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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 39187/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Ronciglione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore,Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Viterbo, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del Cristofori in relazione al sequestro probatorio della somma di euro 21.650,00 rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato e ritenuta provento dei delitti ex artt. 644 e 629 cod.pen., oggetto di provvisoria incolpazione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, deducendo:2.1 la violazione di legge per avere il Tribunale del Riesame svolto un ruolo di supplenza in relazione al decreto del P.m. senza limitarsi a vagliare e valorizzare quanto sostenuto nel provvedimento ablativo con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata.

Dopo aver richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità che precludono al giudice del riesame di individuare autonomamente il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, la difesa assume che i giudici della cautela -in assenza di apporto argomentativo del P.m.- hanno autonomamente affermato la asserita valenza indiziaria delle somme rinvenute nell'appartamento dell'indagato, attribuendo rilevanza alle modalità di occultamento del danaro, rimaste estranee alle deduzioni del P.m., ed hanno escluso la idoneità della capacità reddituale del ricorrente e della coniuge a giustificare l'importo rinvenuto e sottoposto a sequestro; 2.2 la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame reso una motivazione apparente in ordine al nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al delitto di usura contestato.

Sostiene la difesa che l'astratta riconducibilità del danaro appreso al reato ipotizzato presuppone la concreta verifica di ogni aspetto inerente il contesto del rinvenimento in quanto l'occultamento costituisce un dato neutro, privo di valore indiziario, non essendo stato individuato nell'abitazione del ricorrente alcun alternativo luogo di sicurezza deputato alla custodia del danaro.

Segnala, inoltre, che il sequestro non è stato frutto dell'attività di ricerca della P.G. in quanto fu l'indagato stesso ad indicare i luoghi in cui aveva custodito il danaro in assenza di una cassaforte.

Aggiunge il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della dimostrata capacità economica dell'indagato e della moglie; si è sostituito all'organo inquirente nel ritenere legittima l'apprensione di somme eccedenti il provento del reato ed ha affermato il nesso di pertinenzialità delle somme vincolate rispetto al reato di usura nonostante il tempo trascorso tra l'ultima operazione di prestito, risalente al settembre 2020, e l'intervenuto sequestro; 2.3 la violazione di legge con riguardo all'assenza di motivazione del decreto di perquisizione del 18/2/2021, dal quale è scaturito il sequestro di danaro.

La difesa sostiene che il decreto del P.m. finalizzato alla ricerca ed apprensione del provento del reato di usura è motivato in maniera solo apparente ove si consideri che il presunto profitto di euro 5mila derivante dalle operazioni contestate era già stato oggetto di ablazione con il sequestro in danno del ricorrente operato il 5/2/2021.&,, [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 3.1 In data 18/2/2021 il P.M. del Tribunale di Viterbo, nell'ambito del procedimento in corso a carico del Cristoferi per i delitti di usura aggravata ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], emetteva decreto di perquisizione, spiegando che "sulla scorta delle risultanze investigative...sembra emergere che Cristoferi possa occultare presso la sua abitazione altre somme di danaro, diverse da quelle sequestrate in data 5/2/2021, provento dei delitti di cui ai capi di imputazione contestati allo stesso".

Disponeva, pertanto, la perquisizione locale e personale nei confronti del ricorrente, in esito alla quale veniva assoggettata a sequestro la somma di euro 21.650,00 in contanti, occultata per la quasi totalità nell'appartamento di Via delle Conce 22 in Carbognano. 3.2 Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548).

La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 49536 del 22/11/2019 Rv. 277989).

Infatti, l'attività integrativa del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che stanno a fondamento del vincolo reale è possibile solo se le stesse sono state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329) giacché il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Rv. 263272). 3.3 Nella specie il provvedimento genetico ha omesso qualsivoglia indicazione sia in relazione alla possibilità di configurare quale corpo di reato le somme apprese,che in ordine all'esistenza di un vincolo pertinenziale tra le stesse e i delitti provvisoriamente contestati, come pure in relazione alla necessità dell'apprensione ai fini di prova dei delitti in fase di accertamento.

E' condivisibile avviso della giurisprudenza di legittimità che una somma di denaro può essere considerata corpo del reato, ai sensi dell'ad. 253 cod. proc. pen., solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato, con la conseguenza che, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento.

L'assenza nel decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato di idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti/determina la nullità del provvedimento genetico, insuscettibile di sanatoria motivazionale in sede di riesame reale, come nella specie verificatosi.

4. Vedendosi in ipotesi di radicale mancanza della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, è stato confermato dall'ordinanza impugnata, si impone la pronunzia di sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti, con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di perquisizione del P.M., disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Così deciso in Roma il 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Ronciglione 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore,Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Viterbo, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del Cristofori in relazione al sequestro probatorio della somma di euro 21.650,00 rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato e ritenuta provento dei delitti ex artt. 644 e 629 cod.pen., oggetto di provvisoria incolpazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, deducendo:2.1 la violazione di legge per avere il Tribunale del Riesame svolto un ruolo di supplenza in relazione al decreto del P.m. senza limitarsi a vagliare e valorizzare quanto sostenuto nel provvedimento ablativo con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata. Dopo aver richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità che precludono al giudice del riesame di individuare autonomamente il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, la difesa assume che i giudici della cautela -in assenza di apporto argomentativo del P.m.- hanno autonomamente affermato la asserita valenza indiziaria delle somme rinvenute nell'appartamento dell'indagato, attribuendo rilevanza alle modalità di occultamento del danaro, rimaste estranee alle deduzioni del P.m., ed hanno escluso la idoneità della capacità reddituale del ricorrente e della coniuge a giustificare l'importo rinvenuto e sottoposto a sequestro; 2.2 la violazione di legge per avere il Tribunale del riesame reso una motivazione apparente in ordine al nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al delitto di usura contestato. Sostiene la difesa che l'astratta riconducibilità del danaro appreso al reato ipotizzato presuppone la concreta verifica di ogni aspetto inerente il contesto del rinvenimento in quanto l'occultamento costituisce un dato neutro, privo di valore indiziario, non essendo stato individuato nell'abitazione del ricorrente alcun alternativo luogo di sicurezza deputato alla custodia del danaro. Segnala, inoltre, che il sequestro non è stato frutto dell'attività di ricerca della P.G. in quanto fu l'indagato stesso ad indicare i luoghi in cui aveva custodito il danaro in assenza di una cassaforte. Aggiunge il ricorrente che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della dimostrata capacità economica dell'indagato e della moglie; si è sostituito all'organo inquirente nel ritenere legittima l'apprensione di somme eccedenti il provento del reato ed ha affermato il nesso di pertinenzialità delle somme vincolate rispetto al reato di usura nonostante il tempo trascorso tra l'ultima operazione di prestito, risalente al settembre 2020, e l'intervenuto sequestro; 2.3 la violazione di legge con riguardo all'assenza di motivazione del decreto di perquisizione del 18/2/2021, dal quale è scaturito il sequestro di danaro. La difesa sostiene che il decreto del P.m. finalizzato alla ricerca ed apprensione del provento del reato di usura è motivato in maniera solo apparente ove si consideri che il presunto profitto di euro 5mila derivante dalle operazioni contestate era già stato oggetto di ablazione con il sequestro in danno del ricorrente operato il 5/2/2021.&,, [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 3.1 In data 18/2/2021 il P.M. del Tribunale di Viterbo, nell'ambito del procedimento in corso a carico del Cristoferi per i delitti di usura aggravata ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], emetteva decreto di perquisizione, spiegando che "sulla scorta delle risultanze investigative...sembra emergere che Cristoferi possa occultare presso la sua abitazione altre somme di danaro, diverse da quelle sequestrate in data 5/2/2021, provento dei delitti di cui ai capi di imputazione contestati allo stesso". Disponeva, pertanto, la perquisizione locale e personale nei confronti del ricorrente, in esito alla quale veniva assoggettata a sequestro la somma di euro 21.650,00 in contanti, occultata per la quasi totalità nell'appartamento di Via delle Conce 22 in Carbognano. 3.2 Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha chiarito che il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548). La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che il tribunale del riesame chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (Sez. 2 , n. 49536 del 22/11/2019 Rv. 277989). Infatti, l'attività integrativa del riesame con la specificazione delle esigenze probatorie che stanno a fondamento del vincolo reale è possibile solo se le stesse sono state indicate, seppure in maniera generica, nel provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Rv. 267329) giacché il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce vizio genetico che comporta l'originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Rv. 263272). 3.3 Nella specie il provvedimento genetico ha omesso qualsivoglia indicazione sia in relazione alla possibilità di configurare quale corpo di reato le somme apprese,che in ordine all'esistenza di un vincolo pertinenziale tra le stesse e i delitti provvisoriamente contestati, come pure in relazione alla necessità dell'apprensione ai fini di prova dei delitti in fase di accertamento. E' condivisibile avviso della giurisprudenza di legittimità che una somma di denaro può essere considerata corpo del reato, ai sensi dell'ad. 253 cod. proc. pen., solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l'attività criminosa, mentre ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato, con la conseguenza che, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento. L'assenza nel decreto di sequestro probatorio del denaro costituente corpo del reato di idonea motivazione in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra la somma di denaro e il reato, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti/determina la nullità del provvedimento genetico, insuscettibile di sanatoria motivazionale in sede di riesame reale, come nella specie verificatosi. 4. Vedendosi in ipotesi di radicale mancanza della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, è stato confermato dall'ordinanza impugnata, si impone la pronunzia di sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti, con restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di perquisizione del P.M., disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma il 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il
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