CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 22922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3670/21 in data 19/11/2021 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva in data 17/10/2022 nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA].; lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] confermando la pronuncia di secondo grado e le statuizioni di natura civile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; in subordine, rigettarsi i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] confermando la pronuncia di secondo grado e le statuizioni di natura civile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; con condanna in ogni caso alle spese del presente grado da liquidarsi in euro 7.200,00 oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 21/12/2020: -rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 3.733 di multa, ritenuto ed applicato l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per i delitti di cui ai capi U, V, X ed A, rettificando in tal senso il rilevato errore nella determinazione della pena finale commesso dal giudice di primo grado; -revocava la dichiarazione di abitualità nel reato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -revocava le statuizioni in favore delle parti civili costituite nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA]; -confermava nel resto la pronuncia di primo grado, condannando, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali nel grado; -condannava, infine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a liquidare le spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., determinate, in favore di ciascuna, in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, per i motivi che di seguito vengono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato condannato alla pena finale di anni tre, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 3.733 di multa per i reati di cui ai capi A, Q, U, V ed X (il primo capo, art. 416, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.; il secondo, il terzo ed il quarto capo, artt. 110, 648-bis cod. pen.; il quinto capo, artt. 56, 110, 648-bis cod. pen.), così corretta la pena inflitta dal primo giudice affitta da errore materiale. Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, considerato come più grave il capo Q ed esclusa la recidiva. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo A. Con una motivazione del tutto generica e generalizzata, la Corte territoriale ha omesso di affrontare partitamente le singole posizioni, limitandosi a ribadire i tratti fondamentali del reato contestato senza alcuna disamina specifica dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato, riconoscendo come il ricorrente non potesse non sapere di che tipo di attività si stesse svolgendo in quel luogo. Il giudice di secondo grado ha poi omesso di considerare come il ricorrente non sia stato in alcun modo coinvolto nei reati fine costituiti dalle truffe alle assicurazioni e che mai in nessuna circostanza abbia condotto presso la DAM alcuno dei veicoli risultato poi di provenienza furtiva e che la ritenuta presenza diuturna e ingiustificata del ricorrente presso la sede della DAM, non abbia trovato riscontro negli atti di indagine. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo Q. La difesa aveva contestato sia la ricostruzione del fatto che il valore attribuito dal giudice al "contributo" del ricorrente ai fini della configurabilità della fattispecie, evidenziando come le immagini mostrassero chiaramente passaggi che nella sentenza erano stati ignorati. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo U. La difesa ha contestato anche in questo caso sia la ricostruzione della vicenda che il valore attribuito dal giudice al "contributo" dato dall'appellante ai fini della sussistenza della penale responsabilità, evidenziando come, contrariamente a quanto riportato in motivazione, le riprese video mostravano chiaramente come sul piazzale del demolitore il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA] conversano tra loro e con altre persone.Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo V. La difesa ha contestato la ricostruzione del passaggio di denaro tra il ricorrente ed il Careccia, evidenziando come le immagini mostrino chiaramente che il passaggio di denaro sia avvenuto da Mouktassib a Careccia e non il contrario come sostenuto dal giudice. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo X. La difesa aveva contestato la mancata qualificazione del reato in quello meno grave previsto dall'art. 648 cod. pen., non ravvisandosi negli atti l'ipotesi ex art. 56, 648-bis cod. pen. posto che il fondamento di questa accusa risiederebbe nelle ipotetiche intenzioni che non consentono però di fondare un'accusa di tale portata. La Corte territoriale si limita ad una motivazione sterile basandosi sul presupposto "non poteva non sapere". Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione si pone in netto contrasto con quanto sostenuto dal giudice di prime cure in punto di commisurazione della pena nella parte in cui aveva escluso la recidiva posto che dal certificato penale dell'imputato risultava solo una sospensione per messa alla prova. Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena operato a titolo di continuazione. La Corte territoriale, che aveva emendato la pena passando da anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 3.800 di multa ad anni tre, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 3.733 di multa, si sarebbe dovuta limitare a togliere due mesi di reclusione (e non un mese e giorni dieci di reclusione); si contesta, infine, l'eccessività della pena ex art. 81 cod. pen. in relazione al capo A. Ottavo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'operata confisca. Il ricorrente ha contestato la determinazione della somma per equivalente fatta dal giudice ai fini della confisca, evidenziando come non vi fosse la possibilità di individuare e quantificare il profitto del reato in capo allo stesso, posto che la finalità ultima era quella della truffa alle assicurazioni dalle cui imputazioni il Mouktassib è del tutto estraneo. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato condannato alla pena finale di anni otto di reclusione ed euro 10.000 di multa per i reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Al, A3, A4, A5 E A6 (il primo capo, art. 416, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.; dal secondo al ventiduesimo capo, riciclaggio e tentato riciclaggio il solo capo X; il ventitresimo ed il ventiquattresimo capo, artt. 110, 642 cod. pen.; gli ultimi tre capi, artt. 110 cod. pen., 256 d.lgs. 152/2006). Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, considerato come più grave il capo B, ed esclusa l'infraquinquennalità della recidiva. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione alla prova della costituzione dell'associazione a delinquere ed al ruolo di promotore del ricorrente; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il capo A. Non è stata fornita la prova del pactum sceleris intercorso tra gli imputati, volto a creare una struttura preordinata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti dotata del grado di stabilità richiesta dall'ordinamento. A sostegno della tesi de qua, basta constatare come da nessuna delle conversazioni intercettate o dalle immagini riprese dalle telecamere è possibile desumere, anche solo in via ipotetica, la presenza di una stabile organizzazione di stampo delinquenziale differente rispetto all'asserita realizzazione dei reati di riciclaggio. In capo al ricorrente, poi, il ruolo di organizzatore o promotore non emerge in alcun passaggio delle sentenze di merito. La Corte territoriale ha confuso la mansione ordinaria del Careccia all'interno dell'attività lecita della [OSCURATO:SOCIETA]. con il ruolo di promotore ed organizzatore di un'associazione a delinquere. Ma lo stesso ruolo di organizzatore la Corte territoriale lo attribuisce al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Emerge palese la contraddizione: la Corte territoriale, non avendo prove sufficienti a dimostrare il ruolo di organizzatore di [OSCURATO:PERSONA], ammette che lo stesso veniva adiuvato nel ruolo dal fratello Antonio che operava fuori dall'azienda. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione al reato di frode in assicurazione. La Corte territoriale ha indebitamente "mischiato" le due distinte imputazioni di cui ai capi Al e A3, omettendo di estrinsecare in maniera adeguata e puntuale i motivi per cui la tesi difensiva debba essere ritenuta immeritevole di accoglimento, con particolare riferimento a quanto argomentato circa il ruolo rivestito dal Pirrotta nella vicenda in esame. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione alla censura della mancata esclusione del concorso apparente di norme. La Corte territoriale, lungi dall'assolvere all'obbligo di esternare le ragioni sottese al rigetto del motivo di gravame, incardinato sull'ontologica prodromicità delle condotte contestate ai capi A4 e A6 rispetto al reato di discarica abusiva, ha dato luogo ad un vizio di motivazione. Quarto motivo: vizio di motivazione in ordine all'eccepita efficacia scriminante del combinato disposto della disposizione dirigenziale n. 240/2007 e del provvedimento n. 3662/2012 con riguardo ai reati ambientali. Con la prima disposizione, la Provincia di Milano aveva concesso all'impresa individuale DAM Autodemolizioni di [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli fuori uso presso l'impianto sito in Monza via delle Industrie 75; con il secondo provvedimento, la provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso la voltura favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di quella stessa autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006, con riferimento ai reati ambientali contestati. Dette autorizzazioni hanno assunto una vera e propria efficacia scriminante della condotta di cui del tutto inopinatamente non si è tenuto conto. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato condannato alla pena finale di anni otto di reclusione ed euro 10.000 di multa per i reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Al, A3, A4, A5 E A6. Unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e considerato come più grave il capo B. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il reato associativo. Spesso, in sentenza, la figura di [OSCURATO:PERSONA] è stata abbinata e confusa con quella del fratello [OSCURATO:PERSONA] e del tutto equivocata la scelta dissociativa del primo. Dagli atti di indagine non si rinviene l'esistenza di un consesso criminoso tra i coimputati né sul piano oggettivo né su quello soggettivo. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a tutti i reati satellite da ritenersi rimasti allo stadio del tentativo, in quanto la condotta del prevenuto ed il successivo intervento delle forze dell'ordine è sempre avvenuto sotto il costante monitoraggio di queste ultime che ne avrebbero potuto impedire la consumazione. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'operato trattamento sanzionatorio. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le modalità dell'azione, il ruolo nell'associazione, il comportamento processuale, le dichiarazioni confessorie rese in appello, le condizioni di vita dell'imputato (che svolge un'attività commerciale autonoma e senza alcuna connessione con quella della DAM) avrebbero dovuto imporre il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la loro applicazione nella massima estensione. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato condannato alla pena finale di anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa per i reati di cui ai capi U, V (limitatamente alla vettura tg. [OSCURATO:TARGA]) ed X.Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione ai capi U e V. Limitandosi ad una motivazione del tutto generica e superficiale, la Corte territoriale non riesce a superare le doglianze difensive circa l'assenza totale di riscontri alle ipotesi accusatorie che non si basano certo su interventi operati bensì su immagini che, ictu ocu/i, non consentono di superare il ragionevole dubbio richiesto dalla legge ai fini di una declaratoria di penale responsabilità. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo X. Si contesta la mancata qualificazione del reato in quello meno grave previsto dall'art. 648 cod. pen., non ravvisandosi l'ipotesi di cui agli artt. 56, 648-bis cod. pen. posto che il fondamento di questa accusa risiederebbe nelle ipotetiche intenzioni che non consentono però di fondare un'accusa di tale portata. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena operato a titolo di continuazione. La pena determinata ex art.81 cod. pen. appare eccessiva e deve essere ridotta, anche perché priva di motivazione nella sua determinazione. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'operata confisca. Si contesta la determinazione della somma per equivalente fatta dal giudice ai fini della confisca e si evidenzia con non vi sia la possibilità di individuare e quantificare il profitto del reato in capo al ricorrente posto che la finalità ultima era quella della truffa alle assicurazioni dalle cui imputazioni il ricorrente è del tutto estraneo. Infine, in relazione al capo X, la vettura è stata sequestrata e nessun profitto è stato conseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al quarto motivo di ricorso; nel resto, lo stesso si profila inammissibile, come parimenti inammissibili, nella loro integralità, sono i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Con lo stesso si evocano censure in fatto, il cui esame è interdetto in sede di legittimità. Si osserva in premessa come il contesto in cui si inseriscono i fatti è quello di una società (la DAM s.r.1.), facente capo ai fratelli Antonio e [OSCURATO:PERSONA], presso la quale ha operato un articolato sodalizio criminoso, adeguatamente strutturato ed organizzato per la perpetrazione di una serie indistinta di reati di riciclaggio e di attività di smembramento di veicoli, propedeutiche alle truffe in danno di compagnie assicurative. La incessante "cannabalizzazione" dei veicoli rubati accedenti all'area è stata documentata dalle video-registrazioni agli atti, che, nel periodo di monitoraggio, hanno fotografato in tempo reale l'utilizzo dell'autocarro dotato di braccio meccanico per pressare e connpattare la scocca delle auto, ed è stata altresì riscontrata dagli esiti degli accessi compiuti in loco dalla polizia giudiziaria, con ripetuti sequestri di parti meccaniche e pezzi di carrozzeria provenienti dai veicoli rubati. Scrivono i giudici di secondo grado che "sebbene le foto acquisite (attraverso telecamere installate fuori dall'ingresso) cristallizzino le immagini dei movimenti degli imputati fuori dall'officina, allorchè portavano auto rubate, non è che automaticamente può affermarsi che gli stessi non conoscessero o non contribuissero a ciò che si compiva all'interno, considerato che l'attività giuridica di DAM era quella di demolire vetture". Invero, si è ampiamente accertato come l'attività d'impresa svolta dalla DAM fosse del tutto illecita, in assenza di contabilità e di ogni altra documentazione delle operazioni effettuate; presso la stessa, confluivano, da parte degli associati, le vetture rubate che lì venivano smembrate, onde precluderne l'integrità, con un'attività seriale organizzata che vedeva la fattiva partecipazione di tutti i concorrenti in vista della realizzazione di uno scopo comune. Invero, ciascuno dei partecipanti al sodalizio sapeva cosa si compiva in quel luogo, in quanto tutti gli imputati erano stati colti nell'atto di occuparsi, rispettivamente, di recuperare, muovere, trasportare o smembrare auto rubate. Con riferimento alla figura del ricorrente, già la sentenza di primo grado aveva messo in luce il ruolo ed i compiti assolti dalla stesso. In particolare, "le conversazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA] ... in cui questi lo convoca in sede oppure gli chiede di effettuare sopralluoghi preliminari al recupero in sicurezza dei veicoli rubati, unitamente alla (sua) costante presenza presso [OSCURATO:SOCIETA]. non altrimenti giustificata, danno conto della incondizionata disponibilità del medesimo ad assolvere, unitamente agli altri correi, le richieste ed i mandati ricevuti dal dominus del sodalizio e dell'attività delittuosa in programma ...". Invero, i collaboratori dei due Careccia (organizzatori) hanno il ruolo di lavorare a fianco dei titolari, con cui si innesta un connubio intrinseco che li vede operare nel comune interesse di approvvigionarsi di auto rubate per procacciarsi l'occasione di acquisire fonti lucrative di un guadagno ben articolato ed organizzato che, per avere continuità di flusso di cassa (leggasi, acquisizione di veicoli con continuità), richiede collaborazione di ampio spettro, con coordinamento di ruoli e di compiti.La statuizione di condanna delimita i singoli perimetri di attuazione del fine associativo ed in motivazione è stata fornita contezza dei riscontri probatori esistenti, precipuamente con riguardo alle immagini delle telecamere. Al limite della inconferenza logica - scrivono i giudici di appello - è ritenere che i movimentatori delle auto (dipendenti, come il ricorrente, o collaboratori esterni) dovessero essere mandati assolti perché si limitavano a svolgere un lavoro: e ciò alla luce delle evidenze raccolte che fotografano una situazione in cui, pur volendo prescindere dalle non-giustificazioni rese (immagini non chiare, ragionamenti capziosi), la "catena di montaggio" del crimine vede tutti i compartecipi (nessuno in possesso di titolo abilitativo a svolgere quel "lavoro") agire all'unisono. I veicoli in contestazione, di cui è stata contestata l'illecita ricezione, risultavano tutti rubati e, per altro verso, non sono state eccepite a fortiori dimostrate attività di contributo ad una rottamazione lecita. 2.2. Manifestamente infondato sono il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, tra loro collegati per sostanziale identità di censura. Ferme le valutazioni operate nel precedente paragrafo 2.1. del considerato in diritto che precede, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze ivi articolate, in relazione alle altre fattispecie criminose ritenute, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Il ricorrente, in sostanza, contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella f 9 formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Il ricorrente, infatti, prospetta un ruolo "passivo" di soggetto estraneo ai fatti e non causalmente coinvolto, senza confrontarsi con le valutazioni delle sentenze di merito che, sulla base delle fonti di prova acquisite (pedinannenti, intercettazioni, perquisizioni, filmati delle telecamere) "colorano" quel ruolo con comportamenti attivi di univoco significato probatorio e che non rispondono al precipuo rilievo secondo cui se il Mouktassib (e gli altri coimputati) avessero ritenuto di recuperare e/o trasportare veicoli regolari destinati alla rottamazione, avrebbero dovuto porsi, come primo interrogativo, quello di chiedersi perché non venissero pretesi ed acquisiti i documenti dei veicoli ivi condotti ed i mandati dei proprietari alla loro rottamazione. Le censure, dunque, appaiono dirette a sollecitare una diversa valutazione della portata di elementi già oggetto di esame da parte dei Giudici di merito e non appaiono comunque decisive sia in relazione al capo Q) con riferimento ai tempi e modi di uscita dall'azienda, sia al capo U) con riferimento al numero dei conversanti, sia al capo V) con riferimento al passaggio di denaro, fondandosi il giudizio di responsabilità, come detto, su diversi elementi e sulla complessiva valutazione delle condotte inserite nel contesto associativo. 2.3. Manifestamente infondato è il sesto motivo. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in presenza di pena ritenuta come "estremamente mite" e per la sostanziale assenza di altre cause di nneritevolezza del beneficio invocato. Il giudizio appare pienamente giustificato e, come tale, insindacabile nella presente sede di legittimità (cfr., Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 2.4. Manifestamente infondato è il settimo motivo. Anche il preteso sindacato in ordine alla misura della pena è del tutto ingiustificato in presenza di valutazioni del tutto congrue e prive di vizi logico- gi u ridici. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di / 10 specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. 2.5. Manifestamente infondato è l'ottavo motivo. Come evidenziato dalla Procura generale, i giudici di merito hanno determinato la misura della confisca in relazione al profitto del reato, commisurandolo al valore di mercato dei veicoli ricettati fissato in misura prudenziale. Appaiono, pertanto, manifestamente infondate le censure difensive in relazione alla valutazione del profitto con riferimento ai reati di truffa, estranei agli elementi posti a fondamento della determinazione del profitto connesso all'attività illecita contestata in relazione a ciascuno dei veicoli. Sul punto, del resto, la stessa sentenza di primo grado ha evidenziato come la misura del profitto dovesse tenere conto delle buone condizioni delle vetture, dei plurimi pezzi di ricambio ricavabili e del quantum ottenibile dalla loro negoziazione. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. In entrambe le sentenze di merito si è evidenziato come, in relazione agli elementi costitutivi dell'associazione, fosse emerso l'apporto dei partecipanti, non limitato alla realizzazione del singolo reato ma consistito nella costante disponibilità, anche su semplice chiamata, a realizzare le attività proprie del sodalizio e, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, nella costante presenza presso i locali dell'azienda, con compiti di direzione e coordinamento dell'attività dei sodali, e gestione della rivendita a terzi dei pezzi residui dei veicoli. A fronte di tali elementi, la censura difensiva in ordine al difetto di motivazione non appare fondata. Il richiamo agli elementi già evidenziati nella sentenza di primo grado, la valutazione della piena consapevolezza dei sodali della provenienza delle autovetture e dell'attività realizzata all'interno dell'impresa, la disponibilità mostrata da ciascuno dei partecipanti e la possibilità di fare affidamento su ciascuno di essi, appaiono costituire elementi di oggettiva rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza del sodalizio, valutazione che in sentenza precede la lettura degli elementi relativi alla responsabilità per i singoli reati fine, profilo che appare comunque valorizzabile ai fini del giudizio sull'associazione. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] (e quello del fratello Antonio) sono stati ampiamente lumeggiati dalle sentenze di merito, che li definiscono come gestori indiscussi del sodalizio: Domenico, con un radicamento prevalente nel contesto aziendale (era lui che riceveva, smembrava e vendeva i pezzi riciclati); Antonio, con un impegno associativo prevalentemente fuori dall'azienda. La loro posizione - scrivono i giudici di appello - è paritaria; loro in primis, e tutti i partecipanti in secundis, offrono disponibilità assoluta: ciascuno serve alla causa ed appresta la propria opera al bisogno. 3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riferimento al motivo di ricorso relativo ai reati di truffa in danno delle assicurazioni. Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato come il ritrovamento delle autovetture consentisse di ritenere, unitamente al contenuto delle querele e dei riscontri oggettivi delle indagini, la responsabilità del ricorrente. Anche in relazione a tali contestazioni, del resto, gli elementi posti a fondamento della sentenza di primo grado, ai quali la Corte di merito ha fatto generale riferimento - in particolare il contenuto delle riprese, delle conversazioni e la sua presenza, unitamente al fratello, nel giorno di ricezione dell'autovettura - appaiono consentire di superare le reiterate deduzioni difensive che con quelle conclusioni omettono di confrontarsi. 3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale sul punto ha evidenziato come i reati di cui ai capi A4, A5, A6 rispondessero ad autonome finalità, e fossero, dunque, insuscettibili di assorbimento l'uno nell'altro. Le conclusioni a cui perviene la sentenza impugnata appaiono del tutto immuni da censure, potendosi comunque ritenere che l'illecita gestione dei rifiuti rappresenti un reato autonomo rispetto a quello di gestione di una discarica abusiva (Sez. 3, n. 10518 del 17/01/2012, Scarponi, Rv. 252361), anche perché il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti non richiede, a differenza del reato di gestione di discarica, una struttura organizzativa complessa ed un comportamento sistematicamente ripetuto nel tempo (Sez. 3, n. 43817 del 30/09/2008, Galimi, Rv. 241678). 3.4. Aspecifico, perché pedissequamente reiterativo di censura adeguatamente disattesa, e comunque manifestamente infondato è il quarto motivo. Già la sentenza di primo grado aveva evidenziato come la Polizia provinciale, dopo l'effettuazione dei rilievi fotografici dei luoghi, aveva provveduto ad acquisire la [OSCURATO:PERSONA] n. 240/2007 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Provincia di Milano aveva concesso all'impresa individuale DAM Autodemolizioni di [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli fuori uso presso l'impianto sito a Monza in via delle Industrie 75, nonché il successivo provvedimento n. 3662/12 del 12/12/2012 con il quale la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso la voltura a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. di quella stessa autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs. 152/2006. Peraltro, all'esito delle operazioni di verifica, la polizia giudiziaria concludeva che la situazione riscontrata in situ era totalmente difforme rispetti ai contenuti e ai limiti dell'atto autorizzativo, posto che: -non risultavano in alcun modo rispettate le aree funzionali dell'impianto, in difetto di distinzione e delimitazione dei settori destinati alle operazioni di messa in sicurezza, smontaggio e demolizione dei veicoli, con conseguente inosservanza delle prescrizioni amministrative di cui ai punti 2.4 e 2.5; -i materiali ed i componenti pericolosi dei veicoli non si presentavano separati dagli altri rifiuti non pericolosi, trovandosi accatastati in vari punti dell'area senza distinzione di codice ed a rischio di contaminazione, in totale difformità perciò, dalle modalità di legge in punto di deposito temporaneo dei rifiuti estratti dai veicoli; -l'area di circa 60 mq., non pavimentata ed esulante dall'oggetto dell'autorizzazione, mostrava rifiuti misti, pericolosi e non pericolosi (derivanti dall'attività di demolizione dei veicoli e bombola esauste) accatastati a contatto diretto con il terreno, in violazione — fra l'altro — del punto 2.3 dell'autorizzazione, che impone che tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli nonché di rifiuti delle parti comunque decadenti delle carcasse siano impermeabilizzate; -anche l'area presente sotto la tettoia in lamiera di circa 18 mp. (ove oltre a vari rifiuti si trovavano 12 carcasse di autoveicoli "cubate") non risultava ricompresa nel provvedimento amministrativo, né colà risultava autorizzata la presenza della "pressa compattatore auto"; -del tutto illegittimo, infine, risultava il rilevato utilizzo di veicoli parzialmente smontati alla stregua di deposito di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Si accertava così che, non solo l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e recupero di veicoli fuori uso concessa alla DAM non legittimava il deposito di materiale classificabile come rifiuto pericoloso, e non nelle quantità accertate e con spargimento e dispersione in tutta l'area dell'impianto, ma anche che i rifiuti risultavano livellati ed accumulati sul posto, il che escludeva la temporaneità del deposito, essendo, al contrario, circostanza sintomatica della duratura collocazione dei rifiuti sull'area. Sempre la sentenza di primo grado precisa che la relazione del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] trasmessa alla Direzione del [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio competente per materia generava la [OSCURATO:PERSONA] n 530 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], provvedimento con cui l'autorità amministrativa, preso atto delle violazioni del provvedimento autorizzativo n. 240/2007, ne sospendeva l'efficacia fino al ripristino dell'impianto alle condizioni autorizzate che prevedevano, tra l'altro, il rispetto dei settori funzionali, l'utilizzo di attrezzature e macchinari specificamente autorizzati, la pulizia della pavimentazione completamente intrisa di olio minerale, la rimozione dei rifiuti misti e dei materiali stoccati nelle aree non ricomprese nell'autorizzazione, lo stoccaggio dell'olio esausto per quantitativi non superiori a 500 litri. Tuttavia, in data 19 maggio 2019, l'ispezione di verifica degli adempimenti imposti con la determina dirigenziale n. 530, concludeva che la pressa compattatore illegalmente installata era accesa ed in fase di lavorazione e che nell'area non soggetta non autorizzazione erano accatastati rifiuti quali pezzi di ricambio, radiatori, lamiere e parti di carrozzeria. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. Ferme e richiamate le valutazioni operate nei paragrafi 2.1. e 3.1. del considerato in diritto che precede, evidenzia il Collegio come le sentenze impugnate abbiano ampiamente lumeggiato la figura di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della contestata consorteria criminale caratterizzata, come si è visto, da vincolo comune, organizzazione stabile, programmazione di un numero indeterminato di delitti e mezzi per la relativa attuazione. Si è già detto come il ricorrente esercitasse prevalentemente fuori dall'azienda il suo impegno associativo: costui era il contitolare che si muoveva sul territorio per mantenere la rete di relazioni sociali. Significativo è quanto emerso dall'attività di indagine, e segnatamente la dichiarazione dell'imputato, secondo la quale, se lo stesso si fosse determinato, per i contrasti di natura economica con il fratello Domenico, a "mollare" l'attività, sarebbe "finito tutto". La posizione di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto paritaria rispetto a quella del fratello Domenico e lui, come risulta dalle comunicazioni intercettate, ne rivendica l'obiettivo lucrativo comune, spettantegli per analogia di partecipazione societaria. Gli altri partecipanti, di contro, si procacciavano, su indicazione precipua, ma non esclusiva, di [OSCURATO:PERSONA] le auto sottratte ai legittimi proprietari ed erano incaricati a turno, di trasportarle per strada fino all'officina della DAM, dove ad attenderli vi era [OSCURATO:PERSONA] che, con l'ausilio dei soggetti stanziali nell'officina, utilizzando le proprie presse e l'apparecchiatura utile alla separazione, salvava alcuni pezzi per la rivendita e nascondeva come rifiuti il resto. 4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. L'attività di indagine protratta nel tempo anche attraverso il servizio di osservazione e controllo non ha impedito la consumazione dei reati ed il perfezionamento di tutti gli elementi costitutivi delle condotte contestate, trattandosi di una attività di acquisizione della prova, né appare aver rappresentato un monitoraggio idoneo ad interrompere la singola condotta delittuosa nel momento della sua realizzazione. 4.3. Fondato è il quarto motivo. Il giudizio in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere rivisto, tenendo conto del comportamento processuale dell'imputato, del ruolo concretamente assunto, delle dichiarazioni spontanee rese in appello, della sua attuale attività lavorativa, dell'ammissione all'affidamento in prova per altra precedente condanna e delle sue condizioni personali, familiari e sociali. E questo, alla luce delle valutazioni della Corte territoriale che ha riconosciuto come il prevenuto "... ha tentato di trovarsi un'alternativa lavorativa/reddituale adoperandosi per svolgere attività di pasticceria e ciò va positivamente valutato ai fini della prova, quanto meno in nuce, di un'inversione di tendenza nella conduzione della propria vita" (v. pag. 26 della sentenza impugnata). 4.4. Fondato è anche il terzo motivo. In ipotesi di riconoscimento al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, il giudizio dovrà inevitabilmente refluire sul trattamento sanzionatorio complessivo. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato come le immagini riprese dalle telecamere costituissero solo uno degli elementi a carico degli imputati (e, nella specie, del [OSCURATO:PERSONA]), dovendosi operare un riferimento diretto alle annotazioni di polizia giudiziaria ed agli ulteriori inequivoci elementi raccolti nel corso delle indagini. 5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La qualificazione giuridica della condotta di cui al capo X) in termini di tentativo di riciclaggio appare sorretta dalla complessiva lettura dei fatti, dai dati circostanziali in cui è stata realizzata la condotta contestata, e dalla consueta e collaudata destinazione dei veicoli di provenienza illecita all'attività di riciclaggio di cui il ricorrente era pienamente consapevole. Invero, già il giudice di primo grado come fosse provata la "condotta di tentato riciclaggio della vettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], atteso che è pacificamente emersa una convergenza di contributi concorsuali orientati ad assicurare l'accesso del mezzo rubato in DAM per la sua cannibalizzazione", attività che veniva interrotta in seguito all'intervento delle Forze dell'ordine (sulla configurabilità del tentativo di riciclaggio in ipotesi del tutto assimilabile, v. Sez. 2, n. 55416 del 30/01/2018, Caruso, Rv. 274254). 5.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo.La Corte territoriale ha evidenziato come ogni reiterazione compiuta ha corroborato e rafforzato il vincolo associativo, apprestando nuovo slancio compulsivo a proseguire nel pactum sceleris. L'aumento discrezionale di pena, adeguatamente giustificato e - come tale - insindacabile nella presente sede, ha tenuto conto della gravità delle condotte e dei contributi arrecati alla loro realizzazione. 5.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Come già evidenziato nel precedente paragrafo 2.5. del considerato in diritto, i giudici di merito hanno determinato la misura della confisca in relazione al profitto del reato, commisurandolo al valore di mercato dei veicoli ricettati fissato in misura prudenziale. Appaiono, pertanto, manifestamente infondate le censure difensive in relazione alla valutazione del profitto con riferimento ai reati di truffa, in quanto estranei agii elementi posti a fondamento della determinazione del profitto. Sul punto, del resto, la stessa sentenza di primo grado ha evidenziato come la misura del profitto dovesse tenere conto delle buone condizioni delle vetture, dei plurimi pezzi di ricambio ricavabili e del quantum ottenibile dalla loro negoziazione. 6. Da qui: -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; -la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, ex art. 616 cod. proc. pen., condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -la condanna, in via solidale, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] — soccombenti in punto responsabilità e nei cui confronti è stata azionata la domanda civile — alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., spese che si liquidano in complessivi euro 4.792,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara i