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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 25011/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6713/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge -ricorrente non costituito- contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 767/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO MILANO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 6713/2025 Numero sezionale 816/2025 Numero di raccolta generale 25011/2025 Data pubblicazione 11/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 04/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6713/2025 Numero sezionale 816/2025 Numero di raccolta generale 25011/2025 Data pubblicazione 11/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6713/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge -ricorrente non costituito- contro MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 767/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO MILANO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 6713/2025 Numero sezionale 816/2025 Numero di raccolta generale 25011/2025 Data pubblicazione 11/09/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6713/2025 Numero sezionale 816/2025 Numero di raccolta generale 25011/2025 Data pubblicazione 11/09/2025
Decreto Cassazione n. 25011/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris