CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 25953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,3465 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente – ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 4618/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/12/2022 R.G.N. 1156/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13394/2023Numero sezionale 3465/20261. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvNioum edroa dlli ara ccolta generale 25953/2026Data pubblicazione 29/09/2026cassazione della pronuncia di rigetto del gravame di INPS sullasentenza del tribunale che aveva accolto l’originario ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazionericevuta il 30/6/2015 di iscrizione d’ufficio alla GestioneSeparata con richiesta di pagamento contributivo in relazione airedditi professionali conseguiti nell’anno 2009, ha ritenuto nonprescritto il credito di € 470,82 per somme non pagate allascadenza del versamento del 16/6/2010 prorogata al 6/7/2010in virtù del DPCM 10/6/2010, come indicato nel giudiziorescindente di questa Corte con ord. n. 4721/2022, ed haaccolto la domanda subordinata della ricorrente sulla nondebenza delle sanzioni civili, pari ad € 201,53, secondo quantoaffermato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 104/2022.In sintesi, il Tribunale aveva ritenuto illegittima l’iscrizione allagestione separata essendo già tenuta la ricorrente allacontribuzione obbligatoria presso l’ente previdenziale diriferimento ([OSCURATO:PERSONA]); la Corte d’appello nelsuo primo giudizio aveva respinto il gravame di INPS sullaragione più liquida concernente la maturata prescrizionedecorrente dal 16/6/2010; la Corte di cassazione aveva accoltoil ricorso di INPS sulla diversa decorrenza del termine diprescrizione; in sede di riassunzione INPS chiedeva accertarsi lalegittimità della pretesa non prescritta, mentre la ricorrentelamentava l’illegittima iscrizione, avendo svolto esercizio nonabituale dell’attività percependo un reddito inferiore a € 5.000.La Corte d’appello in sede di rinvio, applicando i principi rimessida questa Corte, ha ritenuto che alla data dell’avviso bonarionon fosse decorso il termine di prescrizione e che non fosseroammissibili i rilievi sollevati da [OSCURATO:PERSONA] sulla asseritaNumero registro generale 13394/2023Numero sezionale 3465/2026inidoneità dell’avviso bonario ad esprimere la volontà dNeulml’eeron dti era ccolta generale 25953/2026Data pubblicazione 29/09/2026di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa creditoria(proposta la prima volta nel giudizio rescissorio) ed i rilieviaver percepito un reddito inferiore a € 5.000 (questioneproposta unicamente nel precedente giudizio di appello ma nonnel ricorso originario). Accolta la subordinata domanda di nondebenza delle sanzioni civili per i versamenti dovuti in epocaantecedente alla entrata in vigore della norma di interpretazioneautentica dell’art. 2 co.26 L. 335/1995 come interpretatodall’art. 18 co.12 d.l. 98/2011, così tutelato l’affidamentomaturato sulla giurisprudenza di legittimità dell’epoca, haconcluso nel senso che resti dovuta la residua somma di €269,29, compensando le spese dei precedenti gradi di giudizio.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazioneLorenzetti Patrizia affidandosi ad un unico articolato motivo, acui resiste INPS con controricorso interponendo, a sua volta,ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato memorie inprossimità di udienza.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 15settembre 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 26 L.335/95, dell’art. 18 co.12 d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011,dell’art. 44 co.2 d.l. 269/03 conv. in L. 326/2003, art. 113 co.1c.p.c., degli artt. 345 co. 1 e 414 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c.Sostiene la ricorrente che non fosse tenuta all’iscrizione allaGestione Separata non avendo superato la soglia minima eNumero registro generale 13394/2023Numero sezionale 3465/2026perché già pagava il contributo integrativo alla Cassa forNeunmsereo ,d i era ccolta generale 25953/2026Data pubblicazione 29/09/2026rileva che la questione della non abitualità dell’esercizio dellaprofessione e del mancato superamento della soglia redditualedi € 5.000 era stata da lei sollevata nelle difese del primogiudizio di appello, ma non era stata affrontata in appelloavendo la Corte, nella cassata sentenza, respinto il gravame diINPS argomentando sulla ragione più liquida, la prescrizione;non contesta di aver sollevato per la prima volta in appello laquestione della abitualità, tuttavia precisa che non ce n’era statobisogno, prima, avendo ritenuto che il versamento alla Cassaforense del contributo integrativo non la obbligasse allaiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, sostiene ancora laricorrente che il tema dell’abitualità poteva essere affrontatod’ufficio dal giudice di appello, rientrando tale carattere neglielementi costitutivi dell’obbligo di iscrizione ex art. 2 comma 26(che così recita: “sono tenuti all’iscrizione alla gestione separatai soggetti che esercitano per professione abituale ancorché nonesclusiva, attività di lavoro autonomo…”), e considerato chel’art. 44 co.2 d.l. 269/03 prescrive che i soggetti che “esercitanogestione separata … solo qualora il reddito annuo derivante datale attività sia superiore ad euro 5000”. Pertanto, sial’abitualità che il superamento della soglia integrano fatticostitutivi della pretesa creditoria di INPS, e vanno accertatid’ufficio e in punto di fatto. Inoltre, per l’art. 2697 c.c. spetta adINPS dimostrare la natura abituale dell’attività lavorativa o ilsuperamento della soglia di reddito, ed al giudice di merito siimpone un accertamento secondo il materiale istruttorio in atti.Ancora, rileva che non vi sarebbe stata alcuna violazione degliartt. 414 e 113 c.p.c., né si era in presenza di domanda nuovain violazione dell’art. 345 c.p.c. perché si verte su questioni diNumero registro generale 13394/2023Numero sezionale 3465/2026diritto, ossia sui fatti costitutivi del diritto fatto valNeurmee.r o dIi nra ccolta generale 25953/2026Data pubblicazione 29/09/2026definitiva, poiché spetta ad INPS l’onere di provare l’abitualità equelle della ricorrente erano solo argomentazioni difensive, nonsoggette a preclusioni, ne derivava l’infondatezza della pretesadell’ente previdenziale.2. Nel controricorso INPS eccepisce la inammissibilità del ricorsoper l’insindacabilità del giudizio del giudice di merito sullaavvenuta contestazione o meno di un presupposto della pretesacontributiva, la cui valutazione è riservata al giudice di merito,considerato che nel ricorso non si lamenta la violazione dell’art.115 c.p.c. Ha poi spiegato ricorso incidentale in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c. per la violazione dell’art. 18 co. 12 d.l. 2011conv. in L. 111/2011 e dell’art. 116 co. 8 L. 388/2000, per averela Corte d’appello con sentenza 4618/2022 parzialmente accoltoil gravame di INPS ritenendo fondata la pretesa contributivadell’istituto condannando la ricorrente al pagamento deicontributi ma non delle sanzioni civili, e tuttavia in virtù dellasent. Corte Cost. n. 104/2022 la ricorrente era tenuta alpagamento delle sanzioni civili a decorrere dall’entrata in vigoredell’art. 18 co. 12 d.l. 98/2011 dunque dal 6/7/2011 avendo laCorte chiarito che da tale data non operava più l’affidamentogenerato dalla precedente giurisprudenza di legittimità cheaveva in precedenza affermato che la previdenza obbligatoriaera assicurata dalla sola [OSCURATO:PERSONA]; ed era circostanzapacificamente acquisita la perdurante inadempienza dellaricorrente anche dopo l’entrata in vigore della legge del 2011.3. Il ricorso principale è inammissibile.4. La parte ricorrente, nel confutare l’argomentazione svolta dalgiudice di appello in sede giudizio di rinvio sulla rilevata novitàNumero registro generale 13394/2023Numero sezionale 3465/2026della questione attinente ai rilievi di abitualità Nou merno odi nra ccolta generale 25953/2026Data pubblicazione 29/09/2026occasionalità dell’attività professionale svolta nell’anno 2009,produttiva di un reddito inferiore a cinquemila euro, noncontesta il giudizio di novità con riferimento alla prima faseprocessuale innanzi al tribunale, ma ribadisce la ragione dellainiziale doglianza che ne avrebbe precluso la rilevanza, ossia ilversamento della contribuzione (integrativa) alla Cassa forense,e la ribalta sul mancato esercizio di poteri officiosi giudiziali inordine alla verifica degli elementi costitutivi del diritto.4.1 - Va tuttavia osservato che non soltanto la questione nonera stata introdotta nel primo grado, ma nel giudizio di rinvio laCorte territoriale era stata investita di altra questione, afferentealla decorrenza del termine di prescrizione; quest’ultima poicostituiva non soltanto il thema di indagine devoluto in sederescindente al giudice di merito ma ne definiva anche ilperimetro valutativo, presupponendo l’an della pretesa.4.2 - Si aggiunga che la critica argomentata su quel profilo nonavrebbe trovato fondamento siccome basata sull’asseritoversamento del contributo integrativo alla Cassa professionaledi appartenenza. Invero, è consolidato l’orientamentogiurisprudenziale di legittimità sulla non ostatività delversamento contributivo a fronte dell’obbligo di iscrizione allagestione separata dell’INPS: con sent. n. 32167/2018 questaSezione aveva già affermato che “Gli avvocati iscritti ad altreforme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività liberoprofessionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedentel'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo diiscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamenteun contributo integrativo di carattere solidaristico in quantoNumero registro generale 13394/2023iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione dNi umero sezionale 3465/2026Numero di raccolta generale 25953/2026alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenutiData pubblicazione 29/09/2026comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, invirtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della L. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”;principio confermato con sent. n. 24047/2022 ed altresuccessive pronunce (tra le più recenti, cfr. ord. n. 24330/26,19939/26, 20193/26), sicché non ricorre alcuna violazione dilegge come lamentata in relazione all’art. 2 co.26 L. 335/95 esuccessiva interpretazione autentica di cui all’art. 18 co.12 d.l.98/2011, né dell’art. 44 co.2 d.l. 269/03.5. Si aggiunga che il superamento della soglia di € 5.000consente di presumere la non occasionalità, ma non è vero ilcontrario, ossia che il mancato superamento dimostri la nonabitualità, poiché se, da un lato, a corroborare l’abitualitàoccorra verificare in accertamento di fatto altri elementipresuntivi -quali l’iscrizione all’Albo, l’accensione della partitaIVA e l’organizzazione materiale predisposta dal professionistaa supporto della sua attività-, dall’altro la produzione di redditoinferiore a 5.000 euro non è di per sé sola sufficiente adimostrare l’occasionalità o sporadicità dell’attività, essendo laproduzione di reddito un posterius rispetto alla sceltaprofessionale compiuta dall’iscritto all’Albo e non un suoantecedente presupposto qualificativo (“la percezione da partedel libero professionista di un reddito annuo di importo inferiorea € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderareNumero registro generale 13394/2023Numero sezionale 3465/2026adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al prNoumceeros dsi ora ccolta generale 25953/2026Data pubblicazione 29/09/2026- per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta concarattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, chel'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella suadimensione di scelta ex ante del libero professionista,coerentemente con la disciplina ch'è propria delle gestioni deilavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex postdesumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momentoche ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisitodell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di unreddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003,cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamentoa contribuzione di attività libero-professionali svolte in formaoccasionale” cfr. Cass. sent. n.4419/2021).6. A fronte di allegazioni sin ab origine carenti sulla sussistenzadi elementi sintomatici di occasionalità o sporadicità dellaprestazione professionale, e di una pronuncia di secondo gradoche, per la ragione più liquida, aveva accolto l’eccepitaprescrizione (anch’essa domandata nel ricorso introduttivo),non può non condividersi l’assunto sulla novità della questionecome affermato nella impugnata sentenza. Né i poteri istruttorid’ufficio esercitabili dal giudice di merito possono spingersi finoa surrogarsi a carenti allegazioni di parte (cfr. Cass.12346/2026); l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio delgiudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivantida una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad unacarenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri diparte, in quanto, come osservato da Cass. ord. n.23605/2020,l’art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principiodispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale qualeNumero registro generale 13394/2023Numero sezionale 3465/2026caratteristica precipua del rito speciale, consente l'esercNiuzmioer od dei rai ccolta generale 25953/2026Data pubblicazione 29/09/2026poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano giàsignificativi dati di indagine, al fine di superare lo stato diincertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte. Nelcaso concreto, della questione di abitualità e della redditualitàinfra-soglia non si era discusso in primo grado, perché leallegazioni di parte erano di altro tipo, e del pari in sede digiudizio di secondo grado la tematica centrale era attinente alladecorrenza del termine prescrizionale, come devoluto all’esitodel giudizio rescindente in Cass. con ord. n. 4721/2022.6.1 - Peraltro non viene in emersione alcuna richiesta inpregresse fasi processuali di tali poteri officiosi, in conseguenzadei quali sorgerebbe l’obbligo del giudice di stimolare ilcontraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art.101, comma 2, c.p.c., intervento che non riguarda le questionidi solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto edi diritto, che richiedono non una diversa valutazione delmateriale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispettoa quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in puntodi fatto e non già mere difese (cfr. Cass. sent. n.822/2024).7. Resta, di fondo, l’omessa indicazione, nel presente ricorso, diaver introdotto con specifica allegazione la questione dellaabitualità o meno dell’esercizio professionale dell’attività, neglil’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione; “Qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - nonrisulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, ilricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde nonincorrere nell'inammissibilità per novità della censura, hal'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questioneNumero registro generale 13394/2023dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio dNi umero sezionale 3465/2026Numero di raccolta generale 25953/2026autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in qualeData pubblicazione 29/09/2026Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, primadi esaminare nel merito la censura stessa” (Cass. ord. n.3473/2025). Ed ancora, questa Corte ha affermato che “In tema diricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni dicui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve,a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarnel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in qualespecifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché imotivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel"thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusaalle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni otemi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito enon rilevabili di ufficio” (ord. n. 18018/2024).7.1 - Manca quindi, il requisito della autosufficienza del motivodi ricorso, causa di inammissibilità ex art. 366 co. 1 n. 6, c.p.c.,che -nel testo novellato dall'art. 35, comma 5, del d. lgs. n. 149del 2022, come modificato dalla L. n. 197 del 2022- stabilisceche il ricorso deve contenere, a pena d'inammissibilità, non solola specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documentisui quali il motivo si fonda, ma anche l'illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi (principio recentemente ribaditodalla Corte con ord. n. 20399/2026).8. Dalla inammissibilità del ricorso principale discende laconseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., del ricorsoincidentale, tardivamente proposto il 6/7/2023 a fronte dellaNumero registro generale 13394/2023pubblicazione della sentenza del 7/12/2022 impugnata conN umero sezionale 3465/2026Numero di raccolta generale 25953/2026ricorso principale notificato il 5/6/2023.Data pubblicazione 29/09/20269. Le spese del presente giudizio possono essere compensatestante l’esito delle reciproche doglianze.9.1 - Segue la condanna al pagamento del doppio del contributounificato per la sola parte ricorrente principale, e non anche peril controricorrente, in ragione di quanto asserito da questa Cortecon ord. n. 19776/24; “il ricorrente incidentale tardivo il cuiricorso è dichiarato inefficace non può essere condannato alpagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi disanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nelmerito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002 (ex plurimis, Cass. n. 18348/2017)”. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficaceil ricorso incidentale. Compensa le spese processuali fra le parti.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della QuartaSezione Civile, il 15 settembre 2026.La PresidenteRossana Mancino