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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00249/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 co.1 e 2, n. 2 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la denuncia di smarrimento della carta Postepay a firma del Procopio non presenta alcuna intestazione di un ufficio di P.G.; b) il verbale reca una data successiva a quella in cui è stato effettuato l'accredito da parte della persona offesa, confermando, dunque, che la carta era nella disponibilità dell'imputato al momento della truffa; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si valorizza la sussistenza di tre precedenti specifici per truffa a carico dell'imputato; ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione a pag. 4 della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la brevissima distanza temporale tra l'attivazione della carta Postepay (4 maggio 2017) da parte dell'imputato e il suo utilizzo per la frode (29 settembre 2017) costituisce riscontro idoneo a provare la certa riconducibilità della condotta al Cavaliere; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; P,Q che il medesimo motivo, nella parte in cui contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tra i quali la gravità del fatto, la proclività a delinquere dell'imputato, la sussistenza di due precedenti specifici a suo carico e il danno materiale cagionato alle persone offese; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc., Rv. 263641- 01); che la memoria depositata dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 22 novembre 2024 è tardiva, non potendo dunque essere presa in considerazione ai fini della liquidazione delle spese; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili.

Così deciso, in data 3 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 co.1 e 2, n. 2 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che: a) la denuncia di smarrimento della carta Postepay a firma del Procopio non presenta alcuna intestazione di un ufficio di P.G.; b) il verbale reca una data successiva a quella in cui è stato effettuato l'accredito da parte della persona offesa, confermando, dunque, che la carta era nella disponibilità dell'imputato al momento della truffa; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessività della pena inflitta, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si valorizza la sussistenza di tre precedenti specifici per truffa a carico dell'imputato; ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione a pag. 4 della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la brevissima distanza temporale tra l'attivazione della carta Postepay (4 maggio 2017) da parte dell'imputato e il suo utilizzo per la frode (29 settembre 2017) costituisce riscontro idoneo a provare la certa riconducibilità della condotta al Cavaliere; che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; P,Q che il medesimo motivo, nella parte in cui contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tra i quali la gravità del fatto, la proclività a delinquere dell'imputato, la sussistenza di due precedenti specifici a suo carico e il danno materiale cagionato alle persone offese; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel procedimento avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015 Cc., Rv. 263641- 01); che la memoria depositata dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 22 novembre 2024 è tardiva, non potendo dunque essere presa in considerazione ai fini della liquidazione delle spese; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese delle parti civili. Così deciso, in data 3 dic
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