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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24694/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Potenza ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fvlangieri per il reato di minaccia, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il primo motivo del ricorso, proposto per saltum, dell'imputato, con il quale quest'ultimo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine all'eccezione di nullità del ricorso immediato al giudice di pace ex art. 24 d.lgs. n. 274 del 2000 per mancanza dell'indicazione del difensore ricorrente e della relativa nomina, richiesta dall'art. 21, comma 2, lett. c), d.lgs. citato, è inammissibile, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); nel caso di specie la violazione appare insussistente, atteso che nel ricorso immediato al Giudice di pace vengono indicati il difensore e l'atto di nomina come quello in calce all'atto; non rileva che l'atto di nomina contenga la nomina quale difensore di fiducia e procuratore speciale per la costituzione di parte civile, atteso che l'indicazione del legale quale difensore di fiducia contenuta nel corpo del ricorso sottoscritto sia dal difensore, sia dal Parisini con firma autenticata dal difensore, vale ad attribuire all'atto di nomina anche il valore di procura ai fini della proposizione del ricorso immediato al Giudice di pace; - che anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2'015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); nel caso di specie, la pena inflitta è stata calcolata applicando le attenuanti generiche e partendo da una pena inferiore alla media edittale, cosicché può ritenersi che su di essa il Giudice di pace abbia implicitamente motivato attraverso il riferimento alle modalità esecutive del delitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q. m .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria fatta pervenire dal difensore dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Potenza ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fvlangieri per il reato di minaccia, condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che il primo motivo del ricorso, proposto per saltum, dell'imputato, con il quale quest'ultimo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine all'eccezione di nullità del ricorso immediato al giudice di pace ex art. 24 d.lgs. n. 274 del 2000 per mancanza dell'indicazione del difensore ricorrente e della relativa nomina, richiesta dall'art. 21, comma 2, lett. c), d.lgs. citato, è inammissibile, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); nel caso di specie la violazione appare insussistente, atteso che nel ricorso immediato al Giudice di pace vengono indicati il difensore e l'atto di nomina come quello in calce all'atto; non rileva che l'atto di nomina contenga la nomina quale difensore di fiducia e procuratore speciale per la costituzione di parte civile, atteso che l'indicazione del legale quale difensore di fiducia contenuta nel corpo del ricorso sottoscritto sia dal difensore, sia dal Parisini con firma autenticata dal difensore, vale ad attribuire all'atto di nomina anche il valore di procura ai fini della proposizione del ricorso immediato al Giudice di pace; - che anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2'015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); peraltro, la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); nel caso di specie, la pena inflitta è stata calcolata applicando le attenuanti generiche e partendo da una pena inferiore alla media edittale, cosicché può ritenersi che su di essa il Giudice di pace abbia implicitamente motivato attraverso il riferimento alle modalità esecutive del delitto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q. m . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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