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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:329
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0882 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 aprile 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni per figlio a carico – Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Presupposti per la concessione – Revoca del beneficio dell’assegno – Ripetizione dell’indebito in virtù dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Snaturamento – Valutazione della legittimità di un atto alla data della sua adozione – Portata retroattiva di una sentenza pronunciata da un giudice nazionale – Autorità di cosa giudicata» Nella causa C‑882/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 dicembre 2024, AL , rappresentato da R. Crăciun, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T.S.

Bohr e L. Hohenecker, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione,

I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni (relatore) e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, AL chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2024, AL/[OSCURATO:PERSONA] (T‑50/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:220 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del 22 ottobre 2021 della [OSCURATO:PERSONA] europea, nella parte in cui essa dispone il recupero di talune somme versate nell’ambito di assegni per sua madre e tre figli a carico (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 2 a 13 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «2 Il ricorrente [era] funzionario presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea dal 1 o dicembre 2007. 3 Dopo che il ricorrente ne ha fatto domanda, gli sono stati concessi diversi assegni tra il 2009 e il 2019, in quanto sua madre e altre tre persone sono state equiparate a figli a suo carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”). 4 Il 13 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/792 che affida alla [OSCURATO:PERSONA] europea – Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) – l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ( GU 2019, L 129, pag. 3 ). 5 Il 22 luglio 2020 il ricorrente è stato informato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che egli era sottoposto a un’indagine, avviata alla fine del 2016, riguardante una possibile frode in relazione alla sua dichiarazione relativa alla composizione della sua famiglia e alle condizioni in cui aveva ottenuto i corrispondenti assegni familiari e i requisiti per ottenere i corrispondenti assegni familiari. 6 Nel dicembre 2020, il ricorrente è stato informato dall’OLAF che l’indagine di cui al precedente punto 5 era stata chiusa.

Inoltre, l’OLAF ha trasmesso al ricorrente e al segretariato generale del Consiglio la relazione finale dell’indagine riguardante il ricorrente nonché due raccomandazioni.

La prima concerneva il recupero di somme che l’OLAF riteneva essere state indebitamente versate al ricorrente a titolo di detti assegni e la seconda concerneva l’avvio di un procedimento disciplinare. 7 Il 10 febbraio 2021 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Consiglio ha deciso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. 8 Con una nota del 3 marzo 2021, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che, a seguito delle raccomandazioni dell’OLAF, gli importi indebitamente percepiti, corrispondenti a un importo totale, al netto degli interessi, pari a EUR 142824,71, sarebbero stati recuperati e che egli aveva la possibilità di trasmettere le sue osservazioni su tale decisione entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla sua notifica.

Il 19 marzo 2021 il ricorrente ha inviato osservazioni al PMO. 9 Con la decisione del 22 marzo 2021, il PMO ha informato il ricorrente che, tenuto conto della relazione finale dell’OLAF e a seguito dell’analisi delle sue osservazioni, era stato deciso di dare attuazione alla nota del 3 marzo 2021 e di emettere il corrispondente ordine di recupero in applicazione dell’articolo 85 dello Statuto, relativo alla ripetizione dell’indebito.

In particolare, è stato ordinato il recupero dell’importo degli assegni versati: – per la madre del ricorrente, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2009 e il 30 settembre 2015, come era stato stabilito nella decisione del 22 marzo 2021, in quanto la medesima non poteva essere equiparata a un figlio a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto e in quanto il ricorrente aveva indotto deliberatamente in errore l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 85, secondo comma, dello Statuto, omettendo di dichiarare, al momento della domanda di assegno in questione, la pensione militare di cui era beneficiario; – per i due minori a carico del ricorrente (in prosieguo: “A e B”), di cui era zio acquisito e che erano stati collocati in famiglia affidataria presso di lui, per il periodo compreso tra il 1 o agosto 2010 e il 31 luglio 2013, l’uno, e dal 1 o agosto 2010 al 31 marzo 2013, l’altro, come era stato stabilito nella decisione del 22 marzo 2021, a causa della cessazione giuridica del rapporto di collocamento [in famiglia affidataria], sulla base della decisione delle autorità rumene per la protezione dei minori del 30 gennaio 2013, la quale aveva posto fine alle misure di collocamento nella famiglia affidataria del ricorrente [(in prosieguo: la «decisione nazionale che ha posto fine al collocamento»)].

Inoltre, il ricorrente avrebbe indotto deliberatamente in errore l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 85, secondo comma, dello Statuto, riguardo alla fine del periodo del collocamento dei due minori; – per la figlia adottiva del ricorrente (in prosieguo: “C”), per la quale egli aveva ottenuto una decisione di adozione il 16 aprile 2019 da un giudice rumeno, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1 o marzo 2019 e il 31 gennaio 2021, e la cessazione del versamento degli assegni a partire dal 1 o febbraio 2021, come era stato stabilito nella decisione del 22 marzo 2021, a causa del fatto che il ricorrente non aveva fornito la prova dell’effettivo mantenimento di C. 10 Il 22 giugno 2021 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione del 22 marzo 2021. 11 Il 27 settembre 2021, al termine del procedimento disciplinare, l’APN del Consiglio ha adottato la sanzione della destituzione nei confronti del ricorrente conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto. 12 Il 22 ottobre 2021, il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza della [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [decisione controversa]. 13 Con quest’ultima, il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza della [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente respinto il reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione del 22 marzo 2021, sostenendo che occorreva cessare il versamento degli assegni familiari che egli percepiva per C e ordinare il recupero di diversi assegni familiari percepiti da quest’ultimo.

Detto reclamo è stato tuttavia accolto per quanto riguardava gli assegni percepiti dal ricorrente per A e B, nel periodo compreso tra il 1 o agosto 2010 e il 29 gennaio 2013».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2022, il ricorrente, AL, ha proposto il ricorso di annullamento di cui al punto 1 della presente sentenza. 4 A sostegno delle conclusioni di tale ricorso, il ricorrente ha dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 4, 5, 9 e 10 della decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’adozione di disposizioni generali di esecuzione in materia di persona equiparata al figlio a carico (in prosieguo: le «DGE»), il secondo, sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto e sull’errore di valutazione in relazione all’assegno versato per sua madre, equiparata a un figlio a carico, il terzo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione, il quarto, sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto e su un errore di valutazione in relazione all’assegno per figlio a carico versato per A e B, e il quinto, sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto e su un errore di valutazione in relazione all’assegno per figlio a carico versato per C. 5 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso nella sua interezza.

Conclusioni delle parti 6 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui essa respinge parzialmente il reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione del 22 marzo 2021; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal ricorrente. 7 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente alla totalità delle spese.

Sull’impugnazione 8 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi, il primo, vertente su un’erronea applicazione delle DGE, il secondo, vertente su uno snaturamento dei fatti e sulla violazione del principio del parallelismo delle forme, e, il terzo, vertente sull’assenza di controllo giurisdizionale.

Sul primo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 9 Il ricorrente sostiene che, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, nella sua risposta al primo motivo del ricorso in primo grado, il Tribunale ha applicato erroneamente talune DGE, dichiarando che l’onere che il ricorrente sosteneva per il mantenimento della madre doveva essere calcolato deducendo non solo i redditi di quest’ultima e il valore locativo dell’immobile di proprietà della medesima, ma anche il contributo di un’altra persona al suo mantenimento e i redditi che il ricorrente traeva dalla sua pensione militare.

Infatti, queste ultime due deduzioni avrebbero dovuto essere effettuate non già ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, il quale si riferisce strettamente alla deduzione dei redditi della persona a carico, bensì ai sensi dell’articolo 9 delle DGE.

Tale errore avrebbe indotto il Tribunale a confermare il calcolo errato dell’amministrazione. 10 Detto calcolo avrebbe dovuto essere rettificato anche per tener conto della decisione del 29 maggio 2024 con la quale il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha condannato la madre del ricorrente a rimborsare la sua pensione di vecchiaia per il periodo compreso tra il 1 o novembre 2007 e il 1 o maggio 2023.

Pertanto, l’importo di tale pensione non avrebbe dovuto essere dedotto dall’onere che il ricorrente sosteneva per il mantenimento di sua madre. 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo d’impugnazione.

Giudizio della Corte 12 In primo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato correttamente l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE deducendo dall’onere di mantenimento della madre il contributo di un’altra persona al mantenimento della stessa e la pensione militare che egli percepiva, mentre tali importi avrebbero dovuto essere dedotti in applicazione dell’articolo 9 delle DGE. 13 Tuttavia, dal punto 50 della sentenza impugnata risulta che tale censura è infondata.

Il Tribunale ha infatti esplicitamente affermato, in tale punto, che il contributo di un’altra persona al mantenimento della madre del ricorrente era stato dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 6 delle DGE e che gli altri redditi netti del ricorrente corrispondenti alla sua pensione militare erano stati dedotti in virtù dell’articolo 9 delle DGE. 14 In secondo luogo, occorre ricordare che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli stessi, e che la constatazione di uno snaturamento esclude il ricorso a nuovi elementi di prova che non sono stati presentati dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA], C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 60 , e del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 76 ). 15 Ne consegue che il ricorrente non è legittimato, a sostegno della sua impugnazione, ad avvalersi della sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), pronunciata il 29 maggio 2024, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. 16 Tuttavia, se la summenzionata sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), con la quale, secondo il ricorrente, la madre di quest’ultimo è stata condannata a rimborsare la sua pensione di vecchiaia per il periodo compreso tra il 1 o novembre 2007 e il 1 o maggio 2023, ha modificato retroattivamente i redditi di detta persona a carico, essa può costituire un elemento nuovo, tale da modificare il calcolo degli assegni dovuti al ricorrente a titolo dell’onere di mantenimento della madre durante il periodo summenzionato.

Spetta al ricorrente, se lo ritiene fondato, avvalersene a sostegno di una domanda di revisione della decisione controversa. 17 In considerazione di quanto precede, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto.

Sul secondo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 18 Il ricorrente sostiene che, ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in tre errori di diritto nella sua risposta al quarto motivo del suo ricorso in primo grado.

Detto motivo d’impugnazione è suddiviso in tre parti. 19 Con la prima parte del suo secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che detto organo giurisdizionale non ha tenuto conto della sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) del 16 maggio 2022 (in prosieguo: la «sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022»), di cui una copia era stata tuttavia allegata alla sua replica.

Affermando, al punto 100 della sentenza impugnata, che «sarebbe pendente dinanzi ai giudici rumeni un ricorso avverso la decisione che ha posto fine al collocamento in famiglia affidataria», il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, in quanto non poteva ignorare che, con la sentenza summenzionata, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) aveva posto fine al procedimento e pronunciato la «nullità assoluta» della decisione nazionale che ha posto fine al collocamento. 20 Con la seconda parte di tale motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel constatare che la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento aveva prodotto effetti giuridici dal gennaio 2013.

Infatti, la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022 avrebbe dichiarato la nullità assoluta ex tunc della decisione in parola.

Inoltre, tale organo giurisdizionale avrebbe dichiarato che la misura di collocamento in famiglia affidataria era cessata il 13 maggio 2014 per A e il 28 luglio 2013 per B, con tutte le conseguenze giuridiche che ciò comportava. 21 Con la terza parte di detto motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio del parallelismo delle forme, dichiarando, al punto 101 della sentenza impugnata, che era irrilevante sapere se l’assegno per il mantenimento di A e di B fosse stato concesso sulla base di documenti consolari o della decisione di collocamento del 28 luglio 2010.

Poiché tale assegno era stato concesso e rinnovato sulla base di dichiarazioni consolari, il ricorrente sostiene che esso avrebbe potuto essere revocato solo sulla base di documenti consolari e non sulla base della decisione nazionale che ha posto fine al collocamento. 22 [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato.

A tal fine, dovrebbero essere presi in considerazione solo gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere a conoscenza nell’ambito del procedimento amministrativo.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe correttamente omesso di prendere in considerazione la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, essendo quest’ultima successiva alla decisione controversa.

Collocandosi, come doveva, alla data di tale decisione, il 22 ottobre 2021, il Tribunale non avrebbe snaturato i fatti precisando, al punto 100 della sentenza impugnata, che un ricorso avverso la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento era pendente dinanzi ai giudici rumeni. 23 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non sia neppure incorso in un errore di diritto nel concludere che la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento aveva prodotto effetti giuridici a partire dal gennaio 2013, poiché, il 22 ottobre 2021, alla data della decisione controversa, tale decisione nazionale non era stata ancora annullata. 24 In terzo luogo, il punto 101 della sentenza impugnata non sarebbe viziato da alcun errore di diritto.

Il ricorrente non suffragherebbe in alcun modo il suo riferimento al principio del parallelismo delle forme.

In ogni caso, la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento giustificherebbe il recupero degli assegni indebitamente versati per la presa in carico dei due minori dopo tale decisione, indipendentemente dai documenti utilizzati per ottenere detto recupero.

Giudizio della Corte 25 Con le parti prima e seconda del secondo motivo d’impugnazione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia omettendo di prendere in considerazione, al punto 100 della sentenza impugnata, la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, di cui aveva trasmesso una copia al Tribunale in allegato alla sua replica. 26 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova allegati.

La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, un motivo di diritto, come tale soggetto al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑71/23 P e C‑82/23 P , EU:C:2025:601 , punto 66 ).

Lo snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑71/23 P e C‑82/23 P , EU:C:2025:601 , punto 67 ). 27 Con sentenza del 16 maggio 2022, prodotta dal ricorrente in allegato alla sua replica dinanzi al Tribunale, il Tribunale superiore di Bucarest ha definitivamente annullato la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento. 28 Orbene, il Tribunale ha affermato, in primo luogo, al punto 100 della sentenza impugnata, «che sarebbe pendente dinanzi ai giudici rumeni un ricorso avverso la [decisione nazionale che ha posto fine al collocamento]», mentre esso non poteva manifestamente ignorare che tale decisione era stata annullata, dato che la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022 era stata prodotta in giudizio. 29 In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato, al medesimo punto della sentenza impugnata, che detta decisione «[aveva] effettivamente prodotto effetti giuridici a partire dal gennaio 2013», mentre era evidente che occorreva ritenere che la stessa decisione non avesse mai prodotto effetti giuridici, a seguito della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022. 30 Da quanto precede risulta che la valutazione dei fatti della controversia figurante al punto 100 della sentenza impugnata è manifestamente erronea. 31 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per valutare la legittimità della decisione controversa, il Tribunale si è correttamente collocato alla data di quest’ultima e non doveva quindi prendere in considerazione una sentenza pronunciata successivamente. 32 È vero che, secondo una costante giurisprudenza, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 7 febbraio 1979, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 15/76 e 16/76 , EU:C:1979:29 , punto 7 ; del 15 aprile 2010, Gualtieri/[OSCURATO:PERSONA], C‑485/08 P , EU:C:2010:188 , punto 26 , nonché del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e CRU, C‑541/22 P , EU:C:2024:820 , punto 327 ). 33 Tuttavia, come affermato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 50 a 55 delle sue conclusioni, non si può validamente sostenere che la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022 non fosse un elemento esistente alla data della decisione controversa senza disconoscere la portata retroattiva della summenzionata sentenza. 34 Infatti, annullando, con effetto ex tunc , la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento, detta sentenza ha eliminato tale decisione dall’ordinamento giuridico ab initio e ha ripristinato la situazione giuridica precedente, quale esistente prima dell’adozione di detta decisione, vale a dire il collocamento di A e di B in famiglia affidataria presso il ricorrente. 35 Di conseguenza, il Tribunale ha snaturato la situazione giuridica dei minori A e B nei confronti di AL alla data della decisione controversa, dichiarando che la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento aveva prodotto effetti giuridici ponendo fine al collocamento di A e di B, mentre tale decisione era stata annullata dalla sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022. 36 Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] affermi altresì che solo gli elementi di cui essa poteva avere conoscenza nell’ambito del procedimento amministrativo dovevano essere presi in considerazione dal Tribunale, occorre sottolineare che una siffatta limitazione di principio del controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione non risulta dalla giurisprudenza della Corte. 37 Quest’ultima ha, al contrario, precisato che la portata del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE può, in taluni casi, estendersi a tutti gli elementi presentati dai ricorrenti, a prescindere dal fatto che essi siano anteriori o posteriori alla decisione adottata e che siano stati preventivamente presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o, per la prima volta, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, laddove questi ultimi elementi siano pertinenti per il controllo della legittimità della decisione contestata alla data della sua adozione (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 72 nonché giurisprudenza citata). 38 Tale soluzione è applicabile al caso di specie.

Infatti, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il procedimento precontenzioso previsto all’articolo 91 dello Statuto ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della controversia fra i funzionari e l’amministrazione e non di limitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, a condizione che l’atto introduttivo del ricorso non modifichi né la causa né l’oggetto del reclamo [v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85 , EU:C:1986:199 , punto 12 , e del 29 gennaio 2026, PB/CRU (decisione di non reinquadramento), C‑727/23 P , EU:C:2026:58 , punto 50 ]. 39 Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 70 e 71 delle sue conclusioni, nel contesto dell’articolo 85 dello Statuto, il reclamo consente in particolare all’amministrazione di ottenere chiarimenti sulle condizioni di applicazione di tale articolo e di evitare così il ricorso alla via contenziosa.

Orbene, esigere che il ricorrente adisca nuovamente l’amministrazione per potersi avvalere dinanzi al Tribunale di una sentenza accertante fatti esistenti alla data della decisione controversa sarebbe in contrasto con tale obiettivo. 40 Da quanto precede risulta che il secondo motivo d’impugnazione, considerato nelle sue parti prima e seconda, deve essere accolto. 41 Con la terza parte del secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato, al punto 101 della sentenza impugnata, il principio del parallelismo delle forme, dichiarando che l’APN aveva potuto legittimamente decidere di revocare l’assegno per il mantenimento di A e di B sulla base della decisione nazionale che ha posto fine al collocamento, mentre tale assegno era stato concesso e rinnovato dall’APN sulla base di documenti consolari. 42 Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto subordina il beneficio dell’assegno per figlio a carico soltanto a una condizione sostanziale, vale a dire l’effettivo mantenimento di uno o più figli, e non esige che la decisione di concedere tale assegno sia adottata sulla base di documenti determinati.

Di conseguenza, neppure l’adozione della decisione di revoca di tale assegno è soggetta a un siffatto requisito. 43 In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 101 della sentenza impugnata, che era irrilevante, ai fini della legittimità della ripetizione degli assegni versati per il mantenimento di A e di B, sapere in base a quali documenti gli assegni in parola siano stati concessi. 44 Ne consegue che la terza parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta.

Sul terzo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 45 Il ricorrente sostiene che il punto 120 della sentenza impugnata evidenzia il fatto che il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo sulle prove da esso fornite della realtà effettiva delle sue spese per garantire il mantenimento di C. 46 Allo scopo di fornire la prova di tale mantenimento, il ricorrente avrebbe trasmesso all’APN, nel corso del procedimento amministrativo, tutti gli estratti del suo conto bancario per comprovare i bonifici effettuati nonché quelli del conto bancario di C attestanti i bonifici da lui effettuati a suo favore.

Nel corso di tale procedimento, l’APN avrebbe tuttavia chiesto la divulgazione completa del conto bancario di C, al fine di determinare se l’assegno per figlio a carico fosse stato utilizzato esclusivamente ed effettivamente per garantire il mantenimento di detto figlio.

Tuttavia, il ricorrente non avrebbe dato seguito a tale domanda, dato che C, divenuta maggiorenne, non avrebbe acconsentito alla divulgazione di dette informazioni. 47 Al fine di dissipare i dubbi dell’APN quanto al mancato utilizzo da parte di C del proprio conto o quanto all’eventuale riversamento da parte di C degli assegni sul conto del ricorrente, quest’ultimo, dopo aver ottenuto il consenso di C, avrebbe allegato al suo ricorso in primo grado gli estratti conto bancari richiesti.

Ne risulterebbe chiaramente che C aveva utilizzato gli assegni per se stessa e che non sarebbe stato effettuato alcun versamento dal suo conto verso il conto del ricorrente. 48 Tuttavia, il Tribunale avrebbe dichiarato, al punto 120 della sentenza impugnata, che «gli estratti del conto bancario di C non costituiscono un elemento di prova sufficiente a dimostrare l’effettivo mantenimento di C da parte del ricorrente», senza suffragare tale constatazione né precisare ciò che costituirebbe una prova sufficiente della realtà effettiva di detto mantenimento. 49 Il ricorrente ricorda che il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale in materia di atti amministrativi rientranti nell’ambito di applicazione dello Statuto deve conciliare il potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione europea con la tutela dei diritti dei membri del personale, garantendo che le decisioni che riguardano gli individui siano debitamente motivate e proporzionate. 50 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo d’impugnazione.

Giudizio della Corte 51 Con il terzo motivo d’impugnazione, il ricorrente contesta la valutazione ad opera del Tribunale, al punto 120 della sentenza impugnata, delle prove supplementari dell’effettivo mantenimento da parte sua di C che egli ha fornito in allegato al suo ricorso in primo grado.

L’insufficiente motivazione di tale valutazione dimostrerebbe che il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo di dette prove. 52 Il Tribunale ha dichiarato in tale punto che, «alla luce dei dubbi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata, gli estratti del conto bancario di C non costituiscono un elemento di prova sufficiente a dimostrare l’effettivo mantenimento di C da parte del ricorrente». 53 È giocoforza constatare che tale motivazione difficilmente consente di comprendere in che modo i dubbi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, laddove tale istituzione non era ancora a conoscenza degli estratti dal conto bancario di cui trattasi, possano mettere in discussione il valore probatorio dei documenti in parola. 54 Tuttavia, occorre rilevare che la valutazione, figurante al punto 120 della sentenza impugnata, del valore probatorio degli estratti del conto bancario di C è stata effettuata dal Tribunale solo ad abundantiam , come sottolinea espressamente l’impiego della locuzione «in ogni caso», riportata all’inizio di tale punto.

Ciò è confermato dal fatto che il Tribunale ha già preso posizione, al punto 119 della sentenza impugnata, sugli estratti controversi del conto bancario di C. 55 In detto punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustificato, con motivi diversi da quelli esposti al punto 120 della medesima sentenza, il suo rifiuto di prendere in considerazione gli estratti del conto bancario di C prodotti in corso di causa. 56 Al riguardo, esso ha ricordato che il ricorrente aveva rifiutato di fornire, nel corso del procedimento amministrativo, gli estratti conto che ha allegato al suo ricorso.

Infatti, esso ha dichiarato che, da un lato, l’amministrazione doveva basarsi sugli elementi di fatto a sua disposizione al fine di valutare l’effettivo mantenimento e di adottare una decisione sull’assegno di cui trattasi e che, dall’altro, essa poteva chiedere informazioni supplementari al ricorrente, il quale era tenuto a dimostrare l’effettivo mantenimento di C. 57 Inoltre, e per quanto riguarda il punto della sentenza impugnata che viene censurato dal terzo motivo d’impugnazione, occorre ricordare che risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa i punti censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda (sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P , EU:C:2025:977 , punto 54 ). 58 Orbene, il terzo motivo d’impugnazione non contiene alcuna censura delle valutazioni figuranti al punto 119 della sentenza impugnata né della loro motivazione.

Di conseguenza, il summenzionato motivo deve essere valutato nel senso che esso si riferisce solo al punto 120 della sentenza impugnata. 59 Per tale ragione, l’argomento del ricorrente non è sufficiente a dimostrare che il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo sulle prove supplementari dell’effettivo mantenimento di C allegate al ricorso, né che esso ha motivato in modo insufficiente il suo rigetto di tali prove. 60 Ne consegue che tale argomento è inoperante e, pertanto, che il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto. 61 Da tutto quanto precede risulta che solo le parti prima e seconda del secondo motivo d’impugnazione devono essere accolte.

Essendo tali due parti dirette contro la risposta del Tribunale al quarto motivo di ricorso, occorre dunque annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha respinto tale quarto motivo e respingere l’impugnazione quanto al resto.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale 62 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo oppure statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 63 Nel caso di specie, occorre che la Corte statuisca definitivamente sulla presente controversia, poiché lo stato degli atti lo consente. 64 Come risulta dal punto 61 della presente sentenza, l’annullamento parziale della sentenza impugnata pronunciato dalla Corte mette in discussione quest’ultima sentenza solo nella parte in cui essa ha respinto il quarto motivo del ricorso in primo grado.

Di conseguenza, l’oggetto della controversia che rimane pendente dinanzi alla Corte successivamente a tale annullamento è ora limitato alla contestazione della decisione controversa formulata in tale quarto motivo (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX, C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punti 138 e 139 ). 65 Con il quarto motivo del suo ricorso, come integrato nella sua replica, il ricorrente sostiene in particolare che, tenuto conto della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, che ha annullato la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento, con la quale le autorità rumene per la protezione dei minori avevano posto fine alla misura di collocamento in famiglia affidataria dei minori A e B presso di lui, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva chiedergli il rimborso degli assegni che egli aveva ricevuto a titolo della presa in carico di A per il periodo dal 1 o febbraio 2013 al 31 luglio 2013 e a titolo della presa in carico di B per il periodo dal 1 o febbraio 2013 al 31 marzo 2013. 66 In primo luogo, al punto 34 della presente sentenza è stato precisato che, in virtù della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, si deve ritenere che i minori A e B siano rimasti in famiglia affidataria presso il ricorrente dopo il 30 gennaio 2013. 67 In secondo luogo, da detta sentenza definitiva risulta che il collocamento in famiglia affidataria presso il ricorrente è cessato per A il 13 maggio 2014 e per B il 28 luglio 2013. 68 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente ordinare il recupero degli assegni familiari versati al ricorrente a titolo della presa in carico di A dal 1 o febbraio 2013 al 31 luglio 2013 e a titolo della presa in carico di B dal 1 o febbraio 2013 al 31 marzo 2013. 69 La decisione controversa deve, pertanto, essere annullata per quanto concerne tale parte.

Sulle spese 70 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 71 Ai sensi dell’articolo 138 di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 84, paragrafo 1, di detto regolamento: «1.

La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

2. Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

3. Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte». 72 Nel caso di specie, poiché AL ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta parzialmente soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della metà di quelle sostenute da AL, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2024, AL/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑50/22 , EU:T:2024:220 ), è annullata nella parte in cui essa respinge il quarto motivo dedotto in primo grado. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) La decisione del 22 ottobre 2021 della [OSCURATO:PERSONA] europea è annullata nella parte in cui essa ordina il recupero degli assegni familiari versati ad AL a titolo della presa in carico di A dal 1 o febbraio 2013 al 31 luglio 2013 e a titolo della presa in carico di B dal 1 o febbraio 2013 al 31 marzo 2013. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, della metà di quelle sostenute da AL, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0882 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 23 aprile 2026 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni per figlio a carico – Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Presupposti per la concessione – Revoca del beneficio dell’assegno – Ripetizione dell’indebito in virtù dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Snaturamento – Valutazione della legittimità di un atto alla data della sua adozione – Portata retroattiva di una sentenza pronunciata da un giudice nazionale – Autorità di cosa giudicata» Nella causa C‑882/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 19 dicembre 2024, AL , rappresentato da R. Crăciun, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da T.S. Bohr e L. Hohenecker, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Prima Sezione), composta da F. Biltgen, presidente di sezione, I. Ziemele, A. Kumin, S. Gervasoni (relatore) e M. Bošnjak, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, AL chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2024, AL/[OSCURATO:PERSONA] (T‑50/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:220 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del 22 ottobre 2021 della [OSCURATO:PERSONA] europea, nella parte in cui essa dispone il recupero di talune somme versate nell’ambito di assegni per sua madre e tre figli a carico (in prosieguo: la «decisione controversa»). Fatti 2 I fatti all’origine della controversia sono stati esposti nei punti da 2 a 13 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «2 Il ricorrente [era] funzionario presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea dal 1 o dicembre 2007. 3 Dopo che il ricorrente ne ha fatto domanda, gli sono stati concessi diversi assegni tra il 2009 e il 2019, in quanto sua madre e altre tre persone sono state equiparate a figli a suo carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”). 4 Il 13 maggio 2019, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/792 che affida alla [OSCURATO:PERSONA] europea – Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) – l’esercizio di taluni poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ( GU 2019, L 129, pag. 3 ). 5 Il 22 luglio 2020 il ricorrente è stato informato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che egli era sottoposto a un’indagine, avviata alla fine del 2016, riguardante una possibile frode in relazione alla sua dichiarazione relativa alla composizione della sua famiglia e alle condizioni in cui aveva ottenuto i corrispondenti assegni familiari e i requisiti per ottenere i corrispondenti assegni familiari. 6 Nel dicembre 2020, il ricorrente è stato informato dall’OLAF che l’indagine di cui al precedente punto 5 era stata chiusa. Inoltre, l’OLAF ha trasmesso al ricorrente e al segretariato generale del Consiglio la relazione finale dell’indagine riguardante il ricorrente nonché due raccomandazioni. La prima concerneva il recupero di somme che l’OLAF riteneva essere state indebitamente versate al ricorrente a titolo di detti assegni e la seconda concerneva l’avvio di un procedimento disciplinare. 7 Il 10 febbraio 2021 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») del Consiglio ha deciso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. 8 Con una nota del 3 marzo 2021, l’Ufficio “Gestione e liquidazione dei diritti individuali” (PMO) della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che, a seguito delle raccomandazioni dell’OLAF, gli importi indebitamente percepiti, corrispondenti a un importo totale, al netto degli interessi, pari a EUR 142824,71, sarebbero stati recuperati e che egli aveva la possibilità di trasmettere le sue osservazioni su tale decisione entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla sua notifica. Il 19 marzo 2021 il ricorrente ha inviato osservazioni al PMO. 9 Con la decisione del 22 marzo 2021, il PMO ha informato il ricorrente che, tenuto conto della relazione finale dell’OLAF e a seguito dell’analisi delle sue osservazioni, era stato deciso di dare attuazione alla nota del 3 marzo 2021 e di emettere il corrispondente ordine di recupero in applicazione dell’articolo 85 dello Statuto, relativo alla ripetizione dell’indebito. In particolare, è stato ordinato il recupero dell’importo degli assegni versati: – per la madre del ricorrente, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2009 e il 30 settembre 2015, come era stato stabilito nella decisione del 22 marzo 2021, in quanto la medesima non poteva essere equiparata a un figlio a carico, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello Statuto e in quanto il ricorrente aveva indotto deliberatamente in errore l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 85, secondo comma, dello Statuto, omettendo di dichiarare, al momento della domanda di assegno in questione, la pensione militare di cui era beneficiario; – per i due minori a carico del ricorrente (in prosieguo: “A e B”), di cui era zio acquisito e che erano stati collocati in famiglia affidataria presso di lui, per il periodo compreso tra il 1 o agosto 2010 e il 31 luglio 2013, l’uno, e dal 1 o agosto 2010 al 31 marzo 2013, l’altro, come era stato stabilito nella decisione del 22 marzo 2021, a causa della cessazione giuridica del rapporto di collocamento [in famiglia affidataria], sulla base della decisione delle autorità rumene per la protezione dei minori del 30 gennaio 2013, la quale aveva posto fine alle misure di collocamento nella famiglia affidataria del ricorrente [(in prosieguo: la «decisione nazionale che ha posto fine al collocamento»)]. Inoltre, il ricorrente avrebbe indotto deliberatamente in errore l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 85, secondo comma, dello Statuto, riguardo alla fine del periodo del collocamento dei due minori; – per la figlia adottiva del ricorrente (in prosieguo: “C”), per la quale egli aveva ottenuto una decisione di adozione il 16 aprile 2019 da un giudice rumeno, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1 o marzo 2019 e il 31 gennaio 2021, e la cessazione del versamento degli assegni a partire dal 1 o febbraio 2021, come era stato stabilito nella decisione del 22 marzo 2021, a causa del fatto che il ricorrente non aveva fornito la prova dell’effettivo mantenimento di C. 10 Il 22 giugno 2021 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione del 22 marzo 2021. 11 Il 27 settembre 2021, al termine del procedimento disciplinare, l’APN del Consiglio ha adottato la sanzione della destituzione nei confronti del ricorrente conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto. 12 Il 22 ottobre 2021, il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza della [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [decisione controversa]. 13 Con quest’ultima, il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza della [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente respinto il reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione del 22 marzo 2021, sostenendo che occorreva cessare il versamento degli assegni familiari che egli percepiva per C e ordinare il recupero di diversi assegni familiari percepiti da quest’ultimo. Detto reclamo è stato tuttavia accolto per quanto riguardava gli assegni percepiti dal ricorrente per A e B, nel periodo compreso tra il 1 o agosto 2010 e il 29 gennaio 2013». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2022, il ricorrente, AL, ha proposto il ricorso di annullamento di cui al punto 1 della presente sentenza. 4 A sostegno delle conclusioni di tale ricorso, il ricorrente ha dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 4, 5, 9 e 10 della decisione del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’adozione di disposizioni generali di esecuzione in materia di persona equiparata al figlio a carico (in prosieguo: le «DGE»), il secondo, sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto e sull’errore di valutazione in relazione all’assegno versato per sua madre, equiparata a un figlio a carico, il terzo, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di buona amministrazione, il quarto, sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto e su un errore di valutazione in relazione all’assegno per figlio a carico versato per A e B, e il quinto, sulla violazione dell’articolo 85 dello Statuto e su un errore di valutazione in relazione all’assegno per figlio a carico versato per C. 5 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso nella sua interezza. Conclusioni delle parti 6 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa nella parte in cui essa respinge parzialmente il reclamo presentato dal ricorrente avverso la decisione del 22 marzo 2021; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal ricorrente. 7 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente alla totalità delle spese. Sull’impugnazione 8 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi, il primo, vertente su un’erronea applicazione delle DGE, il secondo, vertente su uno snaturamento dei fatti e sulla violazione del principio del parallelismo delle forme, e, il terzo, vertente sull’assenza di controllo giurisdizionale. Sul primo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 9 Il ricorrente sostiene che, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, nella sua risposta al primo motivo del ricorso in primo grado, il Tribunale ha applicato erroneamente talune DGE, dichiarando che l’onere che il ricorrente sosteneva per il mantenimento della madre doveva essere calcolato deducendo non solo i redditi di quest’ultima e il valore locativo dell’immobile di proprietà della medesima, ma anche il contributo di un’altra persona al suo mantenimento e i redditi che il ricorrente traeva dalla sua pensione militare. Infatti, queste ultime due deduzioni avrebbero dovuto essere effettuate non già ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE, il quale si riferisce strettamente alla deduzione dei redditi della persona a carico, bensì ai sensi dell’articolo 9 delle DGE. Tale errore avrebbe indotto il Tribunale a confermare il calcolo errato dell’amministrazione. 10 Detto calcolo avrebbe dovuto essere rettificato anche per tener conto della decisione del 29 maggio 2024 con la quale il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) ha condannato la madre del ricorrente a rimborsare la sua pensione di vecchiaia per il periodo compreso tra il 1 o novembre 2007 e il 1 o maggio 2023. Pertanto, l’importo di tale pensione non avrebbe dovuto essere dedotto dall’onere che il ricorrente sosteneva per il mantenimento di sua madre. 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo d’impugnazione. Giudizio della Corte 12 In primo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato correttamente l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE deducendo dall’onere di mantenimento della madre il contributo di un’altra persona al mantenimento della stessa e la pensione militare che egli percepiva, mentre tali importi avrebbero dovuto essere dedotti in applicazione dell’articolo 9 delle DGE. 13 Tuttavia, dal punto 50 della sentenza impugnata risulta che tale censura è infondata. Il Tribunale ha infatti esplicitamente affermato, in tale punto, che il contributo di un’altra persona al mantenimento della madre del ricorrente era stato dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 6 delle DGE e che gli altri redditi netti del ricorrente corrispondenti alla sua pensione militare erano stati dedotti in virtù dell’articolo 9 delle DGE. 14 In secondo luogo, occorre ricordare che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto, ad esclusione di ogni valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli stessi, e che la constatazione di uno snaturamento esclude il ricorso a nuovi elementi di prova che non sono stati presentati dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2007, [OSCURATO:PERSONA] del Vallés/[OSCURATO:PERSONA], C‑326/05 P , EU:C:2007:443 , punto 60 , e del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑45/15 P , EU:C:2017:402 , punto 76 ). 15 Ne consegue che il ricorrente non è legittimato, a sostegno della sua impugnazione, ad avvalersi della sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), pronunciata il 29 maggio 2024, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. 16 Tuttavia, se la summenzionata sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest), con la quale, secondo il ricorrente, la madre di quest’ultimo è stata condannata a rimborsare la sua pensione di vecchiaia per il periodo compreso tra il 1 o novembre 2007 e il 1 o maggio 2023, ha modificato retroattivamente i redditi di detta persona a carico, essa può costituire un elemento nuovo, tale da modificare il calcolo degli assegni dovuti al ricorrente a titolo dell’onere di mantenimento della madre durante il periodo summenzionato. Spetta al ricorrente, se lo ritiene fondato, avvalersene a sostegno di una domanda di revisione della decisione controversa. 17 In considerazione di quanto precede, il primo motivo d’impugnazione deve essere respinto. Sul secondo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 18 Il ricorrente sostiene che, ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in tre errori di diritto nella sua risposta al quarto motivo del suo ricorso in primo grado. Detto motivo d’impugnazione è suddiviso in tre parti. 19 Con la prima parte del suo secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che detto organo giurisdizionale non ha tenuto conto della sentenza del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) del 16 maggio 2022 (in prosieguo: la «sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022»), di cui una copia era stata tuttavia allegata alla sua replica. Affermando, al punto 100 della sentenza impugnata, che «sarebbe pendente dinanzi ai giudici rumeni un ricorso avverso la decisione che ha posto fine al collocamento in famiglia affidataria», il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, in quanto non poteva ignorare che, con la sentenza summenzionata, il Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) aveva posto fine al procedimento e pronunciato la «nullità assoluta» della decisione nazionale che ha posto fine al collocamento. 20 Con la seconda parte di tale motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel constatare che la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento aveva prodotto effetti giuridici dal gennaio 2013. Infatti, la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022 avrebbe dichiarato la nullità assoluta ex tunc della decisione in parola. Inoltre, tale organo giurisdizionale avrebbe dichiarato che la misura di collocamento in famiglia affidataria era cessata il 13 maggio 2014 per A e il 28 luglio 2013 per B, con tutte le conseguenze giuridiche che ciò comportava. 21 Con la terza parte di detto motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio del parallelismo delle forme, dichiarando, al punto 101 della sentenza impugnata, che era irrilevante sapere se l’assegno per il mantenimento di A e di B fosse stato concesso sulla base di documenti consolari o della decisione di collocamento del 28 luglio 2010. Poiché tale assegno era stato concesso e rinnovato sulla base di dichiarazioni consolari, il ricorrente sostiene che esso avrebbe potuto essere revocato solo sulla base di documenti consolari e non sulla base della decisione nazionale che ha posto fine al collocamento. 22 [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. A tal fine, dovrebbero essere presi in considerazione solo gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva essere a conoscenza nell’ambito del procedimento amministrativo. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe correttamente omesso di prendere in considerazione la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, essendo quest’ultima successiva alla decisione controversa. Collocandosi, come doveva, alla data di tale decisione, il 22 ottobre 2021, il Tribunale non avrebbe snaturato i fatti precisando, al punto 100 della sentenza impugnata, che un ricorso avverso la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento era pendente dinanzi ai giudici rumeni. 23 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non sia neppure incorso in un errore di diritto nel concludere che la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento aveva prodotto effetti giuridici a partire dal gennaio 2013, poiché, il 22 ottobre 2021, alla data della decisione controversa, tale decisione nazionale non era stata ancora annullata. 24 In terzo luogo, il punto 101 della sentenza impugnata non sarebbe viziato da alcun errore di diritto. Il ricorrente non suffragherebbe in alcun modo il suo riferimento al principio del parallelismo delle forme. In ogni caso, la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento giustificherebbe il recupero degli assegni indebitamente versati per la presa in carico dei due minori dopo tale decisione, indipendentemente dai documenti utilizzati per ottenere detto recupero. Giudizio della Corte 25 Con le parti prima e seconda del secondo motivo d’impugnazione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti della controversia omettendo di prendere in considerazione, al punto 100 della sentenza impugnata, la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, di cui aveva trasmesso una copia al Tribunale in allegato alla sua replica. 26 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, un motivo di diritto, come tale soggetto al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑71/23 P e C‑82/23 P , EU:C:2025:601 , punto 66 ). Lo snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/CWS [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑71/23 P e C‑82/23 P , EU:C:2025:601 , punto 67 ). 27 Con sentenza del 16 maggio 2022, prodotta dal ricorrente in allegato alla sua replica dinanzi al Tribunale, il Tribunale superiore di Bucarest ha definitivamente annullato la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento. 28 Orbene, il Tribunale ha affermato, in primo luogo, al punto 100 della sentenza impugnata, «che sarebbe pendente dinanzi ai giudici rumeni un ricorso avverso la [decisione nazionale che ha posto fine al collocamento]», mentre esso non poteva manifestamente ignorare che tale decisione era stata annullata, dato che la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022 era stata prodotta in giudizio. 29 In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato, al medesimo punto della sentenza impugnata, che detta decisione «[aveva] effettivamente prodotto effetti giuridici a partire dal gennaio 2013», mentre era evidente che occorreva ritenere che la stessa decisione non avesse mai prodotto effetti giuridici, a seguito della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022. 30 Da quanto precede risulta che la valutazione dei fatti della controversia figurante al punto 100 della sentenza impugnata è manifestamente erronea. 31 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che, per valutare la legittimità della decisione controversa, il Tribunale si è correttamente collocato alla data di quest’ultima e non doveva quindi prendere in considerazione una sentenza pronunciata successivamente. 32 È vero che, secondo una costante giurisprudenza, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato (sentenze del 7 febbraio 1979, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 15/76 e 16/76 , EU:C:1979:29 , punto 7 ; del 15 aprile 2010, Gualtieri/[OSCURATO:PERSONA], C‑485/08 P , EU:C:2010:188 , punto 26 , nonché del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e CRU, C‑541/22 P , EU:C:2024:820 , punto 327 ). 33 Tuttavia, come affermato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi da 50 a 55 delle sue conclusioni, non si può validamente sostenere che la sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022 non fosse un elemento esistente alla data della decisione controversa senza disconoscere la portata retroattiva della summenzionata sentenza. 34 Infatti, annullando, con effetto ex tunc , la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento, detta sentenza ha eliminato tale decisione dall’ordinamento giuridico ab initio e ha ripristinato la situazione giuridica precedente, quale esistente prima dell’adozione di detta decisione, vale a dire il collocamento di A e di B in famiglia affidataria presso il ricorrente. 35 Di conseguenza, il Tribunale ha snaturato la situazione giuridica dei minori A e B nei confronti di AL alla data della decisione controversa, dichiarando che la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento aveva prodotto effetti giuridici ponendo fine al collocamento di A e di B, mentre tale decisione era stata annullata dalla sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022. 36 Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] affermi altresì che solo gli elementi di cui essa poteva avere conoscenza nell’ambito del procedimento amministrativo dovevano essere presi in considerazione dal Tribunale, occorre sottolineare che una siffatta limitazione di principio del controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione non risulta dalla giurisprudenza della Corte. 37 Quest’ultima ha, al contrario, precisato che la portata del controllo di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE può, in taluni casi, estendersi a tutti gli elementi presentati dai ricorrenti, a prescindere dal fatto che essi siano anteriori o posteriori alla decisione adottata e che siano stati preventivamente presentati nell’ambito del procedimento amministrativo o, per la prima volta, nell’ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, laddove questi ultimi elementi siano pertinenti per il controllo della legittimità della decisione contestata alla data della sua adozione (v., per analogia, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑603/13 P , EU:C:2016:38 , punto 72 nonché giurisprudenza citata). 38 Tale soluzione è applicabile al caso di specie. Infatti, da un lato, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il procedimento precontenzioso previsto all’articolo 91 dello Statuto ha lo scopo di consentire e di favorire la composizione amichevole della controversia fra i funzionari e l’amministrazione e non di limitare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, a condizione che l’atto introduttivo del ricorso non modifichi né la causa né l’oggetto del reclamo [v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1986, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA], 52/85 , EU:C:1986:199 , punto 12 , e del 29 gennaio 2026, PB/CRU (decisione di non reinquadramento), C‑727/23 P , EU:C:2026:58 , punto 50 ]. 39 Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 70 e 71 delle sue conclusioni, nel contesto dell’articolo 85 dello Statuto, il reclamo consente in particolare all’amministrazione di ottenere chiarimenti sulle condizioni di applicazione di tale articolo e di evitare così il ricorso alla via contenziosa. Orbene, esigere che il ricorrente adisca nuovamente l’amministrazione per potersi avvalere dinanzi al Tribunale di una sentenza accertante fatti esistenti alla data della decisione controversa sarebbe in contrasto con tale obiettivo. 40 Da quanto precede risulta che il secondo motivo d’impugnazione, considerato nelle sue parti prima e seconda, deve essere accolto. 41 Con la terza parte del secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver violato, al punto 101 della sentenza impugnata, il principio del parallelismo delle forme, dichiarando che l’APN aveva potuto legittimamente decidere di revocare l’assegno per il mantenimento di A e di B sulla base della decisione nazionale che ha posto fine al collocamento, mentre tale assegno era stato concesso e rinnovato dall’APN sulla base di documenti consolari. 42 Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto subordina il beneficio dell’assegno per figlio a carico soltanto a una condizione sostanziale, vale a dire l’effettivo mantenimento di uno o più figli, e non esige che la decisione di concedere tale assegno sia adottata sulla base di documenti determinati. Di conseguenza, neppure l’adozione della decisione di revoca di tale assegno è soggetta a un siffatto requisito. 43 In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 101 della sentenza impugnata, che era irrilevante, ai fini della legittimità della ripetizione degli assegni versati per il mantenimento di A e di B, sapere in base a quali documenti gli assegni in parola siano stati concessi. 44 Ne consegue che la terza parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta. Sul terzo motivo d’impugnazione Argomenti delle parti 45 Il ricorrente sostiene che il punto 120 della sentenza impugnata evidenzia il fatto che il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo sulle prove da esso fornite della realtà effettiva delle sue spese per garantire il mantenimento di C. 46 Allo scopo di fornire la prova di tale mantenimento, il ricorrente avrebbe trasmesso all’APN, nel corso del procedimento amministrativo, tutti gli estratti del suo conto bancario per comprovare i bonifici effettuati nonché quelli del conto bancario di C attestanti i bonifici da lui effettuati a suo favore. Nel corso di tale procedimento, l’APN avrebbe tuttavia chiesto la divulgazione completa del conto bancario di C, al fine di determinare se l’assegno per figlio a carico fosse stato utilizzato esclusivamente ed effettivamente per garantire il mantenimento di detto figlio. Tuttavia, il ricorrente non avrebbe dato seguito a tale domanda, dato che C, divenuta maggiorenne, non avrebbe acconsentito alla divulgazione di dette informazioni. 47 Al fine di dissipare i dubbi dell’APN quanto al mancato utilizzo da parte di C del proprio conto o quanto all’eventuale riversamento da parte di C degli assegni sul conto del ricorrente, quest’ultimo, dopo aver ottenuto il consenso di C, avrebbe allegato al suo ricorso in primo grado gli estratti conto bancari richiesti. Ne risulterebbe chiaramente che C aveva utilizzato gli assegni per se stessa e che non sarebbe stato effettuato alcun versamento dal suo conto verso il conto del ricorrente. 48 Tuttavia, il Tribunale avrebbe dichiarato, al punto 120 della sentenza impugnata, che «gli estratti del conto bancario di C non costituiscono un elemento di prova sufficiente a dimostrare l’effettivo mantenimento di C da parte del ricorrente», senza suffragare tale constatazione né precisare ciò che costituirebbe una prova sufficiente della realtà effettiva di detto mantenimento. 49 Il ricorrente ricorda che il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale in materia di atti amministrativi rientranti nell’ambito di applicazione dello Statuto deve conciliare il potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione europea con la tutela dei diritti dei membri del personale, garantendo che le decisioni che riguardano gli individui siano debitamente motivate e proporzionate. 50 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del motivo d’impugnazione. Giudizio della Corte 51 Con il terzo motivo d’impugnazione, il ricorrente contesta la valutazione ad opera del Tribunale, al punto 120 della sentenza impugnata, delle prove supplementari dell’effettivo mantenimento da parte sua di C che egli ha fornito in allegato al suo ricorso in primo grado. L’insufficiente motivazione di tale valutazione dimostrerebbe che il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo di dette prove. 52 Il Tribunale ha dichiarato in tale punto che, «alla luce dei dubbi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione contestata, gli estratti del conto bancario di C non costituiscono un elemento di prova sufficiente a dimostrare l’effettivo mantenimento di C da parte del ricorrente». 53 È giocoforza constatare che tale motivazione difficilmente consente di comprendere in che modo i dubbi sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, laddove tale istituzione non era ancora a conoscenza degli estratti dal conto bancario di cui trattasi, possano mettere in discussione il valore probatorio dei documenti in parola. 54 Tuttavia, occorre rilevare che la valutazione, figurante al punto 120 della sentenza impugnata, del valore probatorio degli estratti del conto bancario di C è stata effettuata dal Tribunale solo ad abundantiam , come sottolinea espressamente l’impiego della locuzione «in ogni caso», riportata all’inizio di tale punto. Ciò è confermato dal fatto che il Tribunale ha già preso posizione, al punto 119 della sentenza impugnata, sugli estratti controversi del conto bancario di C. 55 In detto punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustificato, con motivi diversi da quelli esposti al punto 120 della medesima sentenza, il suo rifiuto di prendere in considerazione gli estratti del conto bancario di C prodotti in corso di causa. 56 Al riguardo, esso ha ricordato che il ricorrente aveva rifiutato di fornire, nel corso del procedimento amministrativo, gli estratti conto che ha allegato al suo ricorso. Infatti, esso ha dichiarato che, da un lato, l’amministrazione doveva basarsi sugli elementi di fatto a sua disposizione al fine di valutare l’effettivo mantenimento e di adottare una decisione sull’assegno di cui trattasi e che, dall’altro, essa poteva chiedere informazioni supplementari al ricorrente, il quale era tenuto a dimostrare l’effettivo mantenimento di C. 57 Inoltre, e per quanto riguarda il punto della sentenza impugnata che viene censurato dal terzo motivo d’impugnazione, occorre ricordare che risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte che un’impugnazione deve indicare in maniera precisa i punti censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti giuridici che sostengono specificamente tale domanda (sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P , EU:C:2025:977 , punto 54 ). 58 Orbene, il terzo motivo d’impugnazione non contiene alcuna censura delle valutazioni figuranti al punto 119 della sentenza impugnata né della loro motivazione. Di conseguenza, il summenzionato motivo deve essere valutato nel senso che esso si riferisce solo al punto 120 della sentenza impugnata. 59 Per tale ragione, l’argomento del ricorrente non è sufficiente a dimostrare che il Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo sulle prove supplementari dell’effettivo mantenimento di C allegate al ricorso, né che esso ha motivato in modo insufficiente il suo rigetto di tali prove. 60 Ne consegue che tale argomento è inoperante e, pertanto, che il terzo motivo d’impugnazione deve essere respinto. 61 Da tutto quanto precede risulta che solo le parti prima e seconda del secondo motivo d’impugnazione devono essere accolte. Essendo tali due parti dirette contro la risposta del Tribunale al quarto motivo di ricorso, occorre dunque annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha respinto tale quarto motivo e respingere l’impugnazione quanto al resto. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 62 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo oppure statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 63 Nel caso di specie, occorre che la Corte statuisca definitivamente sulla presente controversia, poiché lo stato degli atti lo consente. 64 Come risulta dal punto 61 della presente sentenza, l’annullamento parziale della sentenza impugnata pronunciato dalla Corte mette in discussione quest’ultima sentenza solo nella parte in cui essa ha respinto il quarto motivo del ricorso in primo grado. Di conseguenza, l’oggetto della controversia che rimane pendente dinanzi alla Corte successivamente a tale annullamento è ora limitato alla contestazione della decisione controversa formulata in tale quarto motivo (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX, C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punti 138 e 139 ). 65 Con il quarto motivo del suo ricorso, come integrato nella sua replica, il ricorrente sostiene in particolare che, tenuto conto della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, che ha annullato la decisione nazionale che ha posto fine al collocamento, con la quale le autorità rumene per la protezione dei minori avevano posto fine alla misura di collocamento in famiglia affidataria dei minori A e B presso di lui, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva chiedergli il rimborso degli assegni che egli aveva ricevuto a titolo della presa in carico di A per il periodo dal 1 o febbraio 2013 al 31 luglio 2013 e a titolo della presa in carico di B per il periodo dal 1 o febbraio 2013 al 31 marzo 2013. 66 In primo luogo, al punto 34 della presente sentenza è stato precisato che, in virtù della sentenza del Tribunale superiore di Bucarest del 16 maggio 2022, si deve ritenere che i minori A e B siano rimasti in famiglia affidataria presso il ricorrente dopo il 30 gennaio 2013. 67 In secondo luogo, da detta sentenza definitiva risulta che il collocamento in famiglia affidataria presso il ricorrente è cessato per A il 13 maggio 2014 e per B il 28 luglio 2013. 68 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente ordinare il recupero degli assegni familiari versati al ricorrente a titolo della presa in carico di A dal 1 o febbraio 2013 al 31 luglio 2013 e a titolo della presa in carico di B dal 1 o febbraio 2013 al 31 marzo 2013. 69 La decisione controversa deve, pertanto, essere annullata per quanto concerne tale parte. Sulle spese 70 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 71 Ai sensi dell’articolo 138 di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 84, paragrafo 1, di detto regolamento: «1.   La parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 2.   Quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. 3.   Se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte». 72 Nel caso di specie, poiché AL ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta parzialmente soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della metà di quelle sostenute da AL, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2024, AL/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑50/22 , EU:T:2024:220 ), è annullata nella parte in cui essa respinge il quarto motivo dedotto in primo grado. 2) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 3) La decisione del 22 ottobre 2021 della [OSCURATO:PERSONA] europea è annullata nella parte in cui essa ordina il recupero degli assegni familiari versati ad AL a titolo della presa in carico di A dal 1 o febbraio 2013 al 31 luglio 2013 e a titolo della presa in carico di B dal 1 o febbraio 2013 al 31 marzo 2013. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, della metà di quelle sostenute da AL, relative sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris