Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 06369/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18898/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in FORLI' [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 246/09/21depositata il 18/02/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 246/09/21 del 18/02 /202 1 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 118/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dai soci Lorella, Daniele e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di alcuni avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012. 1.1.In particolare, con gli avvisi di accertamento notificati alla società venivano recuperati alcuni costi, ritenuti non inerenti, e, con gli avvisi di accertamento notificati ai soci, il maggior reddito accertato nei confronti della società veniva loro imputato per trasparenza. 2.Avverso la sentenza della CTR società e soci proponeva no ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che i ricorrenti hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia e, a seguito dell’accettazione della menzionata domanda da parte di AE, hanno rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte. 1.1.AE non ha contestato l’adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata ma ha precisato che il piano di rateizzazione non è stato ancora adempiuto, sicché il giudizio non può essere estinto. 2.Va, peraltro, rilevato che, a seguito della formale rinuncia dei ricorrenti al ricorso, è venuto meno il loro interesse alla definizione della controversia, sicché il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile. 2.1.Sussistono validi motivi, in ragione delle motivazioni della rinuncia, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18898/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in FORLI' [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 246/09/21depositata il 18/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 246/09/21 del 18/02 /202 1 la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 118/02/17 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dai soci Lorella, Daniele e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di alcuni avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012. 1.1.In particolare, con gli avvisi di accertamento notificati alla società venivano recuperati alcuni costi, ritenuti non inerenti, e, con gli avvisi di accertamento notificati ai soci, il maggior reddito accertato nei confronti della società veniva loro imputato per trasparenza. 2.Avverso la sentenza della CTR società e soci proponeva no ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che i ricorrenti hanno proposto domanda di definizione agevolata della controversia e, a seguito dell’accettazione della menzionata domanda da parte di AE, hanno rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte. 1.1.AE non ha contestato l’adesione dei ricorrenti alla definizione agevolata ma ha precisato che il piano di rateizzazione non è stato ancora adempiuto, sicché il giudizio non può essere estinto. 2.Va, peraltro, rilevato che, a seguito della formale rinuncia dei ricorrenti al ricorso, è venuto meno il loro interesse alla definizione della controversia, sicché il ricorso medesimo va dichiarato inammissibile. 2.1.Sussistono validi motivi, in ragione delle motivazioni della rinuncia, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il r
Sentenza Cassazione n. 06369/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris