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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31082/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver ceduto 1,99 grammi di marijuana e per la detenzione di grammi 749 dello stesso tipo di sostanza stupefacente (capo A); per il reato di cui all'art 4 L. 110/75, per aver portato, senza giustificato motivo, un coltello fuori dall'abitazione (capo B).

Il ricorrente formula due motivi di ricorso con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che il giudice a quo ha ritenuto congruo sebbene distante dal minimo edittale.

La Corte territoriale ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, il quale è partito da una pena base assai lontana dal massimo edittale, ritenendola adeguata in ragione della elevata quantità di stupefacente detenuto e delle tantissime dosi ricavabili, precisando che dalla sostanza stupefacente, del peso complessivo di 602,73 grammi, erano ricavabili più di 4000 dosi medie e che dallo stupefacente del peso di 93,59 grammi erano ricavabili ulteriori 524 dosi medie singole.

Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,Rv. 276288).

Il giudice ha, inoltre, evidenziato la ostentata capacità di delinquere del ricorrente, come si evince dal certificato penale, ritenendo congruo e correttamente applicato l'aumento per la contestata recidiva in quanto adeguato e proporzionato alla biografia criminale del ricorrente che trae fonte di sostentamento dall'attività di spaccio.

Nello stesso modo è ritenuto congruo l'aumento applicato per la continuazione che, peraltro, risulta essere particolarmente modesto.

Infine, per quanto concernente il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il ricorrente ha formulato la doglianza in termini solo generici, senza enunciare i presupposti di fatto e di diritto della lamentata violazione, essendosi limitato a evidenziare che ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio i giudici di merito sarebbero potuti giungere anche concedendo le invocate circostanze attenuanti generiche, anche in regime di equivalenza con la contestata e ritenuta aggravante della recidiva.

Ad ogni modo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della Ku\motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha negato la sussistenza di elementi favorevoli e fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, richiamando il certificato penale in atti, da cui emergono condanne per detenzione di sostanze stupefacenti, per partecipazioni a associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per detenzione illegale di armi e munizioni, per ricettazione ed evasione.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta e qua, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver ceduto 1,99 grammi di marijuana e per la detenzione di grammi 749 dello stesso tipo di sostanza stupefacente (capo A); per il reato di cui all'art 4 L. 110/75, per aver portato, senza giustificato motivo, un coltello fuori dall'abitazione (capo B). Il ricorrente formula due motivi di ricorso con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che il giudice a quo ha ritenuto congruo sebbene distante dal minimo edittale. La Corte territoriale ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice, il quale è partito da una pena base assai lontana dal massimo edittale, ritenendola adeguata in ragione della elevata quantità di stupefacente detenuto e delle tantissime dosi ricavabili, precisando che dalla sostanza stupefacente, del peso complessivo di 602,73 grammi, erano ricavabili più di 4000 dosi medie e che dallo stupefacente del peso di 93,59 grammi erano ricavabili ulteriori 524 dosi medie singole. Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo il quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,Rv. 276288). Il giudice ha, inoltre, evidenziato la ostentata capacità di delinquere del ricorrente, come si evince dal certificato penale, ritenendo congruo e correttamente applicato l'aumento per la contestata recidiva in quanto adeguato e proporzionato alla biografia criminale del ricorrente che trae fonte di sostentamento dall'attività di spaccio. Nello stesso modo è ritenuto congruo l'aumento applicato per la continuazione che, peraltro, risulta essere particolarmente modesto. Infine, per quanto concernente il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il ricorrente ha formulato la doglianza in termini solo generici, senza enunciare i presupposti di fatto e di diritto della lamentata violazione, essendosi limitato a evidenziare che ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio i giudici di merito sarebbero potuti giungere anche concedendo le invocate circostanze attenuanti generiche, anche in regime di equivalenza con la contestata e ritenuta aggravante della recidiva. Ad ogni modo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della Ku\motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha negato la sussistenza di elementi favorevoli e fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, richiamando il certificato penale in atti, da cui emergono condanne per detenzione di sostanze stupefacenti, per partecipazioni a associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, per detenzione illegale di armi e munizioni, per ricettazione ed evasione. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pa gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta e qua, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
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