CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03634/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché nel sistema della proroga del regime detentivo differenziato il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, e nel caso in esame il ricorso non individua una violazione di legge in cui è incorso il giudice del merito, ma argomenta sulla correttezza della motivazione rispetto alle risultanze della indagine complessiva del Tribunale sulla persistente esistenza del gruppo criminale di cui questi era esponente apicale (la istanza di acquisizione istruttoria proposta dalla difesa del condannato e respinta dal giudice del merito aveva ad oggetto la persistente esistenza del gruppo criminale, pag. 8 del ricorso, ma su tale punto la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario uno standard probatorio con cui è coerente la decisione del giudice del merito che ha ritenuto superflua l'acquisizione documentale; cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508), sulla capacità attuale del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, e sulla rilevanza, a tali fini, della scelta confessoria (pag. 9 del ricorso), il cui apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic