresì rigorosamente la trasmissione delle informazioni delle persone in possesso di tesserini da giornalista, come risulta dal precedente punto

26. 180 In secondo luogo, dagli elementi richiamati ai precedenti punti da 158 a 162 risulta che l’importanza rivestita dall’obiettivo di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno può giustificare un’ingerenza, anche grave, nel diritto al rispetto del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 181 In terzo luogo, per quanto riguarda il nesso esistente tra il proprietario degli strumenti di comunicazione di cui trattasi e l’infrazione in questione, occorre rilevare che la raccolta e l’accesso ai dati rientranti nella vita privata eventualmente contenuti in strumenti professionali di comunicazione e in strumenti personali di comunicazione che sono stati utilizzati almeno una volta a fini professionali sono, in linea di principio, accessori nell’ambito della ricerca delle informazioni, di natura commerciale, destinate a incriminare l’impresa oggetto dell’indagine.

Ne deriva che la raccolta e l’accesso ai dati personali interessati da un’indagine in materia di concorrenza non mirano, in linea di principio, a stabilire la responsabilità in materia di concorrenza della persona fisica titolare di tali dati, ma soltanto quella della persona giuridica con la quale tale persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro. 182 In quarto luogo, occorre ricordare che l’esistenza di un controllo giurisdizionale ex post costituisce una garanzia fondamentale per assicurare la compatibilità della misura in questione con l’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 32 e giurisprudenza citata).

È del resto in tal senso che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, sulla base del quale è stata adottata la decisione impugnata, precisa che le decisioni di richiesta di informazioni devono indicare che contro siffatte decisioni può essere proposto ricorso al giudice dell’Unione. 183 Pertanto, per quanto riguarda il carattere strettamente proporzionato delle limitazioni apportate dalla decisione impugnata al diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, gli inconvenienti che l’esecuzione della decisione impugnata comporta non appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito da tale decisione, che consiste nel tutelare la concorrenza nel mercato interno (v. precedenti punti da 158 a 162). 184 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente. 185 In primo luogo, per quanto riguarda la distinzione invocata dalla ricorrente tra, da un lato, la nozione di «dati personali» e, dall’altro, il diritto alla segretezza della corrispondenza e delle informazioni rientranti nella «vita privata», è vero che la decisione impugnata stabilisce garanzie procedurali riguardanti i dati personali sensibili come definiti dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679. 186 Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, è strettamente connesso al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta (sentenze del 9 novembre 2010, Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 47, e del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Crédito, C‑468/10 e C‑469/10, EU:C:2011:777, punto 41). 187 A tal proposito, secondo la giurisprudenza della Corte, il rispetto del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli articoli 7 e 8 della Carta, si riferisce a ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (sentenza del 9 novembre 2010, Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 52).

Pertanto, nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le condizioni del trattamento lecito di dati personali imposte dal regolamento 2016/679, tale trattamento, in linea di principio, è ritenuto conforme altresì ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta [sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 332]. 188 Nel caso di specie, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2016/679, la ricorrente procede a un trattamento lecito di dati personali fornendo alla [OSCURATO:PERSONA] documenti contenenti siffatti dati che sono richiesti in forza della decisione impugnata.

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), dello stesso regolamento, il trattamento dei dati personali sensibili è lecito se è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 189 Inoltre, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725, le istituzioni dell’Unione possono legittimamente trattare dati personali quando ciò sia necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investite tali istituzioni. 190 A tal riguardo, la decisione impugnata costituisce una manifestazione dell’esercizio dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 139/2004 che, come rilevato al precedente punto 159, contribuisce al mantenimento del regime concorrenziale voluto dai trattati, il cui rispetto si impone imperativamente alle imprese. 191 Peraltro, si deve ricordare che il diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta non appare come prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 112 e giurisprudenza citata). 192 Nel caso di specie, come risulta dall’analisi effettuata ai precedenti punti 153 e da 163 a 183, le limitazioni apportate dalla decisione impugnata al diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, non recano pregiudizio al contenuto essenziale del diritto fondamentale e non sono sproporzionate rispetto all’obiettivo di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, perseguito da detta decisione. 193 Pertanto, l’argomento della ricorrente, riassunto al precedente punto 164, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confuso la tutela accordata ai dati personali e il diritto al rispetto della vita privata deve essere respinto in quanto non può mettere in discussione la conformità della decisione impugnata al diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 194 In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la decisione impugnata sarebbe sproporzionata in quanto impone un obbligo di fornire documenti provenienti da strumenti e applicazioni personali di comunicazione delle persone interessate laddove siano stati utilizzati una sola volta a fini professionali durante il periodo di cui trattasi, occorre osservare che, da un lato, l’indagine riguarda presunte infrazioni alle regole di concorrenza, che rendono più probabile l’utilizzo di canali di comunicazione relativamente informali e discreti anziché di dispositivi professionali. 195 Dall’altro lato, una modifica della frequenza nel senso, ad esempio, che uno strumento o un’applicazione debba essere stata utilizzata almeno 25 volte a fini professionali comporterebbe il rischio che non siano divulgati documenti pertinenti per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non esiste alcuna garanzia che una persona che abbia utilizzato uno strumento o un’applicazione personale di comunicazione a fini professionali meno di 25 volte non abbia inviato o ricevuto documenti pertinenti per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 196 In terzo luogo, l’argomento secondo cui la decisione impugnata sarebbe sproporzionata a causa della circostanza che la sua attuazione farebbe emergere un elevato numero di documenti rientranti nella vita privata, compresi documenti relativi alle opinioni politiche e alle convinzioni religiose, non può mettere in discussione il carattere proporzionato di tale decisione tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di termini di ricerca più appropriati al fine di realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla decisione impugnata e meno idonei a far emergere documenti relativi alle opinioni politiche o alle convinzioni religiose delle persone interessate. 197 Occorre quindi respingere la seconda parte del terzo motivo di ricorso nonché, pertanto, integralmente il terzo motivo.

Sul quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione dell ’ articolo 11 della Carta e dell ’ articolo 10 della CEDU 198 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 11 della Carta e l’articolo 10 della CEDU.

Tale motivo si articola in due parti, vertenti, la prima, sull’assenza di garanzie procedurali formali dirette a tutelare le fonti giornalistiche e, la seconda, sull’insufficienza delle garanzie procedurali dirette a tutelare tali fonti.

Sulla prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente sull’assenza di garanzie procedurali formali dirette a tutelare le fonti giornalistiche 199 In primo luogo, la ricorrente afferma che, in assenza di modifica della decisione impugnata, o di assicurazione scritta da parte della [OSCURATO:PERSONA] vertente sulle garanzie procedurali che quest’ultima ha proposto informalmente, essa non è in grado di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione impugnata senza violare il diritto alla tutela delle fonti giornalistiche. 200 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in una lettera del 25 settembre 2023, la ricorrente ha portato alla sua attenzione l’esistenza di difficoltà giuridiche e tecniche da essa incontrate per conformarsi alla decisione del 19 settembre 2023, seguita, il 4 ottobre 2023, da una nota giuridica nella quale la ricorrente proponeva di escludere integralmente dall’ambito della decisione del 19 settembre 2023 tutti i documenti idonei a rivelare una fonte giornalistica nel caso in cui essa non fosse in grado di ottenere il consenso dei giornalisti interessati. 201 Il 6 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla ricorrente di applicare, per i documenti che potevano rientrare nella tutela delle fonti giornalistiche, garanzie procedurali analoghe a quelle istituite per assicurare la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. 202 Con lettera del 6 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’attuazione di un siffatto metodo.

Al punto 14 di tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] «conferma che i documenti che potrebbero rivelare fonti giornalistiche godono di una tutela particolare» e «propone di applicare garanzie procedurali analoghe a quelle istituite per assicurare la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente[; i]n pratica le persone interessate dalla [decisione impugnata] e in possesso di un tesserino da giornalista potrebbero rivedere i documenti che soddisfano i criteri enunciati nella [decisione impugnata], identificare le informazioni coperte da una tale protezione e fornire una versione espunta dell’identificazione delle fonti giornalistiche (o in mancanza ritirare il documento dalla produzione se non è possibile fornire una versione non riservata)[; e]ssendo responsabile della fornitura completa e corretta di tutti i documenti rientranti nell’ambito di applicazione della [decisione impugnata], la [OSCURATO:PERSONA] [deve] fornire il resto dei documenti nonché una tabella riepilogativa che illustri in dettaglio la natura delle informazioni cancellate o i documenti ritirati dalla produzione». 203 Al punto 14 della decisione del 24 gennaio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso le garanzie procedurali contenute nella lettera del 6 dicembre 2023 e ha precisato che tale lettera costituiva parte integrante di tale decisione. 204 Occorre constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dal fascicolo risulta che le garanzie procedurali di cui trattasi sono state proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dal 6 ottobre 2023 e che garanzie formali e scritte sono state fornite alla ricorrente sin dal 6 dicembre 2023.

Peraltro, la ricorrente ha contestato la sufficienza di tali garanzie nell’ambito della seconda parte del presente motivo di ricorso. 205 Di conseguenza, e alla luce del fatto che il termine previsto nella decisione del 19 settembre 2023 è stato inizialmente prorogato fino al 1º dicembre 2023, poi fino al 7 febbraio 2024 (v. precedenti punti 18 e 22), occorre respingere l’argomento della ricorrente richiamato al precedente punto

199. 206 In secondo luogo, la ricorrente osserva, nella replica, che le garanzie di cui trattasi sono state integrate nella decisione impugnata solo con la decisione del 24 gennaio 2024.

In udienza, essa ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA], adottando tale decisione, non poteva validamente modificare la decisione impugnata e che il suo modo di procedere era inidoneo a tal fine. 207 A tal proposito, se è vero che la legittimità di un atto dell’Unione si valuta in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato (v. sentenza del 17 dicembre 2014, Si.mobil/[OSCURATO:PERSONA], T‑201/11, EU:T:2014:1096, punto 64 e giurisprudenza citata), resta il fatto che l’interesse ad agire di una parte ricorrente deve sussistere al momento della presentazione del ricorso e perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA], C‑560/18 P, EU:C:2020:330, punto 38 e giurisprudenza citata).

Un motivo di annullamento è irricevibile, in quanto manca l’interesse ad agire qualora, anche supponendo che esso sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di tale motivo non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, punto 49 e giurisprudenza citata).

Spetta al ricorrente comprovare il proprio interesse ad agire (v. sentenza del 30 giugno 2022, Camerin/[OSCURATO:PERSONA], C‑63/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:516, punto 50 e giurisprudenza citata).

Inoltre, occorre ricordare che, poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al Tribunale verificare d’ufficio se il ricorrente abbia un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione controversa (v. sentenza del 21 dicembre 2022, E. Breuninger/[OSCURATO:PERSONA], T‑525/21, EU:T:2022:835, punto 17 e giurisprudenza citata). 208 Nel caso di specie, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha affermato che, a seguito dell’adozione della decisione del 24 gennaio 2024, persisteva il suo interesse a contestare l’esistenza di garanzie procedurali formali dirette a tutelare la segretezza delle fonti giornalistiche in quanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ripristinare retroattivamente la legittimità della decisione impugnata e, dall’altro, le garanzie previste non erano idonee a prevenire qualsiasi pregiudizio alla tutela delle fonti giornalistiche.

Essa ha presentato, a tal riguardo, nuovi argomenti diretti a contestare la sufficienza delle garanzie di cui trattasi.

Orbene, tali nuovi argomenti, evocati per la prima volta nella fase della risposta della ricorrente alle misure di organizzazione del procedimento, devono essere respinti in quanto irricevibili ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura, poiché non si fondano su nuovi elementi di diritto e di fatto, come risulta dal precedente punto

204. 209 Inoltre, siffatti argomenti non consentono di dimostrare la persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente nell’ambito della presente censura.

La ricorrente non spiega in particolare le ragioni per le quali l’annullamento della decisione impugnata potrebbe procurarle un beneficio, in quanto, come rilevato ai precedenti punti da 200 a 203, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto garanzie relative alla tutela delle fonti giornalistiche dirette a rispondere alle preoccupazioni espresse dalla ricorrente in materia.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione del 24 gennaio 2024, ha ripreso le garanzie procedurali contenute nella lettera del 6 dicembre 2023 e ha precisato che tale lettera costituiva parte integrante di detta decisione.

Orbene, come confermato dalla ricorrente in udienza, quest’ultima non ha adattato le sue conclusioni al fine di contestare tale decisione, sebbene la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 25 gennaio 2024, abbia informato il Tribunale dell’adozione della decisione del 24 gennaio 2024 e abbia invitato la ricorrente ad adattare il suo ricorso sul fondamento dell’articolo 86 del regolamento di procedura. 210 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che l’annullamento della decisione impugnata sulla base degli argomenti riassunti al precedente punto 199 sarebbe idoneo a darle soddisfazione come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto

207. 211 Pertanto, la prima parte del quarto motivo di ricorso dev’essere respinta.

Sulla seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertente sull’insufficienza delle garanzie procedurali dirette a tutelare le fonti giornalistiche 212 La ricorrente afferma che le garanzie procedurali proposte in modo informale dalla [OSCURATO:PERSONA] implicano che essa prepari una rassegna individuale, per ogni giornalista, dei documenti che rispondono ai termini di ricerca e crei un repertorio per tutti i documenti esclusi.

Nel caso di specie, i termini di ricerca imposti dalla [OSCURATO:PERSONA] farebbero emergere più di 77 000 documenti, tra cui numerosi documenti privi di rapporto con l’oggetto dell’indagine.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto alla ricorrente un carico di lavoro sproporzionato. 213 A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare misure meno invasive, in particolare precisando taluni termini di ricerca, associandoli con altri al fine di circoscrivere meglio le sue richieste e individualizzando i termini di ricerca in funzione delle persone interessate.

In mancanza di tali precisazioni, e tenuto conto dei brevi termini concessi dalla [OSCURATO:PERSONA], la possibilità offerta ai giornalisti di escludere i documenti che essi ritengono rientrare nella segretezza delle loro fonti sarebbe artificiosa e non consentirebbe di tutelare effettivamente i loro diritti. 214 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dalla ricorrente. 215 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, intitolato «Libertà di espressione e d’informazione», ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 216 I diritti e le libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta non sono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a., C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 120 e giurisprudenza citata). 217 Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest’ultima ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti e libertà, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 218 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 93). 219 Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta emerge che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da quest’ultima.

La presente disposizione non preclude tuttavia che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. 220 Nell’interpretazione dei diritti garantiti dall’articolo 11 della Carta, il giudice dell’Unione deve tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, in quanto soglia di protezione minima (v. sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 52 e giurisprudenza citata). 221 A tal proposito, occorre ricordare che la Corte EDU ha considerato che un’ingiunzione vincolante di consegna di materiali giornalistici che contenevano informazioni idonee a consentire l’identificazione di fonti giornalistiche era sufficiente per concludere che l’ingiunzione in questione doveva essere considerata un’ingerenza nell’esercizio della libertà di ricevere o di comunicare informazioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della CEDU (Corte EDU, 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] B.V. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2010:0914JUD003822403, § 72). 222 Tuttavia, la Corte EDU ha altresì considerato che l’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione che costituisce la sorveglianza strategica non può essere qualificata come particolarmente grave quando tali misure di sorveglianza non sono destinate a divulgare fonti giornalistiche (v., in tal senso, Corte EDU, 29 giugno 2006, Weber e Saravia c.

Germania, CE:ECHR:2006:0629DEC005493400, § 151). 223 In considerazione della giurisprudenza citata al precedente punto 222, occorre rilevare che la decisione impugnata non riguarda, in quanto tale, la divulgazione di fonti giornalistiche, dato che l’oggetto di tale decisione è quello di raccogliere informazioni al fine di verificare se la Vivendi abbia violato l’obbligo di notifica, di sospensione o di rispetto delle condizioni connesse a una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno.

Informazioni relative a fonti giornalistiche sarebbero divulgate, in mancanza dell’attuazione delle garanzie procedurali previste, solo in via incidentale.

Ne consegue che la limitazione dell’esercizio della libertà di espressione derivante dalla decisione impugnata non può essere qualificata come particolarmente grave. 224 La ricorrente non solleva censure relative ai requisiti imposti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e non contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’attuazione delle garanzie procedurali enunciate nella lettera del 6 dicembre 2023 e riprese nella decisione del 24 gennaio 2024 (v. precedenti punti 202 e 203) tutelerà, nel suo insieme, la riservatezza delle fonti giornalistiche, poiché i giornalisti potranno rivedere i documenti che soddisfano i criteri enunciati nella decisione impugnata, identificare le informazioni coperte da detta tutela e fornire una versione espunta dell’identificazione delle fonti giornalistiche, o, in mancanza, ritirare il documento dalla produzione se non è possibile fornire una versione non riservata. 225 Infatti, la ricorrente sostiene unicamente che le garanzie procedurali dirette a tutelare la segretezza delle fonti giornalistiche comporterebbero un carico di lavoro eccessivo.

Tali garanzie procedurali sarebbero quindi «artificiose», non consentendo di tutelare effettivamente i diritti dei giornalisti interessati. 226 A tal riguardo, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che le garanzie devono essere applicate in modo concreto ed effettivo, e non teorico e illusorio, in particolare alla luce dell’elevato numero di documenti informatici e di messaggi elettronici sequestrati (v., per analogia, Corte EDU, 2 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] e GTM [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c.

Francia, CE:ECHR:2015:0402JUD006362910, § 75 e giurisprudenza citata). 227 Nel caso di specie, la ricorrente fa valere che quattordici persone devono rivedere 77 000 documenti, ossia 5 500 documenti per persona in media e che il carico di lavoro generato dal compito incombente a ciascun giornalista è considerevole.

Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente non fornisce alcuna indicazione del carico di lavoro che comporterebbe la composizione della tabella riassuntiva che illustra in dettaglio la natura delle informazioni cancellate o dei documenti ritirati dalla produzione.

In tali circostanze, l’argomento della ricorrente, vertente sul considerevole carico di lavoro derivante dalla decisione impugnata, non consente di dimostrare il carattere teorico e illusorio delle garanzie messe in atto ai sensi della giurisprudenza della CEDU citata al precedente punto

226. 228 Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i compiti necessari per attuare le garanzie procedurali dirette a tutelare le fonti giornalistiche non sono di portata tale da rendere dette garanzie «artificiose», teoriche o illusorie, in quanto non consentono di proteggere effettivamente il diritto dei giornalisti di tutelare le loro fonti. 229 Peraltro, dal fascicolo risulta che la ricorrente ha proposto, di propria iniziativa, di escludere integralmente dall’ambito di applicazione della decisione impugnata i documenti che potevano rivelare una fonte giornalistica nel caso in cui essa non fosse in grado di ottenere il consenso dei giornalisti interessati (v. precedente punto 200). 230 Infine, l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto precisare taluni termini di ricerca associandoli ad altri al fine di circoscrivere meglio le sue domande e individualizzando i termini di ricerca in funzione delle persone interessate sarà analizzato nell’ambito della seconda parte del sesto motivo di ricorso. 231 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo di ricorso, nonché, pertanto, integralmente il quarto motivo.

Sul quinto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto 232 La ricorrente deduce che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto non è in grado né di comprendere la portata degli obblighi derivanti da tale decisione, né di adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi. 233 In primo luogo, la raccolta dei dati personali dei dipendenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il diritto al rispetto della loro vita privata, esponendo la ricorrente ad una sanzione penale.

Nella parte in cui la decisione impugnata costringerebbe la ricorrente ad adottare misure illegittime, essa recherebbe pregiudizio al principio della certezza del diritto. 234 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito una definizione coerente del termine «documenti», nozione centrale della decisione impugnata.

I «documenti» sono «tutti i file informatici in possesso della [OSCURATO:PERSONA], detenuti dalla stessa o sotto il suo controllo», ma tale nozione includerebbe i documenti figuranti sulle «caselle di posta elettronica private e/o personali» e i «telefoni cellulari o tablet privati e/o personali» delle persone interessate, che, secondo la ricorrente, non sono né in possesso del gruppo [OSCURATO:PERSONA], né detenuti dallo stesso, né sotto il suo controllo. 235 Inoltre, la decisione impugnata imporrebbe alla ricorrente di confermare che la risposta alla richiesta di informazioni «comprende tutti i documenti che corrispondono a tale richiesta» e che i documenti presentati sono «veritieri, corretti e completi».

Tuttavia, nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe di uno standard meno rigoroso, secondo il quale la ricorrente sarebbe tenuta soltanto a compiere «sforzi ragionevoli» per rispondere alla decisione impugnata. 236 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 237 Il principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale di diritto dell’Unione, è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 1996, Duff e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑63/93, EU:C:1996:51, punto 20).

Tale principio esige che ogni atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro e preciso, affinché l’interessato possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenze del 1º ottobre 1998, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA], C‑279/95 P, EU:C:1998:447, punto 78 e giurisprudenza citata, e del 14 marzo 2014, Cemex e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑292/11, non pubblicata, EU:T:2014:125, punto 141 e giurisprudenza citata). 238 Occorre constatare, anzitutto, che, nei limiti in cui la ricorrente afferma che i documenti memorizzati su strumenti e applicazioni personali di comunicazione non sono né in suo possesso, né da essa detenuti, né sotto il suo controllo, tale argomento corrisponde, in sostanza, all’argomento respinto nell’ambito del primo e del terzo motivo di ricorso, secondo cui la ricorrente non sarebbe in grado di accedere a taluni dati di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede la comunicazione. 239 Inoltre, occorre ricordare che la circostanza che taluni aspetti della decisione impugnata possano dar luogo a questioni interpretative non può essere considerata la fonte di un’ambiguità tale da indurre il Tribunale a concludere per una violazione del principio della certezza del diritto che inficia la legittimità di tale decisione [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/[OSCURATO:PERSONA], T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 93]. 240 Ciò vale per l’interpretazione del termine «documenti».

Supponendo che esista effettivamente un’ambiguità al riguardo nella decisione impugnata, resta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente addebitare alla ricorrente un’insufficienza delle sue risposte che potrebbe trovare origine in un’imprecisione delle proprie domande.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, nel suo controricorso, che la decisione impugnata richiede che le informazioni fornite dalla ricorrente siano veritiere, corrette e complete a sua conoscenza.

Si tratta di elementi che dovranno essere presi in considerazione nell’ambito di un eventuale ricorso avverso una decisione che infligge un’ammenda o una penalità di mora in applicazione, rispettivamente, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 139/2004 [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/[OSCURATO:PERSONA], T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 94]. 241 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente secondo cui la decisione impugnata la costringerebbe ad adottare misure illegittime, o non proteggerebbe sufficientemente i documenti rientranti nella segretezza delle fonti giornalistiche, occorre rilevare che tali circostanze non derivano da un’imprecisione o da una mancanza di chiarezza della decisione impugnata.

Ne consegue che tali affermazioni sono inoperanti nell’ambito di un motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto. 242 Lo stesso vale per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si avvale di uno standard meno rigoroso. 243 Di conseguenza, occorre respingere il quinto motivo di ricorso.

Sul sesto motivo di ricorso, vertente su violazioni dei principi di proporzionalità e di protezione contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata 244 Con il presente motivo, articolato in due parti, la ricorrente afferma che la decisione impugnata lede i principi di proporzionalità e di protezione contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata, in quanto tale decisione eccederebbe quanto necessario per raggiungere l’oggetto perseguito dall’indagine della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la scelta dello strumento giuridico, sotto un secondo profilo, l’ampiezza delle informazioni richieste e, sotto un terzo profilo, il termine di risposta imposto.

La ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata non si basa su alcun indizio sufficientemente grave da alimentare i sospetti di infrazioni della [OSCURATO:PERSONA].

Sulla ricevibilità della censura vertente sull’assenza di indizi sufficientemente gravi a fondamento della decisione impugnata 245 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della censura, dedotta per la prima volta nella replica, secondo cui la decisione impugnata non si fonderebbe su indizi sufficientemente gravi da sospettare un’infrazione alle norme del regolamento n. 139/2004. 246 La ricorrente sostiene che la precisione degli indizi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a sospettare un’infrazione, invocata nella parte intitolata «Cronologia dei fatti rilevanti» del controricorso, giustificherebbe la sua produzione in fase di replica. 247 Conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento o costituiscano un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 87 (non pubblicato) e giurisprudenza citata]. 248 La nozione di «motivo» ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura è stata interpretata estensivamente, comprendendo anche censure (sentenza del 29 novembre 2018, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑459/16, non pubblicata, EU:T:2018:857, punto 25) e argomenti (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑582/15, non pubblicata, EU:T:2019:497, punto 198). 249 Occorre constatare che la circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nel controricorso, in modo più dettagliato rispetto alla decisione impugnata, le ragioni per le quali essa aveva deciso di indagare sulle presunte infrazioni non può costituire un elemento che giustifichi la deduzione di tale nuova censura.

Infatti, nulla impediva alla ricorrente di sollevare tale censura nel ricorso, cosa che essa non ha fatto.

Peraltro, la ricorrente non afferma che tale censura costituirebbe un’estensione di un motivo precedentemente dedotto. 250 Ne consegue che la censura secondo cui la decisione impugnata non si fonda su indizi sufficientemente gravi non si basa su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento.

Occorre dunque respingerla in quanto irricevibile. 251 In tali circostanze, la domanda della ricorrente sollevata nell’ambito di tale nuova censura, diretta all’adozione di misure di organizzazione del procedimento per consentire al Tribunale di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di indizi sufficientemente gravi da giustificare la decisione impugnata, è priva di oggetto.

Sulla prima parte del sesto motivo di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato dello strumento giuridico scelto 252 La ricorrente afferma che il ricorso immediato a una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, piuttosto che a una semplice domanda in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è sproporzionato.

Nel caso di specie, il ricorso ad una semplice richiesta di informazioni sarebbe stato sufficiente. 253 La ricorrente reitera gli argomenti riassunti ai precedenti punti 57 e 58, sottolineando che la violazione del principio di proporzionalità sarebbe tanto più grave in quanto la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe inviato, il 20 settembre 2023, una richiesta di informazioni connessa a tematiche quasi identiche a quelle individuate nella decisione impugnata. 254 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 255 Anzitutto, per quanto riguarda il ricorso a una richiesta di informazioni mediante decisione sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, piuttosto che a una semplice richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, risulta dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di chiedere informazioni «mediante semplice domanda o mediante decisione», senza che tale disposizione subordini l’adozione di una decisione a una semplice domanda preventiva. 256 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale ai fini dell’applicazione degli articoli 11, 14 e 15 del regolamento n. 139/2004 (sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 380). 257 Da una giurisprudenza costante emerge che il principio di proporzionalità, che fa parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto 81 e giurisprudenza citata). 258 La scelta tra una semplice richiesta di informazioni e una decisione deve dipendere dalle necessità di un’istruzione adeguata, tenuto conto delle particolarità della fattispecie [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/[OSCURATO:PERSONA], T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 84 e giurisprudenza citata]. 259 Nel caso di specie, alla luce della quantità di informazioni da raccogliere e da analizzare nonché della necessità di un’istruzione adeguata e della rilevanza delle presunte infrazioni, non risulta né inidoneo né sproporzionato, rispetto alle necessità dell’indagine, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di ricorrere ad una decisione di richiesta di informazioni, decisione che le consente, come sottolineato al precedente punto 61, di sanzionare la ricorrente in caso di trasmissione di informazioni incomplete o tardive. 260 Inoltre, la richiesta di informazioni del 20 settembre 2023 richiedeva semplicemente alla ricorrente di fornire spiegazioni inerenti a un numero circoscritto di eventi e di circostanze determinati.

Il solo fatto che la richiesta di informazioni del 20 settembre 2023 riguardasse tematiche simili a quelle individuate nella decisione impugnata non implica che la ricorrente trasmetta informazioni già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta decisione si basa su criteri precisi che non figuravano in tale precedente domanda. 261 Infine, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il ricorso ad una decisione piuttosto che ad una semplice domanda di informazioni sarebbe sproporzionato in quanto essa ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento avviato a titolo di controllo delle concentrazioni.

Infatti, è sufficiente ricordare che il procedimento di esame della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno è distinto dal procedimento di indagine diretto ad accertare un’infrazione alle norme del regolamento n. 139/2004. 262 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di proporzionalità ricorrendo a una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 piuttosto che a una semplice domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 263 Pertanto, occorre respingere la prima parte del sesto motivo di ricorso.

Sulla seconda parte del sesto motivo di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato delle informazioni richieste 264 Con la seconda parte del sesto motivo di ricorso, contenente sei censure, la ricorrente mira, in sostanza, a dimostrare che diversi aspetti della decisione impugnata violano il principio di proporzionalità imponendole un carico di lavoro sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. – Osservazioni preliminari 265 Si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni non eccedano i limiti di quanto è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 12 dicembre 2012, Electrabel/[OSCURATO:PERSONA], T‑332/09, EU:T:2012:672, punto 279 e giurisprudenza citata). 266 Secondo una giurisprudenza costante, all’impresa oggetto di un provvedimento di indagine incombe un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (v. sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 119 e giurisprudenza citata). 267 Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio di tale prerogativa da parte della [OSCURATO:PERSONA] è circoscritto dal rispetto, in particolare, del principio di proporzionalità.

Infatti, l’obbligo imposto ad un’impresa di fornire un’informazione non deve costituire per quest’ultima un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine (v. sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 120 e giurisprudenza citata). 268 Tuttavia, il semplice fatto che una richiesta di informazioni imponga all’impresa un carico di lavoro considerevole non è di per sé sufficiente a dimostrare che essa riveste un carattere sproporzionato alla luce delle necessità dell’indagine connesse segnatamente alle presunte infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare e alle circostanze del procedimento di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 121 e giurisprudenza citata). 269 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, stando all’ampio potere di indagine conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 139/2004, spetta a quest’ultima valutare se un’informazione sia necessaria per poter scoprire un’infrazione alle regole in materia di concorrenza (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 69 e giurisprudenza citata).

Tuttavia, non si può richiedere alla [OSCURATO:PERSONA], prima di qualsiasi richiesta di informazioni, di conoscere il tenore dei documenti sollecitati nonché la loro importanza relativa ai fini dell’indagine (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑458/09 e T‑171/10, EU:T:2012:145, punto 55). 270 Anche se la [OSCURATO:PERSONA] dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova relativi all’esistenza di un’infrazione, essa può a buon diritto ritenere necessario chiedere informazioni supplementari che le permettano di meglio valutare la portata dell’infrazione, la sua durata o la cerchia delle imprese coinvolte (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 69 e giurisprudenza citata). 271 Per quanto riguarda il controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il carattere necessario di un’informazione, la Corte ha dichiarato che tale necessità doveva essere valutata in relazione allo scopo menzionato nella richiesta di informazioni, vale a dire i sospetti di infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare.

L’esigenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la sospetta infrazione è soddisfatta se la [OSCURATO:PERSONA] può ragionevolmente supporre, alla data della richiesta, che detta informazione sia tale da aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 70 e giurisprudenza citata). 272 Poiché il carattere necessario dell’informazione va valutato in relazione allo scopo indicato nella richiesta di informazioni, tale scopo deve essere enunciato in maniera sufficientemente precisa, altrimenti sarà impossibile determinare se l’informazione è necessaria e il giudice dell’Unione non potrà esercitare il suo controllo (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑248/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:150, punto 28 e giurisprudenza citata). 273 Gli argomenti della ricorrente devono essere analizzati alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 265 a

272. A tal proposito, occorre rilevare che la ricorrente non contesta che l’oggetto menzionato nella richiesta di informazioni sia indicato in maniera sufficientemente precisa nella decisione impugnata. – Sulla prima censura, relativa alla sovrapposizione tra le tematiche e i termini di ricerca 274 Con la prima censura, la ricorrente afferma che la richiesta diretta a produrre tutti i documenti «preparati e/o ricevuti e/o inviati e/o detenuti dalle persone interessate» nel contesto dell’adozione di decisioni rientranti in talune tematiche è sproporzionata rispetto alle esigenze dell’indagine e genera un carico di lavoro eccessivo per essa, che sarebbe obbligata a incontrare individualmente le persone interessate per affrontare le tematiche e determinare termini di ricerca oltre a quelli già precisati nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe del resto dato seguito alle preoccupazioni espresse dalla ricorrente al riguardo. 275 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 276 Anzitutto, occorre rilevare che la ricorrente non contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le tematiche servono a garantire la completezza della ricerca effettuata con le parole chiave.

Pertanto, essa non può validamente affermare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe potuto definire una metodologia meno restrittiva, individuando altri termini di ricerca, poiché l’identificazione di termini di ricerca supplementari dipende dal valore aggiunto delle persone interessate.

Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che esiste una metodologia meno restrittiva per identificare i documenti necessari all’indagine. 277 Inoltre, la ricorrente non ha in alcun modo suffragato l’affermazione secondo cui il requisito di ascoltare le persone interessate, al fine di individuare termini di ricerca supplementari o di rispondere in via alternativa a tale aspetto della decisione impugnata, le imporrebbe un carico di lavoro sproporzionato o eccessivo. 278 Pertanto, occorre respingere la prima censura. – Sulla seconda censura, relativa al carattere sproporzionato della nozione di persone interessate 279 Con la seconda censura, la ricorrente deduce che la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] che le impone di fornire documenti di tutti i predecessori e successori delle persone identificate nominativamente in tutte le funzioni da esse occupate nel corso del periodo di cui trattasi comporta che 20 persone supplementari siano interessate dalla decisione impugnata, sebbene quattro di tali persone non abbiano un nesso con l’oggetto dell’indagine. 280 La decisione impugnata sarebbe quindi sproporzionata, tanto più che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di informazioni che le consentivano di formulare una richiesta più circoscritta, chiedendole di trasmettere unicamente i documenti riguardanti i predecessori e i successori delle persone identificate nominativamente in detta decisione che potevano aver partecipato all’adozione delle decisioni che la interessano. 281 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 282 Nel caso di specie, dal considerando 6 della decisione impugnata risulta che il suo obiettivo è ottenere informazioni al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare violazioni degli obblighi di notificazione e di sospensione nonché un mancato rispetto degli impegni, in contrasto con le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. 283 Occorre rilevare, anzitutto, che, nell’ambito della presente censura, la ricorrente non rimette in discussione la pertinenza dei documenti inviati o ricevuti dalle quindici persone identificate nominativamente nella decisione impugnata.

Essa non contesta neppure che le quattro persone che, a suo avviso, non avrebbero alcun rapporto con le entità oggetto dell’indagine esercitavano funzioni strategiche all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’interno di società figlie che rientravano nell’ambito dell’acquisizione da parte della Vivendi. 284 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ragionevolmente supporre che i documenti di tali persone sarebbero stati tali da aiutarla a determinare l’esistenza delle sospette infrazioni al regolamento n. 139/2004.

Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che esisterebbe un metodo meno restrittivo per identificare i documenti necessari all’indagine, né quale sarebbe il carico di lavoro che comporterebbero le ricerche di documenti provenienti dalle quattro persone che, a suo avviso, non avrebbero alcun rapporto con l’oggetto dell’indagine. 285 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato il carattere sproporzionato della decisione impugnata nella parte in cui le impone di fornire i documenti dei predecessori e successori delle persone identificate nominativamente. 286 Di conseguenza, occorre respingere la seconda censura. – Sulla terza censura, relativa al carattere sproporzionato dei termini di ricerca 287 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che l’imprecisione di taluni termini di ricerca e le modalità della loro applicazione portano alla raccolta di un numero eccessivo di documenti che non hanno alcun rapporto con l’oggetto dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 288 Il carattere sproporzionato di tali termini di ricerca sarebbe illustrato dalla quantità di documenti che rispondono all’applicazione di ciascuna combinazione di termini di ricerca.

Il carico di lavoro imposto sarebbe eccessivo in quanto lo smistamento richiesto per identificare le comunicazioni tra avvocato e cliente, i dati personali sensibili e, se del caso, i documenti che possono rivelare le fonti giornalistiche è tanto più dispendioso in termini di tempo quanto più elevato è il numero di documenti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere una misura meno eccessiva, senza recare pregiudizio agli obiettivi della sua indagine, ad esempio precisando termini di ricerca supplementari o definendo un periodo più breve rispetto al periodo di cui trattasi, in particolare per le decisioni oggetto dell’indagine relative a partenze o arrivi di persone, alle scelte di copertine di riviste o a progetti o eventi specifici. 289 Inoltre, sarebbe sproporzionato chiederle di fornire la totalità di una catena di messaggi di posta elettronica, di una conversazione SMS o di messaggistica istantanea su tutto il periodo di cui trattasi, dal momento che un solo messaggio all’interno di tale conversazione risponde alla decisione impugnata o che i termini di ricerca appaiono in punti diversi dalla conversazione. 290 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 291 La ricorrente fornisce solo un esempio concreto a sostegno dell’argomento secondo cui l’applicazione dei termini di ricerca nei dati di tutte le persone interessate non sarebbe né necessaria né la misura meno restrittiva che avrebbe potuto essere adottata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa afferma che, poiché nessun termine di ricerca è collegato al predecessore della persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata o alle sue funzioni presso la [OSCURATO:PERSONA], la sua applicazione nei suoi dati genera necessariamente documenti senza alcun nesso con l’indagine. 292 Tuttavia, la ricorrente non contesta la circostanza secondo cui i termini di ricerca sono collegati alla persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata. 293 Inoltre, sebbene la ricorrente contesti la necessità, nel senso di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la sospetta infrazione, di taluni termini di ricerca, essa si limita ad affermare nel ricorso che l’applicazione di detti termini fa emergere numerosi documenti privi di nesso con l’indagine.

Essa non dimostra che esistano termini di ricerca più appropriati per realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla decisione impugnata.

In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che tali termini di ricerca non siano necessari. 294 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun elemento che consenta di sospettare un coinvolgimento della Vivendi nell’arrivo presso la [OSCURATO:PERSONA], nell’aprile 2020, della persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera n), dell’allegato alla decisione impugnata, quando la Vivendi deteneva una partecipazione pari soltanto all’1% nel capitale della ricorrente, occorre rilevare che dal controricorso risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è in possesso di indizi secondo i quali il trasferimento di tale persona è stato associato ad un progetto di operazione di concentrazione.

Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che tali termini di ricerca non fossero necessari. 295 Gli argomenti della ricorrente secondo cui esisterebbero misure altrettanto appropriate ma meno restrittive per realizzare gli obiettivi legittimi dell’indagine mancano di precisione e non sono sufficientemente suffragati. 296 In primo luogo, sebbene la ricorrente affermi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere una misura meno restrittiva senza recare pregiudizio agli obiettivi della sua indagine, essa individua solo una combinazione di termini di ricerca che, a suo avviso, avrebbe potuto essere sostituita ai termini di ricerca imposti nella decisione impugnata.

Si tratta dell’aggiunta di «CNews», il nome di un canale d’informazione in Francia, ai termini di ricerca «[parte di un cognome] OR [parte di un cognome] * [OSCURATO:PERSONA]».

Tuttavia, la ricorrente non chiarisce le ragioni per le quali l’aggiunta della parola «CNews» costituirebbe una misura altrettanto appropriata, ma meno restrittiva, per realizzare l’obiettivo dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 297 In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto individuare l’elenco dei termini di ricerca come aveva fatto nella richiesta di informazioni datata 5 dicembre 2022, si deve rilevare che, da un lato, a differenza della decisione impugnata, detta richiesta si collocava nell’ambito dell’approvazione del progetto di operazione di concentrazione.

Dall’altro, la ricorrente non ha fornito ulteriori spiegazioni sui termini di ricerca che sarebbero appropriati. 298 In terzo luogo, per quanto riguarda l’applicazione dei termini di ricerca «[nome]» e «[cognome]» combinati al termine «Vivendi», la circostanza secondo cui la persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata ha un seggio nel consiglio di amministrazione accanto a un rappresentante della Vivendi non può dimostrare che esista un’altra misura, altrettanto appropriata, per realizzare gli obiettivi dell’indagine.

Lo stesso vale per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’applicazione della combinazione di termini di ricerca riguardanti gli arrivi, le assunzioni o le nomine di determinate persone interessate nei propri documenti porta a identificare tutti i documenti di tali persone nei quali l’arrivo, l’assunzione o la nomina di qualsiasi persona a qualsiasi funzione venga esaminata. 299 In quarto luogo, l’allegazione secondo cui sarebbe sproporzionato esigere che la ricorrente fornisca l’intera catena di comunicazioni dal momento che un solo messaggio di tale conversazione risponderebbe a termini di ricerca deve essere respinta, in quanto il contesto di un’informazione può facilitare la sua comprensione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e chiarirne la pertinenza ai fini dell’indagine. 300 In quinto luogo, la ricorrente afferma che l’applicazione di taluni termini di ricerca su tutto il periodo di cui trattasi sarebbe sproporzionata.

Occorre respingere tale allegazione in quanto dalla decisione impugnata risulta, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] indaga sulla selezione di tutte le copertine di [OSCURATO:PERSONA] e del JDD-Magazine, e non unicamente su quelle relative a talune date. 301 Per quanto riguarda le partenze e gli arrivi delle persone identificate al punto III, paragrafo 6, lettera d), dell’allegato alla decisione impugnata e gli eventi precisi, come il progetto riguardante un’offerta per l’acquisto dell’editore americano Simon & Schuster e il contenzioso Margot, sebbene non sia escluso che l’applicazione dei termini di ricerca avrebbe potuto essere limitata ad un periodo specifico, più breve del periodo di cui trattasi, la ricorrente ha omesso di precisare dinanzi al Tribunale quale sia la portata di tale periodo alternativo e l’incidenza dell’approccio prospettato sulla quantità di documenti richiesti e quindi sul suo carico di lavoro. 302 Di conseguenza, occorre respingere la terza censura. – Sulla quarta censura, relativa al carattere sproporzionato della domanda di fornitura della totalità degli scambi tra alcune delle persone interessate 303 Con la quarta censura, la ricorrente afferma che la domanda di fornitura della totalità degli scambi intervenuti durante il periodo di cui trattasi tra le persone menzionate al punto II, paragrafo 4, lettere a) e c), dell’allegato alla decisione impugnata è sproporzionata, in quanto la grande maggioranza dei loro scambi non avrebbe alcun rapporto con l’oggetto dell’indagine. 304 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere una misura meno restrittiva, inquadrando tale domanda con termini di ricerca, il che avrebbe portato all’identificazione di 765 documenti anziché di 4

939. 305 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 306 Dal fascicolo risulta che la persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera a), dell’allegato alla decisione impugnata è il presidente di una società figlia della [OSCURATO:PERSONA], società facente parte del polo news del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e che la persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera c), dell’allegato a tale decisione è la direttrice generale di un’altra società figlia della [OSCURATO:PERSONA], società facente parte del polo radio.

Inoltre, dal considerando 7 della decisione impugnata risulta (v. precedente punto 9) che l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] riguarda, in particolare, i programmi delle entità audiovisive, la griglia di programmi radiofonici, le nomine e le partenze di giornalisti all’interno di pubblicazioni e le scelte editoriali di riviste.

Le due persone interessate sono membri del comitato esecutivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 307 Al pari della [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che le persone menzionate al punto II, paragrafo 4, lettere a) e c), dell’allegato alla decisione impugnata occupano alte cariche in un’attività chiave per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], cosicché i documenti richiesti rivestono un carattere necessario e idoneo ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto

271. 308 Tale constatazione non è messa in discussione dalle affermazioni della ricorrente secondo le quali essa sarebbe obbligata a identificare, tra 4 939 documenti, le comunicazioni tra avvocato e cliente e i dati personali sensibili.

A tal riguardo, occorre ricordare che la circostanza secondo cui la ricorrente sarebbe obbligata a fornire un gran numero di documenti non consente di mettere in discussione il carattere necessario di tali documenti per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA].

Anche supponendo che il carico di lavoro generato da tale aspetto della decisione impugnata sia considerevole, la ricorrente non ha dimostrato che esso sarebbe sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine, né che esisterebbe un metodo meno restrittivo per realizzare i suoi obiettivi.

Inoltre, la decisione impugnata prevede garanzie procedurali al fine di tutelare le comunicazioni tra avvocato e cliente e i dati personali sensibili. 309 Ne consegue che occorre respingere la quarta censura. – Sulla quinta censura, relativa al carattere sproporzionato del periodo di cui trattasi 310 Con la quinta censura, la ricorrente sostiene che il periodo di cui trattasi è sproporzionato in quanto inizia il 1º gennaio 2020 piuttosto che il 30 giugno 2021.

Da un lato, il progetto di operazione di concentrazione sarebbe stato annunciato solo nel settembre 2021, ossia un anno e nove mesi dopo l’inizio del periodo considerato dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia il 1º gennaio 2020.

Dall’altro, le tematiche di interesse per la [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbero ad eventi verificatisi non prima dell’estate del 2021. 311 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 312 Occorre ricordare che il regolamento n. 139/2004 incarica la [OSCURATO:PERSONA] di vigilare affinché qualsiasi concentrazione di dimensione comunitaria non sia, in violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, realizzata prima di essere notificata e autorizzata. 313 Dal precedente punto 84 risulta che l’oggetto dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] è raccogliere informazioni al fine di valutare in particolare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione. 314 Alla luce del fatto che la prima assunzione di partecipazioni della Vivendi nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo nel marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente supporre, alla data della decisione impugnata, che le informazioni relative al periodo decorrente dal 1º gennaio 2020 fossero tali da aiutarla a determinare l’esistenza di tale infrazione, segnatamente in quanto dette informazioni avrebbero facilitato la corretta comprensione di tutti gli eventi e del contesto in cui questi ultimi erano intervenuti.

Inoltre, dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] indaga sulla nomina agli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2020, di persone vicine alla persona menzionata al punto III, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata e sul trasferimento da un’impresa del gruppo Vivendi al gruppo [OSCURATO:PERSONA], nell’aprile 2020, della persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera n), dell’allegato alla decisione impugnata. 315 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata è sproporzionata nella parte in cui il periodo di cui trattasi inizia il 1º gennaio 2020. 316 Di conseguenza, occorre respingere la quinta censura. – Sulla sesta censura, relativa al carattere sproporzionato del termine di risposta 317 La ricorrente deduce che il termine di risposta imposto, inizialmente fissato al 27 ottobre 2023, poi prorogato fino al 1º dicembre 2023, è sproporzionato in quanto troppo breve per consentirle di trattare tutte le domande della [OSCURATO:PERSONA] e non giustificato dalle esigenze dell’indagine. 318 Occorre constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che, il 20 ottobre 2023, la ricorrente ha chiesto una proroga del termine di dieci settimane, portando il termine complessivo a più di tre mesi.

Inoltre, il termine inizialmente fissato al 27 ottobre 2023 è stato prorogato, dapprima fino al 1º dicembre 2023, poi fino al 7 febbraio 2024.

La ricorrente ha quindi beneficiato di un termine superiore a quello che riteneva necessario per rispondere in modo completo alla decisione impugnata, cosa che peraltro non contesta. 319 Occorre quindi respingere la sesta censura, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 320 Peraltro, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio generale del diritto dell’Unione che prescrive una protezione contro gli interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona fisica o giuridica, sollevata nell’ambito del presente motivo, è giocoforza constatare che la ricorrente non avanza alcun argomento autonomo a suo sostegno che sia distinto da quelli dedotti a sostegno della violazione del principio di proporzionalità.

Tale censura va perciò respinta. 321 Occorre quindi respingere la seconda parte del sesto motivo di ricorso, nonché, pertanto, integralmente il sesto motivo.

Conclusione 322 Poiché tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono stati respinti, occorre respingere il ricorso nella sua integralità.

Sulle spese 323 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima, comprese quelle relative ai procedimenti sommari registrati con i numeri di ruolo T‑1119/23 R, C‑89/24 P(R)‑R, C‑89/24 P(R), T‑1119/23 R‑RENV e T‑1119/23 RIII.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, incluse quelle relative ai procedimenti sommari registrati con i numeri di ruolo T ‑ 1119/23 R, C ‑ 89/24 P(R) ‑ R, C ‑ 89/24 P(R), T ‑ 1119/23 R ‑ RENV e T ‑

1119/23 RIII.

[OSCURATO:PERSONA]

Perišin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2026. Firme * Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici) 3 giugno 2026 ( * ) « Concorrenza – Concentrazioni – Richiesta di informazioni – Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 – Carattere necessario delle informazioni richieste – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Certezza del diritto – Proporzionalità – Impossibilium nulla obligatio est – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Documenti memorizzati su strumenti e applicazioni personali di comunicazione – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali – Libertà di espressione – Tutela delle fonti giornalistiche» Nella causa T‑1119/23, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Francia), rappresentata da P. Gassenbach, Y. Boubacir e M. Oiknine, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da P. Caro de Sousa, B. Cullen e D. Viros, in qualità di agenti, convenuta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici), composto, al momento della deliberazione, da L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e T. Perišin (relatrice), giudici, cancelliere: H. Eriksson, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione C(2023) 6429 final della [OSCURATO:PERSONA], del 19 settembre 2023, relativa una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (caso M.11184 – Vivendi/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione del 19 settembre 2023»), come modificata dalla decisione C(2023) 7464 final della [OSCURATO:PERSONA], del 27 ottobre 2023 (in prosieguo: la «decisione del 27 ottobre 2023») (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 La ricorrente è la società madre del gruppo [OSCURATO:PERSONA], gruppo francese attivo in particolare nel settore dei media. 3 Il 24 ottobre 2022 la Vivendi SE, la società madre del gruppo Vivendi, gruppo francese di dimensione internazionale specializzato nei media e nell’intrattenimento, presente su diversi mercati attraverso le sue società figlie, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea un’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] SA. 4 Con decisione del 9 giugno 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il progetto di operazione di concentrazione, fatta salva l’attuazione di impegni di cessione di tutte le attività della Vivendi nel settore dell’editoria di libri (riunite nella Editis, società figlia della Vivendi) e della rivista Gala. 5 Con lettera del 25 luglio 2023, la ricorrente è stata informata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’avvio di un’indagine formale relativa a una potenziale realizzazione anticipata dell’operazione di concentrazione. Decisione del 19 settembre 2023 6 Nell’ambito dell’indagine formale relativa a una potenziale realizzazione anticipata dell’operazione di concentrazione, con la decisione del 19 settembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla ricorrente una richiesta di informazioni, fondata sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1), corredata di un termine con scadenza il 27 ottobre 2023. 7 La decisione del 19 settembre 2023 contiene un allegato. 8 I considerando 2 e 6 della decisione del 19 settembre 2023 precisano che il suo obiettivo è ottenere informazioni al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare violazioni degli obblighi di notifica e di sospensione nonché un mancato rispetto degli impegni, in violazione delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. 9 Il considerando 7 della decisione del 19 settembre 2023 precisa che i documenti e le comunicazioni richiesti sono essenziali per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di analizzare se l’intervento e/o la consultazione e/o l’associazione della Vivendi a talune decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] possano essere qualificati come esercizio di influenza determinante da parte della Vivendi nei termini descritti nel suo considerando 6. Viene indicato, in particolare, che i documenti e le comunicazioni previsti si riferiscono all’attuazione di sinergie operative, quali programmi in comune tra entità audiovisive della Vivendi e della [OSCURATO:PERSONA], la determinazione della griglia di programmi della stazione radio [OSCURATO:PERSONA] 1, appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA], delle nomine e delle partenze di giornalisti all’interno delle pubblicazioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA], delle scelte editoriali di riviste del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che possono essere state influenzate dai dirigenti della Vivendi o del suo azionista principale, il gruppo Bolloré, nonché il trasloco di entità del gruppo Vivendi in locali appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA]. Si precisa che essi riguardano altresì decisioni strategiche adottate dal gruppo di editoria di libri Hachette (appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] e per le quali la Vivendi potrebbe aver svolto un ruolo idoneo a essere qualificato come esercizio di influenza determinante, quali la rinuncia al contenzioso contro una società figlia della Vivendi o la mancata presentazione di un’offerta per l’acquisto dell’editore americano Simon & Schuster), così come le condizioni di nomina al consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] di taluni membri notoriamente legati al gruppo Bolloré. 10 Il considerando 8 della decisione del 19 settembre 2023 espone le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che solo una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 consentisse di garantire che la ricorrente avrebbe fornito tutti i documenti che rispondevano ai criteri da essa individuati in detta decisione. 11 I considerando 9 e 10 della decisione del 19 settembre 2023 enunciano le conseguenze alle quali si espone la ricorrente in caso di informazioni inesatte, incomplete, fuorvianti o fornite fuori termine. 12 Ai sensi dell’articolo 1 della decisione del 19 settembre 2023, la ricorrente, essendo destinataria di tale decisione, deve fornire quanto prima e, in ogni caso, entro il 27 ottobre 2023, le informazioni di cui al suo allegato. 13 Il punto I dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 contiene le definizioni generali, compresa quella di «periodo di cui trattasi», vale a dire il periodo dal 1º gennaio 2020 al 19 settembre 2023, e quella di «documento». Ne risulta che: «La nozione di “Documento(/i)” designa: tutti i file informatici in possesso della [OSCURATO:PERSONA], detenuti dalla stessa o sotto il suo controllo e comprendenti, senza limitazioni, i seguenti elementi: (a) qualsiasi informazione memorizzata in formato elettronico, compresi i messaggi di posta elettronica e i messaggi istantanei (Whatsapp, SMS, Telegram, Signal, altro), il trattamento di testo e i documenti pdf, i fogli di calcolo elettronici e le presentazioni; (b) i progetti di Documenti, metadati e copie di Documenti i cui originali non sono in possesso della [OSCURATO:PERSONA] o sotto il suo controllo, a seconda dei casi; (c) al fine di evitare ambiguità, la nozione di Documento comprende altresì: (i) i Documenti su tutte le caselle di posta elettronica private e/o personali (a condizione che siano state utilizzate per comunicazioni professionali almeno una volta) nonché su dispositivi mobili, quali telefoni cellulari o tablet (compresi telefoni cellulari o tablet privati e/o personali, a condizione che siano stati utilizzati per comunicazioni professionali almeno una volta), inclusi i messaggi istantanei e gli SMS; e (ii) i Documenti che, benché cancellati dal destinatario o dall’autore, restano disponibili o accessibili nei sistemi informatici della [OSCURATO:PERSONA] o dello strumento (personale o professionale) utilizzato dal destinatario o dall’autore (ad esempio, in backup)». 14 Il punto II dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 definisce altresì le «persone interessate», vale a dire quindici persone identificate nominativamente, «nonché tutte le persone che le hanno precedute o che sono loro succedute [in tutti] i diversi incarichi da esse occupati durante il [p]eriodo interessato» (in prosieguo: le «persone interessate»). 15 Al punto III dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023, si chiede alla ricorrente di fornire, in particolare, tutti i documenti scambiati tra alcune delle persone interessate e tutti i documenti inviati o ricevuti dalle suddette persone che siano connessi a talune tematiche o contengano almeno uno dei termini di ricerca elencati al punto VII dell’allegato a detta decisione. 16 I punti IV, V e VI dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 indicano il modo in cui la ricorrente deve fornire i documenti richiesti, il contenuto della relazione di accompagnamento e i requisiti relativi alle dichiarazioni di completezza della risposta. Il punto IV precisa, in particolare, la procedura da seguire per chiedere, per taluni documenti, la tutela della riservatezza degli scambi tra avvocati e clienti e dei dati personali sensibili quali definiti dal regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1). Viene chiarito che i documenti contenenti siffatti dati sensibili devono essere forniti in modo criptato e separato, e identificati come «dati personali sensibili». 17 Il punto VII dell’allegato alla decisione del 19 settembre 2023 elenca i termini di ricerca e contiene istruzioni relative al loro uso. Sviluppi successivi all ’ adozione della decisione del 19 settembre 2023 18 Con decisione del 27 ottobre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha prorogato il termine inizialmente fissato dalla decisione del 19 settembre 2023 fino al 1º dicembre 2023. 19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2023, la ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata, vale a dire la decisione del 19 settembre 2023, come modificata dalla decisione del 27 ottobre 2023. Fatti successivi alla proposizione del ricorso 20 Con lettera del 6 dicembre 2023, il direttore generale della direzione generale «Concorrenza» della [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che qualsiasi documento che mette in discussione la protezione di dati personali sensibili o di fonti giornalistiche gode di garanzie in applicazione della normativa e della giurisprudenza pertinente e ha dettagliato dette garanzie procedurali (in prosieguo: la «lettera del 6 dicembre 2023»). 21 Il 24 gennaio 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2024) 572 final, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 (caso M.11184 – Vivendi/[OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione del 24 gennaio 2024»). 22 Con l’articolo 1 della decisione del 24 gennaio 2024, il termine del 1º dicembre 2023, fissato dall’articolo 2 della decisione del 27 ottobre 2023, è stato esteso al 7 febbraio 2024. 23 Con l’articolo 2 della decisione del 24 gennaio 2024, in applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 139/2004, alla ricorrente è stata inflitta una penalità di mora non superiore al 5% del suo fatturato medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data fissata all’articolo 1 della suddetta decisione. 24 Peraltro, la decisione del 24 gennaio 2024 ha ripreso le garanzie procedurali relative alla tutela dei dati personali sensibili e alla tutela delle fonti giornalistiche, come stabilite nella lettera del 6 dicembre 2023. 25 Per quanto riguarda i dati personali, il considerando 14, lettera a), della decisione del 24 gennaio 2024 precisa che i documenti rientranti nell’ambito della decisione impugnata non aventi alcun nesso con le attività commerciali della ricorrente e che conterrebbero dati personali sensibili, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 2016/679 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39), possono essere inseriti in una virtual data room , come prevista al punto 2 del dispositivo delle ordinanze del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑451/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:515), e del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑452/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:516), per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se essi siano irrilevanti ai fini della sua indagine. 26 Per quanto riguarda la protezione delle fonti giornalistiche, il considerando 14, lettera b), della decisione del 24 gennaio 2024 precisa che le persone interessate dalla decisione impugnata, in possesso di un tesserino da giornalista, potranno rivedere i documenti che soddisfano i criteri enunciati nella decisione impugnata, identificare le informazioni coperte da una tale protezione e fornire una versione espunta dell’identificazione delle fonti giornalistiche o, in mancanza, ritirare il documento dalla produzione se non è possibile fornire una versione non riservata. Si precisa che spetterà alla ricorrente fornire il resto dei documenti nonché una tabella riassuntiva che illustri nel dettaglio la natura delle informazioni cancellate o i documenti ritirati dalla produzione. Procedimento sommario 27 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2023, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata e, dall’altro, in via cautelare, se il presidente del Tribunale lo ritenga necessario, a che le venga ingiunto di conservare tutti i documenti delle persone interessate idonei a interessare l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 28 Con ordinanza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata), è stata sospesa l’esecuzione della decisione impugnata fino all’adozione dell’ordinanza che ponesse fine al procedimento nella causa T‑1119/23 R, fatto salvo l’obbligo della ricorrente di proseguire la raccolta delle informazioni e di conservare in suo possesso, su supporto elettronico, tutti i documenti interessati da tale decisione idonei a interessare l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 29 Con ordinanza del 19 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:16), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e l’ordinanza del 29 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata), è stata revocata. 30 Con ordinanza del 6 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [C‑89/24 P(R)‑R, EU:C:2024:120], il vicepresidente della Corte ha ordinato la sospensione dell’obbligo imposto alla ricorrente, con la decisione impugnata, di raccogliere e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica private o personali e nei dispositivi mobili privati o personali di determinati suoi dipendenti e mandatari fino all’adozione dell’ordinanza che sarà emanata per prima tra quella che conclude il presente procedimento sommario e quella che statuisce sull’impugnazione nella causa C‑89/24 P(R), fatto salvo l’obbligo, per la ricorrente, di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conservazione dell’insieme di tali documenti. 31 Con ordinanza dell’11 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [C‑89/24 P(R), EU:C:2024:312], il vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del 19 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R, non pubblicata, EU:T:2024:16), e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla condizione relativa al fumus boni iuris e sia effettuata, se del caso, la ponderazione degli interessi in gioco. La domanda della ricorrente diretta alla sospensione dell’obbligo impostole dalla decisione impugnata, come modificata dalla decisione del 24 gennaio 2024, di raccogliere e di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica private o personali e nei dispositivi mobili privati o personali di determinati suoi dipendenti e mandatari fino a quando il presidente del Tribunale non si pronunci nuovamente sulla domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑1119/23 R o, in mancanza, fino a che il Tribunale non statuisca sul ricorso nella causa T‑1119/23, è stata respinta. 32 Con ordinanza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R‑RENV, non pubblicata, EU:T:2024:382), il vicepresidente del Tribunale, in primo luogo, ha deciso che non vi era più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori nella parte in cui riguardava i documenti forniti alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2024, in secondo luogo, ha sospeso l’esecuzione della decisione impugnata nella parte in cui riguardava documenti che non erano stati forniti alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2024 e, in terzo luogo, ha ordinato alla ricorrente di chiedere alle persone interessate dalla decisione impugnata di adottare tutte le misure necessarie per garantire la conservazione, in un formato che ne garantiva l’integrità e l’inalterabilità, dei documenti di cui all’allegato di tale decisione che non erano stati ancora forniti alla [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta quanto al resto. 33 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2024, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, in via principale, a disporre l’apposizione di sigilli a tutti i documenti e alle eventuali copie dei documenti che essa ha consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 2024, in modo da rendere la loro consultazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] o di qualsiasi altro terzo impossibile, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale che statuisce sul ricorso di annullamento avverso la decisione del 19 settembre 2023, come modificata dalla decisione del 27 ottobre 2023 e dalla decisione del 24 gennaio 2024 e, in subordine, a ordinare tale apposizione di sigilli fino a quando essa non abbia potuto procedere, entro un termine ragionevole e sufficiente, all’identificazione e all’espunzione di tutti i documenti attinenti alla vita privata delle persone interessate dalla decisione impugnata e, in ogni caso, a ordinare alla [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente e prima che la medesima presenti osservazioni, di sospendere tutti gli accessi dei suoi agenti e dei suoi funzionari ai documenti che essa le ha consegnato il 30 gennaio 2024, fino alla data dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario. 34 Con ordinanza del 15 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 RIII, non pubblicata), è stato ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’accesso dei suoi funzionari e dei suoi agenti ai documenti che la ricorrente le ha consegnato il 30 gennaio 2024, fino alla data dell’ordinanza che pone fine al procedimento sommario. 35 Con ordinanza del 13 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 RIII, non pubblicata, EU:T:2024:624), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta in quanto irricevibile e l’ordinanza del 15 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 RIII, non pubblicata), è stata revocata. 36 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 agosto 2024, la ricorrente ha proposto un’impugnazione avverso provvedimenti provvisori diretta all’annullamento parziale dell’ordinanza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑1119/23 R‑RENV, non pubblicata, EU:T:2024:382). 37 Con ordinanza del 21 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [C‑569/24 P(R), non pubblicata, EU:C:2024:945], il vicepresidente della Corte ha disposto la cancellazione di tale causa dal ruolo della Corte. Conclusioni delle parti 38 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 39 La ricorrente ha chiarito, all’udienza di discussione, di non chiedere l’annullamento della decisione del 24 gennaio 2024, contrariamente a quanto risultava dalla replica. 40 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto 41 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi, vertenti, il primo, su uno sviamento di potere nonché su una violazione del principio « impossibilium nulla obligatio est », il secondo, su un difetto di motivazione, il terzo, su una violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della segretezza della corrispondenza, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), il quarto, su una violazione del principio della libertà di stampa, garantito dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU, il quinto, su una violazione del principio di certezza del diritto e, il sesto, su una violazione dei principi di proporzionalità e di protezione contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata. 42 Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione. Sul secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione 43 Con il presente motivo, articolato in due parti, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sufficientemente motivato la sua scelta di ricorrere a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. Dall’altro, la decisione impugnata non le consentirebbe di comprendere le ragioni per le quali talune informazioni sarebbero necessarie ai fini dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. Osservazioni preliminari 44 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti delle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’ iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi interessati dall’atto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possano avere nel ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16 e giurisprudenza citata). 45 Relativamente, in particolare, alla motivazione di una decisione di richiesta di informazioni, occorre ricordare che i suoi elementi essenziali sono definiti all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 17). 46 L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 prevede infatti che la [OSCURATO:PERSONA] «[indichi] le basi giuridiche e lo scopo della domanda, [precisi] le informazioni richieste e [stabilisca] il termine entro il quale le informazioni devono essere trasmesse». Tale disposizione precisa, peraltro, che la [OSCURATO:PERSONA] «indica inoltre le sanzioni previste dall’articolo 14 [del regolamento n. 139/2004]», che essa «indica o commina le sanzioni di cui all’articolo 15 [dello stesso regolamento]» e «indica infine che contro la decisione può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia». 47 In via preliminare, occorre ricordare che a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione deve essere riconosciuto, in linea di principio, lo stesso valore. Per preservare l’unità d’interpretazione del diritto dell’Unione occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’impianto generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte. Quindi, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di un atto non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di tale atto né si può attribuire ad essa, a tal riguardo, un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere sarebbe infatti in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punti 49 e 50 e giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, occorre precisare che, nella sua versione in lingua francese, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 prevede che, in una richiesta di informazioni mediante decisione, la [OSCURATO:PERSONA] indichi le basi giuridiche e l’oggetto («objet») di tale domanda. Orbene, le altre versioni linguistiche di tale disposizione utilizzano termini corrispondenti alla nozione di «scopo», come, ad esempio, le versioni in lingua inglese, tedesca, neerlandese, italiana, greca e croata, le quali utilizzano rispettivamente i termini «purpose», «Zweck», «doel», «scopo», «σκοπό» e «svrhu», ad eccezione della versione in lingua spagnola che utilizza il termine «objeto». Risulta quindi dai termini utilizzati nelle altre versioni linguistiche e tenendo conto del contesto di tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dal regolamento di cui trattasi che, all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, il legislatore ha voluto fare riferimento alla nozione di «scopo» di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 e all’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli [articoli 101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), come interpretata dalla giurisprudenza citata al successivo punto 50. 49 L’obbligo di motivazione specifica costituisce un’esigenza fondamentale al fine non solo di evidenziare il carattere motivato della richiesta di informazioni, ma anche di consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, facendo salvi i loro diritti della difesa (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 19 e giurisprudenza citata). 50 Riguardo all’obbligo di precisare lo «scopo della domanda», la [OSCURATO:PERSONA] deve indicare lo scopo della sua indagine nella domanda e quindi identificare l’asserita violazione delle regole di concorrenza in maniera sufficientemente precisa (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 20 e giurisprudenza citata). A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di richiesta di informazioni tutte le informazioni di cui è in possesso quanto a presunte infrazioni né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica di tali infrazioni, purché indichi chiaramente i sospetti che intende verificare (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 21 e giurisprudenza citata). 51 Un siffatto obbligo si spiega, in particolare, con la circostanza che, come risulta dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, per l’assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire «le informazioni necessarie» (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 22 e giurisprudenza citata). 52 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che possono consentirle di verificare le presunte infrazioni che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella richiesta di informazioni (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 23). 53 Orbene, poiché il carattere necessario dell’informazione va valutato in relazione allo scopo indicato nella richiesta di informazioni, tale scopo deve essere enunciato in maniera sufficientemente precisa, altrimenti non sarà possibile determinare se l’informazione è necessaria e il giudice dell’Unione non potrà esercitare il suo controllo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 24 e giurisprudenza citata). 54 Pertanto, il carattere sufficiente della motivazione di una decisione di richiesta di informazioni dipende dalla questione se le presunte infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare siano precisate con sufficiente chiarezza (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/[OSCURATO:PERSONA], C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 25). 55 Al momento della valutazione della portata dell’obbligo di motivazione, occorre altresì tener conto della fase dell’indagine in cui una siffatta decisione è adottata e se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse già, o meno, di talune informazioni sulle presunte infrazioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 46 e giurisprudenza citata). 56 È alla luce di tale giurisprudenza che occorre analizzare gli argomenti della ricorrente. Sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione relativo al ricorso a una richiesta di informazioni mediante decisione 57 La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non motiva la scelta di ricorrere a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe suffragato la sua affermazione secondo cui solo una siffatta decisione consentirebbe di garantire una risposta completa, mentre la ricorrente avrebbe cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento avviato ai fini del controllo delle concentrazioni e avrebbe risposto a una prima richiesta della [OSCURATO:PERSONA] adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004. 58 Secondo la ricorrente, l’obiettivo di celerità e il rischio di eliminazione di documenti dei collaboratori che hanno lasciato il gruppo [OSCURATO:PERSONA], invocato nella decisione impugnata, non giustificherebbero il ricorso a una richiesta di informazioni mediante una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004. Essa avrebbe già indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene non esistesse una politica comune a tutto il gruppo [OSCURATO:PERSONA] riguardante la conservazione dei dati delle persone che avevano cessato il loro incarico, la maggior parte delle entità le conservava per un periodo compreso tra tre mesi e un anno. Inoltre, tutte le entità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sarebbero in grado di attuare una siffatta misura su richiesta, eliminando così qualsiasi rischio relativo alla mancata conservazione dei documenti. 59 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 60 Occorre ricordare che dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di chiedere informazioni «mediante semplice domanda o mediante decisione», senza che tale disposizione subordini l’adozione di una decisione a una semplice richiesta preventiva. 61 Una richiesta di informazioni mediante decisione si distingue da una semplice richiesta di informazioni per il fatto che è possibile, quando la [OSCURATO:PERSONA] ricorre alla prima, infliggere un’ammenda o penalità di mora per costringere un’impresa a fornire in modo completo ed esatto un’informazione, in applicazione, rispettivamente, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 139/2004 (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 379). 62 Nel caso di specie, dal considerando 8 della decisione impugnata risulta che, nell’ambito del presente procedimento diretto a dimostrare una violazione delle norme del regolamento n. 139/2004, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che solo una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 avrebbe consentito di garantire che la ricorrente avrebbe fornito tutti i documenti che rispondevano ai criteri individuati in detta decisione. Il ricorso all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 sarebbe l’unica procedura prevista da tale regolamento che le consentirebbe di imporre alle imprese destinatarie di fornire una risposta completa, a pena di sanzioni. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che fosse necessario agire rapidamente al fine di evitare che dai file della ricorrente fossero eliminati documenti pertinenti, in particolare nell’ipotesi in cui fossero stati cancellati messaggi dopo un certo termine e taluni documenti provenienti da un collaboratore non fossero conservati a lungo dopo la partenza di quest’ultimo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la scelta di una decisione adottata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 rispondeva a tale obiettivo di celerità. 63 Di conseguenza, occorre constatare che, in applicazione della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 44 a 46, la decisione impugnata indica con sufficiente chiarezza la sua base giuridica e fa emergere, in modo giuridicamente sufficiente, il ragionamento seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di spiegare la sua scelta di ricorrere a una richiesta di informazioni mediante decisione piuttosto che a una semplice domanda. 64 Peraltro, l’obbligo di motivare decisioni costituisce una forma prescritta ad substantiam che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente quest’ultima alla legalità sostanziale nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v., sentenza del 10 luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 181 e giurisprudenza citata). 65 Pertanto, gli argomenti della ricorrente secondo i quali il ricorso a una richiesta di informazioni mediante decisione piuttosto che a una semplice domanda non sarebbe giustificato nel caso di specie sono inoperanti nell’ambito di un motivo vertente su un difetto di motivazione. 66 Nei limiti in cui la ricorrente contesta, in realtà, la fondatezza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere a una richiesta di informazioni mediante decisione, si deve osservare che essa reitera, in sostanza, gli argomenti sollevati nell’ambito della prima parte del sesto motivo, che è stata esaminata e respinta ai successivi punti da 252 a 261. 67 Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di ricorso. Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente su un difetto di motivazione relativo alla necessità, ai fini dell’indagine, delle informazioni di cui trattasi 68 Da un lato, la ricorrente afferma che la motivazione della decisione impugnata è insufficiente in quanto riguarda le attività del polo radio, vale a dire le attività delle radio del gruppo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1, [OSCURATO:PERSONA] 2 (già [OSCURATO:PERSONA]) e RFM. Dall’altro, essa deduce che la motivazione della decisione impugnata non le consente di comprendere le ragioni per le quali talune informazioni sarebbero necessarie ai fini dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta del perimetro delle persone interessate, delle comunicazioni scambiate tra due di esse, della data di inizio del periodo di cui trattasi, vale a dire il 1º gennaio 2020, e delle informazioni memorizzate sugli strumenti e sulle applicazioni personali di comunicazione. 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 70 In via preliminare, occorre ricordare che lo scopo della decisione impugnata, come precisato ai suoi considerando 2, 6 e 7 (v. precedenti punti 8 e 9), è di dimostrare l’esistenza delle presunte infrazioni al regolamento n. 139/2004, di cui la ricorrente non contesta che siano precisate con sufficiente chiarezza nella decisione impugnata. 71 In primo luogo, per quanto riguarda più in particolare domande della [OSCURATO:PERSONA] relative al polo radio, anzitutto, dal fascicolo e dalle memorie della [OSCURATO:PERSONA] emerge che il progetto di acquisizione della Vivendi riguardava l’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA], compreso il «[p]olo radiofonico». Inoltre, la ricorrente non contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il perimetro dell’offerta pubblica di acquisto della Vivendi sulla [OSCURATO:PERSONA] comprendeva altresì il polo radio. Infine, il considerando 7 della decisione impugnata precisa che la [OSCURATO:PERSONA] indaga sulla «determinazione della griglia di programmazione della stazione radio [OSCURATO:PERSONA] 1» (v. precedente punto 9). 72 In secondo luogo, per quanto riguarda le persone interessate, è pacifico che tali persone avevano un ruolo strategico all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e che le persone menzionate al punto II, paragrafo 4, lettere a) e c), dell’allegato alla decisione impugnata intrattenevano frequenti contatti in varie forme in merito all’operazione di concentrazione e alle attività interessate dall’indagine. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare ulteriormente la decisione impugnata al riguardo. 73 In terzo luogo, per quanto riguarda l’inizio del periodo di cui trattasi, è altresì pacifico che la prima assunzione di partecipazione della Vivendi nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo nel marzo 2020. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente supporre, alla data della decisione impugnata, che le informazioni a partire dal 1º gennaio 2020 sarebbero state tali da aiutarla a determinare l’esistenza di tale infrazione, in particolare in quanto tali informazioni avrebbero facilitato la comprensione di tutti gli eventi e del contesto in cui questi ultimi erano intervenuti. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare ulteriormente la decisione impugnata al riguardo. 74 In quarto luogo, relativamente agli strumenti personali di comunicazione, la ricorrente ammette che alcune delle persone interessate hanno utilizzato i loro strumenti e applicazioni personali di comunicazione a fini professionali durante il periodo di cui trattasi. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a motivare ulteriormente la decisione impugnata al riguardo. 75 Sulla base delle circostanze descritte ai precedenti punti da 71 a 74, la decisione impugnata è sufficientemente motivata in quanto il suo obiettivo e il suo contesto consentono alla ricorrente di comprendere le ragioni per le quali le informazioni richieste sono necessarie per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 76 Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso nonché integralmente il secondo motivo. Sul primo motivo di ricorso, vertente su uno sviamento di potere e a una violazione del principio « impossibilium nulla obligatio est » 77 Il primo motivo di ricorso si articola in due parti. Da un lato, la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ecceduto e sviato i suoi poteri adottando una decisione a carattere puramente esplorativo. Dall’altro, essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non si è assicurata della sua capacità giuridica e tecnica di conformarsi alla decisione impugnata. Dato che la ricorrente non sarebbe in grado di accedere a taluni dati di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede la comunicazione, la decisione impugnata violerebbe il principio « impossibilium nulla obligatio est ». 78 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente su uno sviamento di potere 79 La nozione di sviamento di potere fa riferimento al fatto che un’autorità amministrativa abbia fatto uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulti adottata allo scopo esclusivo di raggiungere detti diversi fini. In caso di pluralità di scopi perseguiti, anche qualora un motivo non giustificato si aggiunga a motivi legittimi, la decisione non è per questo inficiata da sviamento di potere, dal momento che essa non sacrifica lo scopo essenziale (v. sentenza del 4 febbraio 2009, Omya/[OSCURATO:PERSONA], T‑145/06, EU:T:2009:27, punto 99 e giurisprudenza citata). 80 Pertanto, occorre verificare se gli elementi invocati dalla ricorrente costituiscano indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che indicano che la decisione impugnata è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] per uno scopo diverso da quello previsto all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, vale a dire, secondo la ricorrente, allo scopo di ordinare l’attuazione di «perlustrazioni esplorative», trasferendole l’onere di condurre tali «perquisizioni» e di definire i parametri dell’indagine. 81 A tal riguardo, occorre ricordare che il regolamento n. 139/2004 incarica la [OSCURATO:PERSONA] di vigilare affinché qualsiasi concentrazione di dimensione comunitaria sia notificata e autorizzata prima della sua realizzazione e affinché siano rispettate le condizioni imposte da una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno. 82 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, «[p]er l’assolvimento dei compiti affidatile dal [suddetto] regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] può, mediante semplice domanda o mediante decisione, chiedere alle persone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie». 83 L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 può quindi fungere da base giuridica per qualsiasi richiesta di informazioni per l’assolvimento dei compiti affidati alla [OSCURATO:PERSONA] da detto regolamento. 84 Il considerando 6 della decisione impugnata enuncia che la [OSCURATO:PERSONA] esige che la ricorrente fornisca documenti «al fine di consentirle di valutare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione e/o un mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi connessi alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare l’operazione Vivendi/[OSCURATO:PERSONA]». 85 Ne consegue che le informazioni richieste dalla decisione impugnata mirano, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di svolgere i compiti affidatile da detto regolamento, cosicché tale istituzione non ha fatto uso dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati conferiti. 86 Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invertito l’onere dell’indagine ordinandole di procedere a «perlustrazioni esplorative». 87 A tal riguardo, occorre ricordare che la decisione impugnata definisce, ai punti I, II e III del suo allegato, il periodo di cui trattasi, la nozione di documento, le persone interessate e i documenti da fornire a partire, segnatamente, dalle tematiche e dai termini di ricerca individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. precedenti punti da 13 a 15). 88 Ne risulta, certamente, che la ricorrente è tenuta a identificare sia i predecessori e successori delle persone identificate nominativamente, sia gli strumenti di comunicazione utilizzati da tali persone. Inoltre, essa dispone di un certo margine di discrezionalità quanto ai mezzi da utilizzare al fine di identificare i documenti che rispondono alle tematiche individuate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la decisione impugnata non lascia alcun margine di discrezionalità alla ricorrente quanto ai documenti da fornire. Pertanto, la ricorrente non può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia invertito l’onere dell’indagine ordinandole di procedere a «perlustrazioni esplorative». 89 Gli argomenti della ricorrente relativi agli ostacoli giuridici e tecnici che essa si troverebbe ad affrontare nell’attuazione della decisione impugnata saranno analizzati nell’ambito della seconda parte del presente motivo di ricorso. 90 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata fosse viziata da uno sviamento di potere. 91 Pertanto, occorre respingere la prima parte del primo motivo di ricorso. Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio « impossibilium nulla obligatio est » 92 In via preliminare, occorre ricordare che il brocardo « impossibilium nulla obligatio est » («nessuno è tenuto all’impossibile») costituisce un principio del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 79 e giurisprudenza citata). 93 Eventuali difficoltà procedurali o di altra natura nell’esecuzione di un atto non possono incidere sulla legittimità dello stesso. Per contro la [OSCURATO:PERSONA] non può imporre, con una decisione, rischiando la sua invalidità, un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall’origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare (v. sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], C‑75/97, EU:C:1999:311, punto 86 e giurisprudenza citata). 94 La condizione relativa all’esistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando l’interessato si limiti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] difficoltà interne, di natura giuridica, politica o pratica, imputabili alle sue azioni, che l’esecuzione della decisione in questione presenta, senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] altre modalità di esecuzione di tale decisione che consentano di superare tali difficoltà (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 13 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑214/07, EU:C:2008:619, punto 50, e del 12 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑37/14, non pubblicata, EU:C:2015:90, punto 66 e giurisprudenza citata). 95 Occorre altresì ricordare che incombe a un’impresa oggetto di un provvedimento di indagine un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (v., per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 119 e giurisprudenza citata). 96 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla ricorrente. – Strumenti e applicazioni personali di comunicazione 97 La ricorrente fa valere che 19 persone interessate utilizzano applicazioni personali, come Yahoo, Gmail e WhatsApp, sui loro strumenti professionali, di cui quattro utilizzerebbero anche il loro telefono personale nell’ambito delle attività professionali. Una di queste quattro persone utilizzerebbe un telefono personale nell’ambito di una pratica detta «BYOD» («[OSCURATO:PERSONA]») («Porta il tuo dispositivo»). 98 Secondo la ricorrente, essa è soggetta, in quanto impresa privata, al rispetto delle norme e dei principi applicabili tra soggetti privati, in particolare le disposizioni del diritto nazionale che vietano la violazione della vita privata e della segretezza della corrispondenza conformemente all’articolo 7 della Carta e all’articolo 8 della CEDU nonché le disposizioni del diritto nazionale del lavoro. Esisterebbero ostacoli giuridici all’esecuzione della decisione impugnata in quanto sarebbe impossibile accedere agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione dei suoi dipendenti e mandatari senza correre il rischio di vedersi infliggere sanzioni civili e penali. 99 Occorre ricordare al riguardo che una questione relativa all’interpretazione del diritto nazionale di uno Stato membro è una questione di fatto (v., per analogia, sentenza dell’8 settembre 2016, Merck/[OSCURATO:PERSONA], T‑470/13, non pubblicata, EU:T:2016:452, punto 136 e giurisprudenza citata). La questione se e in quale misura una norma di diritto nazionale si applichi o meno al caso di specie rientra in una valutazione di merito del giudice ed è soggetta alle regole sulla produzione delle prove e sulla ripartizione dell’onere della prova (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2012, Francia/[OSCURATO:PERSONA], T‑154/10, EU:T:2012:452, punto 65 e giurisprudenza citata). 100 In primo luogo, per quanto riguarda gli articoli L.226‑1, L.226‑2, L.226‑3, L.226‑4 e L.226‑15 del code pénal (codice penale) francese, sui quali si fonda la ricorrente per dimostrare che l’attuazione della decisione impugnata la esporrebbe al rischio di sanzioni, occorre rilevare, anzitutto, che essa ha omesso di fornire il testo integrale delle disposizioni di cui trattasi e che la relazione fornita dalla ricorrente realizzata da una consulenza giuridica esterna si limita a citarle anche in modo parziale, non fornendo indicazioni precise quanto alla loro eventuale applicazione nel caso di specie. 101 L’articolo 226‑1 del codice penale francese prevede quanto segue: «È punito con la reclusione di un anno e con un’ammenda di EUR 45 000 il fatto, mediante qualsiasi strumento, di ledere volontariamente l’intimità della vita privata altrui: 1º captando, registrando o trasmettendo, senza il consenso del loro autore, parole pronunciate a titolo privato o riservato; (…)». 102 Ai sensi dell’articolo 226‑15 del codice penale francese: «Il fatto, commesso in malafede, di aprire, sopprimere, ritardare o distogliere corrispondenze arrivate o meno a destinazione e indirizzate a terzi, o di prenderne conoscenza in modo fraudolento, è punito con la reclusione di un anno e con un’ammenda di EUR 45 000. È punito con le stesse pene il fatto, commesso in malafede, di intercettare, sviare, utilizzare o divulgare corrispondenze emesse, trasmesse o ricevute per via elettronica o di procedere all’installazione di apparecchi idonei a consentire la realizzazione di siffatte intercettazioni. (…)». 103 Dalla formulazione delle disposizioni citate ai precedenti punti 101 e 102 risulta che esse puniscono azioni «volontarie», «in malafede» o «fraudolente». Per contro, la decisione impugnata costituisce un atto giuridicamente vincolante fondato sul diritto dell’Unione (l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004), proveniente da un’istituzione dell’Unione (la [OSCURATO:PERSONA]) e che impone l’obbligo di fornire informazioni a pena di sanzioni. 104 A tal riguardo, occorre ricordare che, da un lato, il principio del primato del diritto dell’Unione sancisce la preminenza di tale diritto sul diritto degli Stati membri e impone a tutte le istituzioni di tali Stati di garantire piena efficacia alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio di suddetti Stati (v. sentenza del 18 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑261/20, EU:C:2022:33, punto 25 e giurisprudenza citata). Dall’altro lato, quando la ricorrente è stata interrogata in merito all’apparente incoerenza sollevata al precedente punto 103, essa ha risposto, in sostanza, che se avesse eseguito la decisione impugnata senza sollevare alcuna obiezione né alcuna difficoltà, essa avrebbe agito in modo «volontario». Occorre constatare, tuttavia, che la ricorrente non ha fornito elementi di prova a sostegno dell’interpretazione del diritto penale francese da essa sostenuta in udienza. 105 Inoltre, le affermazioni della ricorrente sono messe in discussione, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], dalla formulazione dell’articolo 122‑4 del codice penale francese, da cui risulta che «[n]on è penalmente responsabile la persona che compie un atto prescritto o autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari [o] che compie un atto ordinato dalla legittima autorità, salvo che tale atto sia manifestamente illegittimo». 106 Infine, la ricorrente non ha invocato un solo caso di applicazione delle disposizioni del diritto nazionale menzionate al precedente punto 100, o dell’articolo 7 della Carta e dell’articolo 8 della CEDU, in circostanze analoghe a quelle del caso di specie. Infatti, nessuna delle sentenze citate dalla ricorrente verte su una situazione in cui, in primo luogo, esisteva un atto giuridicamente vincolante avente fondamento nel diritto dell’Unione che prevedeva di ottenere gli strumenti e le applicazioni personali di comunicazione e l’accesso al contenuto delle comunicazioni nel perseguimento di obiettivi di interesse generale, in secondo luogo, l’ingerenza non era effettuata allo scopo di sorvegliare i dipendenti e mandatari e non avrebbe conseguenze negative, come il loro licenziamento e, in terzo luogo, detta ingerenza era effettuata, o avrebbe potuto essere effettuata, in presenza delle persone in questione, o dopo averle previamente informate. 107 Inoltre, nell’ambito della sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha indicato che il regime BYOD, menzionato nelle sue memorie, era stato utilizzato unicamente da una delle persone interessate, senza fornire ulteriori precisazioni su tale regime. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un documento nel quale la ricorrente aveva risposto ai suoi quesiti riguardanti, in particolare, il regime BYOD all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Ne risulta che talune società figlie di tale gruppo avevano istituito un regolamento interno secondo il quale «la politica informatica della [società] si applica[va] quindi agli strumenti personali dei dipendenti e mandatari utilizzati per comunicazioni professionali» e che essa beneficiava «di un accesso senza restrizioni» agli strumenti personali utilizzati a fini professionali. 108 Quand’anche, come afferma la ricorrente, tale regolamento interno non fosse sufficientemente chiaro per giustificare l’esistenza di un diritto che le consenta di ricercare elementi di carattere professionale contenuti negli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate che non avrebbero espresso il consenso alla loro raccolta, resta il fatto che l’esistenza di tale regolamento mette in discussione le affermazioni della ricorrente secondo le quali le sarebbe vietato accedere a siffatti strumenti. 109 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente fondato sulle disposizioni del diritto del lavoro francese, è sufficiente rilevare che esso non è in alcun modo suffragato, cosicché occorre respingerlo sulla base dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale. 110 Da tutto quanto precede risulta che l’argomento della ricorrente relativo al diritto nazionale deve essere respinto. 111 In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’impresa da essa incaricata per aiutarla a raccogliere i documenti rientranti nell’ambito della decisione impugnata non è in possesso dell’autorizzazione ad utilizzare gli strumenti di comunicazione nel senso previsto dal codice penale francese. 112 Poiché la ricorrente non ha fornito né il testo delle disposizioni di cui trattasi né informazioni sufficientemente precise riguardo alla loro applicazione nel caso di specie, l’argomento deve essere respinto in forza dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. 113 In terzo luogo, la ricorrente afferma che, in quanto datore di lavoro, essa non ha accesso agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione dei suoi dipendenti e mandatari. 114 A tal riguardo, occorre rilevare, anzitutto, che, nella misura in cui la ricorrente ha tollerato, nonostante l’esistenza del regime BYOD in alcune delle sue società figlie (v. precedente punto 107), la prassi di alcuni dei suoi dipendenti e mandatari consistente nell’utilizzo dei loro strumenti e applicazioni personali di comunicazione a fini professionali senza assicurarsi di poter, se del caso, identificare ed ottenere le comunicazioni professionali inviate o ricevute a partire da tali strumenti e applicazioni, le difficoltà che essa solleva sono imputabili alle sua azioni ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 94. 115 Inoltre, dalla giurisprudenza relativa all’applicazione dell’articolo 101 TFUE risulta che un’impresa è responsabile del comportamento di tutte le persone che agiscono nell’ambito della sua sfera di influenza o di responsabilità (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], da 100/80 a 103/80, EU:C:1983:158, punto 97; del 18 settembre 2003, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], C‑338/00 P, EU:C:2003:473, punti 97 e 98, e del 16 febbraio 2017, H&R ChemPharm/[OSCURATO:PERSONA], C‑95/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:125, punto 34 e giurisprudenza citata). Tale giurisprudenza è applicabile nel settore delle sanzioni ai sensi dell’articolo 83 del regolamento 2016/679 (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C‑683/21, EU:C:2023:949, punto 82 e giurisprudenza citata). La situazione non può essere diversa nel settore del regolamento n. 139/2004. 116 Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 115 deriva che, da un lato, ogni impresa ha interesse ad assicurarsi che i suoi dipendenti non violino le regole applicabili in materia di concorrenza, compreso il regolamento n. 139/2004 e che, dall’altro, sarebbe contrario alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 94, 95 e 115 che un’impresa possa sottrarsi al suo obbligo di trasmissione delle informazioni, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, e al suo dovere di collaborazione avvalendosi in modo ingiustificato (v. successivi punti da 120 a 197) dei diritti delle persone che agiscono nell’ambito della sua sfera di influenza o di responsabilità. Infatti, ammettere che la ricorrente, in quanto datore di lavoro, non abbia accesso agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione dei suoi dipendenti e mandatari che sono utilizzati a fini professionali pregiudicherebbe seriamente l’efficacia del diritto della concorrenza dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2003, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], C‑338/00 P, EU:C:2003:473, punto 97), di cui il regolamento n. 139/2004 costituisce parte integrante. – Fonti giornalistiche 117 La ricorrente afferma che, in quanto impresa privata, essa è soggetta al rispetto delle norme e dei principi applicabili tra soggetti privati, in particolare le disposizioni del diritto nazionale che tutelano la segretezza delle fonti giornalistiche sancita dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU. A tal riguardo, la ricorrente deduce, in sostanza, nell’ambito della seconda parte del quarto motivo di ricorso, che le garanzie procedurali dirette a tutelare la segretezza delle fonti giornalistiche comporterebbero un carico di lavoro eccessivo. 118 Poiché tale difficoltà è di natura pratica e gli argomenti della ricorrente al riguardo sono stati respinti nell’ambito della seconda parte del quarto motivo di ricorso, la ricorrente non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che la decisione impugnata le imporrebbe un obbligo la cui esecuzione sarebbe, fin dall’origine, in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare. 119 Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere integralmente il primo motivo di ricorso. Sul terzo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell ’ articolo 7 della Carta e dell ’ articolo 8 della CEDU 120 Con il terzo motivo di ricorso, articolato in due parti, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l’articolo 7 della Carta e l’articolo 8 della CEDU in quanto richiede che la stessa ricorrente raccolga e analizzi documenti memorizzati su strumenti e applicazioni personali di comunicazione delle persone interessate. La ricorrente sostiene, da un lato, che la decisione impugnata non rispetta il contenuto essenziale del diritto al rispetto della vita privata e, dall’altro, che essa è sproporzionata. 121 Ai sensi dell’articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. 122 L’articolo 7 della Carta contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, ai sensi del quale ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza [v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Google (Deindicizzazione di contenuti asseritamente inesatti), C‑460/20, EU:C:2022:962, punto 59 e giurisprudenza citata]. È necessario quindi, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, attribuire all’articolo 7 lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dall’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») (v. sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punto 70 e giurisprudenza citata). Sull’esistenza di un’ingerenza risultante dalla decisione impugnata nell’esercizio del diritto previsto all’articolo 7 della Carta 123 Per giurisprudenza costante la comunicazione di dati personali a un terzo costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti all’articolo 7 della Carta, indipendentemente dall’uso successivo delle informazioni comunicate e persino in mancanza di circostanze che permettano di qualificare tale ingerenza come «grave». Lo stesso vale per la conservazione dei dati personali nonché per l’accesso agli stessi ai fini del loro uso da parte delle autorità pubbliche. Poco importa che le informazioni relative alla vita privata di cui trattasi abbiano o meno un carattere sensibile o che gli interessati abbiano o meno subito eventuali inconvenienti in seguito a tale ingerenza (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2018, [OSCURATO:PERSONA], C‑207/16, EU:C:2018:788, punto 51 e giurisprudenza citata, e del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 96 e giurisprudenza citata). A tal riguardo, resta irrilevante la circostanza che i dati di cui trattasi possano attenere ad attività professionali (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punto 38 e giurisprudenza citata). 124 In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di affermare che i sequestri di messaggi di posta elettronica effettuati durante visite domiciliari nei locali professionali o commerciali di una persona fisica o nei locali di una società commerciale costituiscono ingerenze nell’esercizio del diritto garantito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, WebMindLicenses, C‑419/14, EU:C:2015:832, punti da 70 a 73 e 80 e giurisprudenza citata). 125 Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti da 12 a 16, la decisione impugnata impone alla ricorrente l’obbligo di raccogliere e trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, i documenti inviati o ricevuti, durante il periodo di cui trattasi, da quindici persone interessate, identificate al punto II, paragrafo 4, del suo allegato, e che rispondono alle tematiche elencate al punto III, paragrafo 6, di tale allegato, o contenenti i termini di ricerca elencati al punto VII dello stesso allegato e, dall’altro, i documenti scambiati, durante il periodo di cui trattasi, tra sei persone identificate nominativamente al punto III, paragrafo 7, lettere da a) a c), di detto allegato. Tale obbligo si estende agli scambi effettuati sia mediante strumenti professionali di comunicazione sia mediante strumenti personali di comunicazione, purché questi ultimi siano stati utilizzati almeno una volta per comunicazioni professionali. 126 In tali circostanze, i documenti che devono essere raccolti, trattati e trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] possono contenere informazioni relative alla vita privata di taluni dipendenti e mandatari della ricorrente. Di conseguenza, l’esecuzione della decisione impugnata è tale da comportare un’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 7 della Carta. 127 Per quanto riguarda la gravità dell’ingerenza, è importate ricordare che, da un lato, l’obbligo imposto dalla decisione impugnata si estende altresì agli scambi operati sia mediante strumenti professionali di comunicazione sia mediante strumenti personali di comunicazione, purché questi ultimi siano stati utilizzati almeno una volta per comunicazioni professionali. Dall’altro, la decisione impugnata non solo impone la trasmissione dei documenti scambiati durante tutto il periodo di cui trattasi per quanto riguarda le persone citate al precedente punto 125, ma prevede altresì, al punto III, paragrafo 7, lettera d), del suo allegato, l’obbligo di consegnare la totalità degli scambi tra talune persone quando un solo scambio risponde ai termini di ricerca di cui alla suddetta decisione. 128 Pertanto, l’esecuzione della decisione impugnata può dar luogo alla comunicazione di dati personali di natura molto varia, difficilmente determinabile a priori , e potenzialmente di grande portata. Inoltre, le informazioni raccolte provenienti dagli strumenti personali di comunicazione possono fornire maggiori informazioni su aspetti sensibili della vita privata delle persone interessate rispetto a quelle derivanti dagli strumenti professionali di comunicazione. Ne consegue che tali dati, considerati nel loro insieme, sono tali da consentire di trarre conclusioni precise in merito alla vita privata delle persone interessate. 129 Orbene, la comunicazione di informazioni sensibili sulla vita privata delle persone interessate che sono tali da consentire di trarre conclusioni precise riguardo alla vita privata di tali persone costituisce una grave ingerenza nel diritto fondamentale delle persone interessate, sancito dall’articolo 7 della Carta [v., in tal senso, sentenze del 1º agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 105; del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punti da 41 a 44, e del 30 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a. (Dati personali e lotta contro la contraffazione), C‑470/21, EU:C:2024:370, punto 96 e giurisprudenza citata]. 130 Pertanto, l’obbligo di trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla decisione impugnata comporta il rischio di una grave ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 131 Poiché la decisione impugnata costituisce, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, una limitazione all’esercizio del diritto al rispetto della vita privata, occorre verificare se una siffatta limitazione sia giustificata secondo i termini previsti da tale disposizione. Sulla giustificazione dell’ingerenza risultante dalla direttiva impugnata 132 Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, prima frase, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla stessa devono essere previste dalla legge (requisito designato dalla giurisprudenza come «principio di legalità») e rispettare il loro contenuto essenziale. Secondo l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo laddove esse siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. – Sul rispetto del principio di legalità 133 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il rispetto del principio di legalità implica che la base giuridica che autorizza una simile limitazione ne definisca la portata in modo sufficientemente chiaro e preciso [v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia), C‑205/21, EU:C:2023:49, punto 65 e giurisprudenza citata]. 134 Nel caso di specie, si deve constatare che la limitazione dell’esercizio del diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta risultante dall’esecuzione della decisione impugnata è prevista da un atto legislativo dell’Unione. Infatti, la decisione impugnata è stata adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, che conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a chiedere, mediante decisione, alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire informazioni necessarie per l’assolvimento dei compiti affidatile da detto regolamento. 135 L’esercizio dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 139/2004 contribuisce al mantenimento del regime concorrenziale voluto dai trattati, il cui rispetto si impone imperativamente alle imprese (v., per analogia, sentenza del 20 giugno 2018, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA], T‑621/16, non pubblicata, EU:T:2018:367, punto 105 e giurisprudenza citata). 136 Poiché il regolamento n. 139/2004 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], in modo sufficientemente chiaro e preciso, il potere di adottare decisioni di richieste di informazioni, la decisione impugnata rispetta quindi il principio di legalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che non è contestato dalla ricorrente. – Sul rispetto del contenuto essenziale dei diritti fondamentali sancito dall’articolo 7 della Carta (prima parte del terzo motivo di ricorso) 137 Sebbene la ricorrente non contesti che i servizi della [OSCURATO:PERSONA] dispongono di mezzi che garantiscono condizioni di trattamento dei dati personali in modo conforme alla normativa in materia, essa afferma, in sostanza, che, nonostante le garanzie procedurali previste dalla [OSCURATO:PERSONA], essa non ha il diritto di accedere agli strumenti e alle applicazioni personali di comunicazione al fine di conformarsi alla decisione impugnata, senza recare essa stessa pregiudizio alla vita privata e alla segretezza della corrispondenza delle persone interessate, in violazione dell’articolo 7 della Carta e dell’articolo 8 della CEDU. Essa afferma, in sostanza, che la decisione impugnata non rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 138 Secondo la giurisprudenza, si deve ritenere che una normativa che consente alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche pregiudichi il contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata, come garantito dall’articolo 7 della Carta (v. sentenza del 6 ottobre 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650, punto 94 e giurisprudenza citata). 139 Allo stesso modo, una misura che consente alle autorità pubbliche di ottenere un quadro completo della vita privata e familiare delle persone interessate può recare pregiudizio al contenuto essenziale del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 120; del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑37/20 e C‑601/20, EU:C:2022:912, punti da 50 a 52, e del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑61/22, EU:C:2024:251, punti 80 e 81 e giurisprudenza citata). 140 Tuttavia, una limitazione a un diritto fondamentale rispetta il suo contenuto essenziale quando essa non mette in discussione questo diritto in quanto tale, in particolare quando è applicabile in condizioni specifiche ove dette condizioni siano soddisfatte (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 6 ottobre 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, punto 48, e del 27 settembre 2017, Puškár, C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 64). 141 Nel caso di specie, in primo luogo, se è vero che le informazioni raccolte e trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della decisione impugnata possono rivelare informazioni molto precise sulla vita privata delle persone interessate, siffatte informazioni possono fornire solo in modo sparso e accessorio indicazioni su taluni aspetti della vita privata di dette persone. Infatti, tali informazioni vertono su diverse categorie di dati rientranti nella vita privata che non hanno necessariamente un rapporto tra loro e non costituiscono un insieme omogeneo. 142 A tal riguardo, occorre constatare che l’ambito di applicazione temporale, personale e materiale della decisione impugnata è delimitato dalle definizioni precise del periodo di cui trattasi (punto I, paragrafo 3, del suo allegato), delle persone interessate (punto II, paragrafo 4, del suo allegato) e dei termini di ricerca (punto VII del suo allegato), cosicché tale decisione non impone alla ricorrente di raccogliere e di trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i documenti scambiati tra i suoi dipendenti e mandatari. 143 È importante altresì precisare che gli strumenti personali di comunicazione sono contemplati dalla decisione impugnata solo quando sono stati utilizzati almeno una volta a fini professionali (v. precedente punto 13). Tale condizione consente di circoscrivere l’ambito di applicazione della decisione impugnata alle sole persone che abbiano utilizzato i loro strumenti personali di comunicazione a fini professionali. A tal proposito, occorre ricordare che la richiesta di informazioni in questione mira a dimostrare infrazioni alle regole di concorrenza e che si tratta di un settore nel quale possono avvenire scambi pertinenti tra le persone interessate su supporti di comunicazione diversi dai supporti professionali. 144 Inoltre, occorre sottolineare che l’obiettivo di una decisione di richiesta di informazioni adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 non è quello di raccogliere, in quanto tale, informazioni attinenti alla vita privata delle persone di cui trattasi o loro dati personali, bensì di raccogliere informazioni necessarie al fine di verificare le presunte infrazioni agli obblighi derivanti da detto regolamento. Ciò significa che, a meno che non abbiano rilevanza commerciale e siano pertanto utili per accertare l’esistenza di una siffatta infrazione, le informazioni relative alla vita privata degli interessati e i loro dati personali sono raccolti solo a titolo accessorio (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA], C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 45). 145 In secondo luogo, l’ingerenza che la decisione impugnata comporta è inquadrata da garanzie procedurali riguardanti la protezione dei dati personali sensibili. Infatti, il punto IV, paragrafo 10, lettera l), dell’allegato alla decisione impugnata prevede che, se taluni documenti contengono dati personali sensibili, come definiti dal regolamento 2016/679, tali documenti saranno forniti in modo criptato e separato e identificati come «dati personali sensibili». 146 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce del considerando 10 di quest’ultimo, la nozione di «dati personali sensibili» si riferisce ai dati personali il cui trattamento riveli l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché ai dati genetici, ai dati biometrici il cui trattamento consente di identificare in modo univoco una persona fisica e ai dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona fisica. 147 La decisione impugnata enuncia quindi garanzie procedurali specifiche relative ai dati personali sensibili nella parte in cui viene ivi precisato che i documenti contenenti dati di questo genere devono essere forniti in modo criptato e separato e identificati come «dati personali sensibili». 148 In ogni caso, occorre precisare che, come risulta dai precedenti punti da 21 a 26, la decisione impugnata è stata modificata e integrata dalla decisione del 24 gennaio 2024. In particolare, dal considerando 14, lettera a), di quest’ultima decisione risulta che, per quanto riguarda i dati personali, i documenti rientranti nell’ambito della decisione impugnata non aventi alcun nesso con le attività commerciali della ricorrente e che conterrebbero dati personali sensibili, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 2016/679 e dell’articolo 10 del regolamento 2018/1725, potranno essere collocati in una virtual data room , come previsto al punto 2 del dispositivo delle ordinanze del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑451/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:515), e del 29 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑452/20 R, non pubblicata, EU:T:2020:516), per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se essi siano irrilevanti ai fini della sua indagine. 149 All’udienza di discussione, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che le garanzie procedurali previste al punto IV, paragrafo 10, lettera l), dell’allegato alla decisione impugnata e quelle previste al considerando 14, lettera a), della decisione del 24 gennaio 2024 si cumulavano. 150 La procedura della virtual data room , istituita dalla decisione del 24 gennaio 2024, consente di inquadrare ulteriormente l’attuazione della decisione impugnata, concedendo garanzie procedurali supplementari per assicurare la protezione dei dati personali sensibili. Occorre precisare, a tal riguardo, che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, è strettamente connesso al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta, come risulta dalla giurisprudenza citata al successivo punto 186 e dall’analisi effettuata al successivo punto 185. 151 In terzo luogo, la trasmissione e il trattamento delle informazioni fornite nell’ambito di un’indagine della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza sono inquadrati da garanzie procedurali generali destinate a garantire, in particolare, la sicurezza, l’integrità e la riservatezza di tali dati. 152 Infatti, solo gli agenti e i funzionari della [OSCURATO:PERSONA] incaricati dell’indagine possono, se del caso, prendere conoscenza di dati personali. Orbene, gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti a obblighi rigorosi di segreto professionale in forza dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 17 del regolamento n. 139/2004. Quest’ultima disposizione vieta agli agenti e ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] di divulgare le informazioni ottenute o di utilizzarle per fini diversi da quelli per i quali sono state ottenute. Inoltre, i funzionari e gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] sono vincolati dall’articolo 17 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, che vieta loro, anche dopo la cessazione dal servizio, «ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia[no] venut[i] a conoscenza nel contesto delle [loro] funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico». 153 Ne consegue che non si può ritenere che la decisione impugnata rechi pregiudizio al contenuto essenziale dell’articolo 7 della Carta. 154 Tale conclusione non è messa in discussione dall’affermazione della ricorrente secondo cui taluni documenti «non sono accessibili dal datore di lavoro, a pena di sanzioni in particolare penali». A tal proposito, occorre rilevare che essa non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente che le sentenze del giudice nazionale e le disposizioni del codice penale francese sulle quali essa si basa siano applicabili nel caso di specie (v. precedenti punti da 97 a 112). 155 Del resto, la ricorrente non ha sufficientemente suffragato la sua argomentazione secondo la quale le implicazioni di una violazione di un diritto fondamentale alla luce del diritto interno sono pertinenti per valutare se il contenuto essenziale di tale diritto sia stato rispettato. L’argomento della ricorrente al riguardo deve quindi essere respinto, anche nell’ipotesi in cui essa avesse dimostrato che i documenti memorizzati sulle applicazioni e sugli strumenti personali di comunicazione non erano accessibili a pena di sanzioni. 156 Inoltre, l’argomento della ricorrente, sollevato in udienza in risposta ad un quesito del Tribunale, vertente sull’asserita impossibilità per essa di stabilire, all’interno della sua impresa, misure, controlli o garanzie procedurali, è inoperante ai fini del controllo della legittimità della decisione impugnata. In ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato di non potersi conformare alla decisione impugnata, pur tutelando adeguatamente il diritto alla vita privata dei suoi dipendenti e mandatari. 157 Occorre quindi respingere la prima parte del terzo motivo di ricorso. – Sul perseguimento di obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione 158 Secondo la giurisprudenza, il diritto della concorrenza persegue l’obiettivo, indispensabile per il funzionamento del mercato interno, di garantire che la concorrenza non sia falsata in tale mercato a danno dell’interesse generale, delle singole imprese e dei consumatori (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 22 marzo 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, punto 46 e giurisprudenza citata; del 22 marzo 2022, Nordzucker e a., C‑151/20, EU:C:2022:203, punto 51 e giurisprudenza citata, e del 20 giugno 2018, České dráhy/[OSCURATO:PERSONA], T‑621/16, non pubblicata, EU:T:2018:367, punto 105 e giurisprudenza citata). 159 In tale contesto, occorre rilevare che la decisione impugnata costituisce una manifestazione dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall’articolo 11 del regolamento n. 139/2004, che hanno lo scopo di consentirle di assolvere il compito affidatole dai Trattati, vale a dire vigilare sul rispetto del diritto della concorrenza nel mercato interno. 160 L’importanza dell’interesse generale connesso all’applicazione effettiva del diritto della concorrenza è altresì sottolineata dalla Corte EDU. In particolare, tenuto conto delle ripercussioni negative che le violazioni di tale diritto possono avere sulla concorrenza nei mercati e della difficoltà di individuarle e di indagare su di esse, è importante che le autorità di vigilanza della concorrenza e gli altri organismi preposti all’applicazione della legge possano coordinare i loro sforzi per individuare e sanzionare tali pratiche anticoncorrenziali. L’applicazione del diritto della concorrenza è essenziale per preservare il potenziale operativo e l’equità dei mercati economici e, di conseguenza, per il benessere economico di un paese (v. Corte EDU, 1º aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] B.V. e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2025:0401JUD000279916, § 197 e giurisprudenza citata). 161 Tale finalità costituisce un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare un’ingerenza, anche grave, nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 20). 162 Pertanto, la decisione impugnata contribuisce alla realizzazione di un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, il che non è contestato dalla ricorrente. – Sul rispetto del principio di proporzionalità (seconda parte del terzo motivo di ricorso) 163 Con la seconda parte del presente motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è sproporzionata, da un lato, in quanto la obbliga a procedere alla raccolta degli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate a condizione che esse abbiano inviato un solo messaggio connesso alla loro attività professionale da tale strumento negli ultimi tre anni, e ciò anche se tale messaggio o tale chiamata non aveva alcun nesso con l’oggetto dell’indagine e, dall’altro, in quanto i termini di ricerca da applicare all’interno degli strumenti e delle applicazioni personali di comunicazione comporterebbero la divulgazione di un elevato numero di documenti personali. 164 Nella sua replica, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] confonde la protezione accordata ai dati personali con il diritto al rispetto della vita privata. La protezione dei dati personali non sarebbe una garanzia sufficiente per consentire la raccolta, da parte della ricorrente, dei documenti memorizzati sugli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate senza violare il loro diritto alla segretezza della corrispondenza. 165 In sostanza, secondo la ricorrente, la decisione impugnata contrasta con l’articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, secondo il quale, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni a tali diritti e libertà solo a condizione che siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 166 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 167 Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di proporzionalità richiede che le limitazioni che possono essere apportate, da atti di diritto dell’Unione, ai diritti e alle libertà sanciti nella Carta non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti o dell’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti da essa causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Così, la possibilità per gli Stati membri di giustificare una limitazione ai diritti garantiti dall’articolo 7 della Carta deve essere valutata misurando la gravità dell’ingerenza che una siffatta limitazione comporta, e verificando che l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione sia adeguata a detta gravità (v. sentenza dell’8 dicembre 2022, Orde van [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑694/20, EU:C:2022:963, punto 41 e giurisprudenza citata). –        Sul carattere idoneo della limitazione 168 Per quanto riguarda il carattere idoneo della limitazione al diritto al rispetto della vita privata che risulta dalla decisione impugnata, occorre considerare che, visti i precedenti punti da 158 a 162, una decisione di richiesta di informazioni, come la decisione impugnata, adottata sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 costituisce una misura idonea a conseguire l’obiettivo di interesse generale di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, poiché impone alle società interessate l’obbligo di raccogliere e di trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni necessarie per determinare l’esistenza delle pratiche anticoncorrenziali. –        Sul carattere necessario della limitazione 169 Per quanto riguarda il requisito del carattere necessario della limitazione al diritto al rispetto della vita privata, tale requisito non è soddisfatto quando l’obiettivo di interesse generale perseguito sia ragionevolmente conseguibile in modo altrettanto efficace con altri mezzi, meno pregiudizievoli per i diritti fondamentali delle persone interessate. Per contro, il requisito della necessità è soddisfatto qualora l’obiettivo del trattamento dei dati di cui trattasi non possa ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta. [v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti 87 e 88 e giurisprudenza citata]. 170 In tale contesto, occorre ricordare che, in un ambiente digitalizzato, è pacifico che lo scambio di informazioni all’interno di un’impresa o tra imprese ha luogo in gran parte per via elettronica, mediante strumenti di comunicazione professionali, o addirittura personali. 171 Orbene, i poteri di indagine di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza rischierebbero di vedersi privati di effetto utile se le imprese potessero sottrarsi all’obbligo di rispondere ad una richiesta di informazioni per il solo motivo che taluni documenti contengono la menzione «personale» o «privato» o sono scambiati mediante strumenti personali di comunicazione, senza che sia esaminata la questione se tali documenti contengano, in realtà, informazioni connesse all’attività commerciale delle imprese di cui trattasi. 172 Al fine di garantire l’effettività del diritto della concorrenza, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] deve avere la possibilità di chiedere tutte le informazioni che le sono necessarie per l’assolvimento dei compiti affidatile dal diritto della concorrenza, nella fattispecie il regolamento n. 139/2004, contenuti in strumenti di comunicazione professionali o personali, purché questi ultimi siano stati utilizzati a fini professionali, in ottemperanza al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta. 173 Pertanto, l’obbligo imposto alla ricorrente dalla decisione impugnata di raccogliere e trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] i documenti da essa menzionati e, a titolo accessorio, la raccolta di dati relativi alla vita privata che essa genera devono essere considerati necessari al fine di perseguire l’obiettivo di interesse generale di tutelare la concorrenza nel mercato interno, dal momento che tale obiettivo non può ragionevolmente essere conseguito in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi dei diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata garantito dall’articolo 7 della Carta. –        Sul carattere strettamente proporzionato della limitazione 174 La valutazione del carattere strettamente proporzionato della limitazione all’esercizio del diritto fondamentale garantito dall’articolo 7 della Carta implica una ponderazione di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Tra tali elementi rientrano, in particolare, la gravità della limitazione così apportata all’esercizio dei diritti fondamentali di cui trattasi, la quale dipende dalla natura e dalla sensibilità dei dati ai quali le autorità di polizia competenti possono avere accesso, l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito da tale limitazione, il collegamento esistente tra il proprietario dei documenti in questione e l’infrazione di cui trattasi o, ancora, la pertinenza dei dati in questione per l’accertamento dei fatti [v. sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti 89 e 90 e giurisprudenza citata]. 175 In primo luogo, per quanto riguarda la gravità dell’ingerenza, come risulta dal precedente punto 130, l’obbligo di raccolta e di trasmissione alla [OSCURATO:PERSONA] previsto dalla decisione impugnata comporta il rischio di una grave ingerenza nel diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 176 Tuttavia, è importante precisare che la decisione impugnata non dà un accesso completo e non controllato a tutti i dati contenuti negli strumenti personali di comunicazione delle persone interessate e non mira a istituire un sistema di sorveglianza continua, indiscriminata e sistematica, che includa la valutazione automatizzata di dati personali di tutti i dipendenti e mandatari della ricorrente, né d’altronde delle persone interessate da detta decisione [v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punti da 98 a 111, e del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C‑548/21, EU:C:2024:830, punti da 91 a 95 e giurisprudenza citata]. 177 Infatti, sotto un primo profilo, è importante precisare che, nell’ambito dei documenti raccolti in forza della decisione impugnata, i dati relativi alla vita privata sono piuttosto idonei ad apparire in modo sparso al momento della ricerca delle informazioni commerciali sull’impresa. In detto contesto, tali dati non consentono, di per sé, di avere un quadro completo della vita privata della persona interessata senza ulteriore trattamento, il che non è in alcun caso la finalità dell’indagine. 178 Sotto un secondo profilo, come precisato al precedente punto 143, l’obbligo che comporta la decisione impugnata si estende agli scambi effettuati sia mediante strumenti professionali di comunicazione sia mediante strumenti personali di comunicazione delle persone interessate, come i loro telefoni cellulari personali, solo quando sono stati utilizzati almeno una volta a fini professionali. Pertanto, la portata della richiesta di informazioni risulta limitata per quanto riguarda l’obbligo di trasmettere i documenti di cui al punto III, paragrafo 7, dell’allegato alla decisione impugnata e derivanti dagli strumenti personali di comunicazione al fine di limitare il pregiudizio recato al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta. 179 Sotto un terzo profilo, occorre rilevare che le persone interessate sono state selezionate in ragione o dell’importanza delle loro funzioni e dei mandati societari che esse esercitano all’interno dell’impresa o del loro status in quanto detta richiesta mira a stabilire se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla ricorrente. La decisione impugnata, dunque, non solo si limita a chiedere la raccolta dei documenti interessati da parte di persone rientranti nell’inquadramento di alto livello della ricorrente, ma disciplina altresì rigorosamente la trasmissione delle informazioni delle persone in possesso di tesserini da giornalista, come risulta dal precedente punto 26. 180 In secondo luogo, dagli elementi richiamati ai precedenti punti da 158 a 162 risulta che l’importanza rivestita dall’obiettivo di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno può giustificare un’ingerenza, anche grave, nel diritto al rispetto del diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 181 In terzo luogo, per quanto riguarda il nesso esistente tra il proprietario degli strumenti di comunicazione di cui trattasi e l’infrazione in questione, occorre rilevare che la raccolta e l’accesso ai dati rientranti nella vita privata eventualmente contenuti in strumenti professionali di comunicazione e in strumenti personali di comunicazione che sono stati utilizzati almeno una volta a fini professionali sono, in linea di principio, accessori nell’ambito della ricerca delle informazioni, di natura commerciale, destinate a incriminare l’impresa oggetto dell’indagine. Ne deriva che la raccolta e l’accesso ai dati personali interessati da un’indagine in materia di concorrenza non mirano, in linea di principio, a stabilire la responsabilità in materia di concorrenza della persona fisica titolare di tali dati, ma soltanto quella della persona giuridica con la quale tale persona fisica intrattiene un rapporto di lavoro. 182 In quarto luogo, occorre ricordare che l’esistenza di un controllo giurisdizionale ex post costituisce una garanzia fondamentale per assicurare la compatibilità della misura in questione con l’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑583/13 P, EU:C:2015:404, punto 32 e giurisprudenza citata). È del resto in tal senso che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, sulla base del quale è stata adottata la decisione impugnata, precisa che le decisioni di richiesta di informazioni devono indicare che contro siffatte decisioni può essere proposto ricorso al giudice dell’Unione. 183 Pertanto, per quanto riguarda il carattere strettamente proporzionato delle limitazioni apportate dalla decisione impugnata al diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, gli inconvenienti che l’esecuzione della decisione impugnata comporta non appaiono sproporzionati rispetto all’obiettivo di interesse generale perseguito da tale decisione, che consiste nel tutelare la concorrenza nel mercato interno (v. precedenti punti da 158 a 162). 184 Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente. 185 In primo luogo, per quanto riguarda la distinzione invocata dalla ricorrente tra, da un lato, la nozione di «dati personali» e, dall’altro, il diritto alla segretezza della corrispondenza e delle informazioni rientranti nella «vita privata», è vero che la decisione impugnata stabilisce garanzie procedurali riguardanti i dati personali sensibili come definiti dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2016/679. 186 Tuttavia, è importante sottolineare che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, della Carta, è strettamente connesso al diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta (sentenze del 9 novembre 2010, Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 47, e del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Crédito, C‑468/10 e C‑469/10, EU:C:2011:777, punto 41). 187 A tal proposito, secondo la giurisprudenza della Corte, il rispetto del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, riconosciuto dagli articoli 7 e 8 della Carta, si riferisce a ogni informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (sentenza del 9 novembre 2010, Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 52). Pertanto, nei limiti in cui siano soddisfatte tutte le condizioni del trattamento lecito di dati personali imposte dal regolamento 2016/679, tale trattamento, in linea di principio, è ritenuto conforme altresì ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta [sentenza del 5 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 332]. 188 Nel caso di specie, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2016/679, la ricorrente procede a un trattamento lecito di dati personali fornendo alla [OSCURATO:PERSONA] documenti contenenti siffatti dati che sono richiesti in forza della decisione impugnata. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), dello stesso regolamento, il trattamento dei dati personali sensibili è lecito se è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 189 Inoltre, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2018/1725, le istituzioni dell’Unione possono legittimamente trattare dati personali quando ciò sia necessario per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui sono investite tali istituzioni. 190 A tal riguardo, la decisione impugnata costituisce una manifestazione dell’esercizio dei poteri conferiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 139/2004 che, come rilevato al precedente punto 159, contribuisce al mantenimento del regime concorrenziale voluto dai trattati, il cui rispetto si impone imperativamente alle imprese. 191 Peraltro, si deve ricordare che il diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta non appare come prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, punto 112 e giurisprudenza citata). 192 Nel caso di specie, come risulta dall’analisi effettuata ai precedenti punti 153 e da 163 a 183, le limitazioni apportate dalla decisione impugnata al diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta, non recano pregiudizio al contenuto essenziale del diritto fondamentale e non sono sproporzionate rispetto all’obiettivo di tutela di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, perseguito da detta decisione. 193 Pertanto, l’argomento della ricorrente, riassunto al precedente punto 164, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confuso la tutela accordata ai dati personali e il diritto al rispetto della vita privata deve essere respinto in quanto non può mettere in discussione la conformità della decisione impugnata al diritto fondamentale sancito dall’articolo 7 della Carta. 194 In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la decisione impugnata sarebbe sproporzionata in quanto impone un obbligo di fornire documenti provenienti da strumenti e applicazioni personali di comunicazione delle persone interessate laddove siano stati utilizzati una sola volta a fini professionali durante il periodo di cui trattasi, occorre osservare che, da un lato, l’indagine riguarda presunte infrazioni alle regole di concorrenza, che rendono più probabile l’utilizzo di canali di comunicazione relativamente informali e discreti anziché di dispositivi professionali. 195 Dall’altro lato, una modifica della frequenza nel senso, ad esempio, che uno strumento o un’applicazione debba essere stata utilizzata almeno 25 volte a fini professionali comporterebbe il rischio che non siano divulgati documenti pertinenti per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], in quanto non esiste alcuna garanzia che una persona che abbia utilizzato uno strumento o un’applicazione personale di comunicazione a fini professionali meno di 25 volte non abbia inviato o ricevuto documenti pertinenti per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 196 In terzo luogo, l’argomento secondo cui la decisione impugnata sarebbe sproporzionata a causa della circostanza che la sua attuazione farebbe emergere un elevato numero di documenti rientranti nella vita privata, compresi documenti relativi alle opinioni politiche e alle convinzioni religiose, non può mettere in discussione il carattere proporzionato di tale decisione tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di termini di ricerca più appropriati al fine di realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla decisione impugnata e meno idonei a far emergere documenti relativi alle opinioni politiche o alle convinzioni religiose delle persone interessate. 197 Occorre quindi respingere la seconda parte del terzo motivo di ricorso nonché, pertanto, integralmente il terzo motivo. Sul quarto motivo di ricorso, vertente su una violazione dell ’ articolo 11 della Carta e dell ’ articolo 10 della CEDU 198 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l’articolo 11 della Carta e l’articolo 10 della CEDU. Tale motivo si articola in due parti, vertenti, la prima, sull’assenza di garanzie procedurali formali dirette a tutelare le fonti giornalistiche e, la seconda, sull’insufficienza delle garanzie procedurali dirette a tutelare tali fonti. Sulla prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente sull’assenza di garanzie procedurali formali dirette a tutelare le fonti giornalistiche 199 In primo luogo, la ricorrente afferma che, in assenza di modifica della decisione impugnata, o di assicurazione scritta da parte della [OSCURATO:PERSONA] vertente sulle garanzie procedurali che quest’ultima ha proposto informalmente, essa non è in grado di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione impugnata senza violare il diritto alla tutela delle fonti giornalistiche. 200 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in una lettera del 25 settembre 2023, la ricorrente ha portato alla sua attenzione l’esistenza di difficoltà giuridiche e tecniche da essa incontrate per conformarsi alla decisione del 19 settembre 2023, seguita, il 4 ottobre 2023, da una nota giuridica nella quale la ricorrente proponeva di escludere integralmente dall’ambito della decisione del 19 settembre 2023 tutti i documenti idonei a rivelare una fonte giornalistica nel caso in cui essa non fosse in grado di ottenere il consenso dei giornalisti interessati. 201 Il 6 ottobre 2023 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla ricorrente di applicare, per i documenti che potevano rientrare nella tutela delle fonti giornalistiche, garanzie procedurali analoghe a quelle istituite per assicurare la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. 202 Con lettera del 6 dicembre 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’attuazione di un siffatto metodo. Al punto 14 di tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] «conferma che i documenti che potrebbero rivelare fonti giornalistiche godono di una tutela particolare» e «propone di applicare garanzie procedurali analoghe a quelle istituite per assicurare la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente[; i]n pratica le persone interessate dalla [decisione impugnata] e in possesso di un tesserino da giornalista potrebbero rivedere i documenti che soddisfano i criteri enunciati nella [decisione impugnata], identificare le informazioni coperte da una tale protezione e fornire una versione espunta dell’identificazione delle fonti giornalistiche (o in mancanza ritirare il documento dalla produzione se non è possibile fornire una versione non riservata)[; e]ssendo responsabile della fornitura completa e corretta di tutti i documenti rientranti nell’ambito di applicazione della [decisione impugnata], la [OSCURATO:PERSONA] [deve] fornire il resto dei documenti nonché una tabella riepilogativa che illustri in dettaglio la natura delle informazioni cancellate o i documenti ritirati dalla produzione». 203 Al punto 14 della decisione del 24 gennaio 2024, la [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso le garanzie procedurali contenute nella lettera del 6 dicembre 2023 e ha precisato che tale lettera costituiva parte integrante di tale decisione. 204 Occorre constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dal fascicolo risulta che le garanzie procedurali di cui trattasi sono state proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dal 6 ottobre 2023 e che garanzie formali e scritte sono state fornite alla ricorrente sin dal 6 dicembre 2023. Peraltro, la ricorrente ha contestato la sufficienza di tali garanzie nell’ambito della seconda parte del presente motivo di ricorso. 205 Di conseguenza, e alla luce del fatto che il termine previsto nella decisione del 19 settembre 2023 è stato inizialmente prorogato fino al 1º dicembre 2023, poi fino al 7 febbraio 2024 (v. precedenti punti 18 e 22), occorre respingere l’argomento della ricorrente richiamato al precedente punto 199. 206 In secondo luogo, la ricorrente osserva, nella replica, che le garanzie di cui trattasi sono state integrate nella decisione impugnata solo con la decisione del 24 gennaio 2024. In udienza, essa ha affermato che la [OSCURATO:PERSONA], adottando tale decisione, non poteva validamente modificare la decisione impugnata e che il suo modo di procedere era inidoneo a tal fine. 207 A tal proposito, se è vero che la legittimità di un atto dell’Unione si valuta in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato (v. sentenza del 17 dicembre 2014, Si.mobil/[OSCURATO:PERSONA], T‑201/11, EU:T:2014:1096, punto 64 e giurisprudenza citata), resta il fatto che l’interesse ad agire di una parte ricorrente deve sussistere al momento della presentazione del ricorso e perdurare fino alla pronuncia della decisione giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/[OSCURATO:PERSONA], C‑560/18 P, EU:C:2020:330, punto 38 e giurisprudenza citata). Un motivo di annullamento è irricevibile, in quanto manca l’interesse ad agire qualora, anche supponendo che esso sia fondato, l’annullamento dell’atto impugnato sulla base di tale motivo non sia idoneo a dare soddisfazione al ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/BCE, C‑401/09 P, EU:C:2011:370, punto 49 e giurisprudenza citata). Spetta al ricorrente comprovare il proprio interesse ad agire (v. sentenza del 30 giugno 2022, Camerin/[OSCURATO:PERSONA], C‑63/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:516, punto 50 e giurisprudenza citata). Inoltre, occorre ricordare che, poiché le condizioni di ricevibilità di un ricorso rientrano tra i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta al Tribunale verificare d’ufficio se il ricorrente abbia un interesse ad ottenere l’annullamento della decisione controversa (v. sentenza del 21 dicembre 2022, E. Breuninger/[OSCURATO:PERSONA], T‑525/21, EU:T:2022:835, punto 17 e giurisprudenza citata). 208 Nel caso di specie, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha affermato che, a seguito dell’adozione della decisione del 24 gennaio 2024, persisteva il suo interesse a contestare l’esistenza di garanzie procedurali formali dirette a tutelare la segretezza delle fonti giornalistiche in quanto, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ripristinare retroattivamente la legittimità della decisione impugnata e, dall’altro, le garanzie previste non erano idonee a prevenire qualsiasi pregiudizio alla tutela delle fonti giornalistiche. Essa ha presentato, a tal riguardo, nuovi argomenti diretti a contestare la sufficienza delle garanzie di cui trattasi. Orbene, tali nuovi argomenti, evocati per la prima volta nella fase della risposta della ricorrente alle misure di organizzazione del procedimento, devono essere respinti in quanto irricevibili ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura, poiché non si fondano su nuovi elementi di diritto e di fatto, come risulta dal precedente punto 204. 209 Inoltre, siffatti argomenti non consentono di dimostrare la persistenza dell’interesse ad agire della ricorrente nell’ambito della presente censura. La ricorrente non spiega in particolare le ragioni per le quali l’annullamento della decisione impugnata potrebbe procurarle un beneficio, in quanto, come rilevato ai precedenti punti da 200 a 203, la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto garanzie relative alla tutela delle fonti giornalistiche dirette a rispondere alle preoccupazioni espresse dalla ricorrente in materia. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione del 24 gennaio 2024, ha ripreso le garanzie procedurali contenute nella lettera del 6 dicembre 2023 e ha precisato che tale lettera costituiva parte integrante di detta decisione. Orbene, come confermato dalla ricorrente in udienza, quest’ultima non ha adattato le sue conclusioni al fine di contestare tale decisione, sebbene la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 25 gennaio 2024, abbia informato il Tribunale dell’adozione della decisione del 24 gennaio 2024 e abbia invitato la ricorrente ad adattare il suo ricorso sul fondamento dell’articolo 86 del regolamento di procedura. 210 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che l’annullamento della decisione impugnata sulla base degli argomenti riassunti al precedente punto 199 sarebbe idoneo a darle soddisfazione come richiesto dalla giurisprudenza citata al precedente punto 207. 211 Pertanto, la prima parte del quarto motivo di ricorso dev’essere respinta. Sulla seconda parte del quarto motivo di ricorso, vertente sull’insufficienza delle garanzie procedurali dirette a tutelare le fonti giornalistiche 212 La ricorrente afferma che le garanzie procedurali proposte in modo informale dalla [OSCURATO:PERSONA] implicano che essa prepari una rassegna individuale, per ogni giornalista, dei documenti che rispondono ai termini di ricerca e crei un repertorio per tutti i documenti esclusi. Nel caso di specie, i termini di ricerca imposti dalla [OSCURATO:PERSONA] farebbero emergere più di 77 000 documenti, tra cui numerosi documenti privi di rapporto con l’oggetto dell’indagine. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe imposto alla ricorrente un carico di lavoro sproporzionato. 213 A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare misure meno invasive, in particolare precisando taluni termini di ricerca, associandoli con altri al fine di circoscrivere meglio le sue richieste e individualizzando i termini di ricerca in funzione delle persone interessate. In mancanza di tali precisazioni, e tenuto conto dei brevi termini concessi dalla [OSCURATO:PERSONA], la possibilità offerta ai giornalisti di escludere i documenti che essi ritengono rientrare nella segretezza delle loro fonti sarebbe artificiosa e non consentirebbe di tutelare effettivamente i loro diritti. 214 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dalla ricorrente. 215 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, intitolato «Libertà di espressione e d’informazione», ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 216 I diritti e le libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta non sono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] du Net e a., C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18, EU:C:2020:791, punto 120 e giurisprudenza citata). 217 Infatti, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, quest’ultima ammette limitazioni all’esercizio di tali diritti e libertà, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 218 A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, facente parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 93). 219 Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta emerge che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti da quest’ultima. La presente disposizione non preclude tuttavia che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. 220 Nell’interpretazione dei diritti garantiti dall’articolo 11 della Carta, il giudice dell’Unione deve tener conto dei corrispondenti diritti garantiti dall’articolo 10 della CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, in quanto soglia di protezione minima (v. sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 52 e giurisprudenza citata). 221 A tal proposito, occorre ricordare che la Corte EDU ha considerato che un’ingiunzione vincolante di consegna di materiali giornalistici che contenevano informazioni idonee a consentire l’identificazione di fonti giornalistiche era sufficiente per concludere che l’ingiunzione in questione doveva essere considerata un’ingerenza nell’esercizio della libertà di ricevere o di comunicare informazioni, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della CEDU (Corte EDU, 14 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] B.V. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2010:0914JUD003822403, § 72). 222 Tuttavia, la Corte EDU ha altresì considerato che l’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione che costituisce la sorveglianza strategica non può essere qualificata come particolarmente grave quando tali misure di sorveglianza non sono destinate a divulgare fonti giornalistiche (v., in tal senso, Corte EDU, 29 giugno 2006, Weber e Saravia c. Germania, CE:ECHR:2006:0629DEC005493400, § 151). 223 In considerazione della giurisprudenza citata al precedente punto 222, occorre rilevare che la decisione impugnata non riguarda, in quanto tale, la divulgazione di fonti giornalistiche, dato che l’oggetto di tale decisione è quello di raccogliere informazioni al fine di verificare se la Vivendi abbia violato l’obbligo di notifica, di sospensione o di rispetto delle condizioni connesse a una decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno. Informazioni relative a fonti giornalistiche sarebbero divulgate, in mancanza dell’attuazione delle garanzie procedurali previste, solo in via incidentale. Ne consegue che la limitazione dell’esercizio della libertà di espressione derivante dalla decisione impugnata non può essere qualificata come particolarmente grave. 224 La ricorrente non solleva censure relative ai requisiti imposti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e non contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’attuazione delle garanzie procedurali enunciate nella lettera del 6 dicembre 2023 e riprese nella decisione del 24 gennaio 2024 (v. precedenti punti 202 e 203) tutelerà, nel suo insieme, la riservatezza delle fonti giornalistiche, poiché i giornalisti potranno rivedere i documenti che soddisfano i criteri enunciati nella decisione impugnata, identificare le informazioni coperte da detta tutela e fornire una versione espunta dell’identificazione delle fonti giornalistiche, o, in mancanza, ritirare il documento dalla produzione se non è possibile fornire una versione non riservata. 225 Infatti, la ricorrente sostiene unicamente che le garanzie procedurali dirette a tutelare la segretezza delle fonti giornalistiche comporterebbero un carico di lavoro eccessivo. Tali garanzie procedurali sarebbero quindi «artificiose», non consentendo di tutelare effettivamente i diritti dei giornalisti interessati. 226 A tal riguardo, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che le garanzie devono essere applicate in modo concreto ed effettivo, e non teorico e illusorio, in particolare alla luce dell’elevato numero di documenti informatici e di messaggi elettronici sequestrati (v., per analogia, Corte EDU, 2 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] e GTM [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Francia, CE:ECHR:2015:0402JUD006362910, § 75 e giurisprudenza citata). 227 Nel caso di specie, la ricorrente fa valere che quattordici persone devono rivedere 77 000 documenti, ossia 5 500 documenti per persona in media e che il carico di lavoro generato dal compito incombente a ciascun giornalista è considerevole. Tuttavia, occorre rilevare che la ricorrente non fornisce alcuna indicazione del carico di lavoro che comporterebbe la composizione della tabella riassuntiva che illustra in dettaglio la natura delle informazioni cancellate o dei documenti ritirati dalla produzione. In tali circostanze, l’argomento della ricorrente, vertente sul considerevole carico di lavoro derivante dalla decisione impugnata, non consente di dimostrare il carattere teorico e illusorio delle garanzie messe in atto ai sensi della giurisprudenza della CEDU citata al precedente punto 226. 228 Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i compiti necessari per attuare le garanzie procedurali dirette a tutelare le fonti giornalistiche non sono di portata tale da rendere dette garanzie «artificiose», teoriche o illusorie, in quanto non consentono di proteggere effettivamente il diritto dei giornalisti di tutelare le loro fonti. 229 Peraltro, dal fascicolo risulta che la ricorrente ha proposto, di propria iniziativa, di escludere integralmente dall’ambito di applicazione della decisione impugnata i documenti che potevano rivelare una fonte giornalistica nel caso in cui essa non fosse in grado di ottenere il consenso dei giornalisti interessati (v. precedente punto 200). 230 Infine, l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto precisare taluni termini di ricerca associandoli ad altri al fine di circoscrivere meglio le sue domande e individualizzando i termini di ricerca in funzione delle persone interessate sarà analizzato nell’ambito della seconda parte del sesto motivo di ricorso. 231 Di conseguenza, occorre respingere la seconda parte del quarto motivo di ricorso, nonché, pertanto, integralmente il quarto motivo. Sul quinto motivo di ricorso, vertente su una violazione del principio della certezza del diritto 232 La ricorrente deduce che la decisione impugnata viola il principio della certezza del diritto in quanto non è in grado né di comprendere la portata degli obblighi derivanti da tale decisione, né di adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi. 233 In primo luogo, la raccolta dei dati personali dei dipendenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il diritto al rispetto della loro vita privata, esponendo la ricorrente ad una sanzione penale. Nella parte in cui la decisione impugnata costringerebbe la ricorrente ad adottare misure illegittime, essa recherebbe pregiudizio al principio della certezza del diritto. 234 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito una definizione coerente del termine «documenti», nozione centrale della decisione impugnata. I «documenti» sono «tutti i file informatici in possesso della [OSCURATO:PERSONA], detenuti dalla stessa o sotto il suo controllo», ma tale nozione includerebbe i documenti figuranti sulle «caselle di posta elettronica private e/o personali» e i «telefoni cellulari o tablet privati e/o personali» delle persone interessate, che, secondo la ricorrente, non sono né in possesso del gruppo [OSCURATO:PERSONA], né detenuti dallo stesso, né sotto il suo controllo. 235 Inoltre, la decisione impugnata imporrebbe alla ricorrente di confermare che la risposta alla richiesta di informazioni «comprende tutti i documenti che corrispondono a tale richiesta» e che i documenti presentati sono «veritieri, corretti e completi». Tuttavia, nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si avvarrebbe di uno standard meno rigoroso, secondo il quale la ricorrente sarebbe tenuta soltanto a compiere «sforzi ragionevoli» per rispondere alla decisione impugnata. 236 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 237 Il principio della certezza del diritto, che costituisce un principio generale di diritto dell’Unione, è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 1996, Duff e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑63/93, EU:C:1996:51, punto 20). Tale principio esige che ogni atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro e preciso, affinché l’interessato possa conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (v. sentenze del 1º ottobre 1998, Langnese-Iglo/[OSCURATO:PERSONA], C‑279/95 P, EU:C:1998:447, punto 78 e giurisprudenza citata, e del 14 marzo 2014, Cemex e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑292/11, non pubblicata, EU:T:2014:125, punto 141 e giurisprudenza citata). 238 Occorre constatare, anzitutto, che, nei limiti in cui la ricorrente afferma che i documenti memorizzati su strumenti e applicazioni personali di comunicazione non sono né in suo possesso, né da essa detenuti, né sotto il suo controllo, tale argomento corrisponde, in sostanza, all’argomento respinto nell’ambito del primo e del terzo motivo di ricorso, secondo cui la ricorrente non sarebbe in grado di accedere a taluni dati di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede la comunicazione. 239 Inoltre, occorre ricordare che la circostanza che taluni aspetti della decisione impugnata possano dar luogo a questioni interpretative non può essere considerata la fonte di un’ambiguità tale da indurre il Tribunale a concludere per una violazione del principio della certezza del diritto che inficia la legittimità di tale decisione [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/[OSCURATO:PERSONA], T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 93]. 240 Ciò vale per l’interpretazione del termine «documenti». Supponendo che esista effettivamente un’ambiguità al riguardo nella decisione impugnata, resta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non può validamente addebitare alla ricorrente un’insufficienza delle sue risposte che potrebbe trovare origine in un’imprecisione delle proprie domande. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, nel suo controricorso, che la decisione impugnata richiede che le informazioni fornite dalla ricorrente siano veritiere, corrette e complete a sua conoscenza. Si tratta di elementi che dovranno essere presi in considerazione nell’ambito di un eventuale ricorso avverso una decisione che infligge un’ammenda o una penalità di mora in applicazione, rispettivamente, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 139/2004 [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/[OSCURATO:PERSONA], T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 94]. 241 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente secondo cui la decisione impugnata la costringerebbe ad adottare misure illegittime, o non proteggerebbe sufficientemente i documenti rientranti nella segretezza delle fonti giornalistiche, occorre rilevare che tali circostanze non derivano da un’imprecisione o da una mancanza di chiarezza della decisione impugnata. Ne consegue che tali affermazioni sono inoperanti nell’ambito di un motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto. 242 Lo stesso vale per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si avvale di uno standard meno rigoroso. 243 Di conseguenza, occorre respingere il quinto motivo di ricorso. Sul sesto motivo di ricorso, vertente su violazioni dei principi di proporzionalità e di protezione contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata 244 Con il presente motivo, articolato in due parti, la ricorrente afferma che la decisione impugnata lede i principi di proporzionalità e di protezione contro gli interventi arbitrari dei pubblici poteri nella sfera di attività privata, in quanto tale decisione eccederebbe quanto necessario per raggiungere l’oggetto perseguito dall’indagine della [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la scelta dello strumento giuridico, sotto un secondo profilo, l’ampiezza delle informazioni richieste e, sotto un terzo profilo, il termine di risposta imposto. La ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata non si basa su alcun indizio sufficientemente grave da alimentare i sospetti di infrazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla ricevibilità della censura vertente sull’assenza di indizi sufficientemente gravi a fondamento della decisione impugnata 245 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della censura, dedotta per la prima volta nella replica, secondo cui la decisione impugnata non si fonderebbe su indizi sufficientemente gravi da sospettare un’infrazione alle norme del regolamento n. 139/2004. 246 La ricorrente sostiene che la precisione degli indizi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a sospettare un’infrazione, invocata nella parte intitolata «Cronologia dei fatti rilevanti» del controricorso, giustificherebbe la sua produzione in fase di replica. 247 Conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento o costituiscano un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 87 (non pubblicato) e giurisprudenza citata]. 248 La nozione di «motivo» ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura è stata interpretata estensivamente, comprendendo anche censure (sentenza del 29 novembre 2018, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], T‑459/16, non pubblicata, EU:T:2018:857, punto 25) e argomenti (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑582/15, non pubblicata, EU:T:2019:497, punto 198). 249 Occorre constatare che la circostanza secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nel controricorso, in modo più dettagliato rispetto alla decisione impugnata, le ragioni per le quali essa aveva deciso di indagare sulle presunte infrazioni non può costituire un elemento che giustifichi la deduzione di tale nuova censura. Infatti, nulla impediva alla ricorrente di sollevare tale censura nel ricorso, cosa che essa non ha fatto. Peraltro, la ricorrente non afferma che tale censura costituirebbe un’estensione di un motivo precedentemente dedotto. 250 Ne consegue che la censura secondo cui la decisione impugnata non si fonda su indizi sufficientemente gravi non si basa su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. Occorre dunque respingerla in quanto irricevibile. 251 In tali circostanze, la domanda della ricorrente sollevata nell’ambito di tale nuova censura, diretta all’adozione di misure di organizzazione del procedimento per consentire al Tribunale di verificare se la [OSCURATO:PERSONA] disponesse di indizi sufficientemente gravi da giustificare la decisione impugnata, è priva di oggetto. Sulla prima parte del sesto motivo di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato dello strumento giuridico scelto 252 La ricorrente afferma che il ricorso immediato a una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, piuttosto che a una semplice domanda in virtù dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è sproporzionato. Nel caso di specie, il ricorso ad una semplice richiesta di informazioni sarebbe stato sufficiente. 253 La ricorrente reitera gli argomenti riassunti ai precedenti punti 57 e 58, sottolineando che la violazione del principio di proporzionalità sarebbe tanto più grave in quanto la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe inviato, il 20 settembre 2023, una richiesta di informazioni connessa a tematiche quasi identiche a quelle individuate nella decisione impugnata. 254 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 255 Anzitutto, per quanto riguarda il ricorso a una richiesta di informazioni mediante decisione sulla base dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004, piuttosto che a una semplice richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, risulta dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di chiedere informazioni «mediante semplice domanda o mediante decisione», senza che tale disposizione subordini l’adozione di una decisione a una semplice domanda preventiva. 256 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale ai fini dell’applicazione degli articoli 11, 14 e 15 del regolamento n. 139/2004 (sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P, EU:C:2024:821, punto 380). 257 Da una giurisprudenza costante emerge che il principio di proporzionalità, che fa parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto 81 e giurisprudenza citata). 258 La scelta tra una semplice richiesta di informazioni e una decisione deve dipendere dalle necessità di un’istruzione adeguata, tenuto conto delle particolarità della fattispecie [v., per analogia, sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/[OSCURATO:PERSONA], T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 84 e giurisprudenza citata]. 259 Nel caso di specie, alla luce della quantità di informazioni da raccogliere e da analizzare nonché della necessità di un’istruzione adeguata e della rilevanza delle presunte infrazioni, non risulta né inidoneo né sproporzionato, rispetto alle necessità dell’indagine, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di ricorrere ad una decisione di richiesta di informazioni, decisione che le consente, come sottolineato al precedente punto 61, di sanzionare la ricorrente in caso di trasmissione di informazioni incomplete o tardive. 260 Inoltre, la richiesta di informazioni del 20 settembre 2023 richiedeva semplicemente alla ricorrente di fornire spiegazioni inerenti a un numero circoscritto di eventi e di circostanze determinati. Il solo fatto che la richiesta di informazioni del 20 settembre 2023 riguardasse tematiche simili a quelle individuate nella decisione impugnata non implica che la ricorrente trasmetta informazioni già in possesso della [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta decisione si basa su criteri precisi che non figuravano in tale precedente domanda. 261 Infine, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo cui il ricorso ad una decisione piuttosto che ad una semplice domanda di informazioni sarebbe sproporzionato in quanto essa ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento avviato a titolo di controllo delle concentrazioni. Infatti, è sufficiente ricordare che il procedimento di esame della compatibilità di un’operazione di concentrazione con il mercato interno è distinto dal procedimento di indagine diretto ad accertare un’infrazione alle norme del regolamento n. 139/2004. 262 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio di proporzionalità ricorrendo a una decisione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004 piuttosto che a una semplice domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 263 Pertanto, occorre respingere la prima parte del sesto motivo di ricorso. Sulla seconda parte del sesto motivo di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato delle informazioni richieste 264 Con la seconda parte del sesto motivo di ricorso, contenente sei censure, la ricorrente mira, in sostanza, a dimostrare che diversi aspetti della decisione impugnata violano il principio di proporzionalità imponendole un carico di lavoro sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. – Osservazioni preliminari 265 Si deve ricordare che il principio di proporzionalità, che fa parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige che gli atti delle istituzioni non eccedano i limiti di quanto è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v. sentenza del 12 dicembre 2012, Electrabel/[OSCURATO:PERSONA], T‑332/09, EU:T:2012:672, punto 279 e giurisprudenza citata). 266 Secondo una giurisprudenza costante, all’impresa oggetto di un provvedimento di indagine incombe un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (v. sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 119 e giurisprudenza citata). 267 Occorre tuttavia sottolineare che l’esercizio di tale prerogativa da parte della [OSCURATO:PERSONA] è circoscritto dal rispetto, in particolare, del principio di proporzionalità. Infatti, l’obbligo imposto ad un’impresa di fornire un’informazione non deve costituire per quest’ultima un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine (v. sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 120 e giurisprudenza citata). 268 Tuttavia, il semplice fatto che una richiesta di informazioni imponga all’impresa un carico di lavoro considerevole non è di per sé sufficiente a dimostrare che essa riveste un carattere sproporzionato alla luce delle necessità dell’indagine connesse segnatamente alle presunte infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare e alle circostanze del procedimento di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 9 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 121 e giurisprudenza citata). 269 Dalla giurisprudenza risulta altresì che, stando all’ampio potere di indagine conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal regolamento n. 139/2004, spetta a quest’ultima valutare se un’informazione sia necessaria per poter scoprire un’infrazione alle regole in materia di concorrenza (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 69 e giurisprudenza citata). Tuttavia, non si può richiedere alla [OSCURATO:PERSONA], prima di qualsiasi richiesta di informazioni, di conoscere il tenore dei documenti sollecitati nonché la loro importanza relativa ai fini dell’indagine (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑458/09 e T‑171/10, EU:T:2012:145, punto 55). 270 Anche se la [OSCURATO:PERSONA] dispone già di indizi, o addirittura di elementi di prova relativi all’esistenza di un’infrazione, essa può a buon diritto ritenere necessario chiedere informazioni supplementari che le permettano di meglio valutare la portata dell’infrazione, la sua durata o la cerchia delle imprese coinvolte (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 69 e giurisprudenza citata). 271 Per quanto riguarda il controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il carattere necessario di un’informazione, la Corte ha dichiarato che tale necessità doveva essere valutata in relazione allo scopo menzionato nella richiesta di informazioni, vale a dire i sospetti di infrazioni che la [OSCURATO:PERSONA] intende verificare. L’esigenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la sospetta infrazione è soddisfatta se la [OSCURATO:PERSONA] può ragionevolmente supporre, alla data della richiesta, che detta informazione sia tale da aiutarla a determinare l’esistenza dell’infrazione (v., per analogia, sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 70 e giurisprudenza citata). 272 Poiché il carattere necessario dell’informazione va valutato in relazione allo scopo indicato nella richiesta di informazioni, tale scopo deve essere enunciato in maniera sufficientemente precisa, altrimenti sarà impossibile determinare se l’informazione è necessaria e il giudice dell’Unione non potrà esercitare il suo controllo (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑248/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:150, punto 28 e giurisprudenza citata). 273 Gli argomenti della ricorrente devono essere analizzati alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 265 a 272. A tal proposito, occorre rilevare che la ricorrente non contesta che l’oggetto menzionato nella richiesta di informazioni sia indicato in maniera sufficientemente precisa nella decisione impugnata. – Sulla prima censura, relativa alla sovrapposizione tra le tematiche e i termini di ricerca 274 Con la prima censura, la ricorrente afferma che la richiesta diretta a produrre tutti i documenti «preparati e/o ricevuti e/o inviati e/o detenuti dalle persone interessate» nel contesto dell’adozione di decisioni rientranti in talune tematiche è sproporzionata rispetto alle esigenze dell’indagine e genera un carico di lavoro eccessivo per essa, che sarebbe obbligata a incontrare individualmente le persone interessate per affrontare le tematiche e determinare termini di ricerca oltre a quelli già precisati nella decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe del resto dato seguito alle preoccupazioni espresse dalla ricorrente al riguardo. 275 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 276 Anzitutto, occorre rilevare che la ricorrente non contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le tematiche servono a garantire la completezza della ricerca effettuata con le parole chiave. Pertanto, essa non può validamente affermare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe potuto definire una metodologia meno restrittiva, individuando altri termini di ricerca, poiché l’identificazione di termini di ricerca supplementari dipende dal valore aggiunto delle persone interessate. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che esiste una metodologia meno restrittiva per identificare i documenti necessari all’indagine. 277 Inoltre, la ricorrente non ha in alcun modo suffragato l’affermazione secondo cui il requisito di ascoltare le persone interessate, al fine di individuare termini di ricerca supplementari o di rispondere in via alternativa a tale aspetto della decisione impugnata, le imporrebbe un carico di lavoro sproporzionato o eccessivo. 278 Pertanto, occorre respingere la prima censura. – Sulla seconda censura, relativa al carattere sproporzionato della nozione di persone interessate 279 Con la seconda censura, la ricorrente deduce che la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] che le impone di fornire documenti di tutti i predecessori e successori delle persone identificate nominativamente in tutte le funzioni da esse occupate nel corso del periodo di cui trattasi comporta che 20 persone supplementari siano interessate dalla decisione impugnata, sebbene quattro di tali persone non abbiano un nesso con l’oggetto dell’indagine. 280 La decisione impugnata sarebbe quindi sproporzionata, tanto più che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di informazioni che le consentivano di formulare una richiesta più circoscritta, chiedendole di trasmettere unicamente i documenti riguardanti i predecessori e i successori delle persone identificate nominativamente in detta decisione che potevano aver partecipato all’adozione delle decisioni che la interessano. 281 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomentazione. 282 Nel caso di specie, dal considerando 6 della decisione impugnata risulta che il suo obiettivo è ottenere informazioni al fine di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare violazioni degli obblighi di notificazione e di sospensione nonché un mancato rispetto degli impegni, in contrasto con le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. 283 Occorre rilevare, anzitutto, che, nell’ambito della presente censura, la ricorrente non rimette in discussione la pertinenza dei documenti inviati o ricevuti dalle quindici persone identificate nominativamente nella decisione impugnata. Essa non contesta neppure che le quattro persone che, a suo avviso, non avrebbero alcun rapporto con le entità oggetto dell’indagine esercitavano funzioni strategiche all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in particolare all’interno di società figlie che rientravano nell’ambito dell’acquisizione da parte della Vivendi. 284 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ragionevolmente supporre che i documenti di tali persone sarebbero stati tali da aiutarla a determinare l’esistenza delle sospette infrazioni al regolamento n. 139/2004. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che esisterebbe un metodo meno restrittivo per identificare i documenti necessari all’indagine, né quale sarebbe il carico di lavoro che comporterebbero le ricerche di documenti provenienti dalle quattro persone che, a suo avviso, non avrebbero alcun rapporto con l’oggetto dell’indagine. 285 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato il carattere sproporzionato della decisione impugnata nella parte in cui le impone di fornire i documenti dei predecessori e successori delle persone identificate nominativamente. 286 Di conseguenza, occorre respingere la seconda censura. – Sulla terza censura, relativa al carattere sproporzionato dei termini di ricerca 287 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che l’imprecisione di taluni termini di ricerca e le modalità della loro applicazione portano alla raccolta di un numero eccessivo di documenti che non hanno alcun rapporto con l’oggetto dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 288 Il carattere sproporzionato di tali termini di ricerca sarebbe illustrato dalla quantità di documenti che rispondono all’applicazione di ciascuna combinazione di termini di ricerca. Il carico di lavoro imposto sarebbe eccessivo in quanto lo smistamento richiesto per identificare le comunicazioni tra avvocato e cliente, i dati personali sensibili e, se del caso, i documenti che possono rivelare le fonti giornalistiche è tanto più dispendioso in termini di tempo quanto più elevato è il numero di documenti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere una misura meno eccessiva, senza recare pregiudizio agli obiettivi della sua indagine, ad esempio precisando termini di ricerca supplementari o definendo un periodo più breve rispetto al periodo di cui trattasi, in particolare per le decisioni oggetto dell’indagine relative a partenze o arrivi di persone, alle scelte di copertine di riviste o a progetti o eventi specifici. 289 Inoltre, sarebbe sproporzionato chiederle di fornire la totalità di una catena di messaggi di posta elettronica, di una conversazione SMS o di messaggistica istantanea su tutto il periodo di cui trattasi, dal momento che un solo messaggio all’interno di tale conversazione risponde alla decisione impugnata o che i termini di ricerca appaiono in punti diversi dalla conversazione. 290 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 291 La ricorrente fornisce solo un esempio concreto a sostegno dell’argomento secondo cui l’applicazione dei termini di ricerca nei dati di tutte le persone interessate non sarebbe né necessaria né la misura meno restrittiva che avrebbe potuto essere adottata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa afferma che, poiché nessun termine di ricerca è collegato al predecessore della persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata o alle sue funzioni presso la [OSCURATO:PERSONA], la sua applicazione nei suoi dati genera necessariamente documenti senza alcun nesso con l’indagine. 292 Tuttavia, la ricorrente non contesta la circostanza secondo cui i termini di ricerca sono collegati alla persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata. 293 Inoltre, sebbene la ricorrente contesti la necessità, nel senso di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la sospetta infrazione, di taluni termini di ricerca, essa si limita ad affermare nel ricorso che l’applicazione di detti termini fa emergere numerosi documenti privi di nesso con l’indagine. Essa non dimostra che esistano termini di ricerca più appropriati per realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla decisione impugnata. In tali circostanze, la ricorrente non ha dimostrato che tali termini di ricerca non siano necessari. 294 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun elemento che consenta di sospettare un coinvolgimento della Vivendi nell’arrivo presso la [OSCURATO:PERSONA], nell’aprile 2020, della persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera n), dell’allegato alla decisione impugnata, quando la Vivendi deteneva una partecipazione pari soltanto all’1% nel capitale della ricorrente, occorre rilevare che dal controricorso risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è in possesso di indizi secondo i quali il trasferimento di tale persona è stato associato ad un progetto di operazione di concentrazione. Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che tali termini di ricerca non fossero necessari. 295 Gli argomenti della ricorrente secondo cui esisterebbero misure altrettanto appropriate ma meno restrittive per realizzare gli obiettivi legittimi dell’indagine mancano di precisione e non sono sufficientemente suffragati. 296 In primo luogo, sebbene la ricorrente affermi che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere una misura meno restrittiva senza recare pregiudizio agli obiettivi della sua indagine, essa individua solo una combinazione di termini di ricerca che, a suo avviso, avrebbe potuto essere sostituita ai termini di ricerca imposti nella decisione impugnata. Si tratta dell’aggiunta di «CNews», il nome di un canale d’informazione in Francia, ai termini di ricerca «[parte di un cognome] OR [parte di un cognome] * [OSCURATO:PERSONA]». Tuttavia, la ricorrente non chiarisce le ragioni per le quali l’aggiunta della parola «CNews» costituirebbe una misura altrettanto appropriata, ma meno restrittiva, per realizzare l’obiettivo dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. 297 In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto individuare l’elenco dei termini di ricerca come aveva fatto nella richiesta di informazioni datata 5 dicembre 2022, si deve rilevare che, da un lato, a differenza della decisione impugnata, detta richiesta si collocava nell’ambito dell’approvazione del progetto di operazione di concentrazione. Dall’altro, la ricorrente non ha fornito ulteriori spiegazioni sui termini di ricerca che sarebbero appropriati. 298 In terzo luogo, per quanto riguarda l’applicazione dei termini di ricerca «[nome]» e «[cognome]» combinati al termine «Vivendi», la circostanza secondo cui la persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata ha un seggio nel consiglio di amministrazione accanto a un rappresentante della Vivendi non può dimostrare che esista un’altra misura, altrettanto appropriata, per realizzare gli obiettivi dell’indagine. Lo stesso vale per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’applicazione della combinazione di termini di ricerca riguardanti gli arrivi, le assunzioni o le nomine di determinate persone interessate nei propri documenti porta a identificare tutti i documenti di tali persone nei quali l’arrivo, l’assunzione o la nomina di qualsiasi persona a qualsiasi funzione venga esaminata. 299 In quarto luogo, l’allegazione secondo cui sarebbe sproporzionato esigere che la ricorrente fornisca l’intera catena di comunicazioni dal momento che un solo messaggio di tale conversazione risponderebbe a termini di ricerca deve essere respinta, in quanto il contesto di un’informazione può facilitare la sua comprensione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e chiarirne la pertinenza ai fini dell’indagine. 300 In quinto luogo, la ricorrente afferma che l’applicazione di taluni termini di ricerca su tutto il periodo di cui trattasi sarebbe sproporzionata. Occorre respingere tale allegazione in quanto dalla decisione impugnata risulta, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] indaga sulla selezione di tutte le copertine di [OSCURATO:PERSONA] e del JDD-Magazine, e non unicamente su quelle relative a talune date. 301 Per quanto riguarda le partenze e gli arrivi delle persone identificate al punto III, paragrafo 6, lettera d), dell’allegato alla decisione impugnata e gli eventi precisi, come il progetto riguardante un’offerta per l’acquisto dell’editore americano Simon & Schuster e il contenzioso Margot, sebbene non sia escluso che l’applicazione dei termini di ricerca avrebbe potuto essere limitata ad un periodo specifico, più breve del periodo di cui trattasi, la ricorrente ha omesso di precisare dinanzi al Tribunale quale sia la portata di tale periodo alternativo e l’incidenza dell’approccio prospettato sulla quantità di documenti richiesti e quindi sul suo carico di lavoro. 302 Di conseguenza, occorre respingere la terza censura. – Sulla quarta censura, relativa al carattere sproporzionato della domanda di fornitura della totalità degli scambi tra alcune delle persone interessate 303 Con la quarta censura, la ricorrente afferma che la domanda di fornitura della totalità degli scambi intervenuti durante il periodo di cui trattasi tra le persone menzionate al punto II, paragrafo 4, lettere a) e c), dell’allegato alla decisione impugnata è sproporzionata, in quanto la grande maggioranza dei loro scambi non avrebbe alcun rapporto con l’oggetto dell’indagine. 304 Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto scegliere una misura meno restrittiva, inquadrando tale domanda con termini di ricerca, il che avrebbe portato all’identificazione di 765 documenti anziché di 4 939. 305 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 306 Dal fascicolo risulta che la persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera a), dell’allegato alla decisione impugnata è il presidente di una società figlia della [OSCURATO:PERSONA], società facente parte del polo news del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e che la persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera c), dell’allegato a tale decisione è la direttrice generale di un’altra società figlia della [OSCURATO:PERSONA], società facente parte del polo radio. Inoltre, dal considerando 7 della decisione impugnata risulta (v. precedente punto 9) che l’indagine della [OSCURATO:PERSONA] riguarda, in particolare, i programmi delle entità audiovisive, la griglia di programmi radiofonici, le nomine e le partenze di giornalisti all’interno di pubblicazioni e le scelte editoriali di riviste. Le due persone interessate sono membri del comitato esecutivo del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 307 Al pari della [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che le persone menzionate al punto II, paragrafo 4, lettere a) e c), dell’allegato alla decisione impugnata occupano alte cariche in un’attività chiave per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA], cosicché i documenti richiesti rivestono un carattere necessario e idoneo ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 271. 308 Tale constatazione non è messa in discussione dalle affermazioni della ricorrente secondo le quali essa sarebbe obbligata a identificare, tra 4 939 documenti, le comunicazioni tra avvocato e cliente e i dati personali sensibili. A tal riguardo, occorre ricordare che la circostanza secondo cui la ricorrente sarebbe obbligata a fornire un gran numero di documenti non consente di mettere in discussione il carattere necessario di tali documenti per l’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. Anche supponendo che il carico di lavoro generato da tale aspetto della decisione impugnata sia considerevole, la ricorrente non ha dimostrato che esso sarebbe sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine, né che esisterebbe un metodo meno restrittivo per realizzare i suoi obiettivi. Inoltre, la decisione impugnata prevede garanzie procedurali al fine di tutelare le comunicazioni tra avvocato e cliente e i dati personali sensibili. 309 Ne consegue che occorre respingere la quarta censura. – Sulla quinta censura, relativa al carattere sproporzionato del periodo di cui trattasi 310 Con la quinta censura, la ricorrente sostiene che il periodo di cui trattasi è sproporzionato in quanto inizia il 1º gennaio 2020 piuttosto che il 30 giugno 2021. Da un lato, il progetto di operazione di concentrazione sarebbe stato annunciato solo nel settembre 2021, ossia un anno e nove mesi dopo l’inizio del periodo considerato dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia il 1º gennaio 2020. Dall’altro, le tematiche di interesse per la [OSCURATO:PERSONA] si riferirebbero ad eventi verificatisi non prima dell’estate del 2021. 311 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomentazione della ricorrente. 312 Occorre ricordare che il regolamento n. 139/2004 incarica la [OSCURATO:PERSONA] di vigilare affinché qualsiasi concentrazione di dimensione comunitaria non sia, in violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, realizzata prima di essere notificata e autorizzata. 313 Dal precedente punto 84 risulta che l’oggetto dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] è raccogliere informazioni al fine di valutare in particolare se la Vivendi abbia esercitato un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] idonea a configurare una violazione dell’obbligo di notifica e/o una violazione dell’obbligo di sospensione. 314 Alla luce del fatto che la prima assunzione di partecipazioni della Vivendi nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto luogo nel marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] poteva ragionevolmente supporre, alla data della decisione impugnata, che le informazioni relative al periodo decorrente dal 1º gennaio 2020 fossero tali da aiutarla a determinare l’esistenza di tale infrazione, segnatamente in quanto dette informazioni avrebbero facilitato la corretta comprensione di tutti gli eventi e del contesto in cui questi ultimi erano intervenuti. Inoltre, dal fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] indaga sulla nomina agli organi direttivi della [OSCURATO:PERSONA], nel marzo 2020, di persone vicine alla persona menzionata al punto III, paragrafo 7, lettera b), dell’allegato alla decisione impugnata e sul trasferimento da un’impresa del gruppo Vivendi al gruppo [OSCURATO:PERSONA], nell’aprile 2020, della persona menzionata al punto II, paragrafo 4, lettera n), dell’allegato alla decisione impugnata. 315 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la decisione impugnata è sproporzionata nella parte in cui il periodo di cui trattasi inizia il 1º gennaio 2020. 316 Di conseguenza, occorre respingere la quinta censura. – Sulla sesta censura, relativa al carattere sproporzionato del termine di risposta 317 La ricorrente deduce che il termine di risposta imposto, inizialmente fissato al 27 ottobre 2023, poi prorogato fino al 1º dicembre 2023, è sproporzionato in quanto troppo breve per consentirle di trattare tutte le domande della [OSCURATO:PERSONA] e non giustificato dalle esigenze dell’indagine. 318 Occorre constatare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che, il 20 ottobre 2023, la ricorrente ha chiesto una proroga del termine di dieci settimane, portando il termine complessivo a più di tre mesi. Inoltre, il termine inizialmente fissato al 27 ottobre 2023 è stato prorogato, dapprima fino al 1º dicembre 2023, poi fino al 7 febbraio 2024. La ricorrente ha quindi beneficiato di un termine superiore a quello che riteneva necessario per rispondere in modo completo alla decisione impugnata, cosa che peraltro non contesta. 319 Occorre quindi respingere la sesta censura, senza che sia necessario statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo. 320 Peraltro, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio generale del diritto dell’Unione che prescrive una protezione contro gli interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona fisica o giuridica, sollevata nell’ambito del presente motivo, è giocoforza constatare che la ricorrente non avanza alcun argomento autonomo a suo sostegno che sia distinto da quelli dedotti a sostegno della violazione del principio di proporzionalità. Tale censura va perciò respinta. 321 Occorre quindi respingere la seconda parte del sesto motivo di ricorso, nonché, pertanto, integralmente il sesto motivo. Conclusione 322 Poiché tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono stati respinti, occorre respingere il ricorso nella sua integralità. Sulle spese 323 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima, comprese quelle relative ai procedimenti sommari registrati con i numeri di ruolo T‑1119/23 R, C‑89/24 P(R)‑R, C‑89/24 P(R), T‑1119/23 R‑RENV e T‑1119/23 RIII. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione, a cinque giudici) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, incluse quelle relative ai procedimenti sommari registrati con i numeri di ruolo T ‑ 1119/23 R, C ‑ 89/24 P(R) ‑ R, C ‑ 89/24 P(R), T ‑ 1119/23 R ‑ RENV e T ‑ 1119/23 RIII. [OSCURATO:PERSONA] Perišin Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 giugno 2026. Firme * Lingua processuale: il francese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 139/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris