CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 35001/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] . La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, emessa in data 21 marzo 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione e, conseguentemente, la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di cui all'art. 712 cod. pen., è privo di concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, senza che ciò costituisca un vulnus alle guarentigie difensive (si veda pag. 3 sul dolo, correttamente desunto dall'omessa spiegazione sull'origine del possesso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si critica l'eccessività della pena, anche in ragione del mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) ed esente da criticità giustificative (si veda pag. 2 sulla congruità della pena, individuata in misura inferiore alla media edittale prevista per la già riconosciuta ipotesi attenuata, nonché sul diniego delle generiche per la rilevanza della negativa capacità a delinquere dell'imputato, correttamente desunta dal comportamento successivo del reo, non collaborativo ed ostinato); osservato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160), non è stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. •Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci