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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 marzo 1990

Cassazione n. 24111/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1990 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessa in data 27.9.2017, divenuta irrevocabile il 22.10.2020, con cui il tribunale di Udine aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il suddetto [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli ai capi n. 1) e n. 2) dell'imputazione.

2. Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 24, co.. 4, 6 bis e 6 ter,

I. n. 176 del 2020.

2. Con requisitoria scritta del 2.2.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

3. Il ricorso deve ritenersi fondato e va pertanto accolto.

La corte territoriale ha fondato la sua pronuncia di inammissibilità sulla ritenuta violazione dell'art. 629 bis, co. 2, c.p.p., rilevando che, contrariamente a quanto previsto da tale disposizione normativa, nel caso in esame l'istanza di rescissione del giudicato era stata presentata dal difensore dell'imputato munito di regolare procura speciale, tuttavia non personalmente, ma attraverso l'inoltro alla cancelleria della corte di appello a mezzo di posta elettronica certificata.

In questa decisione si annida un errore di diritto.

Ed invero, come correttamente rappresentato dal ricorrente e rilevato dal procuratore generale nella menzionata requisitoria scritta, l'art. 24 del d.l. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso l'inserimento dei commi da 6 bis a 6 undecies (disciplina in vigore il 9.6.2021, data di presentazione dell'istanza avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]), ha esteso l'applicazione delle modalità di trasmissione in via telematica a mezzo posta elettronica a tutti gli atti di impugnazione, comunque, denominati, senza alcuna distinzione o limitazione, tra i quali va ricompresa anche l'istanza di cui si discute.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, infatti, in tema di disciplina emergenziale per la pandernia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (cfr. Cass., Sez. 4, n. 44103 del 04/11/2021, Rv. 282168).

Del tutto legittimamente, dunque, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata l'istanza di rescissione del giudicato nell'interesse del proprio assistito, per cui l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per lo svolgimento del giudizio camerale ex art. 629, co. 3, c.p.p., alla corte di appello di Trieste, impregiudicato ogni potere della corte territoriale nel rilevare eventuali cause di inammissibilità dell'istanza, diverse da quella espressamente prevista dall'art. 629, co. 2, c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla corte di appello di Trie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1990 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessa in data 27.9.2017, divenuta irrevocabile il 22.10.2020, con cui il tribunale di Udine aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il suddetto [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ascrittigli ai capi n. 1) e n. 2) dell'imputazione. 2. Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 24, co.. 4, 6 bis e 6 ter, I. n. 176 del 2020. 2. Con requisitoria scritta del 2.2.2022 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato e va pertanto accolto. La corte territoriale ha fondato la sua pronuncia di inammissibilità sulla ritenuta violazione dell'art. 629 bis, co. 2, c.p.p., rilevando che, contrariamente a quanto previsto da tale disposizione normativa, nel caso in esame l'istanza di rescissione del giudicato era stata presentata dal difensore dell'imputato munito di regolare procura speciale, tuttavia non personalmente, ma attraverso l'inoltro alla cancelleria della corte di appello a mezzo di posta elettronica certificata. In questa decisione si annida un errore di diritto. Ed invero, come correttamente rappresentato dal ricorrente e rilevato dal procuratore generale nella menzionata requisitoria scritta, l'art. 24 del d.l. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso l'inserimento dei commi da 6 bis a 6 undecies (disciplina in vigore il 9.6.2021, data di presentazione dell'istanza avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]), ha esteso l'applicazione delle modalità di trasmissione in via telematica a mezzo posta elettronica a tutti gli atti di impugnazione, comunque, denominati, senza alcuna distinzione o limitazione, tra i quali va ricompresa anche l'istanza di cui si discute. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto, infatti, in tema di disciplina emergenziale per la pandernia da Covid-19, la disciplina di cui all'art. 24, commi 6-bis e ss. del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto riferita a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati, trova applicazione anche in relazione all'istanza di rescissione del giudicato, nonostante la sua natura di impugnazione straordinaria (cfr. Cass., Sez. 4, n. 44103 del 04/11/2021, Rv. 282168). Del tutto legittimamente, dunque, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata l'istanza di rescissione del giudicato nell'interesse del proprio assistito, per cui l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per lo svolgimento del giudizio camerale ex art. 629, co. 3, c.p.p., alla corte di appello di Trieste, impregiudicato ogni potere della corte territoriale nel rilevare eventuali cause di inammissibilità dell'istanza, diverse da quella espressamente prevista dall'art. 629, co. 2, c.p.p. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla corte di appello di Trie
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