CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 73, commi 1- 6- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato, in concorso con altri, avrebbe importato dall'Olanda, trasportato e detenuto a fine di spaccio g. 1007,89 di cocaina (di cui g. 988,67 al prodotto puro). La sostanza sarebbe stata "portata" sul territorio nazionale da alcuni corrieri e l'imputato sarebbe stato il finanziatore, l'acquirente ed il destinatario della droga. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 267 cod. proc. pen. Il tema attiene alla inutilizzabilità della intercettazione del 16.10.2003 n. 18; l'autorizzazione alla captazione della utenza 329/1918619 in uso all'imputato, si assume, sarebbe pervenuta solo il 17.10.2003 e sarebbe stata disposta proprio a seguito della captazione della conversazione del giorno precedente. La intercettazione del 16.10.2003, captata sulla utenza 00355692477990, non potrebbe essere dunque utilizzata nei riguardi del ricorrente, utilizzatore di un'utenza telefonica diversa; non sarebbe in discussione la legittimità delle intercettazioni successivamente disposte sulla utenza n. 3291918619, ritenuta in uso all'imputato, sulla base di quella del 16.10.2016 ma solo la utilizzabilità probatoria di quest'ultima, l'unica in cui veniva proferito il nome dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità. Il tema attiene: a) alla mancanza di accertamenti in ordine all'uso della utenza 3291918619, alla sua intestazione ad un cittadino italiano, [OSCURATO:PERSONA], alla posizione di questi ; b) alla mancanza di individuazione del numero di targa e del modello dello scooter utilizzato dal soggetto- identificato nell'odierno imputato- che era in attesa della consegna della droga al casello Bolzaneto; c) alla mancata indicazione delle sembianze del soggetto che era alla guida del mezzo; d) all'attribuzione delle conversazioni intercettate all'imputato da parte di soggetti mai sentiti nel procedimento e nemmeno identificati; si tratterebbe, argomenta il ricorrente, - di soggetti, r sconosciuti e non più identificabili, di nazionalità albanese che avrebbero svolto il ruolo di interpreti delle conversazioni captate; l'attribuzione delle conversazioni all'imputato sarebbe stata compiuta sulla base del fatto che la voce sentita il 19.10.2003, cioè il giorno dell'arresto, sarebbe stata uguale a quella del soggetto che il 16.10.2003 aveva detto di aver inviato dei soldi a nome del ricorrente (la telefonata è quella di cui si è detto). La mancata identificazione di detti soggetti avrebbe comportato una violazione dell'art. 6 CEDU, tenuto conto che il processo sarebbe iniziato 13 anni dopo i fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. La Corte di appello ha chiarito che l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu captata su una utenza telefonica diversa in relazione alla quale il mezzo di ricerca della prova era stato ritualmente disposto.Nell'occasione, l'utenza intercettata, in uso a tale Miri, ebbe un contatto con l'utenza n. 3291918619 in cui l'interlocutore disse di essere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito della intercettazione di detta conversazione fu successivamente disposto il mezzo di ricerca della prova anche su detta utenza. Dunque, una conversazione legittimamente autorizzata, seppur in relazione ad altra utenza, e utilizzabile probatoriamente nei confronti di un soggetto diverso rispetto a quello che aveva la disponibilità della utenza captata. Sul punto il motivo rivela peraltro la sua strutturale genericità, non essendo stato nemmeno chiarito perché la captazione autorizzata in relazione ad una utenza diversa da quella dell'imputato non potesse essere utilizzata nei confronti di questi. 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha spiegato come il soggetto che il giorno 16.3.2003 disse di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione di contenuto lecito ed in cui, dunque, non vi era nessuna ragione per utilizzare un falso nome, avesse la stessa voce dell'uomo che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] prese accordi con i corrieri per la consegna della droga. Al di là della mancata individuazione dell'uomo che aspettava al casello di Bolzaneto la consegna della sostanza stupefacente, il motivo di ricorso è anche in questo caso strutturalmente generico, non avendo spiegato il ricorrente: a) perché nel corso di una conversazione lecita intercettata il 16.3.2003, l'interlocutore, che aveva in uso l'utenza 3291918619, avrebbe dovuto attribuirsi falsamente il nome dell'odierno imputato; b) se sia stata chiesta nel corso del giudizio l'audizione delle conversazioni sulla cui base sia stato formulato il giudizio di responsabilità; c) se alle operazioni peritali di trascrizione abbia partecipato l'imputato con un suo consulente che abbia rilevato una diversità di voce tra la conversazione del 16.3.2003 e le altre; d) cosa sia stato in concreto dedotto nel corso del processo al fine di far rilevare al Giudice la diversità di voce indicata; e) se il Giudice autorizzò l'uso di coadiutori per la traduzione delle conversazioni in lingua non italiana; f) perché non sarebbero stati identificati e quindi individuabili gli interpreti. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom