CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alle contestazioni provvisorie di cui ai capi A6), A7) e C2), rigettando il ricorso nella restante parte udito per il ricorr te l'avv. [OSCURATO:PERSONA] a concluso chiedendo l'accoglim o del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 ottobre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 110 cod. pen. (capo A6); di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 61-bis cod. pen. (capo C1); di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 61-bis cod. pen. (capo C2); di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 61-bis cod. pen. (capo A) - nei confronti dell'ordinanza del 27 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale era stata disposta a carico dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su cinque motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, attesa la mancata considerazione delle censure difensive quanto all'ipotesi di reato di cui al capo A6, in ordine alla quale era stato semplicemente affermato che i colloqui tra gruppi malavitosi - aventi ad oggetto il passaggio di una partita di stupefacenti - si coordinavano col viaggio in Germania del ricorrente insieme a [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 9 ottobre 2017 col rientro in Italia due giorni dopo. 2.2. Col secondo motivo, quanto al capo A7, il Tribunale del riesame aveva riportato pedissequamente gli elementi evidenziati dal Giudice per le indagini preliminari senza tenere conto delle deduzioni difensive, che avevano sottolineato l'assenza di contatti tra il ricorrente e il gruppo dei soggetti siciliani destinatari della droga, e solo la coincidenza del viaggio in macchina. 2.3. Col terzo motivo, quanto al capo C1, esso doveva considerarsi una mera duplicazione di quanto contestato sub A7, ma al riguardo l'ordinanza alcunché aveva inteso osservare. Il coinvolgimento del Fedele non era stato spiegato, ed ancor meno era stato verificato se lo stupefacente fosse stato trasportato dall'odierno ricorrente. 2.4. Col quarto motivo, relativamente al capo C2, non poteva costituire grave indizio la presenza in Germania dell'odierno ricorrente prima del sequestro dello stupefacente e dell'arresto del fratello, laddove la cautela nelle conversazioni telefoniche intervenute era giustificata dai rapporti di parentela esistenti tra i protagonisti della vicenda. Né era comprensibile il ruolo di staffetta in tesi ricoperto dal Fedele, ruolo in realtà smentito proprio dall'arresto del congiunto. 2.5. Col quinto motivo infine, in relazione alle contestazioni di cui al capo A, la presenza del Fedele in territorio germanico era giustificata dal fatto che vi svolgeva la propria attività lavorativa nel settore delle auto usate, né dalle sue utenze erano intrattenute conversazioni criptiche. In realtà, e con differente veste grafica, erano state riproposte le medesime considerazioni dell'ordinanza genetica senza confronto con le argomentazioni difensive, così influendo sulla correttezza logico-giuridica della motivazione.In ogni caso non era stata resa motivazione di sorta in relazione al preteso ruolo di organizzatore in tesi rivestito dal ricorrente, la mera presenza del quale sul territorio estero era stata considerata come pianificazione delle attività delinquenziali. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alle contestazioni provvisorie di cui ai capi A6), A7) e C2), rigettando il ricorso nella restante parte. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione ai primi quattro motivi di impugnazione, appaiono largamente condivisibili i rilievi del ricorrente, cui in effetti si è in buona parte associato lo stesso Procuratore generale. Vero è, infatti, che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 4.1.1. Al riguardo, per un verso (capo A6) trattasi di motivazione meramente apparente, atteso che - come ha sottolineato anche il Procuratore generale - non vi sono elementi indiziari di alcun genere che collegano il viaggio dell'odierno ricorrente e di altro soggetto in Germania al trasporto della partita di stupefacente in Italia, se non la mera coincidenza temporale tra la breve trasferta (due giorni) e la ritenuta consegna della droga ai consorti catanesi; d'altro lato, quanto alle contestazioni sub A7 e Cl, coglie nel segno il ricorrente che ha lamentato una duplicazione di contestazioni, tale da scardinare all'evidenza ogni passaggio logico successivo. In proposito, infatti, tanto il capo A7 (cfr. pagg. 8-9 dell'ordinanza impugnata) quanto il capo C1 (cfr. pag. 11) fanno riferimento specifico al medesimo rientro in Italia in data 26 ottobre 2017 di due autovetture, una delle quali avrebbe svolto il ruolo di staffetta rispetto all'altra. A bordo del primo veicolo si sarebbero trovati l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ordinanza da tale unico fatto sarebbero così gemmati eventi e consegne distinte, mentre il Tribunale non si è confrontato col rilievo già formulato in sede di riesame, senza fornire giustificazioni di sorta.4.1.2. Allo stesso tempo, quanto alla contestazione di cui sub C2, è stato correttamente rilevato che non è dato comprendere il contributo causale dell'odierno ricorrente nell'importazione di 22 panetti di cocaina, fatto per il quale era stato arrestato infine il fratello del Fedele. Vi è al riguardo solamente un fugace e apodittico accenno ad un ruolo di staffetta, peraltro neppure riscontrato nel momento dell'arresto del congiunto colto nel possesso occultato dello stupefacente (tenuto invero conto dell'affermata attività di polizia, e dei conseguenti controlli, volta al rintraccio dell'autovettura che trasportava la droga). 4.2. In relazione al reato associativo, la stessa ordinanza (tra l'altro evocando il nominativo non del Fedele ma del Suriano, altro coimputato) aveva dato atto che la verifica dell'ipotesi associativa - tra l'altro in affermata posizione di vertice - doveva prendere le mosse in primo luogo dall'analisi delle condotte singole contestate. Va da sé che le evidenti carenze del provvedimento (in ogni caso il Tribunale del riesame ha comunque dato conto che l'odierno ricorrente si recava assai frequentemente in Germania per seguire la propria attività di rivendita di autoveicoli usati, circostanza che imponeva logicamente una motivazione più rigorosa nell'analisi dei viaggi, delle coincidenze, dei possibili servizi illeciti) impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata anche in relazione agli ulteriori, connessi, profili in contestazione. 5. Ne consegue pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. 5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.: Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis