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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 13800/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10085/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore pro tempore, elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.r.g. 5044/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con istanza di insinuazione al passivo, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srl per la complessiva somma di euro 328.299,61, di cui euro 38.787,85 a titolo di t.f.r. e la residua a titolo di differenze retributive.

Al riguardo deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’ottobre OGGETTO: opposizione allo stato passivo -onere della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato presupposto del credito vantato - 2012, senza soluzione di continuità e senza che il rapporto lavorativo fosse stato mai regolarizzato. 2.- [OSCURATO:PERSONA] delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo e non ammetteva il credito rivendicato dal Bocciero, ritenendo insussistente la prova dell’asserito rapporto di lavoro subordinato. 3.-Proposta opposizione dal Bocciero, istruita la causa, il Tribunale, con il decreto indicato in epigrafe, rigettava l’opposizione, ritenendo che il Bocciero non avesse adempiuto il proprio onere probatorio, in considerazione sia della genericità e dell’assoluta incertezza delle deposizioni testimoniali circa l’inizio dell’asserito rapporto di lavoro e l’articolazione giornaliera ed oraria della prestazione lavorativa, sia dell’assenza di qualunque elemento documentale anche relativo all’attività svolta dalla società ed in particolare alle sue dimensioni, ciò che nella prospettazione dell’opponente giustificava la sua usurante prestazione lavorativa giornaliera. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adun motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. 6.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n . 5) e 4) , c.p.c., articolato in una pluralità di censure,il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2094, 2222 c.c., 115 e 116 c.p.c.

In sostanza il ricorrente addebita al Tribunale un malgoverno delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali.

Precisa di finalizzare l’impugnazione alla sola domanda relativa al trattamento di fine rapporto.

Il motivo è inammissibile in relazione a tutte le censure, in quanto volte a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (ed in particolare quanto alla valenza degli ordini asseritamente impartiti al Bocciero dal legale rappresentante della società), attività riservata al giudice di merito ed interdetta in sede di legittimità.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10085/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del curatore pro tempore, elett. dom.to presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.r.g. 5044/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con istanza di insinuazione al passivo, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] srl per la complessiva somma di euro 328.299,61, di cui euro 38.787,85 a titolo di t.f.r. e la residua a titolo di differenze retributive. Al riguardo deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’ottobre OGGETTO: opposizione allo stato passivo -onere della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato presupposto del credito vantato - 2012, senza soluzione di continuità e senza che il rapporto lavorativo fosse stato mai regolarizzato. 2.- [OSCURATO:PERSONA] delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo e non ammetteva il credito rivendicato dal Bocciero, ritenendo insussistente la prova dell’asserito rapporto di lavoro subordinato. 3.-Proposta opposizione dal Bocciero, istruita la causa, il Tribunale, con il decreto indicato in epigrafe, rigettava l’opposizione, ritenendo che il Bocciero non avesse adempiuto il proprio onere probatorio, in considerazione sia della genericità e dell’assoluta incertezza delle deposizioni testimoniali circa l’inizio dell’asserito rapporto di lavoro e l’articolazione giornaliera ed oraria della prestazione lavorativa, sia dell’assenza di qualunque elemento documentale anche relativo all’attività svolta dalla società ed in particolare alle sue dimensioni, ciò che nella prospettazione dell’opponente giustificava la sua usurante prestazione lavorativa giornaliera. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato adun motivo. 5.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso. 6.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n n . 5) e 4) , c.p.c., articolato in una pluralità di censure,il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2094 c.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2094, 2222 c.c., 115 e 116 c.p.c. In sostanza il ricorrente addebita al Tribunale un malgoverno delle risultanze istruttorie ed in particolare delle deposizioni testimoniali. Precisa di finalizzare l’impugnazione alla sola domanda relativa al trattamento di fine rapporto. Il motivo è inammissibile in relazione a tutte le censure, in quanto volte a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (ed in particolare quanto alla valenza degli ordini asseritamente impartiti al Bocciero dal legale rappresentante della società), attività riservata al giudice di merito ed interdetta in sede di legittimità.2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma
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