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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04423/2022

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la seguente (01)i ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] les avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIil/e/I/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del 11 novembre 2011, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione, per i reati di lesioni gravi e minacce aggravate. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato di persona denunciando di non aver mai avuto conoscenza della sentenza di condanna in esecuzione, pronunciata nella sua contumacia.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103.

Questa, all'art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente.

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3.2.Va aggiunto che il caso in esame non rientra tra quelli, estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) per i quali la Corte di cassazione è investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011), stante il tenore letterale dell'art. 175, comma 6, cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente (01)i ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] les avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIil/e/I/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del 11 novembre 2011, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione, per i reati di lesioni gravi e minacce aggravate. 2.Avverso la descritta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato di persona denunciando di non aver mai avuto conoscenza della sentenza di condanna in esecuzione, pronunciata nella sua contumacia. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa, all'art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. 3.2.Va aggiunto che il caso in esame non rientra tra quelli, estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) per i quali la Corte di cassazione è investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011), stante il tenore letterale dell'art. 175, comma 6, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 04423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris