CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 26647/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa in esito all’esito all’udienza incontraddittorio, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibilel’istanza di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter,comma 01, Ord. pen., proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], attualmentedetenuto in espiazione di una pena residua di anni 8, mesi 1 e giorni 26 direclusione, con fine pena all’1 giugno 2028, irrogata per i delitti di associazione ditipo mafioso ed estorsione aggravata tentata.Premesso che i reati erano stati unificati in continuazione per effetto diprovvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen. e che l’istanza del detenuto si fondava sull’avvenuta espiazione della penaper il reato ostativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., il Tribunale ha ritenuto cheanche la fattispecie di tentata estorsione aggravata fosse ostativa all’accesso allamisura alternativa, argomentando che nell’ordinanza ex art. 671 cit. il giudicedell’esecuzione aveva valorizzato, ai fini del riconoscimento della medesimezza deldisegno criminoso, le risultanze della sentenza di condanna pronunciata per ilreato associativo, in cui la tentata estorsione era espressamente individuata qualereato fine del sodalizio mafioso diretto dal [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione,articolando un unico motivo di censura, con cui eccepisce violazione di legge evizio di motivazione.Evidenziato che in relazione alla fattispecie estorsiva non era stata maicontestata in sede di cognizione l’aggravante speciale mafiosa, deduce che lacondotta per cui l’assistito ha riportato condanna non può ricondursi nel catalogodei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali ai sensi delcomma 01 dell’art. 47-ter Ord. pen. è precluso l’accesso alla detenzionedomiciliare.Denuncia che l’interpretazione del giudice di merito si traduce in un’estensionein malam partem della disciplina in tema di applicazione dei benefici penitenziariai soggetti condannati per reati ostativi, in violazione delle prerogative difensive.3. Il 9 aprile 2026 il difensore ha prodotto certificato della Procura generalepresso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], attestante l’avvenuta espiazione dellapena relativa al delitto ostativo di cui all’art. 416-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. L’art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. preclude l’accesso alla detenzionedomiciliare al detenuto che abbia compiuto settanta anni e sia in espiazione penaper i reati previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli artt. 609-bis,609-quater e 609-octies cod. pen., nonché dagli artt. 51, comma 3-bis, cod. proc.pen. e 4-bis Ord. pen., disposizioni queste ultime che contemplano, tra lefattispecie ivi elencate, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previstedall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazionipreviste dalla medesima disposizione.La norma di cui all’art. 47-ter, comma 01, Ord. pen., ai fini dell’operatività deldivieto di concessione della detenzione domiciliare, non richiede espressamenteche sia intervenuta condanna per un delitto commesso avvalendosi delle predettecondizioni, ovvero contraddistinto dal descritto fine agevolativo, ma affida algiudice, tenuto a darvi corretta attuazione, il potere-dovere di scandagliare lecaratteristiche obiettive del fatto, che si riverberano sulla connotazione dipericolosità dell’autore, in vista del vaglio circa la ricorrenza di cause ostativeall’accesso al beneficio invocato.Questa Corte ha già ritenuto che il divieto di concessione di beneficipenitenziari, in caso di condanna per uno dei reati indicati dall’art. 4-bis Ord. pen.,opera anche quando l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (oraart. 416-bis.1 cod. pen.), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991,n. 203, non sia stata formalmente contestata, ma sia verificata come sussistenteordinanza del giudice della esecuzione ricognitiva dell'identità del disegnocriminoso tra i fatti separatamente giudicati (Sez. 1, n. 40043 del 05/07/2013,Parabita, Rv. 257408 – 01; conforme Sez. 1, n. 51873 del 13/06/2016, Ramirez,non mass.)In altri termini, pur in assenza della formale contestazione dell’aggravantespeciale, il giudice della sorveglianza, per stabilire se il reato per cui il detenuto hariportato condanna rientri tra le fattispecie ostative, è tenuto a verificare,puntualmente e in concreto, dandone conto nella motivazione, la sussistenza, infatto, delle condizioni previste dalla norma (in questo senso, tra le altre, Sez. 1,n. 45137 del 20/06/2014, Greco, Rv. 261130 – 01; Sez. 1, n. 33565 del21/05/2019, Commisso, Rv. 276496 - 01; Sez. 1, n. 41235 del 26/06/2019,Larosa, Rv. 277451 - 01).A tal fine, non può operarsi discriminazione tra il contenuto della sentenza dicondanna e quello dell’ordinanza che in sede esecutiva abbia applicato la disciplinadella continuazione a fatti separatamente giudicati, atteso che, come giàevidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, al giudice dell’esecuzione sonoriconosciuti, in via eccezionale, ampi poteri cognitivi, nel senso che può valutareex novo ogni singolo episodio giudicato, con l’unico vincolo derivantedall’osservanza dei limiti stabiliti dagli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen. (così,in parte motiva, Sez. 1, n. 40043 del 05/07/2013, Parabita, cit.)Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato circal’inquadramento della tentata estorsione aggravata nel novero dei reati commessiavvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine diagevolare l’attività delle associazioni ivi indicate, valorizzando il contenutodell’ordinanza del giudice dell’esecuzione ricognitiva dell’identità del disegnocriminoso, che ha considerato la condotta ricattatoria reato fine dell’organizzazionemafiosa di matrice ‘ndranghetistica denominata “locale di Cinquefrondi”, direttadal [OSCURATO:PERSONA], come da condanna definitiva riportata dal ricorrente, rientrandol’imposizione di indebiti pagamenti sui trasferimenti immobiliari tra le modalità diesercizio del potere criminale del sodalizio sul territorio.Ne consegue che alcuna interpretazione in malam partem o violazione deldiritto di difesa è configurabile, avendo il Tribunale di sorveglianza fondato ladecisione sulle caratteristiche obiettive del fatto desunte dal provvedimento delgiudice dell’esecuzione che ha rideterminato, in ossequio al criterio del cumulogiuridico, la pena in corso di espiazione.3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]