Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18322/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, rappresentate e difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Treviso, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, sonoelettivamente domiciliate;-Ricorrente-ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AntonelloConiglione e [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e disgiuntamente traloro;-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, Sez. 8, n. 597/2019, pronunziata il 2 luglio 2019, depositata indata 11 luglio 2019 e non notificata;Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidatoa tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con laquale la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha rigettato ilgravame delle contribuenti avverso la decisione della Commissionetributaria provinciale di Treviso che aveva disatteso l’impugnazioneavverso distinti avvisi di accertamento relativi a IMU e TASI per gli anni2012-2017, alle stesse notificati in relazione a immobili di loro proprietà.Segnatamente, gli avvisi di accertamento, assunti in data 17 maggio 2017e ratificati e convalidati in data 27 settembre 2017, erano stati impugnatideducendo una serie di vizi formali – copie di atti digitali ricevuti informato cartaceo e privi di sottoscrizione o di idonea dichiarazione diconformità agli originali atti digitali, mancanza di un formaleprovvedimento e, di conseguenza, difetto di notificazione - e assumendoinoltre la mancanza dei presupposti, non essendosi perfezionati i primi attiimpositivi, e l’illegittima duplicazione della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava i ricorsi.Sull’impugnazione delle contribuenti, la Commissione tributariaregionale rigettava il gravame principale e l’appello incidentale propostodal Comune di Treviso, ritenendo che:- le ricorrenti non avevano contestato il debito nei confronti delComune, essendosi limitate a dedurre vizi di natura formale, relativi “allalegittimità amministrativa degli atti e dei provvedimenti adottati dalComune”;- il giudice tributario non ha competenza per dichiarare illegittimiove ritenuto illegittimo, un regolamento o un atto generale, ai sensidell’art. 7, quinto comma, del D. lgs. n. 546/1992 e, di conseguenza,Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’atto che sia diretta attuazione di quel regolamento o atto generale; “cosìstando le cose non sembra che i provvedimenti in questione possanoessere dichiarati illegittimi in quanto espressione di atti generaliillegittimi.”;- “i provvedimenti di convalida e rettifica dei primi provvedimentisono compatibili con i principi del diritto amministrativo che riguardano ilconcetto di convalida.

Cade perciò anche l’ipotesi secondo cui avrebbedovuto essere espressa la improcedibilità di detti provvedimenti.

Né pareche i primi provvedimenti possano essere dichiarati inesistenti; semmaisaranno stati illegittimi e poi convalidati”;- era da disattendere anche la censura, formulata con l’appelloincidentale dall’ente impositore, riferita ai contributi unificati da porre asuo carico.2.Il Comune si è costituito con controricorso, eccependol’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Coniglione ha rinunziato all’incarico con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’avviso difissazione dell’adunanza camerale risulta ritualmente comunicato aentrambi i difensori del Comune.3.

Le contribuenti e l’ente impositore hanno depositato memorieillustrative in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, in rubrica “Art. 360, comma 1, n. 4, del c.p.c.Nullità della sentenza per errata applicazione delle norme sulprocedimento tributario.

Difetto di motivazione nella parte in cui siafferma l’impossibilità per la Commissione di caducare gli atti impositiviimpugnati.”, le contribuenti deducono che i giudici territoriali hanno erratoad interpretare le disposizioni sul processo tributario, reputandosussistere una preclusione in ordine all’accertamento della legittimità degli546/1992.Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/20262.

Con il secondo motivo, in rubrica “Art. 360, comma 1, n. 5 delc.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.

L’iter amministrativo relativo agli avvisidel 17/5/2017 non si è mai perfezionato: conseguente impossibilità dinotificare atti di convalida e ratifica degli stessi.

Illegittimità degli atti del27/9/2017 per mancanza di un elemento fondamentale del procedimentoche ne avrebbe giustificato l’emissione.”, le ricorrenti censurano lasentenza per avere i giudici di merito ritenuto che i provvedimenti diconvalida e rettifica dei primi avvisi erano rispettosi dei principi di dirittoamministrativo in materia di convalida, omettendo tuttavia di considerareche gli avvisi del 17/5/2017 erano giuridicamente inesistenti per difettoinsanabile di forma.3.

Con il terzo motivo, in rubrica “Art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c.Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Errata applicazionedegli art. 23 e 23 bis del D. Lgs. n. 82 del 2005, cd. ‘codicedell’amministrazione digitale’”, le contribuenti lamentano che laCommissione tributaria regionale abbia errato a considerare validamentecompiute la convalida e la ratifica degli avvisi, essendo gli stessi privi disottoscrizione e di attestazione di conformità agli originali digitali.4.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanticensure.4.1.

Osserva, invero, la Corte come risulti palesemente errata e nonpossa dunque condividersi l’affermazione di principio contenuta nelladecisione impugnata, secondo la quale il giudice tributario “non hacompetenza per dichiarare illegittimi atti e provvedimenti amministrativi”,salvo il potere di disapplicare atti generali o regolamenti illegittimi, aisensi dell’art. 7, quinto comma, del d.lgs. n. 546/1992.

Il giudiziotributario si connota, infatti, come un giudizio di impugnazione-merito,finalizzato non soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma diretto allapronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutivaNumero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’accertamento dell’ente impositore, entro i limiti posti da un lato, dalleragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e,dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo delcontribuente. (Cass., n. 21759 del 20 ottobre 2011).

Ne consegue che ilprocesso è rivolto proprio a sollecitare il sindacato giurisdizionale sullalegittimità del provvedimento impositivo e si struttura come un giudizio diimpugnazione dell’atto stesso, i cui vizi di legittimità formale e sostanzialedevono dunque essere analiticamente vagliati dal giudice tributario.

Ora,se è vero, come affermato dalla Corte regionale, che le contribuenti nonhanno formulato contestazioni specifiche relativamente al debito neiconfronti del Comune “nella misura e nell’importo”, deve tuttavia rilevarsiche i vizi di natura formale degli atti impugnati, enunciati nel ricorso -riguardanti i primi avvisi e gli atti di convalida, nonché la legittimità delprocedimento di rettifica/convalida sotto i profili enunciati – e ripropostiinnanzi ai giudici d’appello dovevano essere specificamente scrutinati dallaCommissione tributaria regionale.

La sentenza ha del tutto omesso taledisamina, sull’erroneo convincimento del difetto di competenza dellaCommissione, accompagnato dalla mera affermazione della genericacompatibilità dei provvedimenti di convalida con i principi – non indicati -del diritto amministrativo, senza procedere al necessario approfondimentodelle singole censure.5.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essereaccolto e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversacomposizione, anche per regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti glialtri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentate e difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Treviso, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, sonoelettivamente domiciliate;-Ricorrente-ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti AntonelloConiglione e [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e disgiuntamente traloro;-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delVeneto, Sez. 8, n. 597/2019, pronunziata il 2 luglio 2019, depositata indata 11 luglio 2019 e non notificata;Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidatoa tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con laquale la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ha rigettato ilgravame delle contribuenti avverso la decisione della Commissionetributaria provinciale di Treviso che aveva disatteso l’impugnazioneavverso distinti avvisi di accertamento relativi a IMU e TASI per gli anni2012-2017, alle stesse notificati in relazione a immobili di loro proprietà.Segnatamente, gli avvisi di accertamento, assunti in data 17 maggio 2017e ratificati e convalidati in data 27 settembre 2017, erano stati impugnatideducendo una serie di vizi formali – copie di atti digitali ricevuti informato cartaceo e privi di sottoscrizione o di idonea dichiarazione diconformità agli originali atti digitali, mancanza di un formaleprovvedimento e, di conseguenza, difetto di notificazione - e assumendoinoltre la mancanza dei presupposti, non essendosi perfezionati i primi attiimpositivi, e l’illegittima duplicazione della pretesa.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale rigettava i ricorsi.Sull’impugnazione delle contribuenti, la Commissione tributariaregionale rigettava il gravame principale e l’appello incidentale propostodal Comune di Treviso, ritenendo che:- le ricorrenti non avevano contestato il debito nei confronti delComune, essendosi limitate a dedurre vizi di natura formale, relativi “allalegittimità amministrativa degli atti e dei provvedimenti adottati dalComune”;- il giudice tributario non ha competenza per dichiarare illegittimiove ritenuto illegittimo, un regolamento o un atto generale, ai sensidell’art. 7, quinto comma, del D. lgs. n. 546/1992 e, di conseguenza,Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026l’atto che sia diretta attuazione di quel regolamento o atto generale; “cosìstando le cose non sembra che i provvedimenti in questione possanoessere dichiarati illegittimi in quanto espressione di atti generaliillegittimi.”;- “i provvedimenti di convalida e rettifica dei primi provvedimentisono compatibili con i principi del diritto amministrativo che riguardano ilconcetto di convalida. Cade perciò anche l’ipotesi secondo cui avrebbedovuto essere espressa la improcedibilità di detti provvedimenti. Né pareche i primi provvedimenti possano essere dichiarati inesistenti; semmaisaranno stati illegittimi e poi convalidati”;- era da disattendere anche la censura, formulata con l’appelloincidentale dall’ente impositore, riferita ai contributi unificati da porre asuo carico.2.Il Comune si è costituito con controricorso, eccependol’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Coniglione ha rinunziato all’incarico con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’avviso difissazione dell’adunanza camerale risulta ritualmente comunicato aentrambi i difensori del Comune.3. Le contribuenti e l’ente impositore hanno depositato memorieillustrative in prossimità dell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, in rubrica “Art. 360, comma 1, n. 4, del c.p.c.Nullità della sentenza per errata applicazione delle norme sulprocedimento tributario. Difetto di motivazione nella parte in cui siafferma l’impossibilità per la Commissione di caducare gli atti impositiviimpugnati.”, le contribuenti deducono che i giudici territoriali hanno erratoad interpretare le disposizioni sul processo tributario, reputandosussistere una preclusione in ordine all’accertamento della legittimità degli546/1992.Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/20262. Con il secondo motivo, in rubrica “Art. 360, comma 1, n. 5 delc.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti. L’iter amministrativo relativo agli avvisidel 17/5/2017 non si è mai perfezionato: conseguente impossibilità dinotificare atti di convalida e ratifica degli stessi. Illegittimità degli atti del27/9/2017 per mancanza di un elemento fondamentale del procedimentoche ne avrebbe giustificato l’emissione.”, le ricorrenti censurano lasentenza per avere i giudici di merito ritenuto che i provvedimenti diconvalida e rettifica dei primi avvisi erano rispettosi dei principi di dirittoamministrativo in materia di convalida, omettendo tuttavia di considerareche gli avvisi del 17/5/2017 erano giuridicamente inesistenti per difettoinsanabile di forma.3. Con il terzo motivo, in rubrica “Art. 360, comma 1, n. 3 del c.p.c.Violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Errata applicazionedegli art. 23 e 23 bis del D. Lgs. n. 82 del 2005, cd. ‘codicedell’amministrazione digitale’”, le contribuenti lamentano che laCommissione tributaria regionale abbia errato a considerare validamentecompiute la convalida e la ratifica degli avvisi, essendo gli stessi privi disottoscrizione e di attestazione di conformità agli originali digitali.4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delle restanticensure.4.1. Osserva, invero, la Corte come risulti palesemente errata e nonpossa dunque condividersi l’affermazione di principio contenuta nelladecisione impugnata, secondo la quale il giudice tributario “non hacompetenza per dichiarare illegittimi atti e provvedimenti amministrativi”,salvo il potere di disapplicare atti generali o regolamenti illegittimi, aisensi dell’art. 7, quinto comma, del d.lgs. n. 546/1992. Il giudiziotributario si connota, infatti, come un giudizio di impugnazione-merito,finalizzato non soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma diretto allapronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutivaNumero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026dell’accertamento dell’ente impositore, entro i limiti posti da un lato, dalleragioni di fatto e di diritto esposte nell'atto impositivo impugnato e,dall'altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo delcontribuente. (Cass., n. 21759 del 20 ottobre 2011). Ne consegue che ilprocesso è rivolto proprio a sollecitare il sindacato giurisdizionale sullalegittimità del provvedimento impositivo e si struttura come un giudizio diimpugnazione dell’atto stesso, i cui vizi di legittimità formale e sostanzialedevono dunque essere analiticamente vagliati dal giudice tributario. Ora,se è vero, come affermato dalla Corte regionale, che le contribuenti nonhanno formulato contestazioni specifiche relativamente al debito neiconfronti del Comune “nella misura e nell’importo”, deve tuttavia rilevarsiche i vizi di natura formale degli atti impugnati, enunciati nel ricorso -riguardanti i primi avvisi e gli atti di convalida, nonché la legittimità delprocedimento di rettifica/convalida sotto i profili enunciati – e ripropostiinnanzi ai giudici d’appello dovevano essere specificamente scrutinati dallaCommissione tributaria regionale. La sentenza ha del tutto omesso taledisamina, sull’erroneo convincimento del difetto di competenza dellaCommissione, accompagnato dalla mera affermazione della genericacompatibilità dei provvedimenti di convalida con i principi – non indicati -del diritto amministrativo, senza procedere al necessario approfondimentodelle singole censure.5. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essereaccolto e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversacomposizione, anche per regolare le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti glialtri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 6368/2020Numero sezionale 4722/2026Numero di raccolta generale 18322/2026Data pubblicazione 06/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18322/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris