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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 36198/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; vista la rinuncia alla costituzione di parte civile; uditi i difensori;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 14 gennaio 2021, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede del 19 luglio 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 611 cod. pen., così qualificata l'imputazione sub b), originariamente contestata in termini di tentata violenza privata in concorso, ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. I fatti - contestati anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati - riguardano la spedizione punitiva perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata, mediante costrizione, alla ritrattazione delle dichiarazioni dal medesimo rese agli inquirenti nel corso di un procedimento penale, pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], e nel cui ambito al medesimo era stata ripristinata la misura cautelare della custodia in carcere dopo che - in seguito ai controlli disposti sull'effettività dell'esercizio di un'attività lavorativa che aveva giustificato l'autorizzazione a lasciare il domicilio, concessa al predetto indagato agli arresti domiciliari - era stato accertato che l'impresa, figurante quale datrice di lavoro del Russo e formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], fosse, invece, inattiva.

1.2. Nelle conformi sentenze di merito, il contributo causale del ricorrente - difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento richiamato - è stato ricostruito alla stregua dell'invito alla ritrattazione rivolto al Santangelo, condotto, in stato di coercizione, dai coimputati al cospetto dell'avvocato che aveva curato la richiesta di autorizzazione nell'interesse del Russo.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo, articolato, motivo si deduce violazione della legge penale e correlato vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità.

Con un primo punto, si stigmatizza la motivazione resa nella sentenza impugnata riguardo la conoscenza, in capo al ricorrente, dell'antefatto e delle ragioni giustificative dell'incontro dei coimputati con il Santangelo la sera del 9 settembre 2015, in tal modo trascurando gli esiti della prova, invece deponenti per l'inconsapevolezza del Lapenna della pregressa coercizione del Santangelo, riconducibile all'esclusiva ed ignota iniziativa dei correi, come diversamente affermato nella sentenza di primo grado, avendo al riguardo la Corte territoriale reinterpretato una serie di fatti storici rispetto ai quali era già stata accertata l'estraneità del ricorrente.

Con ulteriore argomento, si denuncia l'illogicità della motivazione laddove sono state ignorate circostanze decisive riguardo il ruolo attribuito al ricorrente, in relazione all'assenza di contatti antecedenti all'incontro con il professionista ed all'estemporaneità dello stesso, documentato dai messaggi di testo di [OSCURATO:PERSONA], prodotti dalla difesa, e dai quali risulta la richiesta, con carattere d'urgenza e senza esplicazione del motivo, di un appuntamento, infine approdato nell'incontro, a tarda sera ed in luogo pubblico, intercorso tra le parti, con conseguente erronea ricostruzione di quell' "apprezzabile contributo attivo nella progressione della sequenza criminosa", affermato dalla Corte di merito, anche tenuto conto delle dichiarazioni della vittima, che hanno escluso qualsivoglia condotta minacciosa, proveniente dal Lapenna, in suo danno.

Con conclusiva censura, si contesta l'insussistenza degli elementi costìtutivi del reato, in difetto dell'idoneità costrittiva della condotta.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto alla deduzione difensiva, svolta ai sensi dell'art. 115 cod. pen., sul punto della mera istigazione non accolta, anche alla luce della successiva condotta del Santangelo, documentata dalle intercettazioni, che non aveva inteso ritrattare le precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti ed aveva, invece, mostrato disponibilità a risolvere le criticità insorte per il Russo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di cui infra.

1. Va, preliminarmente, rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso.

1.1. Con orientamento mai smentito, questa Corte ha affermato il principio - al quale il collegio intende dare continuità - secondo cui il delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. si consuma nel momento stesso della minaccia o violenza esercitata al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato (Sez. 5, n. 7499 dei 05/05/1982, D'Aversa, Rv. 154835).

A differenza dell'istigazione non rileva, pertanto, che il reato fine venga poi effettivamente commesso o non possa commettersi immediatamente, ovvero sia subordinato ad un termine o ad una condizione.

L'impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione va, invero, esaminata in relazione all'ipotesi tipica di cui all'art. 611 cod. pen. - che si pone in termini di reato-mezzo - e non già al reato fine, in linea con la natura di fattispecie di pericolo concreto (Sez. 5, n. 10172 del 30/01/2007, Ferrarotto, Rv. 235837).

E, nella delineata prospettiva - e con specifico riferimento alla concreta fattispecie concorsuale - la verifica di idoneità, ex ante ed in concreto, della condotta attribuita all'imputato va condotta, secondo le regole generali (V.

Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968), mediante l'accertamento del se il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso, ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.

1.2. Da quanto premesso discende la manifesta infondatezza della censura del ricorrente, nella parte in cui prospetta l'applicazione dell'art. 115 cod. pen. - alla stregua della condotta successiva della persona offesa - che si pone, invece, al pari del tentativo, in termini di strutturale incompatibilità con la fattispecie criminosa di pericolo in contestazione (V.

Sez. 5, n. 34318 del 19/01/2015, Ielo, Rv. 264992).

Va, peraltro, solo rilevato come il riferimento all'art. 56 cod. pen. - contenuto nel solo dispositivo della sentenza di primo grado - si riveli, come annotato dalla Corte d'appello, un mero refuso, vertendo le conformi sentenze di merito sul reato di cui all'art. 611 cod. pen., come si evince anche dal capo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il secondo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

2. Il primo motivo è, invece, fondato.

2.1. Nell'ambito della verifica causale sopra richiamata, l'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputato postula la dìmostrazione tanto di una forma di compartecipazione nell'altrui condotta, violenta o minacciosa, che la prova dell'elemento soggettivo, nella duplice declinazione della volontà, cosciente e libera, di usare violenza o minaccia a una persona, e del dolo specifico, che è dato dal fine di costringere la persona sottoposta a violenza o minaccia a commettere un fatto previsto come reato (Sez. 5, n. 10172 del 30/01/2007, Ferrarotto, Rv. 235837, cit.), con la precisazione - quanto all'ultimo profilo evocato - che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con siffatta intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954).

2.2. Ora, se resta incontestato che l'imputato - difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato nei cui confronti era stata ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'accertamento della fittizietà del rapporto di lavoro documentato al fine dì ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione, dove il medesimo era ristretto agli arresti domiciliari - non abbia impiegato alcuna violenza e minaccia in danno del Santangelo, ma gli abbia rivolto senz'altro l'invito a ritrattare le dichiarazioni rese agli inquirenti riguardo l'inattività della società della quale lo stesso figurava quale amministratore, in tal modo ponendo in essere una condotta potenzialmente qualificabile in termini di istigazione alla consumazione di un reato, dalla sentenza impugnata non risulta adeguatamente esplicata la consapevolezza tanto del previo impiego di violenza e minaccia in danno della persona offesa, che dello stato di costrizione di questa nel corso dell'incontro della sera del 9 settembre 2015.

La sentenza impugnata ricostruisce, invero, la consapevolezza dell'imputato del precedente pestaggio e dello stato di restrizione del Santangelo alla stregua delle evidenti lesioni sul volto da questi esibite nel corso del predetto colloquio, richiamando le dichiarazioni dei testi e degli stessi coimputati; in alcun passaggio, tuttavia, la sentenza descrive la tipologia delle lesioni riscontrate, sì da consentire la verifica di razionalità dell'ipotizzata visibilità ictu ocu/i, né si confronta con la produzione documentale della difesa, intesa a dimostrare, anche attraverso l'inequivoco tenore dei messaggi di testo inviati all'imputato dai Russo, che il Lapenna ignorasse del tutto ex ante che all'incontro richiestogli dai familiari del proprio assistito partecipasse il Santangelo.

Né la Corte d'appello si confronta con le circostanze spazio- temporali in cui, infine, il Lapenna accettò di incontrare i Russo, non avendo la difesa mancato di rimarcare, nel gravame, l'ora tarda ed il luogo pubblico in cui si svolsero i fatti.

In altri termini, il sostrato del dolo di concorso viene ricondotto, nella sentenza impugnata, esclusivamente alla generica e non circostanziata asserzione riguardo la visibilità delle lesioni già cagionate dai coimputati al Santangelo, senza adeguata confutazione delle circostanze valorizzate dalla difesa che, nel collocare nell'area dell'imprevedibilità la stessa interlocuzione tra l'imputato e la vittima, aveva censurato la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, quantomeno sotto il profilo della consapevolezza della violenza, pregressa ed in atto, dispiegata in danno del Santangelo, in assenza di una previa deliberazione unitaria.

Ne consegue che l'esplicazione del dolo specifico di fattispecie, sul punto della consapevolezza sopravvenuta del Lapenna di innestare la propria condotta istigatrice su di un sostrato di coartazione violenta alla ritrattazione ancora in atto ed al medesimo non riconducibile, non risulta chiaramente giustificata; non risulta, cioè, che la condotta comunque istigatrice dell'agente sia stata sorretta dalla consapevolezza di innestare siffatto segmento, oggettivamente idoneo al rafforzamento dell'altrui condotta, sul reato di cui all'art. 611 cod. pen. in corso di consumazione, previo concerto, da parte di terzi.

Deve essere, pertanto, conclusivamente qui riaffermato come, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione dello specifico reato hic et nunc in atto, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente (V. ex multis Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).

3. Alla luce di quanto sin qui rassegnato, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto dell'elemento soggettivo del reato contestato in concorso, tenendo in considerazione gli elementi dimostrativi introdotti dalla difesa ed alla luce di questi verificando la consapevolezza della condotta violenza e minacciosa posta in essere dai colmputati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; vista la rinuncia alla costituzione di parte civile; uditi i difensori;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 14 gennaio 2021, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale in sede del 19 luglio 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 611 cod. pen., così qualificata l'imputazione sub b), originariamente contestata in termini di tentata violenza privata in concorso, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. I fatti - contestati anche a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati - riguardano la spedizione punitiva perpetrata in danno di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata, mediante costrizione, alla ritrattazione delle dichiarazioni dal medesimo rese agli inquirenti nel corso di un procedimento penale, pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], e nel cui ambito al medesimo era stata ripristinata la misura cautelare della custodia in carcere dopo che - in seguito ai controlli disposti sull'effettività dell'esercizio di un'attività lavorativa che aveva giustificato l'autorizzazione a lasciare il domicilio, concessa al predetto indagato agli arresti domiciliari - era stato accertato che l'impresa, figurante quale datrice di lavoro del Russo e formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], fosse, invece, inattiva. 1.2. Nelle conformi sentenze di merito, il contributo causale del ricorrente - difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento richiamato - è stato ricostruito alla stregua dell'invito alla ritrattazione rivolto al Santangelo, condotto, in stato di coercizione, dai coimputati al cospetto dell'avvocato che aveva curato la richiesta di autorizzazione nell'interesse del Russo. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo, articolato, motivo si deduce violazione della legge penale e correlato vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in riferimento all'affermazione di responsabilità. Con un primo punto, si stigmatizza la motivazione resa nella sentenza impugnata riguardo la conoscenza, in capo al ricorrente, dell'antefatto e delle ragioni giustificative dell'incontro dei coimputati con il Santangelo la sera del 9 settembre 2015, in tal modo trascurando gli esiti della prova, invece deponenti per l'inconsapevolezza del Lapenna della pregressa coercizione del Santangelo, riconducibile all'esclusiva ed ignota iniziativa dei correi, come diversamente affermato nella sentenza di primo grado, avendo al riguardo la Corte territoriale reinterpretato una serie di fatti storici rispetto ai quali era già stata accertata l'estraneità del ricorrente. Con ulteriore argomento, si denuncia l'illogicità della motivazione laddove sono state ignorate circostanze decisive riguardo il ruolo attribuito al ricorrente, in relazione all'assenza di contatti antecedenti all'incontro con il professionista ed all'estemporaneità dello stesso, documentato dai messaggi di testo di [OSCURATO:PERSONA], prodotti dalla difesa, e dai quali risulta la richiesta, con carattere d'urgenza e senza esplicazione del motivo, di un appuntamento, infine approdato nell'incontro, a tarda sera ed in luogo pubblico, intercorso tra le parti, con conseguente erronea ricostruzione di quell' "apprezzabile contributo attivo nella progressione della sequenza criminosa", affermato dalla Corte di merito, anche tenuto conto delle dichiarazioni della vittima, che hanno escluso qualsivoglia condotta minacciosa, proveniente dal Lapenna, in suo danno. Con conclusiva censura, si contesta l'insussistenza degli elementi costìtutivi del reato, in difetto dell'idoneità costrittiva della condotta. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto alla deduzione difensiva, svolta ai sensi dell'art. 115 cod. pen., sul punto della mera istigazione non accolta, anche alla luce della successiva condotta del Santangelo, documentata dalle intercettazioni, che non aveva inteso ritrattare le precedenti dichiarazioni rese agli inquirenti ed aveva, invece, mostrato disponibilità a risolvere le criticità insorte per il Russo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini di cui infra. 1. Va, preliminarmente, rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso. 1.1. Con orientamento mai smentito, questa Corte ha affermato il principio - al quale il collegio intende dare continuità - secondo cui il delitto previsto dall'art. 611 cod. pen. si consuma nel momento stesso della minaccia o violenza esercitata al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato (Sez. 5, n. 7499 dei 05/05/1982, D'Aversa, Rv. 154835). A differenza dell'istigazione non rileva, pertanto, che il reato fine venga poi effettivamente commesso o non possa commettersi immediatamente, ovvero sia subordinato ad un termine o ad una condizione. L'impossibilità del delitto per inidoneità dell'azione va, invero, esaminata in relazione all'ipotesi tipica di cui all'art. 611 cod. pen. - che si pone in termini di reato-mezzo - e non già al reato fine, in linea con la natura di fattispecie di pericolo concreto (Sez. 5, n. 10172 del 30/01/2007, Ferrarotto, Rv. 235837). E, nella delineata prospettiva - e con specifico riferimento alla concreta fattispecie concorsuale - la verifica di idoneità, ex ante ed in concreto, della condotta attribuita all'imputato va condotta, secondo le regole generali (V. Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968), mediante l'accertamento del se il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso, ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui. 1.2. Da quanto premesso discende la manifesta infondatezza della censura del ricorrente, nella parte in cui prospetta l'applicazione dell'art. 115 cod. pen. - alla stregua della condotta successiva della persona offesa - che si pone, invece, al pari del tentativo, in termini di strutturale incompatibilità con la fattispecie criminosa di pericolo in contestazione (V. Sez. 5, n. 34318 del 19/01/2015, Ielo, Rv. 264992). Va, peraltro, solo rilevato come il riferimento all'art. 56 cod. pen. - contenuto nel solo dispositivo della sentenza di primo grado - si riveli, come annotato dalla Corte d'appello, un mero refuso, vertendo le conformi sentenze di merito sul reato di cui all'art. 611 cod. pen., come si evince anche dal capo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il secondo motivo è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Il primo motivo è, invece, fondato. 2.1. Nell'ambito della verifica causale sopra richiamata, l'affermazione della responsabilità concorsuale dell'imputato postula la dìmostrazione tanto di una forma di compartecipazione nell'altrui condotta, violenta o minacciosa, che la prova dell'elemento soggettivo, nella duplice declinazione della volontà, cosciente e libera, di usare violenza o minaccia a una persona, e del dolo specifico, che è dato dal fine di costringere la persona sottoposta a violenza o minaccia a commettere un fatto previsto come reato (Sez. 5, n. 10172 del 30/01/2007, Ferrarotto, Rv. 235837, cit.), con la precisazione - quanto all'ultimo profilo evocato - che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. in un reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con siffatta intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954). 2.2. Ora, se resta incontestato che l'imputato - difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato nei cui confronti era stata ripristinata la misura della custodia cautelare in carcere all'esito dell'accertamento della fittizietà del rapporto di lavoro documentato al fine dì ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione, dove il medesimo era ristretto agli arresti domiciliari - non abbia impiegato alcuna violenza e minaccia in danno del Santangelo, ma gli abbia rivolto senz'altro l'invito a ritrattare le dichiarazioni rese agli inquirenti riguardo l'inattività della società della quale lo stesso figurava quale amministratore, in tal modo ponendo in essere una condotta potenzialmente qualificabile in termini di istigazione alla consumazione di un reato, dalla sentenza impugnata non risulta adeguatamente esplicata la consapevolezza tanto del previo impiego di violenza e minaccia in danno della persona offesa, che dello stato di costrizione di questa nel corso dell'incontro della sera del 9 settembre 2015. La sentenza impugnata ricostruisce, invero, la consapevolezza dell'imputato del precedente pestaggio e dello stato di restrizione del Santangelo alla stregua delle evidenti lesioni sul volto da questi esibite nel corso del predetto colloquio, richiamando le dichiarazioni dei testi e degli stessi coimputati; in alcun passaggio, tuttavia, la sentenza descrive la tipologia delle lesioni riscontrate, sì da consentire la verifica di razionalità dell'ipotizzata visibilità ictu ocu/i, né si confronta con la produzione documentale della difesa, intesa a dimostrare, anche attraverso l'inequivoco tenore dei messaggi di testo inviati all'imputato dai Russo, che il Lapenna ignorasse del tutto ex ante che all'incontro richiestogli dai familiari del proprio assistito partecipasse il Santangelo. Né la Corte d'appello si confronta con le circostanze spazio- temporali in cui, infine, il Lapenna accettò di incontrare i Russo, non avendo la difesa mancato di rimarcare, nel gravame, l'ora tarda ed il luogo pubblico in cui si svolsero i fatti. In altri termini, il sostrato del dolo di concorso viene ricondotto, nella sentenza impugnata, esclusivamente alla generica e non circostanziata asserzione riguardo la visibilità delle lesioni già cagionate dai coimputati al Santangelo, senza adeguata confutazione delle circostanze valorizzate dalla difesa che, nel collocare nell'area dell'imprevedibilità la stessa interlocuzione tra l'imputato e la vittima, aveva censurato la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, quantomeno sotto il profilo della consapevolezza della violenza, pregressa ed in atto, dispiegata in danno del Santangelo, in assenza di una previa deliberazione unitaria. Ne consegue che l'esplicazione del dolo specifico di fattispecie, sul punto della consapevolezza sopravvenuta del Lapenna di innestare la propria condotta istigatrice su di un sostrato di coartazione violenta alla ritrattazione ancora in atto ed al medesimo non riconducibile, non risulta chiaramente giustificata; non risulta, cioè, che la condotta comunque istigatrice dell'agente sia stata sorretta dalla consapevolezza di innestare siffatto segmento, oggettivamente idoneo al rafforzamento dell'altrui condotta, sul reato di cui all'art. 611 cod. pen. in corso di consumazione, previo concerto, da parte di terzi. Deve essere, pertanto, conclusivamente qui riaffermato come, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza del dolo del reato concorsuale, che richiede la consapevole contribuzione, anche solo agevolativa, dell'agente alla realizzazione dello specifico reato hic et nunc in atto, è necessario l'accertamento della conoscenza, anche unilaterale, della condotta altrui da parte del concorrente (V. ex multis Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). 3. Alla luce di quanto sin qui rassegnato, la sentenza impugnata deve essere annullata perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto dell'elemento soggettivo del reato contestato in concorso, tenendo in considerazione gli elementi dimostrativi introdotti dalla difesa ed alla luce di questi verificando la consapevolezza della condotta violenza e minacciosa posta in essere dai colmputati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata
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