CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32071/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e preso atto della tardività della memoria della parte civile (cfr. Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932 - 01); considerato che con il primo motivo di ricorso, sotto le spoglie della violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.), si intende in realtà (re-)introdurre la valutazione del merito, operazione non consentita in questa sede, tanto più a fronte di una decisione che con chiarezza ha richiamato (pg. 2, 3 e 4) gli elementi atti a fondare la responsabilità dell'imputata, di tal che l'impostazione difensiva, che non vi fa riferimento, limitandosi a riportarne solo una modesta parte, non costituisce una corretta prospettazione; osservato, quanto al secondo motivo, che la sentenza giunge a corrette ed argomentate conclusioni, non scalfite da un motivo che non individua nemmeno il profilo motivazionale ('manifesta illogicità', piuttosto della dedotta, mera, illogicità) idoneo ad elevare la critica di merito a livello di critica di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile, per la tardività della memoria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese pr