Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
17 febbraio 2009
[OSCURATO:PERSONA]51/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2007 – Scrutinio per merito comparativo – Errore manifesto di valutazione»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione del
Consiglio 16 luglio 2007, recante diniego di iscriverlo nell’elenco dei funzionari promossi al grado AST 11 per l’esercizio
di promozione 2007, unitamente alla decisione del segretario generale aggiunto del Consiglio 5 febbraio 2008, recante rigetto
del suo reclamo presentato sul fondamento delle disposizioni dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, nella sua versione in vigore
dal 1° maggio 2004.
Decisione:
Le decisioni 16 luglio 2007 e 5 febbraio 2008, con le quali il Consiglio ha negato al ricorrente la promozione al grado AST 11
per l’esercizio di promozione 2007, sono annullate. Il Consiglio è condannato alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45)
2.
Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo
(Statuto dei funzionari, art. 45)
1.
L’ampio potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito
di una decisione di promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto è limitato dalla necessità di procedere allo scrutinio
per merito comparativo delle candidature con accuratezza e imparzialità, nell’interesse del servizio e conformemente al principio
di parità di trattamento. In pratica, tale scrutinio dev’essere condotto su base paritaria e sulla scorta di fonti di informazione
e di elementi informativi comparabili, con la precisazione che i rapporti informativi costituiscono un elemento di valutazione
indispensabile ogniqualvolta la carriera di un funzionario sia presa in considerazione ai fini dell’adozione di una decisione
relativa alla sua promozione. A tal fine, l’autorità che ha il potere di nomina dispone del potere statutario di procedere
ad un siffatto scrutinio secondo la procedura o il metodo che essa ritenga più appropriato. Infatti, per procedere allo scrutinio
per merito di cui all’art. 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a riferirsi unicamente ai
rapporti informativi dei candidati, ma può fondare la sua valutazione anche su altri aspetti dei loro meriti, come altre informazioni
concernenti la loro situazione amministrativa e personale, tali da relativizzare la valutazione operata unicamente alla luce
dei rapporti informativi.
Inoltre, è lecito anche il metodo di valutazione che consiste nel raffronto tra la media delle valutazioni analitiche dei
funzionari promuovibili e la media delle valutazioni analitiche delle loro rispettive direzioni generali, in quanto esso tende
ad eliminare la soggettività risultante dalle valutazioni operate da valutatori diversi.
Poiché il merito costituisce il criterio determinante di ogni promozione, l’età e l’anzianità possono essere prese in considerazione
solo in via accessoria, salvo il caso di pari merito, in cui possono costituire un elemento decisivo.
(v. punti 28-32)
Riferimento:
Corte: 1° luglio 1976, causa 62/75, de Wind/Commissione (Racc. pag. 1167, punto 17), e 17 dicembre 1992, causa C‑68/91 P,
Moritz/Commissione (Racc. pag. I‑6849, punto 16)
Tribunale di primo grado: 25 novembre 1993, cause riunite T‑89/91, T‑21/92 e T‑89/92, X/Commissione (Racc. pag. II‑1235, punti 49
e 50); 30 novembre 1993, causa T‑76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II‑1281, punto 21); 13 luglio 1995, causa T‑557/93,
Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punti 20 e 30); 29 febbraio 1996, causa T‑280/94, Lopes/Corte di giustizia
(Racc. PI pagg. I‑A‑77 e II‑239, punto 138); 12 dicembre 1996, causa T‑130/95, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑603 e II‑1609,
punto 45); 21 ottobre 1997, causa T‑168/96, Patronis/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑299 e II‑833, punto 35); 5 marzo 1998,
causa T‑221/96, Manzo-Tafaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 18); 21 settembre 1999, causa T‑157/98, Oliveira/Parlamento
(Racc. PI pagg. I‑A‑163 e II‑851, punto 35); 24 febbraio 2000, causa T‑82/98, Jacobs/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑39 e
II‑169, punti 36-39); 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punti 59
e 85); 11 luglio 2002, causa T‑163/01, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑717, punto 36); 19 marzo 2003,
cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punto 97); 9 aprile 2003, causa
T‑134/02, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 42); 18 settembre 2003, causa T‑241/02, Callebaut/Commissione
(Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑1061, punti 22 e 23), e 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253
e II‑1169, punti 53‑57)
2.
È viziata da errore manifesto di valutazione una decisione di diniego di promuovere un funzionario fondata sul motivo che
i meriti di quest’ultimo sono inferiori a quelli dei funzionari promossi, mentre gli elementi costitutivi del merito dell’interessato
presi in considerazione dall’amministrazione in forza delle nuove disposizioni dell’art. 45 dello Statuto, e cioè rapporti
informativi, competenze linguistiche, livello di responsabilità esercitate, infirmano manifestamente tale motivo.
(v. punti 36-41)